Studio Legale Avv. Lodovico Lamberti Zanardi

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REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 e 23 MARZO 2026 Art. 138 della Costituzione"Le leggi di revisione della Costituzione e ...
20/03/2026

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 e 23 MARZO 2026

Art. 138 della Costituzione

"Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti."

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Si ma cosa succede se voto NO e cosa succede se voto SI ?

Cerchiamo di rispondere nella maniera più breve a questo quesito cercando di utilizzare volutamente un linguaggio semplice, comprensibile da tutti.

Se voti NO vuoi che rimanga in vigore il vecchio testo della Costituzione e che pertanto non venga promulgata la legge di riforma già approvata dal Parlamento.

Se voti SI vuoi che venga promulgata la legge già approvata dal Parlamento che prevede (in estrema sintesi) le seguenti modifiche agli articoli della Costituzione :

- Separazione delle carriere: chi vorrà intraprendere la carriera in magistratura dovrà scegliere fin dall’inizio quale funzione esercitare: quella di Giudice o quella di Pubblico Ministero. Per i due ruoli ci saranno infatti dei concorsi separati e percorsi di formazione differenti. Di conseguenza, la funzione scelta all’inizio della carriera non potrebbe più essere modificata (salvo un unico caso specifico previsto dalla riforma all'art. 106 della Costituzione).
- Sdoppiamento del CSM: l'attuale Consiglio Superiore della Magistratura unico verrà diviso in due organi distinti, uno per i Giudici e uno per i PM (Pubblici Ministeri).
- Sorteggio dei membri Togati : i componenti togati dei due nuovi CSM saranno estratti a sorte fra tutti i Giudici e fra tutti i Pubblici Ministeri , con l'obiettivo di ridurre il peso delle "correnti interne alla magistratura" (in precedenza venivano eletti dagli stessi magistrati fra tutti i magistrati).
- Sorteggio dei membri laici : il Parlamento in seduta comune seleziona la rosa dei candidati qualificati sulla base delle loro competenze (secondo criteri che dovranno essere definiti da una successiva legge ordinaria) tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di esercizio; successivamente, un’estrazione casuale individuerà, tra questi, i soggetti che entreranno a far parte dell’organo (in precedenza venivano nominati e scelti dal Parlamento in seduta comune con la maggioranza dei 3/5).
- Alta Corte Disciplinare: verrà istituito un nuovo organo, esterno ai due CSM, cha avrà il compito di giudicare gli illeciti disciplinari dei magistrati.

Si ricorda che, essendo un referendum confermativo, non è necessario un quorum per cui se i SI supereranno i NO, le modifiche alla Costituzione diventeranno definitive.

CONDOMINIO - DELIBERA ASSMBLEARE - QUORUMLa Corte di Cassazione e diversi Tribunali di merito hanno recentemente ribadit...
17/03/2026

CONDOMINIO - DELIBERA ASSMBLEARE - QUORUM

La Corte di Cassazione e diversi Tribunali di merito hanno recentemente ribadito il principio in forza del quale il quorum deliberativo è unitario e non può essere dimezzato.
L'art. 1136 c.c. nei primi due commi, prevede espressamente che sia necessario per l'assemblea in prima convocazione un doppio quorum. Il primo costitutivo (presenza di un numero tale di condomini che rappresentino almeno i due terzi del valore dell'edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio) ed il secondo deliberativo (presenza della maggioranza degli intervenuti e almeno della metà del valore dell'edificio).
Nella prassi è molto difficile che si raggiungano le maggioranze previste in prima convocazione per cui il terzo comma fissa, per la seconda convocazione, come quorum costitutivo almeno un terzo dei componenti del condominio che corrisponda almeno al terzo dei millesimi e come quorum deliberativo la maggioranza degli intervenuti pari ad almeno un terzo del valore dell'edificio.

Ma cosa succede se, ad esempio, su dieci condomini presenti in assemblea in seconda convocazione, cinque votano a favore, tre sono contrari e due astenuti, ma i tre contrari sono portatori di un numero maggiore di millesimi di proprietà rispetto ai cinque che hanno espresso voto favorevole ? (supponiamo ad esempio che i cinque favorevoli abbiano 60 millesimi cadauno per un totale di 300 mm, due siano astenuti con 50 millesimi cadauno ed i tre contrari abbiano 200 millesimi cadauno per un totale di 600 mm).

