29/04/2021
Non è facoltà dell’obbligato, ossia del genitore a cui carico è stato posto il pagamento di un assegno di mantenimento per il figlio economicamente non autosufficiente, pagare direttamente quest’ultimo, ma ciò può essere deciso esclusivamente dal giudice.
Questo è il principio di diritto ribadito dalla recente sentenza della Suprema Corte in materia di mantenimento del figlio economicamente non autosufficiente (v. Cass. Civ., sez. III,13 aprile 2021, n. 9700).
Partendo dal presupposto che il diritto al mantenimento rientra nell’alveo dei c.d. diritti indisponibili, infatti, gli Ermellini hanno confermato la pronuncia della Corte d’Appello di Venezia secondo cui qualsiasi accordo fra i genitori, anche tacito, non può avere l’effetto di autorizzare il debitore a versare l’assegno nelle mani del figlio in assenza di un provvedimento giurisdizionale che modifichi, su istanza di quest’ultimo, le statuizioni contenute nella sentenza di separazione.
Deve rilevarsi, peraltro, che tale provvedimento è in linea con altre precedenti pronunce della Cassazione secondo cui il genitore separato o divorziato, tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l’altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest’ultimo anziché del genitore istante (v. ex pluribus Cass. Civ., sez. I, 9 luglio 2018, n. 18008; Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12391; Cass. Civ., sez. I, 10 gennaio 2014, n. 359; Cass. Civ., sez. I, 11 novembre 2013, n. 25300).
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