Studio Legale Avv. Dino Latini

Studio Legale Avv. Dino Latini offre da oltre venticinque anni assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale, in tutti i settori del diritto civile, penale, commerciale e societario AVV.

DINO LATINI – STUDIO LEGALE
Lo Studio Legale dell’ Avv. Dino Latini , offre da oltre venticinque anni assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale, in tutti i settori del diritto civile, penale, commerciale e societario. Gli avvocati dello Studio operano sulla base di chiari principi delineati nella Politica dello Studio con l’obiettivo di poter essere considerati dai propri clienti i loro cons

ulenti di fiducia. LA STORIA
Lo Studio Legale Avv. Dino Latini fonda le sue radici ad Osimo nel 1990 in pieno centro storico e oggi risiede in uno dei palazzi più antichi che rientra nella storia della città di Osimo. Nel tempo lo Studio si è evoluto aggregando professionisti e collaboratori di comprovate esperienze, sia in campo nazionale che internazionale. L'organizzazione dello Studio, nel costante sforzo di fornire alla propria clientela la migliore qualità nei servizi professionali, si avvale anche di collaborazioni con importanti Studi Professionali Partner di Milano e Roma. Lo Studio si avvale inoltre dei più moderni strumenti informatici che permette ai professionisti di seguire le esigenze dei clienti nazionali e internazionali, tanto da permettere allo Studio di essere una rinomata garanzia di qualità professionale in Italia e all'estero. IL PROFILO
Lo Studio presta assistenza sia in campo stragiudiziale che nei contenziosi giudiziali ed arbitrali in tutti I settori del diritto civile, penale, societario, commerciale e tributario, in ambito nazionale e/o internazionale.
È obiettivo dello Studio e di ogni suo avvocato offrire un'assistenza altamente specialistica e soluzioni e risposte personalizzate alle esigenze dei clienti sulla base dei principi ben definiti dettati da una vera e propria Politica dello Studio, finalizzata a fornire prestazioni di qualità. All’affidamento di incarichi professionali, è norma dello Studio creare team ristretti di professionisti, in considerazione delle specifiche competenze richieste, da consentire una assistenza professionale rapida ed efficace. L’avv. Latini cura direttamente e personalmente gli incarichi professionali affidati con il supporto degli altri avvocati e collaboratori dello Studio. Gli avvocati dello Studio hanno tutti a loro disposizione un patrimonio bibliografico, costantemente aggiornato , su cui possono contare oltre a frequentare numerosi corsi di formazione ed aggiornamento in materia. LA POLITICA DELLO STUDIO
Lo Studio opera secondo il principio di indipendenza della libera professione nel rispetto della deontologia e delle istituzioni che sovrintendono la professione. La nostra politica è quella di essere partners affidabili e competenti e di dare la massima importanza al rapporto di fiducia con i nostri clienti, cercando di soddisfare al meglio le loro esigenze mediante:
• la più ampia disponibilità da parte di tutti i componenti dello Studio in tutti i giorni dell'anno, con il costante supporto di una struttura idonea a rispondere ai vari bisogni dei clienti;
• l'utilizzo di moderne tecnologie;
• la massima riservatezza delle questioni trattate e delle informazioni ottenute nel corso del rapporto tra avvocato e cliente (riservatezza tutelata anche attraverso rigide regole disciplinanti e modalità di accesso all'archivio cartaceo ed a quello informatico);
• l'assistenza anche al di fuori dello stato italiano tramite la collaborazione con studi e corrispondenti in varie parti del mondo scelti di volta in volta tra quelli più adatti alle materie da trattare;
• la rapidità nel risolvere le questioni e la tempestività nel fissare gli appuntamenti ai clienti. La completa soddisfazione del cliente può essere ottenuta attraverso:
• la predisposizione di adeguate risorse e procedure di lavoro per supportarlo in tutte le fasi di erogazione del servizio;
• la massima attenzione nella ricerca e selezione degli avvocati e praticanti e del personale dello Studio;
• la dedizione continua e costante di tutti gli avvocati dello Studio nel seguire i clienti nel pieno rispetto delle norme professionali e deontologiche. E' inoltre nostra politica:
• che il personale dello Studio lavori in un ambiente sereno, piacevole e familiare e abbia rapporti con i soci e gli avvocati improntati alla serietà, collaborazione e rispetto reciproci.

