Studio Legale Malferrari Pinchetti

Studio Legale Malferrari Pinchetti Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Studio Legale Malferrari Pinchetti, Avvocato e studio legale, Via Cerruti 6, Novara.

Lo Studio Legale Malferrari Pinchetti svolge la propria attività giudiziale e stragiudiziale prevalentemente nel settore del diritto civile ed in alcuni settori del diritto penale garantendo un'assistenza legale completa sia a privati che ad aziende. Lo studio è dotato delle migliori banche dati giuridiche (Giuffrè - Ipsoa), delle più importanti riviste del settore (Giudia al diritto - Il Merito -

ecc..), nonché di sistema informatico specifico per la gestione interna ed esterna dello studio legale.

Mobbing e straining, due fenomeni spesso confusi ma giuridicamente ben distinti.
03/04/2025

Mobbing e straining, due fenomeni spesso confusi ma giuridicamente ben distinti.

Nel contesto lavorativo, è fondamentale distinguere tra mobbing e straining, due fenomeni spesso confusi ma giuridicamente ben distinti. Il mobbing si configura quando un lavoratore è oggetto di comportamenti ostili, sistematici e ripetuti nel tempo, messi in atto da colleghi (mobbing orizzontale)...

25/05/2023

Il testamento è uno strumento legale fondamentale per la disposizione dei propri beni dopo la morte. Tuttavia, ci sono situazioni in cui il testamento può essere oggetto di controversie e contestazioni da parte degli eredi o di altre persone interessate. In questi casi, il Codice Civile fornisce u...

Sono sconcertato dalla scelta della Commissione Europea di avallare il progetto di legge irlandese sui c.d. "health warn...
13/01/2023

Sono sconcertato dalla scelta della Commissione Europea di avallare il progetto di legge irlandese sui c.d. "health warnings", ovvero i messaggi salutistici presenti generalmente su tutti i prodotti a base di tabacco, da inserire anche sulle etichette delle bottiglie di vino.
Questa proposta dimostra la totale incapacità da parte della CE di comprendere la vera natura del problema dell'abuso di alcol e l'assoluta mancanza di rispetto per la cultura e la tradizione del vino italiano ed europeo.
Non solo sottovaluta la capacità degli adulti italiani ed europei di fare scelte consapevoli riguardo al consumo di alcol ma va altresì contro la libertà del consumatore di scegliere cosa bere e come farlo.
Ma non solo. Danneggia gravemente l'economia dell'intero settore vitivinicolo italiano ed europeo. Le etichette di avviso di pericolo potrebbero infatti scoraggiare i consumatori dall'acquistare vino, causando una riduzione delle vendite e un danno economico per tutta la filiera, esportatori compresi.
Si rende necessario piuttosto promuovere campagne di sensibilizzazione e di prevenzione che incoraggino un consumo responsabile del vino e che educhino i giovani alle conseguenze negative dell'abuso dell'alcol.
Auspico, quindi, che vengano trovate soluzioni alternative per affrontare il problema, che rispettino però la tradizione e la cultura del vino.

La materia è vasta ed in continua evoluzione, pertanto chi si trova ad operare in tale settore si trova spesso a doversi...
06/06/2022

La materia è vasta ed in continua evoluzione, pertanto chi si trova ad operare in tale settore si trova spesso a doversi confrontare con norme e prescrizioni tecnico giuridiche non sempre di facile interpretazione.

A fronte di questo complesso scenario la consulenza legale in diritto vitivinicolo da parte di un avvocato esperto in materia vitivinicola si rivela particolarmente utile per operare nel pieno rispetto delle norme vigenti.

Se tradizionalmente la funzione dell’avvocato in tale ambito era per lo più quella di intervenire nella risoluzione di controversie, oggi acquisisce sempre più importanza il ruolo dell’avocato consulente che si occupa di tutti quegli aspetti che ruotano intorno alle attività che interessano il settore del vino, al diritto vitivinicolo – dalla produzione all’etichettatura; dalla regolamentazione DOCG/DOC/IGP – ponendosi anche quale valido aiuto per affrontare la giungla burocratica che interessa il mondo vitivinicolo.

