26/09/2025
𝗔𝗻𝗻𝘂𝗹𝗹𝗮𝘁𝗮 𝘀𝗮𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗦𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗼𝗹𝘁𝗿𝗲 𝟱.𝟬𝟬𝟬 𝗘𝘂𝗿𝗼.
Importante pronuncia del Tribunale di Siracusa che ha permesso ad un conducente di ottenere l’annullamento di un verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada del valore di € 5.100,00.
La vicenda trae origine nell’anno 2022 allorquando la locale stazione dei Carabinieri sanzionava un conducente di un motociclo perché circolava alla guida del predetto veicolo senza la prescritta patente di guida e privo di copertura assicurativa, nonché senza l’uso del casco protettivo. A seguito di tali contestazioni irrogava al ricorrente la sanzione pecuniaria amministrativa, oltre alla decurtazione di venti punti dalla patente di guida ed il ritiro della medesima, nonché la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per mesi tre ed il ritiro della carta di circolazione. Avverso i verbali di accertamento di violazione degli artt. 116, commi 15 e 17, e 171, commi 1, 2 e 3, C.d.S. nonché il verbale di ritiro di patente di guida e di fermo amministrativo del veicolo, il conducente ricorreva dinanzi Giudice di Pace di Siracusa, il quale dichiarava la propria incompetenza per materia in ordine al verbale concernente la guida senza la prescritta patente di guida ed ai correlati verbali di fermo amministrativo e di ritiro della patente, rigettando nel resto l’opposizione.
Avverso la predetta pronuncia ha interposto appello il ricorrente censurando l’erronea declinatoria di competenza del giudice di prime cure e reiterando nel merito i motivi articolati in primo grado. All’esito del secondo grado di giudizio, il Tribunale di Siracusa ha accolto l’appello proposto dal ricorrente dichiarando insussistente l’infrazione di cui all’art. 116, commi 15 e 17, del codice della strada, avendo il soggetto sanzionato documentato di essere in possesso di altra patente di guida, ricorrendo al più i presupposti per la configurabilità della diversa infrazione di cui al comma 15-bis del medesimo articolo non contestata al ricorrente.
Del pari, è stato dichiarato fondato il motivo di gravame con cui l’appellante ha lamentato l’illegittima decurtazione dei punti della patente atteso che, in virtù dell’insussistente violazione dell’art. 116, commi 15 e 17 C.d.S., nessuna delle restanti violazioni contestate al ricorrente integrava le ipotesi che consentono di superare il limite di legge di quindici punti.
In virtù di tanto, in accoglimento dell’appello proposto il Tribunale di Siracusa ha annullato il verbale elevato al ricorrente per circolazione senza patente di guida (art. 116, co. 15 e 17 C.d.S.) ed ha ridotto la decurtazione operata per venti punti a quindici, condannando la controparte al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.