28/03/2021

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CRITERI RISARCIMENTO DANNO PER LA  GIUSTIZIA AMMINISTRATIVASi segnala  la  sentenza del Cons. St., Ad. pl., 12 maggio 20...
25/11/2020

CRITERI RISARCIMENTO DANNO PER LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Si segnala la sentenza del Cons. St., Ad. pl., 12 maggio 2017, n. 2 circa i criteri per ls determinazione del risarcimento del danno alla impresa per mancata esecuzione dell’appalto.
mancato profitto: pari all’utile che l’impresa avrebbe conseguito,V calcolato tenendo conto del corrispettivo che sarebbe stato pagato dalla stazione appaltante in ragione del ribasso offerto dall’appellante, detratte tutte le spese necessarie per l’esecuzione dei lavori. nonché ulteriormente detratta dell’eventuale aliunde perceptum conseguito dall’impresa nell’esecuzione di altri lavori durante il tempo di svolgimento del contratto di cui è causa;

niente danno se l’impresa non offre a prova del danno che che ritiene di aver subito;

niente danno per le spese di partecipazione alla procedura.

E' ingiuria l'offesa  conseguita in una chat  di gruppo.Si segnala la  Cass. pen. sez. V n.10905/2020 che distingue tra ...
24/11/2020

E' ingiuria l'offesa conseguita in una chat di gruppo.

Si segnala la Cass. pen. sez. V n.10905/2020 che distingue tra ingiuria e diffamazione consistente nel fatto che la prima è verso la persona offesa, invece nella diffamazione l'offesa è tra più persona rivolta a una terza che non è in condizione di parlare con il suo offensore. In particolare, per il caso esaminato dalla Suprema Corte un soggetto aveva pubblicato commenti offensivi di un altro soggetto su facebook, con altre persone, modalità doveva essere qualificato come ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, ai sensi dell'art. 594, u.c. c.p., depenalizzato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lg. n. 7 del 2016).

  IL CANONE DEL RISTORANTE DEVE ESSERE RIDOTTO Durante  il Covid-19  il canone del ristorante  deve essere ridotto. Lo h...
23/11/2020

IL CANONE DEL RISTORANTE DEVE ESSERE RIDOTTO

Durante il Covid-19 il canone del ristorante deve essere ridotto. Lo ha stabilito una sentenza del Tribunale di Roma dell'agosto 2020. La parte conduttrice ha assunto che durante il l lockdown, aveva una brusca contrazione degli introiti, così, di non aver potuto pagare il canone e chiedeva che lo stesso venisse ridotto e che il debito maturato dovesse essere «spalmato» in un arco temporale di un anno. Il giudice ha accolto la richiesta cautelare e ha disposto la riduzione dei canoni di locazione del 40% per i mesi di aprile e maggio 2020 e del 20 % per i mesi da giugno 2020 a marzo 2021, nonché la sospensione della garanzia fideiussoria fino ad un'esposizione debitoria di 30.000 euro.

Fonte:
Ilprocessocivile.it 28 SETTEMBRE 2020 (nota di: Di Marzio Mauro)

QUANDO ANCHE UN COMUNE RISCHIA LA SANZIONEUn automobilista con il piede pesante è transitato in prossimità di un autovel...
22/11/2020

QUANDO ANCHE UN COMUNE RISCHIA LA SANZIONE

Un automobilista con il piede pesante è transitato in prossimità di un autovelox regolarmente segnalato e controllato da telecamere ed ha presentato richiesta di accesso ai propri dati personali ai sensi dell’art. 12 del GDPR.
In mancanza di un tempestivo riscontro l’interessato ha presentato prima un sollecito e successivamente un reclamo all’Autorità centrale che ha avviato una istruttoria conclusa con l’applicazione di una sanzione amministrativa a carico del Comune.



Il fatto di non aver dato seguito alla richiesta di accesso alle informazioni personali e non aver fornito nessun riscontro neppure al sollecito dell’automobilista a parere del Collegio rappresenta un’evidente violazione delle disposizioni normative sulla tutela dei dati personali.
Ma la negligenza dell’amministrazione comunale, a parere del Garante, è rappresentata anche dal non aver adottato preventivamente una corretta procedura interna per la gestione delle istanze degli interessati ai sensi del regolamento europeo per la tutela dei dati.