Il diritto vitivinicolo riguarda la disciplina tecnico-giuridica per la produzione di vino e dei prodotti che derivano dalla trasformazione dell’uva

Lo Studio Legale Malferrari Pinchetti augura buon Natale e felice anno nuovo a tutti i suoi clienti.
23/12/2021

Lo Studio Legale Malferrari Pinchetti augura buon Natale e felice anno nuovo a tutti i suoi clienti.

26/08/2020

CERNITA DELLE MASSIME GIURISPRUDENZIALI PERIODO DA APRILE A GIUGNO 2020

FAMIGLIA E MINORI

Corte Costituzionale, 25 giugno 2020 n. 127
Il riconoscimento del figlio, da parte di chi era consapevole di non esserne il genitore naturale, non ne preclude la successiva impugnazione al fine di ristabilire la verità biologica. Tuttavia, il giudice dovrà bilanciare il favor veritatis con altri valori costituzionali e tener conto, in particolare, del diritto del figlio all'identità personale, che non è esclusivamente correlata alla verità biologica ma anche ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno della famiglia.

Cass. civ., 24 giugno 2020 n. 12242
Il diritto del coniuge superstite ad abitare la casa familiare è commisurato alla situazione esistente al momento della morte dell'altro coniuge. E consentire ai figli di abitare parte del fabbricato - che nella sua totalità era stato sempre destinato a residenza coniugale - è situazione di fatto che non incide in alcun modo sul diritto sostanziale del coniuge che ha ereditato pro quota parte del diritto di proprietà sul bene, oltre a quella già ricadente nella comunione tra coniugi.

Cass. civ., 23 giugno 2020 n. 12241
L'abbandono del tetto coniugale non vale sempre come addebito di separazione. In costanza di matrimonio l'abbandono della casa coniugale (indipendentemente dalla presenza o meno di una relazione extraconiugale) costituisce una violazione dell'obbligo matrimoniale salvo la sussistenza di specifiche ragioni.

Cass. civ., 16 giugno 2020 n. 11636
La ripresa della convivenza per un lungo periodo da parte di una coppia in regime di separazione rende improcedibile la successiva domanda di scioglimento del matrimonio. Né l'avere comunque ottenuto dal Tribunale un decreto di modifica della condizioni di separazione ha valore di giudicato sulla mancata riconciliazione.

Cass. civ., 5 maggio 2020 n. 8459
E’ legittimo acquisire campioni biologici presso l'ospedale al fine di accertare la paternità naturale: la persona della quale si vuole accertare la paternità non può contrastare l'azione di chi sostiene di esserne figlio perché non sarebbero utilizzabili i propri dati sanitari senza la propria autorizzazione.

Cass. civ., 30 aprile 2020 n. 8432
Nel giudizio di separazione il reclamo ha natura temporanea e consente un appello specifico.

Cass. civ., 20 aprile 2020 n. 7923
La convivenza triennale come coniugi, quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all’esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio, senza che rilevi - in senso contrario - che una delle parti sia rimasta contumace nel giudizio di delibazione, considerato il carattere volontario della contumacia stessa, dichiarabile solo in presenza della prova della rituale notifica della domanda giudiziale.

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Cass. civ., 28 maggio 2020 n. 10065
La scheda testamentaria falsa, anche se eseguita dagli eredi pretermessi perché ritenuta comunque conforme alla volontà del testatore, non comporta la sanatoria dell'atto in quanto esso è "inesistente" e non semplicemente nullo. Non scatta dunque la previsione contenuta nell'articolo 590 del c.c. secondo cui la nullità della disposizione testamentaria non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione.

LA PROPRIETA’ E I DIRITTI REALI

Cass. civ., 20 aprile 2020 n. 7944
Nella azione di regolamento di confini, la quale si configura come una vindicatio incertae partis, incombe sia sull’attore che sul convenuto l’onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all’individuazione dell’esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario.

