IURIS BLU

IURIS BLU Assistenza legale specializzata e personalizzata, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, con professionisti capaci e preparati.

Lo Studio è lieto di aver avviato una collaborazione professionale con Medicloft, team di professionisti nato per offrir...
26/11/2025

Lo Studio è lieto di aver avviato una collaborazione professionale con Medicloft, team di professionisti nato per offrire un servizio a 360 gradi a tutto il personale sanitario, agli studi medici e alle strutture sanitarie. Stay tuned!

🔹 CHI SIAMO
Noi di MedicLoft siamo una rete di professionisti specializzati nel supporto a medici, studi professionali e strutture sanitarie.
Offriamo un punto di riferimento unico e coordinato per la gestione delle principali aree operative e strategiche del settore sanitario.
Le nostre competenze si articolano in cinque aree chiave:
⚖️ Consulenza legale
Tutela dei professionisti sanitari in ogni fase dell’attività: dalla contrattualistica alla responsabilità medica, fino alla gestione dei contenziosi e alla protezione dello studio.
📊 Consulenza fiscale
Gestione fiscale e tributaria specifica per il settore sanitario: ottimizzazione, adempimenti, pianificazione e conformità alle normative di settore.
🏦 Consulenza sul credito
Supporto nell’accesso e nella gestione del credito, con soluzioni dedicate a investimenti, liquidità, ampliamenti e ristrutturazioni di studi e strutture sanitarie.
🛡️ Consulenza assicurativa
Soluzioni su misura per la tutela del medico e della struttura: polizze professionali, responsabilità civile sanitaria e coperture integrative personalizzate.
📈 Consulenza di marketing
Strategie di comunicazione e posizionamento per valorizzare l’immagine e la reputazione del professionista o della struttura, nel rispetto delle norme deontologiche.
Affianchiamo sia i singoli medici sia le organizzazioni sanitarie con soluzioni integrate e personalizzate, nate dalla conoscenza diretta delle esigenze del settore.
La nostra missione è chiara:
✅ semplificare la gestione
✅ proteggere il lavoro
✅ sostenere la crescita del settore sanitario
Per informazioni e contatti:
🌐 www.medicloft.it
📩 [email protected]

Venerdì prossimo parleremo di Donne e Sport, per fare il punto sulla condizione delle atlete nelle varie discipline spor...
05/04/2022

Venerdì prossimo parleremo di Donne e Sport, per fare il punto sulla condizione delle atlete nelle varie discipline sportive ma anche e soprattutto per guardare avanti e proporre esperienze e modelli virtuosi

Associazione Italiana Avvocati dello Sport (Italian Sport Lawyers Association) G.I.R.A. - Giocatori d'Italia Rugby Associati

📍Venerdì 8 aprile 2022 ore 14-18 presso la Sala del COA Venezia📍
Donne e Sport: Un binomio in evoluzione!
Iscrizioni sulla piattaforma Feliciano Benvenuti

www.ffbve.it

📍3 crediti in materia deontologica 40 posti in presenza con possibilità di seguire l’evento su piattaforma zoom📍
⚽️🎾🏈🏀🏐

Complimenti al nostro Federico D'Amelio per la rinnovata elezione nel Consiglio Direttivo dell'associazione dei rugbisti...
05/06/2021

Complimenti al nostro Federico D'Amelio per la rinnovata elezione nel Consiglio Direttivo dell'associazione dei rugbisti di altro livello e buon lavoro!

Come ha reagito il calcio al manifestarsi delle problematiche legate al Covid-19? Quali risposte concrete hanno dato il ...
15/02/2021

Come ha reagito il calcio al manifestarsi delle problematiche legate al Covid-19? Quali risposte concrete hanno dato il basket, il rugby o la pallavolo?
Il Coordinamento AIAS Veneto si è proposto di analizzare - in un articolato "Paper" - alcune particolarità legali in tema di rinegoziazione dei contratti, procedure sanitarie, decisioni dei giudici sportivi, e, in generale, ha ripercorso le scelte delle federazioni sportive applicabili allo sport durante il periodo di emergenza.
Un grazie per l'ampio lavoro al nostro Federico D'Amelio ed agli altri autori Patrizia Diacci, Gianmaria Daminato, Celeste Facchin Andrea Scalco, Luca Pastore, Michele Spadini, e Vittorio Rigo

✅ Covid & Sport.