Questa procedura non è richiesta espressamente dalla norma ma aderendo al principio dell’accountability la sua presenza sarebbe stata dirimente per l’Autorità.
Risulta infatti evidente che la richiesta di accesso agli atti è stata trascurata perché apparentemente correlata in maniera originale ad un controllo stradale. Da una parte infatti l’autovelox ha generato una sanzione immortalando il trasgressore. Dall’altra la telecamera di contesto ha invece ripreso il passaggio del veicolo per finalità diverse. Probabilmente l’istanza è rimbalzata da un ufficio all’altro senza trovare una idonea collocazione organizzativa.



Successivamente all’intervento dell’Autorità centrale il Comune ha quindi adottato una interessante procedura per la gestione delle istanze per la tutela dei dati personali rendendo decisamente più robusto

Tribunale di PotenzaLa responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente, nel concorso degli alt...
21/11/2020

Tribunale di Potenza

La responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente, nel concorso degli altri presupposti, all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale 14 agosto 1991, n. 281) il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi.

ALLA PERSONA   NON AUTOSUFFICIENTE DEVE ESSERE SEMPRE GARANTITA L'ASSISTENZA.Lo dice una ultima sentenza della cassazion...
20/11/2020

ALLA PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE DEVE ESSERE SEMPRE GARANTITA L'ASSISTENZA.

Lo dice una ultima sentenza della cassazione che ha stabilito che si deve disporre l’accoglienza di un disabile grave non autosufficiente all'interno di strutture residenziali, laddove se ne ravvisi la necessità in ragione delle sue condizioni di salute senza che sia possibile condizionarla al previo impegno al pagamento totale o parziale dei relativi costi da parte del beneficiario o dei suoi familiari.

    si può richiedere a partire dal 9/11: 1. Che cos’è?Il Ministero dello sviluppo economico, con Decreto ministeriale d...
07/11/2020


si può richiedere a partire dal 9/11:

1. Che cos’è?
Il Ministero dello sviluppo economico, con Decreto ministeriale del 7 agosto 2020 (Piano voucher sulle famiglie a basso reddito -ha promosso il Piano voucher per famiglie meno abbienti, affidando la realizzazione delle relative attività ad Infratel Italia S.p.a. Il Piano voucher per famiglie meno abbienti è un intervento di sostegno alla domanda per garantire la fruizione di servizi di connessione ad internet in banda ultra larga da parte delle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro.
2. Riferimenti normativi
Il “Voucher Banda ultralarga per le famiglie meno abbienti” è disciplinato da:
• DM 7 agosto 2020,
• Decisione della Commissione europea C(2020)5269 final, del 4 agosto 2020.
3. I presupposti (soggettivi ed oggettivi) per accedere al bonus
Nel Decreto 7 agosto 2020 è stato delineato l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione:
• Alle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro è riconosciuto un contributo massimo di 500 euro, sotto forma di sconto, sul prezzo di vendita dei canoni di connessione ad internet in banda ultra larga per un periodo di almeno dodici mesi e, ove presenti, dei relativi servizi di attivazione, nonché per la fornitura dei relativi dispositivi elettronici (CPE) e di un tablet o un personal computer.
• Il contributo è erogato, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, per la fornitura di servizi di connettività ad almeno 30 Mbit/s in download alle famiglie che non detengono alcun contratto di connettività, ovvero che detengono un contratto di connettività a banda larga di base, da intendersi, ai fini del presente decreto, come inferiore a 30Mbit/s in download.
• È riconosciuto un solo contributo per ciascun nucleo familiare presente nella medesima unità abitativa.
• Nel caso in cui l’unità abitativa sia servita da più di un’infrastruttura a banda ultra larga, i beneficiari del contributo devono stipulare contratti per i servizi di massima velocità di connessione ivi disponibili, potendo a tal fine rivolgersi sia all’operatore che gli fornisce il servizio tramite il contratto vigente al momento della richiesta del contributo, sia ad altro operatore.
• È ammessa la possibilità di stipulare un nuovo contratto di connessione utilizzando il valore del contributo che residua al momento del recesso dal precedente contratto stipulato avvalendosi del contributo, purché il nuovo contratto garantisca livelli di servizio pari almeno a quelli previsti da quello precedente e senza che il recesso da quest’ultimo comporti costi a carico del beneficiario.
• Il contributo non può essere concesso per l’attribuzione del solo tablet o personal computer, in assenza della sottoscrizione di contratti per la fornitura di servizi di connettività.
• Per garantire coerenza del Piano con eventuali previi interventi regionali, i contributi potranno essere erogati anche tenendo conto di situazioni specifiche di singole Regioni correlate a condizioni più svantaggiate di determinate aree territoriali, sulla base di apposite convenzioni da stipulare con le regioni.
• I servizi in questione possono essere offerti da tutti gli operatori che forniscono, a qualsiasi titolo, servizi internet su reti a banda larga ad almeno 30 Mbit/s in download.
4. Come presentare la domanda
Nella finalità di ottenere il voucher occorre mettersi in contatto con un operatore internet accreditato presso Infratel Italia. Presso lo stesso operatore si dovrà acquistare il pc o il tablet. Sarà l’operatore a trasmettere la documentazione tramite la piattaforma Infratel.
Più in dettaglio:
• Il beneficiario farà richiesta del contributo ad uno degli Operatori accreditati: tale richiesta potrà pervenire attraverso uno qualsiasi dei canali messi a disposizione dall’Operatore (es. on line, Customer Care dell’Operatore, ecc).
• L’Operatore, accedendo al servizio voucher front-end del portale, potrà verificare la disponibilità delle risorse economiche.
• In caso di disponibilità delle risorse, l’Operatore dovrà raccogliere e inserire sui propri sistemi tutte le informazioni necessarie all’attivazione del voucher (es. copia del codice fiscale e del documento d’identità del beneficiario, copia del contratto stipulato con il beneficiario, dichiarazione relativa al valore dell’ISEE del nucleo di appartenenza, ecc.). Al completamento di questa fase si determina la prenotazione delle risorse economiche, con il passaggio del voucher relativo a quello specifico beneficiario allo stato di “Prenotato”.
5. Quando può essere presentata la domanda
Dal 9 novembre 2020 direttamente agli operatori che hanno aderito all’iniziativa.
6. La documentazione da presentare
È necessario consegnare all’operatore di telecomunicazioni:
• un’autocertificazione del possesso di ISEE inferiore a 20mila euro, scarica modulo operativo : https://www.infratelitalia.it/archivio-news/notizie/piano-voucher-fase-i-manuale-operativo-e-documentazione
• la copia del documento di identità,
• la copia del codice fiscale,
• la domanda di attivazione.
7. Operatori con i quali si può usare il buono
Questi alcuni degli operatori con i quali il buono è già spendibile:
• TIM
• Wind TRE
• Vodafone
• Fastweb
8. Cambiare operatore mentre si usufruisce del buono
È ammessa la possibilità di stipulare un nuovo contratto di connessione utilizzando il valore del contributo che residua al momento del recesso dal precedente contratto stipulato avvalendosi del contributo, a condizione che il nuovo contratto assicuri livelli di servizio pari almeno a quelli previsti da quello precedente e senza che il recesso da quest’ultimo comporti costi a carico del beneficiario.
DECRETO 7 AGOSTO scarica il documento integrale:
http://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7Ba42f2c6f-a979-4f70-9c00-3edaa5186d03%7D_ministero-sviluppo-economico-decreto-7-agosto-2020.pdf

    In rialzo la curva dei contagi sostituito il DPCM 24 ottobre con quello del 3 novembre (testo in calce), in vigore d...
07/11/2020


In rialzo la curva dei contagi
sostituito il DPCM 24 ottobre con quello del 3 novembre (testo in calce), in vigore dal 6 novembre con una durata minima di 15 giorni (non oltre il 3 dicembre)

Norme valide per tutto il territorio nazionale e norme differenziate tra regioni, in base ai 21 parametri elencati nel provvedimento.

Il ministro della Salute potrà adottare ordinanze d’intesa col Presidente della Regione al fine di prevedere l’esenzione dell’applicazione di una o più misure restrittive, finanche in specifiche parti del territorio regionale.

norme con valenza nazionale
All’intero territorio verranno applicate le seguenti norme:

