25/04/2026
La prelazione agraria rappresenta indubbiamente uno degli istituti giuridici più importanti e complessi di tutta la normativa relativa al settore agricolo. E’ sempre stata infatti fonte di liti e controversie, tanto che la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi varie volte sull’argomento, fornendo una soluzione a molte questioni dubbie.
Il diritto di prelazione consiste nel diritto di essere preferiti ad altri in fase d’acquisto di terreni agricoli, quando il proprietario decide di venderlo, e quindi avere la precedenza rispetto ad altri compratori.
Il diritto di prelazione agraria spetta innanzitutto al coltivatore diretto o società agricola in cui almeno la metà dei soci è coltivatore diretto che conduce in affitto, da almeno due anni, il terreno oggetto della compravendita. (art. 8 della legge 590/1965).
Il diritto di prelazione agraria per l’acquisto del fondo confinante spetta anche agli imprenditori agricoli (Iap) iscritti nella gestione previdenziale agricola dell’Inps dal 25 agosto 2016 (art. 1, terzo comma, della legge 28 luglio 2016, n. 154, che ha introdotto il numero 2-bis nel primo comma dell’art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817).
La nuova norma ha portato una piccola rivoluzione per il mondo agricolo, poiché ha modificato la regola tradizionale, consolidata da oltre cinquant’anni, secondo cui il diritto di prelazione agraria spettava soltanto ai coltivatori diretti o alle società agricole di persone in cui almeno la metà dei soci è coltivatore diretto.
Da sottolineare che gli imprenditori agricoli professionali, comunque, hanno diritto di prelazione solo nella qualità di confinanti, e non quando sono affittuari.
Lo scopo di queste norme è quello di favorire l’acquisto dei terreni agricoli da parte di chi effettivamente li coltiva, quindi il diritto di prelazione è espressamente escluso dalla legge quando il terreno si trova in zona edificabile anche se in base a un piano regolatore adottato ma non ancora definitivamente approvato.
La prelazione deve normalmente essere esercitata per l’intero fondo offerto in vendita.
Se però una parte del terreno ha una diversa destinazione urbanistica,per esempio è edificabile, si ritiene che l’avente diritto possa limitarsi a esercitare la prelazione sulla parte che mantiene la destinazione agricola.
Il diritto di prelazione è escluso anche quando il terreno agricolo è oggetto di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento ed espropriazione per pubblica utilità, oltre che, naturalmente, in caso di donazione.
Per consentire l’esercizio della prelazione il venditore, proprietario del terreno è tenuto a notificare necessariamente la proposta di vendita con lettera raccomandata, all’affittuario o ai confinanti.
Alla notifica dovrà essere allegato il contratto preliminare di compravendita (compromesso) contenente il nome dell’acquirente, il prezzo e le altre condizioni stabilite per la cessione.
Il destinatario della notifica ha trenta giorni di tempo per esercitare il diritto di prelazione.
Se comunica la sua intenzione di esercitare il diritto, il contratto si intende concluso, e il prezzo deve essere pagato entro tre mesi.
p>Quando il terreno viene venduto senza fare la notificazione, oppure quando il prezzo indicato nella notificazione è superiore a quello risultante nel contratto di compravendita, l’avente diritto alla prelazione può riscattare il terreno dall’acquirente entro un anno dalla trascrizione della vendita nei registri immobiliari.
La notificazione si può evitare se si ottiene una rinuncia scritta da parte degli aventi diritto, che devono però essere stati preventivamente informati del prezzo di vendita e di tutte le condizioni della cessione. Nel caso dell'affittuario, la rinuncia deve essere sottoscritta con l'assistenza dell'associazione agricola a cui egli aderisce.
Non è escluso che la prelazione sia esercitata da più di un confinante.
In questo caso, secondo la nuova legge di orientamento per il settore agricolo bisogna tenere conto, nell'ordine, della presenza di coltivatori diretti di età compresa tra i 18 e i 40 anni, del loro numero e del possesso da parte di essi di conoscenze e competenze adeguate.
In precedenza la giurisprudenza aveva stabilito che il terreno offerto in vendita dovesse essere diviso tra gli interessati in proporzione alla forza di lavoro di ciascuno di essi.
Questo criterio dovrebbe ora trovare applicazione solo quando non risultano applicabili le indicazioni della legge.
