08/12/2023
IL DIRITTO AL CONGEDO RETRIBUITO PER DONNE VITTIMA DI VIOLENZA DI GENERE
Il tema è di estrema attualità e tuttavia forse non sufficientemente divulgato.
Forse non tutte e non tutti sanno, infatti, che dal 2015 nel nostro ordinamento giuslavoristico è stato introdotto il diritto per le donne vittime di violenza di genere di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione. In sintesi:
• Chi ne ha diritto?
Le lavoratrici dipendenti di datore di lavoro pubblico o privato, inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio (art. 24, c. 1, D.Lgs. n. 80/2015). Il congedo, inizialmente previsto solo per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, è stato successivamente esteso, con decorrenza 1° gennaio 2017, alle lavoratrici autonome (art. 1, c. 241, n. 232/2016, c.d. Legge di Bilancio 2017) e, con decorrenza 1° gennaio 2018, alle lavoratrici del settore domestico (art. 1, c. 217, n. 205/2017, c.d. Legge di Bilancio 2018).
• Quali gli adempimenti per la Lavoratrice?
Per fruire del congedo in oggetto la lavoratrice è tenuta a:
- preavvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell'inizio del congedo, salvi casi di oggettiva impossibilità;
- indicare al datore di lavoro l'inizio e la fine del periodo di congedo;
- consegnare al datore di lavoro la certificazione relativa al percorso di protezione
- presentare domanda alla struttura territoriale INPS, prima dell'inizio del congedo o, al limite, il giorno di inizio. A decorrere dal 1° aprile 2019, l’impiego del canale telematico è divenuto esclusivo.
• Quale durata ha il congedo e come viene retribuito? Il congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi equivalenti a 90 giorni lavorativi (e dunque di astensione effettiva dal lavoro) da fruire nell'arco di 3 anni. La fruizione può avvenire su base giornaliera o oraria secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro. In corrispondenza dei giorni di congedo è prevista la corresponsione di una indennità giornaliera pari al 100% dell'ultima retribuzione percepita nel periodo di paga immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo, anticipata dal datore di lavoro.
• La lavoratrice, durante il congedo, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove vi sia disponibilità in organico.
Per ogni ulteriore chiarimento, non esitare a contattare il Tuo lavorista di fiducia.