Gratuito patrocinio Ostia si propone come principale obiettivo quello di assistere mediante l'istituto del gratuito patrocinio i residenti del X Municipio che si trovino nelle condizioni reddituali previste dalle legge per poter accedere al beneficio. Mala tempora currunt sed peiora parantur
“Gratuito Patrocinio Ostia” nasce dalla volontà di un team di avvocati e professionisti di porsi al servi
zio della loro comunità e prestare la propria professionalità a sostegno delle categorie più bisognose. Dopo una prima consulenza gratuita, tesa a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per accedere al beneficio, “Gratuito Patrocinio Ostia, tramite i propri legali di riferimento, si occuperà di fornire la propria assistenza a 360°, senza alcun esborso per il richiedente. " Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione” Art. 24 Costituzione
“L'assistenza legale è un diritto di tutti "
Gratuito Patrocinio Ostia, partendo dalle proprie radici, si pone come principale obiettivo quello di dare una reale tangibilità a questi principi. Gratuito Patrocinio Ostia si pone quale focus l’esigenza di snellire il rapporto tra il professionista ed il richiedente, permettendo a quest’ultimo, per il tramite della pagina, di prendere immediatamente contatto con il team di avvocati e ricevere assistenza. Grazie alla collaborazione tra diversi professionisti, Gratuito Patrocinio Ostia può fornire i propri servizi nei seguenti ambiti:
- Diritto di famiglia: separazione e divorzi, riconoscimento coppie di fatto, assistenza in ambito minorile.
- Diritto civile: risarcimento del danno, malasanità, infortunistica stradale, costituzione parte civile;
- Diritto del lavoro: vertenze, impugnazioni licenziamenti, conciliazioni;
- Esecuzioni: sfratti, contrattualistica, procedure esecutive, pignoramenti, opposizione all’esecuzione, procedimenti nei confronti dell’Agenzia delle entrate;
- Diritto penale
REQUISITI:
Per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il richiedente deve essere titolare d un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82 (D.M. 16 gennaio 2018). Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi:
- che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), come ad esempio la pensione d’invalidità, l’indennità accompagnamento ecc;
- che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ad esempio, interessi sui conti correnti;
- che sono soggetti ad imposta sostitutiva (art. 76 c. 3 DPR 115/2002). NON si tiene conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali
Per il computo del reddito, si sommano al reddito del richiedente anche quelli dei membri costituenti la famiglia anagraficamente convivente, ossia i soggetti risultanti dai registri dell’ufficio anagrafe presso il Comune di residenza. Tra i familiari sono compresi il convivente more uxorio, nonché tutte le persone che coabitano con l’istante in maniera stabile e continuativa. Si tiene conto del solo reddito personale del soggetto:
- Quando sono oggetto della causa diritti della personalità (ad esempio, il diritto al nome, all’immagine, all’identità personale, alla riservatezza et cetera),
- Nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (si pensi ad una causa di separazione tra coniugi).