Studio Legale Bonsignore Zanghì

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Civile - Commerciale - Shipping - Sanitario
separazioni, divorzi, locazioni, successioni, diritti reali, contratti, infortunistica, consumatori, impresa, professionisti e società

25/08/2025

Solitamente i miei assistiti, quando vengono in studio per una separazione o un divorzio (o anche un “separorzio”, come si dice dopo la riforma Cartabia), hanno già deciso.
Ma non tutti, qualcuno non riesce a metabolizzare la nuova realtà di allentamento o recisione del rapporto coniugale.
E così mi trovo a volte anche a dover aiutare le persone a fare valutazioni più ampie.
Ai miei assistiti dico che si sta assieme finché esiste il sentimento, che con il passare degli anni può ve**re meno perché noi cambiamo, abbiamo nuovi bisogni, nuove esigenze e nuovi modi di sentire.
Se il sentimento finisce, il vincolo matrimoniale diventa una gabbia, a volte una via crucis o addirittura una interminabile indifferenza che ha il suo esito in una condanna a morte emotiva.
In questi casi che non sono affatto infrequenti non ha senso tenerlo in piedi, ci si fa solo del male reciproco.
E allora il professionista scrupoloso e preparato deve spiegare a queste coppie che una separazione o un divorzio non sono battaglie ma devono essere una responsabile presa d’atto tra due persone che si sono volute bene e che probabilmente anche dopo la procedura continueranno a volersene, sebbene in altre forme.
Poi è chiaro due che si amano a volte possono anche litigare, occasionalmente persino in modo aspro, ma questo conferma che sono appassionati.
Non vi fate uccidere emotivamente da una relazione che ormai da tempo non funziona più, è giusto tenere duro, ma solo il tempo strettamente necessario per capire se la relazione  è recuperabile oppure no, nel secondo caso consiglio vivamente di separarsi e di trovare la felicità sentimentale altrove.
Questa dolorosa parentesi della vita di molte persone richiede un’assistenza legale particolarmente qualificata.

03/06/2025

Il diritto costituzionalmente garantito dell'amante

Una persona che ama e frequenta un uomo o una donna sposata consenziente non sta commettendo alcun illecito civile o penale nei confronti del coniuge tradito.
L'amante, infatti, non è soggetto all'obbligo di fedeltà coniugale verso il coniuge dell’altro/a, in quanto tale obbligo ha natura strettamente personale e vincola unicamente i coniugi tra loro. Pertanto, la relazione extraconiugale con una persona sposata non costituisce minimamente un illecito neanche civilistico da parte del terzo (cfr. ad es. Cass. Civ., Sez. 3, N. 6598 del 07-03-2019).
In ambito penale, poi, come sanno tutti, adulterio e concubinato non sono più reati da moltissimi anni.
La giurisprudenza ammette la possibilità di configurare una responsabilità dell’amante soltanto e unicamente qualora la sua condotta, valutata nelle specifiche modalità con cui la relazione extraconiugale è stata intrattenuta, abbia leso o concorso a ledere diritti inviolabili del coniuge tradito, quali la dignità, l'onore, la reputazione: si pensi, per esempio, l'ipotesi in cui l’amante si sia vantato della propria conquista nel comune ambiente di lavoro o ne abbia diffuso le immagini, oppure ove il tradimento sia accompagnato da comportamenti aggressivi e ingiuriosi verso il tradito, o ancora nel caso in cui l'amante si sia recato più volte, senza nessun ritegno, inopportunamente, in luoghi frequentati dal coniuge tradito (es. abitazione e luoghi di lavoro) incontrandolo tranquillamente e spavaldamente, creando un ferimento nell’orgoglio e nella sua dignità.
In breve, l'amante, come ogni individuo, esercita un diritto costituzionalmente garantito alla libera espressione della propria personalità e alla ricerca della propria felicità sessuale e sentimentale, che può manifestarsi anche nell'intrattenere relazioni interpersonali e sessuali con persone coniugate.
In definitiva, il coniuge tradito non può vantare alcun diritto o azione nei confronti dell’amante del proprio coniuge, e non può impedirgli di porre in essere di tradimento, potrà solo risolvere la faccenda in famiglia ove ne venga a conoscenza.
L’illecito aquiliano (limitato quindi alla sola responsabilità civile), infatti, può commetterlo solo un coniuge nei confronti del proprio coniuge in quanto il tradimento dà luogo a responsabilità soltanto all’interno della coppia di coniugi e può comportare l’addebito della separazione, che dà titolo al tradito di ottenere il risarcimento danni (ove la relazione extraconiugale, ovviamente, sia causa diretta della rottura del matrimonio).
La cosa, ovviamente, cambia nel caso in cui il coniuge traditore a un certo punto rifiuti di vedere, sentire e ricevere messaggi dall’amante (spesso infatti si pente o alla fine è soddisfatto/a dell’avventura e vuole tornare nella comfort zone del ménage coniugale), o viceversa nel caso in cui l’amante decida di interrompere la relazione clandestina con la persona sposata.
In tal caso chi dei due continua e insiste non rispettando il divieto dell’altro/a rischia di commettere il reato di molestie o addirittura di stalking.
Basta molto poco… qualche whatsapp insistente secondo la giurisprudenza.

