22/04/2020
Il superamento di 36 mesi con contratti a termine, ivi comprese le missioni in somministrazione, tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro, determina la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
L’unica differenza rinvenibile tra le due discipline deriva dal fatto che l’art. 5 del D. Lgs. n. 368/2001 faceva riferimento a “mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti” mentre l’art. 19 del D. Lgs. n. 81/2015 si riferisce allo “svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale”. Peraltro, nel caso concreto, è pacifico che la ricorrente abbia sempre svolto le stesse mansioni. Se, dunque, si rinviene continuità di disciplina, non appare plausibile la tesi di chi vuole distinguere due periodi al fine di verificare che i 36 mesi siano stati interamente superati sotto la vigenza dell’una o dell’altra disposizione: non vi sono norme che consentano una tale interpretazione, ma piuttosto, trattandosi della medesima fattispecie i due periodi devono essere sommati: quello nella vigenza del D. Lgs. n. 368/2001 e quello nella vigenza del D. Lgs. n. 81/20015, disponendo, le norme sopra richiamate, nello stesso senso ed avendo riguardo alla medesima fattispecie.
Non pare peraltro ammissibile un’interpretazione nel senso che i 36 mesi non possano essere superati perché prima - per un periodo che non arriva alla predetta soglia - il dipendente lavorain virtù di contratti a termine e in seguito solo in forza di missioni in somministrazione.
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