22/07/2022
Cancellazione voli: quando il risarcimento non è dovuto!
In queste settimane viaggiare in aereo pare essere un’impresa titanica: il settore aeroportuale sconta infatti diverse difficoltà a causa di carenza di personale, aumento estivo dei passeggeri e problemi gestionali. Posto che, quindi, ritardi e cancellazioni dei voli sono quasi all’ordine del giorno, permane un dubbio circa il diritto dei passeggeri a un risarcimento, in particolare quando gli imprevisti concernono cause c.d. “eccezionali” – nozione che non può variare in base all’autorità giudiziaria adita essendo propria dell’ordinamento europeo.
Nel caso preso in esame, una serie di ritardi derivati da un guasto nel sistema di rifornimento di carburante dell’aeroporto di Lisbona aveva causato a diversi utenti la perdita delle coincidenze; a tal proposito i passeggeri agivano per le relative richieste di risarcimento dinnanzi ai giudici nazionali, i quali si rivolgevano dapprima e al fine di chiarire la situazione, alla Corte di Giustizia. La stessa si esprimeva con una sentenza del 7 luglio, sancendo come il vettore aereo interessato non si debba considerare responsabile e dunque non sia tenuto al risarcimento, qualora dimostri che la cancellazione o il ritardo sia imputabile a cause c.d. eccezionali, ossia a quelle cause che non si sarebbero potute evitare anche adottando le opportune misure del caso.
Ad ogni modo, escludendo la sussistenza delle circostanze di cui sopra, nonché una tempestiva informazione in merito o la messa a disposizione di un volo alternativo, resta comunque pacifico il fatto che in caso di cancellazione o ritardo i passeggeri abbiano pieno diritto ad una composizione pecuniaria.
SLC - Milan Law Firm