✒ Prezioso approfondimento dei soci AIAS - Coordinamento Regionale Veneto.

📍 È on-line sul sito della nostra Associazione il documento che riassume e analizza alcune delle difficoltà legali nel mondo dello causate dalla pandemia .

👇Di seguito il Link per accedere:

http://www.avvocatisport.it/Paper%20AIAS%20VENETO%20__Covid&Sport__Final%20-%2020210211.pdf

21/05/2020

(Commento dell’Avv. Federico D’Amelio)

La normativa emergenziale, alla quale negli ultimi mesi ci stiamo giocoforza abituando, ha portato una serie di “novità” che potrebbero lasciare il segno su certe dinamiche del funzionamento della macchina della Giustizia.

Credo a tal riguardo che sarebbe opportuno un maggior approfondimento tecnico-giuridico prima di “sdoganare” taluni meccanismi processuali, tenendo a mente i fondamentali principi del nostro ordinamento e volendo scongiurare un possibile snaturamento del processo civile.

Passando al tema in oggetto, continuo a trovarmi in una certa difficoltà professionale al cospetto della trattazione scritta dell’udienza ex articolo 83, comma 7, lettera h), del Decreto Cura Italia n. 18 del 17/03/2020 (convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, con modifiche).

18/05/2020

I tagli ai compensi dei giocatori in tempi pandemia di Covid-19 rischiano di avere un seguito inaspettato, quantomeno per quelle società sportive che pensavano (talvolta su input delle stesse Federazioni) che la “forza maggiore” giustificasse ogni decisione e azione unilaterale.

(Commento dell'Avv. Federico D'Amelio)Ho letto le “Covid-19 FAQ” che la Federazione Italiana Rugby ha predisposto per i ...
07/04/2020

(Commento dell'Avv. Federico D'Amelio)

Ho letto le “Covid-19 FAQ” che la Federazione Italiana Rugby ha predisposto per i Club nel sito istituzionale.

Sub lettera e) del secondo blocco di risposte, FIR pubblica un sintetico parere legale in favore di ASD e SSD circa la possibile di risoluzione/cessazione dei contratti intercorrenti con tecnici ed atleti.

Più precisamente FIR scrive quanto segue: "Qualora tra una ASD/SSD e un atleta o un tecnico, percettore dei compensi ex art 67 lettera m) del TUIR, ci sia un accordo sottoscritto, si applica il principio generale per cui gli accordi tra due o più parti hanno validità ed efficacia fino ad eventuale risoluzione o cessazione degli stessi e fino a che la prestazione oggetto dell’obbligazione sia possibile. Si consiglia, pertanto, di analizzare le previsioni dei singoli contratti, al fine di valutare se sono presenti previsioni specifiche di risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 1256 c.c., però, l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Inoltre, qualora la ASD/SSD non abbia potuto godere delle prestazioni sportivo dilettantistiche dei percettori di compensi sportivi ex art 67 lettera m del tuir potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1467 c.c.".

L'inciso potrebbe essere letto come un “imput” ai Club su come non pagare i giocatori e/o smarcarsi dai loro contratti.

Nell'ultimo capoverso FIR raccomanda di onorare per quanto possibile gli accordi per la stagione corrente (e la prossima?), ma ciò appare finanche pleonastico.

Ci immaginiamo se il Governo spiegasse come licenziare i dipendenti, salvo raccomandare ai datori di lavoro di mantenere i quadri occupazionali?

Mi sbaglierò, ma sembra che siamo di fronte ad un’anomalia, non solo comunicativa, pur nel lodevole intento di dare supporto giuridico ai propri affiliati.