COMUNIONE, CONDOMINIO E LOCAZIONI

Cass. civ., 15 giugno 2020 n. 11490
Ai sensi dell’articolo 1127 del Cc, costituisce «sopraelevazione», soltanto l’intervento edificatorio che comporti l’occupazione della colonna d’aria soprastante il fabbricato condominiale. Ove, invece, il proprietario dell’ultimo piano abbatta parte della falda del tetto e della muratura per la costruzione di una terrazza, con destinazione ad uso esclusivo, siffatta modifica integra una utilizzazione non consentita delle cose comuni e, dunque, una innovazione vietata, giacché le trasformazioni strutturali realizzate determinano l’appropriazione definitiva di cose comuni alla proprietà individuale, con conseguente lesione dei diritti degli altri condomini.

Cass. civ., 8 giugno 2020 n. 10847
In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall’assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall’articolo 2377, comma 8, del Cc dettato in tema di società di capitali, rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese (a differenza, peraltro, di quel che espressamente statuisce il medesimo comma 8 dell’articolo 2377 del Cc, nel testo successivo al Dlgs. n. 6 del 2003, il quale dispone che «... il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società...») a una valutazione di soccombenza virtuale. La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell’impugnazione ex articolo 1137 del Cc, in quanto la sussistenza dell’interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l’azione, ma anche al momento della decisione.

Cass. civ., 8 giugno 2020 n. 10846
Il condominio tenuto ad avviare la procedura di mediazione, in altre parole, ha non soltanto l'onere di attivarla, ma deve farlo rispettando le condizioni fissate dal legislatore per il raggiungimento della finalità di favorire effettivamente la composizione bonaria della lite al di fuori e prima del processo. Il che, in ambito condominiale, si traduce nella necessità di conferire preventivamente all'amministratore i necessari poteri per favorire una definizione conciliativa, in mancanza dei quali l'attivazione della procedura si risolverebbe in una mera formalità inidonea al raggiungimento dello scopo.

Cass. civ., 8 giugno 2020 n. 10845
L’assemblea, ai sensi dell’articolo 1135 del Cc, nell’esercizio dei poteri di gestione del condominio, ha sempre il potere di ratificare la spesa effettuata dall’amministratore, ovvero, in caso di mancata nomina dello stesso, direttamente da parte di alcuni condomini in ordine a lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni, ancorché non indifferibili ed urgenti. Non viene infatti in gioco la pretesa di rimborso azionata dai singoli condomini, in base a quanto previsto dall’articolo 1134 del Cc, ma proprio il potere assembleare di approvazione, seppur in via di ratifica, delle opere di manutenzione straordinaria e di ripartizione delle rispettive spese tra tutti i partecipanti.

Cass. civ., 8 giugno 2020 n. 10844
Per la validità della delibera di approvazione del bilancio condominiale, non è necessario che la relativa contabilità sia tenuta dall’amministratore con rigorose forme analoghe a quelle previste per i bilanci delle società, essendo invece sufficiente che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, fornendo la prova, attraverso i corrispondenti documenti giustificativi, non solo della qualità e quantità dei frutti percetti e delle somme incassate, nonché dell’entità e causale degli esborsi fatti, ma anche di tutti gli elementi di fatto che consentono di individuare e vagliare le modalità con cui l’incarico è stato eseguito e di stabilire se l’operato di chi rende il conto sia adeguato a criteri di buona amministrazione, e ciò comunque alla stregua di valutazione di fatto che spetta al giudice di merito e che non è denunciabile per cassazione alla stregua dell’articolo 360, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile. Neppure si richiede che le voci di spesa siano trascritte nel verbale assembleare, ovvero siano oggetto di analitico dibattito ed esame alla stregua della documentazione giustificativa, in quanto rientra nei poteri dell’organo deliberativo la facoltà di procedere sinteticamente all’approvazione stessa, prestando fede ai dati forniti dall’amministratore alla stregua della documentazione giustificativa. È pertanto valida la deliberazione assembleare di approvazione di una voce, con la quale si indichi la somma complessivamente stanziata, atteso che i criteri di semplicità e snellezza che presidiano alle vicende dell’amministrazione condominiale consentono, senza concreti pregiudizi per la collettività dei comproprietari, finanche la possibilità di regolarizzazione successiva delle eventuali omissioni nell’approvazione dei rendiconti con la quale si proceda sinteticamente.

