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Il 31/8/2021 è terminato il periodo di sospensione dell’attività di riscossione previsto dal Decreto Sostegni-Bis (D.L. ...
23/09/2021

Il 31/8/2021 è terminato il periodo di sospensione dell’attività di riscossione previsto dal Decreto Sostegni-Bis (D.L. 73/2021). A partire dall’1/9/2021, l’Agente della riscossione ha, quindi, ripreso l’attività di notifica e le ordinarie procedure di riscossione, esecutive e cautelari sospese nella fase emergenziale.
Per maggiori informazioni:
https://slmavvocati.weebly.com/news/ripresa-delle-attivita-di-riscossione-i-nuovi-termini-di-pagamento
Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Con l’ordinanza n. 1403 del 22 gennaio 2021 la Corte di Cassazione ha escluso la sussistenza di un appalto illecito di m...
30/07/2021

Con l’ordinanza n. 1403 del 22 gennaio 2021 la Corte di Cassazione ha escluso la sussistenza di un appalto illecito di manodopera precisando che la predeterminazione delle modalità esecutive, dettagliatamente descritte nel capitolato tecnico operativo, rispondeva alla necessità di adeguatezza della prestazione lavorativa alle caratteristiche tecniche del particolare servizio, senza però incidere sull'autonomia dell'impresa appaltatrice quanto alla regolazione di turni lavorativi, delle ferie e quant'altro relativo alla gestione del rapporto di lavoro.
Come noto, in questi casi, il rischio maggiore è che venga contestato, anche in sede ispettiva, la genuinità dell’appalto e, conseguentemente, l’illiceità dello stesso anche per somministrazione illecita di manodopera.
Risulta quindi essenziale predisporre un contratto di appalto con le dovute attenzioni e cautele.
Per quanto riguarda ulteriori aspetti operativi e giuslavoristici, lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Gli Ermellini, in una recente pronuncia, hanno confermato il principio di diritto, ormai consolidato, secondo cui l'even...
09/07/2021

Gli Ermellini, in una recente pronuncia, hanno confermato il principio di diritto, ormai consolidato, secondo cui l'eventuale perdita dell’occupazione da parte del figlio maggiorenne, o il negativo andamento della stessa, non comporta la riviviscenza automatica dell'obbligo al mantenimento da parte del genitore (v. ex pluribus Cass. Civ., sez. VI, 14 marzo 2017, n.6509), applicandolo oltretutto ad un caso di comodato della casa familiare.
Partendo dalla fattispecie astratta del comodato pattuito per esigenze familiari, ricondotta per consolidato orientamento (v. Cass. Civ., sez. III, 10 febbraio 2017, n. 3553) alla fattispecie del c.d. comodato ordinario ex art. 1809 c.c. e quindi alla non possibile richiedibilità in restituzione del bene ad nutum ma solo in caso di sopravvenuto bisogno imprevisto ed urgente, la Suprema Corte ha confermato la sentenza emessa dalla Corte d’Appello competente che aveva condannato il figlio ormai adulto, anche se disoccupato, al rilascio dell'immobile di proprietà della madre, ma da questi occupato a titolo di comodato. Ciò in quanto, da un lato, deve escludersi la reviviscenza del diritto al mantenimento, anche attraverso la concessione in comodato del bene, in conseguenza della successiva insorgenza di difficoltà di carattere economico del figlio, dall’altro, il sopravvenuto ed imprevisto bisogno del madre costituisce motivo di richiedibilità del bene ai sensi dell’art. 1809, comma 2, c.c..
In sostanza, l’intervenuta indipendenza economica del figlio maggiorenne non solo esclude un’automatica reviviscenza dell’obbligo di mantenimento, fatta salva esclusivamente la possibilità di chiedere la corresponsione quantomeno degli alimenti in caso di comprovata indigenza, ma non può ostacolare la richiesta di rilascio del bene concesso in comodato in caso di sopravvenuto ed imprevisto bisogno della madre.

http://slmavvocati.weebly.com/news/il-comodato-della-casa-famiglia-ed-il-rapporto-con-lobbligo-di-mantenimento-del-figlio-maggiorenne

Con la sentenza n. 59 del 1.4.2021 la Consulta ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 comma 7, secondo p...
02/07/2021

Con la sentenza n. 59 del 1.4.2021 la Consulta ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 comma 7, secondo periodo, dello Statuto del Lavoratori (Legge 20.5.1970 n. 300) nella parte in cui, in caso di manifesta insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice “può altresì applicare” la reintegrazione sul posto di lavoro, diversamente da quanto invece è previsto per il licenziamento giustificato motivo soggettivo o giusta causa, disciplinato dal primo periodo dello stesso comma, per il quale il giudice “applica altresì” la suddetta tutela.
Alla base dunque del contrasto con la Carta costituzionale vi è la facoltà discrezionale del giudice nel disporre la reintegrazione del lavoratore in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso a ragioni economiche, produttive e organizzative, laddove la stessa è obbligatoria nella diversa fattispecie del licenziamento per motivi soggettivi, fermo restando che in entrambi casi il fatto posto a fondamento del licenziamento risulta essere insussistente.
Il contrasto tra il summenzionato comma e la costituzione emerge sotto differenti profili.
Tra tutti, la disposizione in esame violerebbe i principi di eguaglianza e ragionevolezza contenuti nell’art. 3 Cost. dal momento che, il carattere meramente facoltativo della reintegrazione del lavoratore riferito al licenziamento per motivi economici costituisce un irragionevole trattamento discriminatorio che il legislatore avrebbe riservato a situazioni identiche.
Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti.
https://slmavvocati.weebly.com/news/nota-sentenza-corte-cost-1aprile-2021-n-59