Nelle more dell'attuazione della legge di riforma del rapporto di lavoro sportivo, dopo che giurisprudenza e dottrina hanno riconosciuto che i giocatori dilettanti (di alto livello) sono dei lavoratori (ricorrendo gli indici di subordinazione), sapendo che l'attività sportiva costituisce per essi la fonte prevalente o esclusiva del reddito, certi malintesi sarebbero da evitare.

Avv. Federico D'Amelio

*** ULTIMA ORA ***
06/04/2020

*** ULTIMA ORA ***

È stato emanato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, sulla base del quale sono definite le modalità di presentazione delle domande a Sport e Salute per ricevere l’indennità di 600 euro pre...

03/04/2020

La depenalizzazione delle violazioni in tema di Coronavirus.
(Commento dell’Avv. Massimo Zuolo)

La normativa emanata da Governo e Parlamento prosegue nella propria evoluzione con il
Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 che, abrogando il precedente D.L. n. 6 del 23 febbraio
2020 (convertito con modifiche dalla Legge n. 13 del 5 marzo 2020), fornisce un elenco rinnovato

più nella forma che nella sostanza – delle misure restrittive adottabili dall’Autorità e, soprattutto,
ridisegna completamente le sanzioni originariamente stabilite per il caso di inosservanza delle
prescrizioni imposte al fine di contenere la diffusione epidemiologica in corso.
In particolare, fino al 25 marzo 2020 l’art. 3, comma 4, del D.L. n. 6/2020 e l’art. 4, comma
2, del D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 prevedevano che “salvo che il fatto non costituisca più grave
reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi
dell’art. 650 del codice penale”, confermando pertanto che la violazione delle misure di
contenimento integrava a tutti gli effetti il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità
(art. 650 C.P.).
A decorrere dal 26 marzo, invece, l’art. 4, comma 1, del Decreto Legge n. 19 (che abroga
il D.L. n. 6) prevede espressamente che: “Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto
delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i
provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si
applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni
altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma
Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le
sanzioni sono aumentate fino a un terzo.”
Dalla lettura della norma, quindi, emerge l’inequivoca volontà del Governo di depenalizzare
tutta quella serie di comportamenti violativi delle misure di contenimento in essere (indicate
dall’art. 1 del D.L. n. 19), escludendoli espressamente dalla fattispecie di reato prevista dall’art.
650 C.P. e punendoli con la sola sanzione amministrativa (da € 400,00 fino a € 3.000,00), di
per sé più lieve nella sua natura ma ben più pesante rispetto all’ammenda prevista per il reato di
inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art. 650 C.P. – da € 20,00 fino ad € 206,00).
Il decreto prosegue poi nel senso di estendere la depenalizzazione anche alle violazioni
commesse anteriormente al 26 marzo 2020, seppur con applicazione delle sanzioni
amministrative nella misura minima ridotta alla metà, come prevede il comma 8 dell’art. 4 D.L.
n. 19/2020.
Inoltre è prevista la sanzione amministrativa accessoria “della chiusura dell’esercizio o
dell’attività da 5 a 30 giorni”, a carico di soggetti esercenti le attività di cinema, teatri e gestione
di luoghi di assembramento (lett. i), palestre, piscine e centri sportivi in genere (lett. m), servizi
educativi e scuole (lett. p), attività commerciali di vendita al dettaglio (lett. u), attività di
somministrazione al pubblico di bevande e alimenti (lett. v), attività d’impresa o professionali (lett.
z), mercati (lett. aa), laddove non rispettino le misure di contenimento a loro imposte (art. 4,
comma 2, D.L. n. 19/2020).
2
Se necessario, ove la violazione prosegua o sia reiterata, l’Autorità procedente può disporre
la chiusura provvisoria dell’attività per un massimo di gg. 5 in attesa della sanzione irrogata in via
definitiva dal Prefetto (o dall’Autorità che ha disposto la misura). Se poi detta violazione viene
ulteriormente ripetuta, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata
nella misura massima.
Da ultimo, il comma 3 dell’art. 4 D.L. n. 19/2020 chiarisce che l’accertamento delle
violazioni delle misure di contenimento avverrà secondo i criteri di cui alla Legge 689/81 e le
relative sanzioni saranno irrogate dal Prefetto (se le disposizioni derivino da un Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri) o dall’Autorità che le ha disposte.
Ai sensi dell’art. 202, commi 1, 2 e 2 bis, del Codice della Strada, è stato comunque
ammesso il pagamento in misura ridotta qualora avvenga entro 5 gg. dalla contestazione del
fatto.
Orbene, la scelta di depenalizzare – in relazione alla previsione dell’art. 650 C.P. – le
condotte violative delle misure di contenimento adottate costituisce una brusca inversione di