In questo caso, la delibera non potrebbe considerarsi validamente approvata attesa la necessità , confermata dalla Corte di Cassazione e dai Tribunali di merito, che vi siano entrambe le maggioranze previste dall'art. 1136 c.c. , ossia la maggioranza del numero di partecipanti ma anche della loro quota di millesimi, non ammettendo un ribaltamento del rapporto tra numero dei partecipanti e la loro rappresentatività in millesimi.

ESDEBITAZIONE - LUDOPATIA - COLPA GRAVE “La Corte di Appello di Caltanisetta ha negato l’omologazione del piano di ristr...
13/10/2025

ESDEBITAZIONE - LUDOPATIA - COLPA GRAVE
“La Corte di Appello di Caltanisetta ha negato l’omologazione del piano di ristrutturazione dei
debiti del consumatore presentato da un debitore affetto da ludopatia, ritenendo non esclusa la colpa grave. Secondo i Giudici, la dipendenza dal gioco non giustifica l’indebitamento impudente né sostituisce il dovere di diligenza e responsabilità verso i creditori.”

Corte d’Appello di Caltanissetta, Sez. I civile, 23 luglio 2025

La decisione conferma un orientamento ormai consolidato in dottrina e giurisprudenza, secondo cui la ludopatia, pur essendo riconosciuta come disturbo patologico, non esclude automaticamente la colpa in capo a chi, consapevole della propria condizione, continua ad indebitarsi senza valutarne la sostenibilità. La malattia non è da sola sufficiente a neutralizzare il dovere di diligenza e di responsabilità verso i creditori. Affinchè ci possa essere un giudizio di meritevolezza, è necessario valutare complessivamente la condotta del debitore.
Non è sufficiente la sola buona fede soggettiva, ma è necessario fornire anche la prova della prudenza e della consapevolezza nella gestione delle proprie finanze.

SOVRAINDEBITAMENTO E RIMEDI - BREVE GUIDA (Parte 1)Il  concetto di "sovraindebitamento" è stato introdotto nel sistema g...
09/05/2024

SOVRAINDEBITAMENTO E RIMEDI - BREVE GUIDA (Parte 1)

Il concetto di "sovraindebitamento" è stato introdotto nel sistema giuridico italiano dalla Legge n. 3 del 2012, “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”.

Si tratta del termine giuridico che viene utilizzato per indicare la situazione in cui un particolare soggetto (che non riesce più a far fronte ai prorpi debiti) si viene a trovare.
Tale soggetto può essere un consumatore, una piccola impresa, un professionista, etc. ma non un soggetto "fallibile".

In parole semplici il sovraindebitamento è quella particolare difficile situazione economica di coloro (consumatori , professionisti o piccole imprese), che non riescono più a pagare tutti i propri debiti a causa di uno squilibrio tra le proprie disponibilità economiche e l'ammontare dei debiti da pagare.

La perdità del posto di lavoro, gravi problemi di salute, degli eventi avversi imprevedibili (es : alluvioni, incendi, etc) , sono solo alcune delle situazione che possono dare origine a tale squilibrio.

Con la normativa sul sovraindebitamento, nasce quindi anche in Italia la possibilità per i debitori di non rimanere a vita in balia dei creditori (principalmente banche e finanziarie), ma di poter pagare il giusto per liberarsi definitivamente dal debito e poter tornare ad una vita serena e normale.

L'istituto del sovraindebitamento è stato riformato completamente dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza nel 2022, per cui la normativa di riferimento non è più la legge 3 2012 (anche se i principi in vigore sono rimasti quasi gli stessi).

Attualmente la norma di riferimento per il sovraindebitamento è pertanto il Codice della Crisi e dell’Insolvenza, norma che analizzeremo nel dettaglio.