05/05/2025

La richiesta di non avere più interazioni via social costituisce l’esercizio di un legittimo diritto e la sua violazione puó costituire stalking, con conseguenze molto pesanti sia sul piano civilistico (illecito aquilano) e sia sul piano penalistico (reato).
Nella pratica processuale la P.G. del Triveneto sovente interviene in via cautelare con braccialetto elettronico.
Il 55% di questi reati avviene nell’ambito di coppie che si lasciano.
Limitare al massimo l’utilizzo dei social per comunicazioni insistenti.

14/03/2025
Da oggi siamo più facilmente raggiungibili a mezzo WhatsApp
17/04/2023

Da oggi siamo più facilmente raggiungibili a mezzo WhatsApp

06/04/2023

Quante aziende italiane, piccole e grandi, ogni anno si trovano a svolgere lavori di riparazione e manutenzione sulle unità da diporto dei propri clienti e poi costrette ad un lungo inseguimento per ottenere il pagamento del proprio corrispettivo?
Si parla di crediti che spesso non sono indifferenti, dal momento che i costi dei ricambi e dei materiali di consumo navali, a cui si somma una mano d’opera pregevole ed altamente qualificata, sono decisamente impegnativi.
Secondo nutrita casistica formata in 30 anni di professione, le aziende del setore navale con questi problemi sono tante.
Ebbene, non tutti sanno che il credito sorto come corrispettivo di riparazioni navali gode di un’attenzione speciale, anzi, specialissima, essendo addirittura tutelato, oltre che dalle norme ordinarie nazionali, anche dall’ordinamento internazionale che, in particolare, protegge gli imprenditori che hanno fatto forniture, in qualsiasi luogo, di prodotti o di materiali a favore di unità navali, anche da diporto, e opere di manutenzione e riparazioni, dando loro la facoltà di poter procedere all’immobilizzo dell’unità non solo se si trovi a terra, ma anche se sia pronta per salpare.
La disciplina in questione - che si estende anche alla tutela dei crediti derivanti da costruzione, utilizzazione, compresi locazione e noleggio, di unità navali - spesso misconosciuta anche dai giurisperiti, è molto veloce ed efficace e non è soggetta ai rischi elevatissimi del sequestro conservativo (strumento ordinario del nostro codice di procedura civile) ove il magistrato è sempre tenuto ad apprezzare, in modo spesso estremamente discrezionale e quindi imprevedibile, il requisito del “periculum in mora”, ossia, il rischio oggettivo per il creditore di perdere le garanzie del proprio credito, con possibilità altissime di rigetto e costi importanti... mentre invece non può farlo per i crediti in parola!
Sarà quindi sufficiente invocare le speciali norme di riferimento mediante una semplice istanza del titolare, naturalmente da presentare al Giudice competente con l’assistenza di un avvocato che ben conosca la materia, per realizzare un credito che abbia una delle cause sopra indicate.
La tutela legale è di grado molto elevato, in quanto secondo l’indirizzo costante della giurisprudenza è immediatamente applicabile anche in relazione a navi aventi la nazionalità di uno Stato non contraente.
Si tratta di casi non infrequenti che nel corso della mia attività professionale di avvocato ho avuto modo di affrontare che si verificano quando unità da diporto battenti bandiera nei paesi della c.d. “lista nera, dopo aver ricevuto le prestazioni navali, confidando nella impunità connessa alla propria nazionalità estera spesso ubicata in paradisi fiscali, abbiano tentato di partire per lidi più tranquilli senza pagare il conto: la tutela, infatti, è estesa fino a comprendere il credito verso nave battente bandiera di Stato non contraente ed è pertanto particolarmente penetrante ed efficace.