marcia rispetto alla previsione precedente ed è preordinata ad almeno un duplice ordine di
finalità.
In primo luogo è stato ritenuto che il cittadino sarà maggiormente indotto al rispetto delle
imposizioni emergenziali, perchè la prospettiva di essere immediatamente sanzionato
dall’accertatore e, soprattutto, di dover corrispondere in tempi brevi la relativa sanzione
amministrativa (di entità non secondaria) dovrebbe costituire un maggior effetto deterrente
rispetto all’irrogazione di una pena che, diversamente, sarebbe stata comminata dopo molto
tempo.
In secondo luogo, la depenalizzazione della condotta inevitabilmente avrà importanti effetti
deflattivi rispetto alla grande quantità di procedimenti penali che avrebbero pesantemente
gravato ed intasato gli uffici giudiziari.
Va però evidenziato che permane una espressa ipotesi in cui la violazione delle misure di
contenimento costituisce reato.
Secondo i commi 6 e 7 del citato art. 4, D.L. n. 19/2020, infatti, la condotta delle persone
sottoposte alla misura della “quarantena”, perché risultate positive al virus, che violino l’assoluto
divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora, salvo che il fatto costituisca violazione
dell’articolo 452 C.P. o comunque più grave reato, è punita ai sensi dell’art. 260 del regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), che prevede la pena dell’arresto da 3
mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000 (come prontamente modificato
dal successivo comma 7 dell’art. 4 D.L. 19/2020).
Si deve però osservare che, attesa la portata generale che ha ab origine il reato previsto
dall’art. 260 R.D. n. 1265/1934 (che sussiste di per sé, a prescindere dal richiamo operato dal D.L.
n. 19/2020), non si può escludere che lo stesso possa essere addebitato anche alla persona che
non è sottoposta alla misura della quarantena.
L’art. 260 del R.D. n. 1265/1934, infatti, stabilisce che “Chiunque non osserva un ordine
legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo è
punito con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000”. Dal canto
suo l’art. 650 C.P. prevede che “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato
3
dall’Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è
punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino
a 206 euro”.
Del resto, a proposito del rapporto tra detti reati, la Suprema Corte ha precisato che l’art.
260 del R.D. n. 1265/1934 “presuppone un pericolo concreto e attuale di diffusione delle malattie
infettive”, mentre l’art. 650 C.P. ha “natura sussidiaria”, limitandone l’area di applicabilità ai casi di
inottemperanza dei provvedimenti contingibili e urgenti adottati extra ordinem dal Sindaco quale
ufficiale del Governo, ai sensi dell’art. 38 comma 1 legge 142/1990. (Cass. Pen. Sez. I, 6/7/2000
n. 8578)
La fattispecie di cui all’art. 260 del R.D. n. 1265/1934 è norma che mira a prevenire
l’insorgenza o a impedire la diffusione di una malattia infettiva ed ha natura di reato
contravvenzionale, con la conseguenza che l’elemento soggettivo richiesto non distingue tra dolo
e colpa. Diversamente dalla contravvenzione prevista dall’art. 650 C.P., però, la sanzione irrogata
dall’art. 260 (l’arresto da 3 a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000) è sensibilmente
più elevata e non è oblazionabile, in quanto la pena detentiva e quella pecuniaria sono previste
in via cumulativa e non alternativa.
Pertanto, considerato che il comma 1 del citato art. 4 del D.L. n. 19/2020 si limita a
paralizzare l’applicabilità della sola fattispecie di cui all’art. 650 C.P., senza escludere però quella
sottesa dall’art. 260 R.D. n. 1265/1934, quest’ultima contravvenzione potrebbe così essere
contestata in via del tutto autonoma anche alle persone non sottoposte alla quarantena che
violino le altre misure di contenimento. Ciò detto, si auspica che in sede di conversione il
Legislatore possa intervenire per colmare la lacuna.
In ogni caso, vista l’esplicita dizione “Salvo che il fatto costituisca reato”, parrebbe esclusa la
possibilità di veder comminata per un unico fatto una duplice sanzione, prima amministrativa e
poi penale.
Ad ogni buon conto, al netto delle riserve sopra esposte, a parere di chi scrive la riforma
proposta (che dovrà essere comunque convertita in legge entro 60 gg, pena la perdita di
efficacia) presenta connotati in chiaro-scuro, perché se per un verso la via della depenalizzazione
può effettivamente condurre alla dissuasione del cittadino senza arrivare a pregiudicarne la
fedina penale, invece sul fronte “garantistico” l’accertamento del fatto e l’irrogazione della
sanzione amministrativa si formano al di fuori della più completa tutela difensiva che il
contraddittorio delle parti e un giudice terzo avrebbero garantito con maggiore efficacia e che,
in questo caso, risulta meramente eventuale e comunque successiva all’irrogazione della
sanzione stessa.
Padova, 31 marzo 2020
Avv. Massimo Zuolo