LOCAZIONE COMMERCIALE - "AUTO RIDUZIONE" DEL CANONE - ILLEGITTIMITA'"In tema di immobili urbani per uso diverso da quell...
17/04/2023

LOCAZIONE COMMERCIALE - "AUTO RIDUZIONE" DEL CANONE - ILLEGITTIMITA'

"In tema di immobili urbani per uso diverso da quello abitativo, la cosiddetta autoriduzione del canone, costituisce fatto arbitrario e illegittimo del conduttore, che provoca il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio, anche nell'ipotesi in cui detta autoriduzione sia stata effettuata dal conduttore in riferimento al canone dovuto a norma dell'art. 1578 primo comma c.c. per ripristinare l'equilibrio del contratto… Tale norma, infatti, non dà la facoltà al conduttore di operare detta autoriduzione, ma solo a domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, essendo devoluto al potere del giudice di valutare l'importanza dello squilibrio tra le prestazioni dei contraenti".
TRIBUNALE DI ROMA - Sentenza n. 5168 del 22 marzo 2023
(conformi anche Cass., n. 10271/2002, Cass. n. 7269/2000; Cass, n. 12253/1998).

TRIBUNALE DI MILANO , SEZIONE LAVORO , SENTENZA 14 DICEMBRE 2022 ILLEGITTIMO SOSPENDERE LA DIPENDENTE DELL'OSPEDALE CHE ...
14/04/2023

TRIBUNALE DI MILANO , SEZIONE LAVORO , SENTENZA 14 DICEMBRE 2022
ILLEGITTIMO SOSPENDERE LA DIPENDENTE DELL'OSPEDALE CHE , PUR NON VACCINATA CONTRO IL COVID-19, ERA A CASA IN MALATTIA

Nel caso di specie , pur in presenza di lavoratrice dipendente soggetta all'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 ter del D.L. 44/2021, il Tribunale ha rilevato quanto segue :

La prestazione lavorativa della ricorrente risulta sospesa, per effetto di astensione per malattia e, senza soluzione di continuità, di congedo per maternità, dal 21/1/2021. Il rapporto di lavoro della ricorrente, pertanto, all'atto dell'entrata in vigore della normativa innanzi riportata e del successivo procedimento di interpello vaccinale, alla quale la stessa non ha dato riscontro, risultava in regime di sospensione legale, con diritto della stessa alla percezione di indennità di malattia, prima, e di maternità, poi, quali misure di tutela previdenziale del lavoratore in condizioni di malattia o in congedo per maternità, in alcun modo avvinti da nesso sinallagmatico allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Le finalità della normativa dedotta a base del provvedimento di sospensione della lavoratrice, cui è conseguita la cessazione dell'erogazione della prestazione indennitaria, è in evidenza quella di impedire il contatto tra operatori socio sanitari sprovvisti di copertura vaccinale e, quindi, assunti quali potenziali maggior veicolo di diffusione del contagio, ed i soggetti fragili normalmente ospitati nelle strutture socio sanitarie, statisticamente più soggetti a gravi o fatali conseguenze per la salute nel caso di contrazione di malattia da SARS-COV2. Ciò appare evidente dalla stessa enunciazione delle finalità della legge, id est "tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni". In questa prospettiva appare di solare evidenza l'inettitudine, in capo ad una lavoratrice in continuativo regime di sospensione della prestazione lavorativa, alla creazione di alcun rischio per la salute e le condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro in caso di mancata sottoposizione al ciclo vaccinale, quantomeno per il periodo di perduranza della sospensione della prestazione.

Pertanto, risultando illegittima, sotto tale profilo, la disposta sospensione della ricorrente e tenuto conto della riammissione in servizio anticipata della stessa rispetto all'originaria scadenza del 31/12/2022 (per effetto dell'art. 7 d.lgs. n. 162 del 31 ottobre 2022 con conseguente cessazione della materia del contendere sulla richiesta di condanna alla riammissione in servizio), la ASST andrà condannata al pagamento, in favore della (omissis) delle retribuzioni non erogate dalla data della sospensione alla riammissione in servizio, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.

Come già osservato dallo stesso giudice in un precedente analogo (Tribunale di Milano, sentenza del 15/11/2021), la sospensione per inosservanza dell'obbligo vaccinale non può essere disposta in pendenza di altra causa di sospensione.