Se invece il fondo confinante è di proprietà di più persone, il diritto di prelazione spetta a tutti i coltivatori diretti comproprietari del fondo, nel senso che la notifica deve essere fatta a tutti, e ciascuno di essi può esercitare la prelazione sul fondo offerto in vendita, indipendentemente dal comportamento degli altri.
Per quanto concerne il diritto di prelazione dell’affittuario questo viene meno quando egli ha già concordato con il proprietario il rilascio del terreno, anche se per una data successiva, rinunciando alla proroga del contratto.
Infatti, in questo caso, si ritiene che non vi sia un interesse apprezzabile, da parte sua, ad acquisire la proprietà del terreno.
Il diritto di prelazione del confinante è invece escluso quando tra i terreni non esiste una contiguità materiale, cioè se questi sono divisi da un canale demaniale, una ferrovia oppure una strada statale, provinciale o comunale.
Si ritiene invece che non escluda il diritto di prelazione la presenza di una strada vicinale o privata, anche se comune a più proprietari, o di un semplice fosso.
Il diritto di prelazione, infine, spetta solo nella vendita del terreno, e non in caso di permuta dello stesso con un altro bene, né in caso di conferimento del terreno in una società.
Infatti, mentre il prezzo in denaro può essere pagato da chiunque, in queste ipotesi il corrispettivo è infungibile. Resta naturalmente fuori dal campo di applicazione della prelazione agraria la cessione, anche totale, delle quote di una società che sia proprietaria di terreni agricoli.
Un aspetto molto controverso riguarda la sussistenza del diritto di prelazione in capo al confinante in presenza di un affittuario. Abbiamo visto che l’affittuario, quando coltiva il fondo da almeno due anni, ha sempre il diritto di prelazione.
Il confinante, invece, ha diritto di prelazione solo quando manca l’affittuario.
Secondo la legge, quindi, la semplice circostanza che il terreno sia concesso in affitto a un altro coltivatore diretto fa ve**re meno il diritto di prelazione del confinante.
Non è prevista una durata minima del contratto di affitto, né tantomeno è richiesto il termine dei due anni, a cui la legge ricollega soltanto il sorgere del diritto di prelazione dell’affittuario.
Quindi, se un terreno è concesso in affitto a un coltivatore diretto da meno di due anni, l’affittuario non ha diritto di prelazione, ma non ce l’ha neppure il confinante.
Il risultato, forse paradossale, è che il terreno può essere alienato liberamente.
La prassi, per motivi cautelari, è orientata nel ritenere necessario il trascorrere dei due anni per il venir meno del diritto di prelazione del confinante, pur in mancanza di una previsione legislativa in tal senso.
Una volta passati i due anni, sorge il diritto di prelazione in capo all’affittuario, e certamente il confinante non può più avanzare pretese.
Quando l’acquirente è proprio l’affittuario, seguendo questa strada gli si garantisce la massima tutela.
Accade anche che il contratto di affitto sia stipulato proprio al fine di evitare la prelazione del confinante, e che la compravendita sia appositamente rimandata allo scadere dei due anni.
Negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sull’argomento, e richiamandosi alla lettera della legge ha espressamente affermato che il confinante non ha diritto di prelazione quando il terreno è affittato a un coltivatore diretto, indipendentemente dal fatto che siano trascorsi i due anni necessari perché questo acquisti a sua volta il diritto di prelazione (Cass. 10626/1998, Cass. 10227/2001).
La Suprema Corte ha comunque chiarito che, pur non essendo richiesto il termine biennale, perché venga meno la prelazione del confinante è necessario che l’affitto non abbia un carattere di precarietà, tale da far presumere che sia stato predisposto al solo fine di eludere le norme sulla prelazione.
Non è sufficiente, quindi, un contratto di affitto precipitosamente stipulato nell’imminenza della vendita, né tantomeno può assumere rilevanza un insediamento di fatto nella coltivazione del fondo, cioè in assenza di regolare contratto di affitto.
Per di più, resta fermo il diritto di prelazione del confinante quando l’affittuario, già prima della vendita, ha rinunciato a proseguire nell’affitto, anche se il rilascio del fondo avviene in una data successiva.
Non sarà facile, insomma, approfittare dell’orientamento della giurisprudenza per eludere la prelazione del confinante.
Tuttavia, la mancanza di un rigido termine biennale renderà possibile, in alcuni casi, accelerare la vendita del fondo senza esporsi alla prelazione, specialmente quando l’acquirente è lo stesso affittuario.
Avv. Matteo Tola