03/04/2018
Nel rapporto di lavoro pubblico, in applicazione del principio per cui anche ai pubblici dipendenti trova applicazione, ex art. 36 Cost., il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, spetta al pubblico dipendente che abbia svolto, anche senza formale assegnazione, l'indennità di posizione organizzativa, per l'ipotesi in cui egli sia stato assegnato a svolgere mansioni proprie della posizione organizzativa. La Corte di Cassazione con pronuncia pubblicata il 03/04/2018 (udienza 11/01/2018) ha stabilito il seguente principio di diritto: a) la posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale e individua nell'ambito della organizzazione dell'ente funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustificano il riconoscimento di una indennità aggiuntiva, b) ove il dipendente venga assegnato a svolgere le mansioni proprie della posizione organizzativa, previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o la illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa. ( Cass. sez. lav. 11/01/2018 n.8141)