16/03/2026
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8653 del 5 marzo 2026, ha stabilito che l’accesso a un programma di giustizia riparativa non può essere negato per il solo fatto che la persona offesa non sia interessata a parteciparvi.
Le uniche cause che possono bloccare il programma sono il pericolo per l’accertamento dei fatti e un pericolo concreto per le persone coinvolte. Non contano, invece, né la mancata ammissione del fatto da parte dell’imputato, né l’assenza di un’offerta di risarcimento, né la gravità del reato.
La pronuncia chiarisce che la giustizia riparativa — introdotta dalla Riforma Cartabia — è uno strumento di reinserimento sociale, non una forma di risarcimento economico né un’ammissione di colpa. Il programma può svolgersi anche con una vittima diversa da quella del procedimento in corso.
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