30/03/2020

La “politica emergenziale” di Enpam per Medici e Odontoiatri.
(Commento dell’Avv. Federico D’Amelio)

Mentre , , , e tantissime altre figure professionali “boccheggiano”, – seppure non immune da critiche da parte degli iscritti – ha adottato una serie di misure del tutto eccezionali per fronteggiare l’emergenza Covid-19.
Sul sito dell’ , infatti, i e che svolgono libera professione e che abbiano subito un importante calo del reddito a causa dell’epidemia, troveranno varie forme di sostegno.

Innanzitutto essi potranno accedere ad un’indennità fino a 1.000,00 euro al mese laddove abbiano subito, dopo il 21 febbraio 2020, una riduzione del fatturato di oltre un terzo rispetto all’ultimo trimestre dell’anno precedente, e in secondo luogo gli stessi potranno chiedere ad Enpam un anticipo sulla pensione maturata sulla Gestione “Quota B”.
L’indennità di 1.000,00 euro potrà essere erogata per un massimo di tre mesi, e sarà destinata a tutti i liberi professionisti in regola con i contributi previdenziali e per i quali nel 2019 risultino contributi versati su redditi prodotti l’anno precedente.
L’anticipo sul trattamento pensionistico potrà essere richiesto in misura pari ad una quota fino al 15 per cento della pensione annua che spetterebbe all’iscritto, calcolata al momento della domanda, purché si sia maturata un’anzianità contributiva “minima” (almeno 15 anni di versamenti), non si riceva alcun tipo di pensione (né da Enpam né da altri enti previdenziali) e si autocertifichi una diminuzione del 33 per cento del fatturato rispetto all’ultimo trimestre del 2019.
Nulla osta, peraltro, che si possa avere cumulativamente accesso anche all’indennità – una tantum – di euro 600,00 stanziata dallo Stato per i lavoratori autonomi, ovvero al fondo per il “reddito di ultima istanza”, sussistendo i requisiti di cui al decreto legge “Cura Italia” e di cui ai provvedimenti normativi successivi.
Ma non si devono trascurare anche altri interventi di Enpam, quali lo slittamento delle scadenze per pagare i contributi previdenziali, il rinvio dei pagamenti derivanti da provvedimenti sanzionatori, lo spostamento del termine per il versamento del contributo del 2% sul fatturato 2019 dovuto dalle strutture private accreditate con il SSN, il contributo sostitutivo del reddito di 82,78 euro al giorno (circa 2.400 euro al mese) per coloro i quali siano stati costretti ad interrompere l’attività a causa di quarantena ordinata dall’autorità sanitaria, gli ulteriori sostegni in tema di quarantena
Tutto ciò va di pari passo con le misure disposte dal Governo, quali la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e leasing, l’estensione della cassa di integrazione in deroga anche ai datori di lavoro con un solo dipendente (compresi studi professionali), il bonus per servizi di baby sitting, l’accesso al credito con la garanzia del Fondo pubblico per piccole e medie imprese e professionisti, la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi, il credito di imposta per le sanificazioni degli ambienti e strumenti di lavoro.
Alcuni Medici stanno sollevando perplessità, se non addirittura critiche, alla politica emergenziale di Enpam, e ritengono non ancora adeguati i mezzi di aiuto varati. E però, nel contesto generale, sembra di poter dire che nessun altro professionista ha ricevuto tali e tanti sostegni.
Va da sé che è giusto, e finanche doveroso, dare maggior sostegno possibile alla categoria professionale maggiormente colpita dal Covid-19, ammirevolmente in prima linea per la difesa della salute dei cittadini, ma per vero sembra che Enpam si stia muovendo nella giusta direzione (i provvedimenti suddetti sono stati approvati dal Consiglio di amministrazione, ma restano in attesa dell’approvazione da parte dei Ministeri vigilanti).

