24/02/2015
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1630 del 28 gennaio 2015, ha dato ragione ad una nuora che invocava l’intervento del giudice affinchè dichiarasse che l’immobile coniugale, comprato dopo il matrimonio, fosse da considerarsi ricadente nella comunione legale col marito, anche se acquistato grazie al concorso di denaro della suocera. D’accordo con quanto affermato dalla Corte d’Appello, la prima sezione civile della S.C. ha affermato, infatti, che se la regola per le donazioni indirette è quella di cui all’art. 179, 1° comma, lett. b), c.c. (secondo il quale i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione non sono attribuiti alla comunione, salvo che non sia specificato nell’atto di liberalità), nel caso di specie, è vero che l’immobile era stato acquistato con l’aiuto della suocera, ma l’aiuto era risultato tutt’altro che decisivo, mentre il resto del costo era stato sostenuto dai coniugi. Inoltre, non essendo stato dimostrato che la donazione della mamma dello sposo fosse finalizzata all’acquisto immobiliare, il regime ex art. 179, 1° comma, lett. b), c.c., non risultava applicabile.