E’ altresì evidente che sarebbe un’operazione di astratta fantasia immaginare di potere dare protezione al nostro speciale credito mediante la concessione differita della tutela in questione dopo avere “avvisato” il debitore, che avrebbe così tutto il tempo di salpare costringendo poi il creditore ad una dispendiosa opera di rintraccio.
Ma stavolta il legislatore ha fatto le cose per bene, in quanto ha previsto anche la possibilità di ottenere tutela "inaudita altera parte", ossia prima ancora di istituire un completo contraddittorio processuale con controparte, il che avviene, com’è noto, con la notifica del decreto di comparizione alla parte debitrice.
Quest’ultima, per parte sua, avendo il mezzo navale bloccato - il codice della navigazione prevede misure idonee a impedire la partenza a cura del Comando portuale, compreso il ritiro dei documenti - cosa estremamente "fastidiosa" soprattutto allorquando si corra il rischio di compromettere una crociera, avrà la facoltà di effettuare il pagamento di una cauzione mediante versamento di una somma pari al credito più interessi e spese legali, costituendo le necessarie garanzie per potere poi affrontare un processo tranquillo e in molti casi, piuttosto che rischiare la successiva causa, invece di versare la cauzione preferirà chiudere subito la questione pagando.
Nei prossimi articoli, date le numerose richieste che mi sono pervenute, vi parlerò degli accorgimenti che conviene prendere quando si accetta un ordine di riparazione e manutenzione, per non trovarsi, successivamente, in gravi difficoltà a recuperare il credito e, soprattutto, vi parlerò del regime della garanzia nei rapporti misti vendita appalto (dove la prestazione è resa con beni e materia prima forniti dall’appaltatore o dal prestatore d’opera) e del particolare regime della garanzia dovuta per legge, anche per la semplice vendita di beni e componenti usati, quando il cliente è un consumatore, temi questi su cui ogni buon imprenditore sarebbe bene avesse le idee molto chiare.

03/04/2021

Decreto ingiuntivo europeo, utile strumento per le aziende che operano a livello intracomunitario per clienti residenti o aventi sede in area UE.

25/11/2019

La giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne non deve essere di una sola giornata, ma di 365 gg.
Il mio studio legale e’ a disposizione sempre per un consulto gratuito in favore di qualunque donna vittima di violenza.

14/08/2019

La difesa dei diritti dei miei assistiti è una priorità inderogabile.
A nessuno che decida di uscire fuori dai binari del diritto e della giustizia, e quindi di comportarsi da fuorilegge, sarà mai consentito di zittire la mia voce.

28/05/2019

Interessante sentenza della Cassazione in materia di riconoscimento della paternità in una nota causa patrocinata assieme al Prof. Marco De Cristofaro.

Il Tribunale di Padova è stato adito da L.M., che ha domandato accertarsi la paternità naturale di M.G. nei suoi confronti. Il convenuto replicava che, in materia, aveva avuto a pronunciarsi già il Tribunale di Rovigo, il quale aveva rigettato le richieste di accertamento (incidentale) di paterni...

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