Smeralda Mediation - Mediazione e Conciliazione S.r.l. è il primo organismo di mediazione con sede legale nella provincia di Olbia-Tempio ad aver ottenuto l'iscrizione con il numero 776 al Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia. nasce dall'idea di un gruppo di professionisti del settore legale e commerciale allo scopo di promuovere la risoluzione delle controver
sie civili e commerciali mediante il ricorso all'istituto della mediazione, prendendo atto soprattutto della crisi in cui versa la Giustizia Ordinaria, dei suoi lunghi tempi processuali nonché dei suoi eccessivi costi. Il ricorso alla giurisdizione non sempre garantisce un’effettiva tutela delle situazioni giuridiche che si pretendono lese, sia per le note lungaggini dei meccanismi processuali, sia per l'inadeguatezza del metodo giudiziale per molte tipologie di controversie. Per contro, Smeralda Mediation possiede un sistema di organizzazione che, avvalendosi della collaborazione di un selezionato elenco di mediatori, è atto a soddisfare le esigenze di celerità e di efficienza richieste dalla legge, garantendo sempre un procedimento di mediazione efficace, in linea con i più alti standard qualitativi e con l'obiettivo di raggiungere la miglior soluzione possibile a tutela degli interessi di tutte le parti interessate. CHE COS’E’ LA MEDIAZIONE
La mediazione, introdotta con il d.lgs. 4 marzo 2010, nr. 28, fa parte dei cosiddetti “sistemi alternativi di risoluzione delle controversie” (in inglese Alternative Dispute Resolution o ADR); è pertanto un sistema di risoluzione delle controversie relative a diritti disponibili alternativo al processo civile. Viene definita dal legislatore come l'attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (art. 1). Ha una durata di legge non superiore a quattro mesi (art. 6). Si differenzia dall'arbitrato perché il mediatore non rende decisioni vincolanti ma assiste le parti nella ricerca di un accordo conciliativo (art. 1). L'accordo raggiunto è riferibile alle parti al pari del negozio transattivo ma è suscettibile di acquistare efficacia esecutiva e di costituire titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (art.12). L’obiettivo della mediazione è quello di condurre le parti in disaccordo a ricercare e trovare una soluzione che venga ritenuta e sentita accettabile e soddisfacente per esse attraverso l'ausilio di un terzo soggetto neutro, che è il Mediatore. Le parti contrapposte sono chiamate qui a farsi protagoniste dell’iter di ricerca ed individuazione della composizione delle opposte ragioni. Accanto a queste motivazioni vi è l’obiettivo di sistema di affievolire il carico di lavoro dei Tribunali, le cui pendenze ed i cui tempi di definizione di causa sono divenuti insostenibili ed eccessivi, anche a causa di una litigiosità esasperata. Il Ministero ritiene idonea la mediazione a deflazionare il processo civile e a facilitare accordi amichevoli sulle liti tra i cittadini, e perciò la considera istituto e prassi di elevata utilità sociale. In Italia la pratica è regolamentata dal D.Lgs. 28/2010, dal D.M. 180/2010, che prevede gli Organismi di mediazione e ne disciplina la procedura, e dal recentissimo D.M. 145/2011, correttivo del regolamento di disciplina dell'attività di mediazione.