1. limitazione della circolazione delle persone dalle 22 alle 5, intervallo orario entro il quale sarà necessario comprovare lo spostamento, per ragioni di lavoro, necessità o salute, attraverso un’autocertificazione;
2. serrata per mostre e musei;
3. didattica a distanza al 100% per le scuole secondarie, ad eccezione delle attività di laboratorio da svolgere in presenza;
4. attività in presenza per le scuole dell’infanzia (asili), primarie e secondarie di primo grado (medie), dove tuttavia permane l’utilizzo obbligatorio delle mascherine, ad eccezione dei bambini al di sotto dei 6 anni di età;
5. saracinesche abbassate, nelle giornate sia festive che prefestive, per le medie e grandi strutture di vendita (centri commerciali), tranne farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
6. riempimento limitato al 50 per cento della capienza su mezzi pubblici del trasporto locale e ferroviario regionale;
7. saracinesche giù per bar e ristoranti dalle 18, con previsione della possibilità di restare aperti per il pranzo della domenica;
8. sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte dei concorsi (pubblici e privati, comprese procedure di abilitazione all’esercizio delle professioni) a esclusione delle ipotesi in cui la valutazione dei candidati debba essere effettuata, in modo esclusivo, su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
9. chiusura dei corner giochi e scommesse presso bar e tabaccherie;
consentiti soltanto gli eventi e le competizioni (riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva o da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico;
10. confermata la raccomandazione, già contenuta nei precedenti provvedimenti, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, se non per esigenze lavorative, di studio o per motivi di salute.

Al Ministro della Salute viene affidato il compito di stabilire ulteriori misure di contenimento del contagio nelle aree dove la diffusione del virus risulta più elevato e le strutture sanitarie più congestionate, e ciò in base ai 21 parametri contenuti nel documento scientifico condiviso con la Conferenza delle Regioni e titolato “Prevenzione e risposta Covid-19, evoluzione della strategia per il periodo autunno inverno”.

Zona gialla
E' la fascia a livello di rischio moderato, nella quale si applicano le limitazioni a valenza nazionale sopra indicate.
Vi rientrano le seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia di Trento e Provincia di Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.

Zona arancione
E' la fascia che comprende le Regioni a criticità medio-alta:
Puglia e Sicilia
1. Divieto di ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza), consentiti solo gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza e nei limiti in cui la stessa risulta consentita, con conseguente possibilità di rientro nel proprio domicilio o nella propria residenza.
2. Vietato ogni spostamento in un comune differente da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, motivi di salute, situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune.
3. Sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering e della ristorazione con consegna a domicilio.

Zona rossa
E' la zona a più elevata criticità, nella quale sono attualmente inserite le seguenti Regioni:
Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d'Aosta
1. Divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione, ma anche all’interno del territorio stesso, salve le ipotesi di necessità e urgenza.
2. Serrata per i negozi al dettaglio, ad eccezione di generi alimentari, farmacie, edicole.
3. Serrata per i mercati di generi non alimentari.
4. Chiusura attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad eccezione della ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 22,00, quella con asporto, ma con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
5. Sospese le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto.
6. Consentito svolgere, in forma individuale, attività motoria in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina.
7. Consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale.
8. Sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
9. Attività scolastica in presenza per asili, primaria e prima media.
10. Restano aperte le attività inerenti servizi alla persona (tra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).
11. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza.

DPCM 3 NOVEMBRE 2020 - scarica il testo
http://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7B26e2be94-3fcd-4a0f-b4fa-549ee7929d13%7D_dpcm-3-novembre-2020.pdf

ORDINANZA MINISTERO SALUTE 4 NOVEMBRE 2020 scarica il pdf
http://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7Baaced17d-5561-4f43-8b8f-c9aee3d2f4cf%7D_ordinanza-ministero-salute-4-novembre-2020.pdf

       📍Il lavoro agile nella PA costituisce una delle modalità ordinarie disvolgimento della prestazione lavorativa.  -...
07/11/2020



📍Il lavoro agile nella PA costituisce una delle modalità ordinarie di
svolgimento della prestazione lavorativa.

-> Fino al 31 dicembre 2020 per accedere al lavoro agile non è richiesto l’accordo individuale di cui all’articolo 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

-> Il lavoro agile può avere ad oggetto sia le attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente,
sia, in aggiunta o in alternativa e comunque senza aggravio dell’ordinario carico di lavoro. Di regola il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto.

-> I lavoratori che rendono la propria prestazione in modalità agile non subiscono penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. ....

Leggi la normativa, contattaci se hai dei dubbi ⤵️

07/11/2020

Indirizzo

Via San Filippo, N. 3
Osimo
60027

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
16:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 13:00
16:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
16:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 17:00
16:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 17:00
16:00 - 19:00

Telefono

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