Cass. civ., 8 giugno 2020 n. 10843
Nel procedimento di impugnazione di delibera assembleare di approvazione e di riparto per la riscossione di spese condominiali il giudice deve limitarsi a verificare la validità della stessa delibera, con la conseguenza che nella controversia avente a oggetto la debenza delle somme di cui alla delibera impugnata e quella introdotta da un terzo nei confronti del Condominio per ricevere le medesime somme (e quindi fondata su un diverso titolo) non sussiste nessun rapporto di pregiudizialità necessaria. Va, infatti, tenuto conto che il diritto di credito del Condominio alla corresponsione delle quote di spesa afferenti alle cose comuni non sorge con la delibera assembleare che ne approva il riparto, ma inerisce alla gestione dei beni e servizi comuni, sicché l’eventuale venir meno della statuizione che ha deciso su dette spese e danni rispetto al terzo, se implica - in fatto - la perdita di efficacia della predetta delibera che proprio dette spese aveva ripartito fra i condomini, non comporta anche l’insussistenza del diritto del Condominio di pretendere la contribuzione alle spese per i beni e servizi comuni.

Cass. civ., 12 maggio 2020 n. 8784
In tema di condominio negli edifici, l’amministratore può resistere all’impugnazione della delibera assembleare e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, giacché l’esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso. In tema di validità delle delibere assembleari condominiali, sussiste il conflitto d’interessi ove sia dedotta e dimostrata in concreto una sicura divergenza tra specifiche ragioni personali di determinati singoli condomini, il cui voto abbia concorso a determinare la necessaria maggioranza e un parimenti specifico contrario interesse istituzionale del condominio.

Cass. civ., 5 maggio 2020 n. 8482
In caso di risoluzione contrattuale per inadempimento del conduttore, il danno da risarcire non può non ritenersi rappresentato dall’ammontare dei canoni dovuti per la durata ulteriore della locazione ormai sciolta per inadempimento, senza che si possa prendere in considerazione la ripresa disponibilità della cosa, perché questa, finché non viene locata di nuovo, per il soggetto che aveva scelto di ricavare dal bene un reddito locatizio, non può rappresentare, o quanto meno non può a priori presumersi rappresenti, un effettivo e reale vantaggio a quello paragonabile.

Cass. civ., 5 maggio 2020 n. 8466
Ai sensi dell’articolo 1585, 2° comma, del Cc il conduttore dell’immobile locato ha diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell’uso o nel godimento della medesima, avendo un’autonoma legittimazione per proporre l’azione di responsabilità nei confronti dell’autore del danno.

Cass. civ., 22 aprile 2020 n. 8115
L’articolo 1595, comma 3, del codice civile, che permette l’esplicazione degli effetti della risoluzione del contratto di locazione, anche nei confronti del subconduttore, opera indipendentemente dal fatto che la durata del contratto di sublocazione sia stata programmata dalle parti (o prorogata per legge) in modo da durare oltre la data di cessazione del contratto di locazione.

Cass. civ., 22 aprile 2020 n. 8036
La mancata opera di urbanizzazione decreta la responsabilità del Condominio per la mancata vendita di immobile nella misura in cui l'attore dimostri il nesso di causalità tra la mancata agibilità e l'impossibilità ad alienare il bene.

