31/07/2025
La normativa vigente prevede che un minore possa rivolgersi ad uno psicologo soltanto con il consenso di entrambi i genitori, trattandosi di prestazione sanitaria, che rientra negli atti di straordinaria amministrazione.
La possibilità di libero accesso è, invece, prevista: - dall’art. 120, comma 2, del DPR 309/90 in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, il quale prevede che, qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di volere, la richiesta di intervento, anche in forma anonima, può essere fatta anche “personalmente dall'interessato” oltre che “da coloro che esercitano su di lui la potestà parentale o la tutela”.
Tra legge e bisogno: il consenso per l’accesso allo psicologo scolastico divide studenti e normativa