BUONI POSTALI FRUTTIFERI - COINTESTAZIONE - DECESSO - RIMBORSOCon l’ordinanza n. 1278 del 17 gennaio 2023 la Prima Sezio...
16/03/2023

BUONI POSTALI FRUTTIFERI - COINTESTAZIONE - DECESSO - RIMBORSO

Con l’ordinanza n. 1278 del 17 gennaio 2023 la Prima Sezione della Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata in merito alla facoltà per il singolo cointestatario di Buoni Postali Fruttiferi di ottenerne il rimborso integrale, anche dopo il decesso dell’altro cointestatario.
Il dubbio riguardava la necessità o meno della quietanza congiunta degli eredi dello stesso ex art. 187 d.P.R. n. 256/1989, laddove sui titoli fosse apposta la clausola di “Pari Facoltà di Rimborso” (PFR).
La Corte di Cassazione ha precisato che , in presenza della predetta clausola, è legittimo il rimborso integrale anche in assenza della quietanza congiunta degli eredi , ritenendo pertanto i Buoni Postali Fruttiferi soggetti a disciplina differente rispetto ai libretti di risparmio.

L’ordinanza è conforme alla sentenza n. 24639 del 2021 ed all’ordinanza n. 4280 del 2022 , con cui la Suprema Corte aveva già chiarito le differenze sostanziali e normative che intercorrono tra i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio, come regolati dal d.P.R. 256 del 1989.

TESTAMENTO OLOGRAFO - DATA - VIZICon la sentenza n. 9364/2020 la Corte di Cassazione ha ribadito che “la data può essere...
24/02/2023

TESTAMENTO OLOGRAFO - DATA - VIZI

Con la sentenza n. 9364/2020 la Corte di Cassazione ha ribadito che “la data può essere apposta al principio o alla fine delle disposizioni, prima o dopo la firma e non è richiesta la sua ripetizione su ciascun foglio”.
In caso di “data incompleta essa può essere integrata con altri dati o indicazioni equipollenti, ma sempre che questi siano intrinseci, siano cioè contenuti nella scheda testamentaria.
La Suprema Corte di Cassazione ha altresì precisato che l'apposizione della data sulla busta, contenente il testamento, rende lo stesso comunque annullabile e che anche la mancanza o incompletezza della data non rende il testamento nullo, ma è causa di annullabilità dello stesso.
Diverso invece il caso in cui la data sia stata apposta da un soggetto terzo o mediante macchina da scrivere/stampa/computer. Il testamento olografo deve essere interamente scritto di pugno dal testatore, cioè non deve contenere parti scritte a macchina o con il computer, oppure scritte da altre persone. Se il testamento non è autografo, è nullo.

DIRITTO DI ABITAZIONE - CONIUGE SUPERSTITE - CASA FAMILIARE - TERZO COMPROPRIETARIOPer molti anni giurisprudenza e dottr...
10/02/2023

DIRITTO DI ABITAZIONE - CONIUGE SUPERSTITE - CASA FAMILIARE - TERZO COMPROPRIETARIO

Per molti anni giurisprudenza e dottrina hanno affrontato il tema del diritto di abitazione in capo al coniuge superstite.
L'art. 540 secondo comma del codice civile ("Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni") è stato oggetto di diverse interpetazioni, ma pare che la Corte di Casazione abbia finalmente posto fine ad alcuni dubbi.
Con la sentenza del 28.05.2021 n. 15000 la Suprema Corte di Cassazione ha infatti stabilito che "A norma dell'art. 540 cod. civ., il presupposto perchè sorgano a favore del coniuge superstite i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la arredano è che la suddetta casa e il relativo arredamento siano di propietà del de cuius o in comunione tra lui ed il coniuge , con la conseguenza che deve negarsi la configurabilità dei suddetti diritti nell'ipotesi in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto ed un terzo".