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Cass. civ., 15 giugno 2020 n. 11583
Nel caso di cessione del credito nominalmente assistito da una garanzia reale, qualora quest’ultima risulti nulla, prescritta, estinta o di grado inferiore rispetto a quello indicato dal cedente, il cessionario può agire nei confronti di quest’ultimo ancor prima di aver escusso il debitore ceduto, chiedendo il risarcimento del danno da inadempimento, senza necessità di domandare la risoluzione della cessione, poiché una diminuzione delle garanzie è in sé causativa di un danno patrimoniale immediato e attuale, corrispondente alla diminuzione del valore di circolazione del credito. La liquidazione del danno da diminuzione del valore di circolazione del credito ceduto, derivante dalla mancanza di una garanzia reale promessa dal cedente, deve essere parametrata, con giudizio necessariamente equitativo, alla maggiore prevedibile perdita in caso di insolvenza. Tuttavia, qualora il cessionario abbia già riscosso il credito in sede esecutiva e sia rimasto insoddisfatto, la liquidazione del danno per il vizio che rende impossibile escutere la garanzia non può avvenire più secondo un criterio prospettico, ma corrisponde in concreto alla minor somma fra la parte del credito rimasta insoddisfatta e l’importo ulteriore che il creditore avrebbe potuto riscuotere in sede esecutiva se egli avesse potuto espropriare il bene che avrebbe dovuto essere oggetto dell’ipoteca mancante.

Cass. civ., 15 giugno 2020 n. 11549
In tema di distribuzione dell’onere della prova nei giudizi relativi a contratti di intermediazione finanziaria, alla stregua del sistema normativo degli articoli 21 e 23 del Dlgs n. 58/1998 e del reg. Consob n. 11522/1998, la mancata prestazione delle informazioni dovute ai clienti da parte della banca intermediaria ingenera una presunzione di riconducibilità alla stessa dell’operazione finanziaria, dal momento che l’inosservanza dei doveri informativi da parte dell’intermediario costituisce di per sé un fattore di disorientamento dell’investitore che condiziona in modo scorretto le sue scelte di investimento. Tale condotta omissiva è pertanto idonea a cagionare il pregiudizio lamentato dall’investitore, il che non esclude la possibilità di una prova contraria da parte dell’intermediario circa la sussistenza di sopravvenienze che risultino atte a deviare il corso della catena derivante dall’asimmetria informativa.

Cass. civ., 15 giugno 2020 n. 11465
Il contratto d’opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire, la forma scritta ad substantiam. L’osservanza della forma scritta richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell’organo dell’ente legittimato a esprimerne la volontà all’esterno, nonché l’indicazione dell’oggetto della prestazione e l’entità del compenso. La sussistenza del contratto non può ricavarsi dalla delibera dell’organo collegiale dell’ente che abbia autorizzato il conferimento dell’incarico, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria.

Cass. civ., 15 maggio 2020 n. 9025
Negli investimenti, il soggetto che affida la propria somma alla Sim, deve essere sempre messo a conoscenza dei benchmark.

Cass. civ., 15 maggio 2020 n. 9024
L'ordine alla banca di mantenere un titolo che ha dimezzato il proprio valore non comporta una accettazione della scelta dell'intermediario di acquistarlo. Il risparmiatore infatti pur disapprovando l'acquisto può ritenere ancor più dannoso vendere in un momento di ribasso.

Cass. civ., 14 maggio 2020 n. 8943
In tema di risoluzione del contratto e in particolare con riguardo alla diffida ad adempiere non è giustificabile l'assegnazione di un termine minore di 15 giorni, per i precedenti solleciti rivolti al debitore.
Cass. civ., 7 maggio 2020 n. 8638
La stipulazione di un contratto preliminare di preliminare (nella specie, relativo ad una compravendita immobiliare), ossia di un accordo in virtù del quale le parti si obblighino a concludere un successivo contratto che preveda anche solamente effetti obbligatori (e con l'esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento) è valido ed efficace, e dunque non è nullo per difetto di causa, ove sia configurabile un interesse delle parti, meritevole di tutela, ad una formazione progressiva del contratto, fondata su una differenziazione dei contenuti negoziali, e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare.
Cass. civ., 5 maggio 2020 n. 8470

Nel contratto di leasing quando l'utilizzatore cessa di pagare i canoni, la società di leasing non può chiedere l'intero importo del contratto e riprendere la titolarità del bene oggetto del contratto.