Vado in chiusura con una “polemica” riferita alle altre categorie di professionisti.
Un’anticipazione del trattamento pensionistico e altre forme di intervento – similari a quelle decise da Enpam – sono senz’altro alla portata di molte (se non tutte) le Casse, quantomeno quelle i cui conti siano in regola.
Dopo decenni di contributi, con la prospettiva magari di ammalarsi o morire, sarà pure legittima l’aspettativa di vedersi ritornate almeno parte delle “gocce di sudore” versate, anno dopo anno, sotto forma di contributi previdenziali.

27/03/2020

L’Enpam verserà – con propri fondi – un’indennità di mille euro a tutti i medici e odontoiatri che svolgono libera…

Chiarimenti INAIL in tema di malattia - infortunio da Covid-19 per Medici e Operatori Sanitari.(Commento dell'Avv. Feder...
26/03/2020

Chiarimenti INAIL in tema di malattia - infortunio da Covid-19 per Medici e Operatori Sanitari.

(Commento dell'Avv. Federico D'Amelio)

Riportando una recente nota INAIL, segnalo l'importante passo fatto nei confronti di , , ed in generale di tutti gli operatori che lavorino in pubbliche o private e che abbiano contratto il Covid-19.

L'INAIL ha precisato che tale affezione morbosa è inquadrabile nella categoria degli infortuni sul lavoro, atteso che la "causa virulenta" è equiparata a quella "violenta".

Non solo, ricorrendo un rischio specifico commisurato al dato epidemiologico territoriale, l'istituto precisa che essi saranno equiparati agli infortunati sul lavoro, e non solo nel caso di accertata origine professionale del contagio, ma anche sulla base di una presunzione che il contagio possa essere avvenuto nell'ambiente di lavoro o per causa determinata dallo svolgimento dell’attività lavorativa.

Detta presunzione risolve a priori una serie di problematicità in tema di prova, dandosi un segnale forte nella direzione della tutela dei nostri sanitari.

Tenendo la massima allerta sul fronte dei DPI e delle necessarie protezioni e misure di sicurezza a vantaggio degli operatori sanitari (tutti), e senza dimenticare che i loro dovranno trovare adeguato ristoro, si auspica che lo Stato sappia tutelare sempre di più i difensori della salute dei cittadini.

Indirizzo

Via Niccolò Tommaseo N. 74/B
Padua
35131

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
15:30 - 19:30
Martedì 09:00 - 13:00
15:30 - 19:30
Mercoledì 09:00 - 13:00
15:30 - 19:30
Giovedì 09:00 - 13:00
15:30 - 19:30
Venerdì 09:00 - 13:00
15:30 - 19:30

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando IURIS BLU pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a IURIS BLU:

Condividi