Con la recentissima sentenza n. 13275/2021 la Corte di Cassazione ha ‘inaugurato’ un nuovo orientamento della giustizia ...
30/04/2021

Con la recentissima sentenza n. 13275/2021 la Corte di Cassazione ha ‘inaugurato’ un nuovo orientamento della giustizia penal-tributaria, stando al quale nel caso di fatture false utilizzate sia per abbattere i costi nella dichiarazione dei redditi, sia per detrarre l’IVA in dichiarazione annuale, verrebbero commessi due distinti reati; con conseguente applicazione dell’istituto della continuazione, che – come noto – può comportare un aumento della pena fino al triplo.

In realtà, già nel 2008 la Corte di Cassazione – con una pronuncia che sino ad oggi era rimasta ‘isolata’ – si era espressa in questi stessi termini: stabiliva, infatti, la duplicità del reato proprio nel caso in cui gli elementi passivi fittizi fossero stati indicati nelle due distinte dichiarazioni fiscali (e cioè, la dichiarazione per l’imposta su redditi e la dichiarazione per l’imposta sul valore aggiunto), pur riferite al medesimo anno di imposta.

In attesa di ulteriori chiarimenti giurisprudenziali, l’unico dato certo è l’assenza del rischio di una doppia contestazione, qualora sia stata presentata la cd. dichiarazione unificata, prevista per l’imposta sui redditi e sul valore aggiunto.

Non è facoltà dell’obbligato, ossia del genitore a cui carico è stato posto il pagamento di un assegno di mantenimento p...
29/04/2021

Non è facoltà dell’obbligato, ossia del genitore a cui carico è stato posto il pagamento di un assegno di mantenimento per il figlio economicamente non autosufficiente, pagare direttamente quest’ultimo, ma ciò può essere deciso esclusivamente dal giudice.
Questo è il principio di diritto ribadito dalla recente sentenza della Suprema Corte in materia di mantenimento del figlio economicamente non autosufficiente (v. Cass. Civ., sez. III,13 aprile 2021, n. 9700).
Partendo dal presupposto che il diritto al mantenimento rientra nell’alveo dei c.d. diritti indisponibili, infatti, gli Ermellini hanno confermato la pronuncia della Corte d’Appello di Venezia secondo cui qualsiasi accordo fra i genitori, anche tacito, non può avere l’effetto di autorizzare il debitore a versare l’assegno nelle mani del figlio in assenza di un provvedimento giurisdizionale che modifichi, su istanza di quest’ultimo, le statuizioni contenute nella sentenza di separazione.
Deve rilevarsi, peraltro, che tale provvedimento è in linea con altre precedenti pronunce della Cassazione secondo cui il genitore separato o divorziato, tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l’altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest’ultimo anziché del genitore istante (v. ex pluribus Cass. Civ., sez. I, 9 luglio 2018, n. 18008; Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12391; Cass. Civ., sez. I, 10 gennaio 2014, n. 359; Cass. Civ., sez. I, 11 novembre 2013, n. 25300).

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Con il Decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021, il legislatore ha imposto l’obbligo di Vaccinazione anti Covid-19 al pers...
21/04/2021

Con il Decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021, il legislatore ha imposto l’obbligo di Vaccinazione anti Covid-19 al personale sanitario.
Come disposto dall’art. 4, i destinatari di tale obbligo sono “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali”.
Le conseguenze del mancato assolvimento di tale obbligo sono individuabili nella sospensione del lavoratore dallo svolgimento di mansioni che implichino “contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio di SARS-CoV-2”, tra queste, sono ricomprese quelle mansioni inferiori a quelle normalmente svolte, alle quali tuttavia non può corrispondere una riduzione della retribuzione. Nel caso in cui il datore di lavoro non dovesse disporre di mansioni aventi natura tale da escludere il rischio di contagio dal virus, è facoltà del datore di lavoro sospendere il lavoratore senza corresponsione della retribuzione e ciò “fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”.
La vaccinazione può essere comunque omessa o differita quando vi è “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”, in questi casi il datore di lavoro deve assegnare al lavoratore mansioni diverse, senza variazioni della retribuzione.
Per quanto riguarda ulteriori aspetti operativi e giuslavoristici, rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
https://slmavvocati.weebly.com/news

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