18/05/2025
💳 Carte revolving e nullità del contratto: la Cassazione fa chiarezza.
Con la sentenza n. 12838/2025, la Corte di Cassazione (Sez. I civ.) ha stabilito un principio importante in tema di credito revolving:
👉 è nullo, ai sensi dell’art. 1418 c.c., il contratto di credito revolving promosso da soggetto non iscritto all’U.I.C., nel vigore del d.lgs. 374/1999 e del d.m. 485/2001.
📌 La promozione e conclusione di contratti di finanziamento – tra cui rientrano le carte revolving – costituiva attività riservata agli agenti in attività finanziaria iscritti nell'apposito elenco.
📌 La deroga per i fornitori di beni era ammessa solo per il credito finalizzato all’acquisto di propri beni. Nessuna deroga, invece, per le linee di credito a tempo indeterminato.
La Corte afferma che:
⚖️ L’intervento del venditore non abilitato inquina l’intera operazione, anche se non è parte formale del contratto;
⚖️ La norma ha carattere imperativo, poiché tutela interessi pubblici generali: vigilanza sul credito, contrasto al riciclaggio, protezione dei consumatori.
📣 Il principio enunciato apre ora la strada a possibili azioni di nullità e ripetizione dell’indebito su contratti analoghi stipulati anche prima del 2010.
Con la sentenza n. 12838/2025 del 14/03/2025, la Suprema Corte ha finalmente chiarito un contrasto giurisprudenziale in tema di carte di credito “revolving” sottoscritte presso esercizi commerciali non iscritti all’U.I.C. (Ufficio Italiano Cambi), nel vigore del d.lgs. n. 374/1999 e del d.m. n...