DIRITTO DI FAMIGLIA - NUOVO GIUDIZIO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO - RIFORMA CARTABIA - NOVITA'Manca meno di un mese (28 feb...
03/02/2023

DIRITTO DI FAMIGLIA - NUOVO GIUDIZIO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO - RIFORMA CARTABIA - NOVITA'

Manca meno di un mese (28 febbraio 2023) all'entrata in vigore delle nuove norme della cosiddetta riforma Cartabia relative ai procedimenti di separazione e divorzio. Ma quali sono in estrema sintesi le principali novità ?
Cambia la modalità di svolgimento della prima udienza (che dovrà essere fissata entro 90 giorni dal deposito del ricorso, lasso di tempo durante il quale potranno essere emessi dal Giudice dei provvedimenti cautelari) atteso che viene meno la "doppia fase" (prima l'udienza Presidenziale e poi quella innanzi al Giudice Istruttore). La competenza per territorio sarà quella ove è residente il convenuto ma, in presenza di figli minorenni, sarà competente il Tribunale ove risiedono i minori.
I figli dovranno essere sempre ascoltati (ovviamente in modalità “protetta” ) ed i genitori sono obbligati ad illustrare al Giudice compiutamente (mediante deposito di un “piano genitoriale” ) tutte le attività quotidiane a cui partecipano i figli minori, al fine di consentire al Giudice di meglio decidere in merito all'affidamento ed al diritto di visita.
Altra novità rilevante è la possibilità per il Giudice di comminare delle sanzioni al genitore che accetti inizialmente il piano genitoriale predisposto, ma poi non lo rispetti nei tempi o nelle modalità.
Riguardo ai rapporti patrimoniali fra i coniugi si evidenzia che tutte le richieste dovranno essere formulate compiutamente nel primo atto difensivo , che dovrà quindi contenere le domande, eccezioni e/o domande riconvenzionali a pena di decadenza, incluse anche le richieste ed istanze probatorie sui fatti costitutivi e sulle eccezioni.
Una rilevante modifica riguarda anche la documentazione da produrre obbligatoriamente. Oltre alla denuncia dei redditi, le parti dovranno infatti depositare anche la documentazione relativa alla proprietà di veicoli ed immobili, quote sociali, estratti conto bancari e finanziari degli ultimi tre anni.
Nel caso in cui una parte , al fine di pagare un contributo di mantenimento inferiore, ometta parzialmente o integralmente di presentare la documentazione necessaria al Giudice al fine di consentirgli di verificare le reali condizioni economiche, questa potrà essere condannata al risarcimento.
Per quanto concerne invece il divorzio, la domanda di scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili potrà essere proposta congiuntamente all’atto introduttivo della separazione. Per il divorzio occorrerà comunque il passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e la cessazione ininterrotta della convivenza tra i coniugi.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - LEASING IMMOBILIARELa Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12883 del 13.05.2021 (Ca...
26/01/2023

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - LEASING IMMOBILIARE

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12883 del 13.05.2021 (Cass. Civ. Sezione Terza), ha ribadito e confermato quanto già deciso dagli stessi giudici di legittimità negli anni precedenti, escludendo l'estensione al leasing immobiliare della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1 bis, d. Igs. n. 28 del 2010 (cfr. Cass. Civ. 12 giugno 2018, n. 15200; Cass. Civ. 9 aprile 2019, n. 14904 e Cass. Civ. 10 ottobre 2019, n. 30520).
In particolare, con l'ordinanza n. 15200 del 12 giugno 2018, la Suprema Corte aveva precisato che, nella relazione illustrativa al decreto legislativo n. 28 del 2010, con cui è stato istituito il procedimento di mediazione obbligatoria, si leggeva che “la volontà del legislatore è quella di riferirsi ai "rapporti bancari" ovvero ai "contratti di servizi" quali quelli finanziari". ritenendo pertanto che l'estenzione dell'area della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1 bis, d. Lgs. n. 28 del 2010 all'ipotesi di leasing immobiliare non sia possibile, anche se allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento specificatamente funzionali all'acquisto ovvero all'utilizzazione del bene coinvolto.

Indirizzo

Via Fulvio Testi 9
Padua
35125

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 12:30
16:00 - 19:00
Martedì 08:30 - 13:00
16:00 - 19:00
Mercoledì 08:30 - 13:00
16:00 - 19:00
Giovedì 08:45 - 12:30
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Venerdì 08:30 - 12:30

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