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INVESTIMENTO VOLONTARIO DI PEDONI E RISARCIMENTO DEL DANNO: LA COMPAGNIA ASSICURATIVA DEVE PAGARE?Il gravissimo episodio...
17/05/2026

INVESTIMENTO VOLONTARIO DI PEDONI E RISARCIMENTO DEL DANNO: LA COMPAGNIA ASSICURATIVA DEVE PAGARE?

Il gravissimo episodio verificatosi nel centro di Modena, dove un uomo alla guida di un’autovettura avrebbe volontariamente investito diverse persone, provocando lesioni gravissime ad alcuni pedoni, impone una riflessione giuridica importante.

Quando un veicolo viene utilizzato non per una normale manovra di circolazione, ma come vero e proprio strumento di aggressione, le vittime possono ottenere il risarcimento dalla compagnia assicurativa del mezzo?

La domanda è tutt’altro che teorica.

Di fronte a fatti di questa gravità, infatti, il primo pensiero va naturalmente alle vittime: persone che, in pochi istanti, subiscono danni fisici devastanti, interventi chirurgici, ricoveri, invalidità permanenti, traumi psicologici, perdita della capacità lavorativa, cambiamento radicale della propria vita quotidiana.

Accanto al procedimento penale nei confronti del conducente, si pone quindi il tema del risarcimento del danno.

Il punto giuridico centrale è il seguente: il fatto che il conducente abbia agito volontariamente esclude la copertura assicurativa RCA?

La risposta, secondo l’orientamento della giurisprudenza, è negativa.

La funzione dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile automobilistica non è soltanto quella di proteggere il patrimonio dell’assicurato, ma soprattutto quella di tutelare i terzi danneggiati dalla circolazione dei veicoli.

Per questo motivo, anche quando il conducente abbia agito con dolo, cioè volontariamente, la vittima conserva il diritto di chiedere il risarcimento alla compagnia assicurativa del veicolo, entro i limiti del massimale di polizza.

La Corte di Cassazione ha affermato che l’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore garantisce anche il danno provocato da un investimento intenzionale, ferma restando la possibilità per la compagnia assicurativa, dopo avere risarcito il danneggiato, di esercitare azione di rivalsa nei confronti del conducente che abbia agito dolosamente.

Questo principio è fondamentale.

La vittima non deve rimanere priva di tutela solo perché il fatto non è stato un “incidente” in senso tradizionale, ma una condotta volontaria. Il sistema dell’assicurazione obbligatoria è costruito proprio per garantire una tutela effettiva ai terzi danneggiati, evitando che il diritto al risarcimento dipenda esclusivamente dalla solvibilità personale del responsabile.

Naturalmente, ogni caso deve essere valutato concretamente.

Occorre verificare:

– se il veicolo fosse assicurato;
– quale fosse la compagnia assicurativa;
– quale fosse il massimale di polizza;
– la dinamica del fatto;
– il nesso causale tra investimento e lesioni;
– la documentazione sanitaria;
– l’entità delle invalidità permanenti;
– il danno biologico, morale, patrimoniale e da perdita della capacità lavorativa;
– gli eventuali danni subiti dai familiari delle persone gravemente ferite.

Nei casi più gravi, infatti, il risarcimento non riguarda soltanto le spese mediche o i giorni di ricovero. Può riguardare danni enormemente più ampi: invalidità permanente, protesi, assistenza futura, adattamento dell’abitazione, perdita o riduzione della capacità lavorativa, sofferenza morale, danno esistenziale, danno psichico, danno dei familiari che si trovano a dover assistere una persona profondamente segnata dall’evento.

È importante distinguere il piano penale dal piano civile.

Sul piano penale, sarà l’autorità giudiziaria ad accertare le responsabilità del conducente, la sua imputabilità, il movente, la volontarietà della condotta e la corretta qualificazione giuridica del fatto.

Sul piano civile e risarcitorio, invece, le vittime devono potersi attivare tempestivamente per ottenere il ristoro integrale dei danni subiti.

In questi casi è essenziale raccogliere e conservare tutta la documentazione: referti di pronto soccorso, cartelle cliniche, certificati medici, fotografie, testimonianze, verbali delle autorità intervenute, documentazione lavorativa e reddituale, spese sostenute e ogni elemento utile a dimostrare le conseguenze dell’evento.

Il dato più importante da comprendere è questo: anche quando il veicolo viene utilizzato volontariamente per investire dei pedoni, il danneggiato non perde automaticamente il diritto di rivolgersi alla compagnia assicurativa.

La compagnia potrà eventualmente rivalersi sul responsabile, ma non può utilizzare il dolo del conducente come argomento per lasciare senza tutela le vittime dell’investimento.

In tragedie come quella di Modena, il diritto al risarcimento non cancella il dolore, non restituisce la salute perduta e non elimina le conseguenze umane dell’accaduto.

Ma rappresenta uno strumento fondamentale di giustizia civile: serve a garantire cure, assistenza, sostegno economico, ricostruzione della vita quotidiana e tutela della dignità delle persone colpite.

Per questo, nei casi di investimento volontario, è indispensabile che le vittime e i loro familiari conoscano i propri diritti e si attivino con tempestività per ottenere il risarcimento integrale di tutti i danni subiti.

Dal punto di vista giuridico, il riferimento essenziale è l’azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore ex art. 144 Codice delle assicurazioni private, che consente al terzo danneggiato da un sinistro causato dalla circolazione di agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa. La Cassazione civile ha affermato, con sentenza n. 20786/2018, che la RCA copre anche il danno provocato dall’investimento intenzionale, salvo il diritto di rivalsa della compagnia verso il conducente che abbia agito con dolo; lo stesso principio è stato ribadito anche in commenti relativi alla più recente Cass. civ. n. 10394/2024.

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