Cass. civ., 23 aprile 2020 n. 8112
Nel contratto a prestazioni corrispettive, in caso di impossibilità parziale della prestazione dovuta da una delle parti, è solo la parte creditrice della prestazione divenuta parzialmente impossibile che ha il diritto di avvalersi dei rimedi previsti dall’articolo 1464 del Cc, e che quindi può, in difetto di un interesse apprezzabile all’adempimento parziale, recedere dal contratto invece che usufruire di una riduzione della sua prestazione.

Cass. civ., 23 aprile 2020 n. 8101
L’adempimento del debito altrui ex articolo 1180 del Cc può avvenire sia direttamente, sia per il tramite d’un mandatario. In tale ultima ipotesi, la sussistenza dei requisiti richiesti dall’articolo 1180 del Cc (esistenza del debito altrui, volontà di estinguerlo, spontaneità del pagamento) vanno accertati con riferimento alla persona del mandante, non a quella del mandatario ma adempimento del debito altrui ex articolo 1180 del Cc può avvenire sia direttamente, sia per il tramite d’un mandatario. In tale ultima ipotesi, la sussistenza dei requisiti richiesti dall’articolo 1180 del Cc (esistenza del debito altrui, volontà di estinguerlo, spontaneità del pagamento) vanno accertati con riferimento alla persona del mandante, non a quella del mandatario.

Cass. civ., 23 aprile 2020 n. 8100
Lo schema contrattuale del sale and lease back è, in linea di massima e almeno in astratto, valido, in quanto contratto d’impresa socialmente tipico, ferma la necessità di verificare, caso per caso, l’assenza di elementi patologici, sintomatici di un contratto di finanziamento assistito da una vendita in funzione di garanzia, volto ad aggirare, con intento fraudolento, il divieto di patto commissorio e, pertanto, sanzionabile, per illiceità della causa, con la nullità, ex articolo 1344 del codice civile, in relazione all’articolo 1418, comma 2, del codice civile. L’accertamento del carattere fittizio di tale contratto, per la presenza di indizi sintomatici di un’anomalia nello schema causale socialmente tipico (quali l’esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l’impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest’ultima, la sproporzione tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato dall’acquirente), costituisce un’indagine di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata.

Cass. civ., 20 aprile 2020 n. 7963
L’efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall’accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti debbano ritenersi sostanzialmente diverse da quelle preesistenti, sicché le parti, nella composizione del rapporto litigioso, danno vita alla costituzione di un nuovo rapporto, fonte di nuove e autonome situazioni, destinate a sostituirsi a quelle preesistenti.
Cass. civ., 20 aprile 2020 n. 7948
La obbligazioni di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell’obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria frattanto intervenuta, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell’articolo 1224, comma 2, del codice civile, detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell’inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie.

Cass. civ., 20 aprile 2020 n. 7945
La delegazione di debito ha funzione creditoria (delegatio promittendi), aggiungendo un nuovo debitore (delegato) con posizione di obbligato principale accanto al debitore originario (delegante) sì da rafforzare la posizione del creditore delegatario, mentre la delegazione di pagamento ha funzione solutoria (delegatio solvendi), prevedendo che l’obbligazione sia adempiuta da un terzo (delegato) anziché dal debitore (delegante), senza per ciò solo aumentare gli obbligati verso il creditore delegatario. L’assunzione dell’obbligo da parte del delegato, a norma dell’articolo 1268 del Cc, non esige speciali requisiti di forma e può avvenire anche per fatti concludenti e in via progressiva. Tuttavia, stabilire se trattasi in concreto di delegatio promittendi ex articolo 1268 del codice civile, quindi se il delegato sia direttamente obbligato verso il delegatario e questi possa agire direttamente verso il delegato, o si tratti invece di mera delegatio solvendi ex articolo 1269 del Cc, senza azione diretta del delegatario verso il delegato, è valutazione di fatto, rientrante nella discrezionalità del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove non risultino violati i criteri legali di ermeneutica negoziale.

Cass. civ., 20 aprile 2020 n. 7918
Per produrre l’interruzione della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che, sebbene non richieda l’uso di formule solenni, né l’osservanza di particolari adempimenti, sia idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora.

Cass. civ., 17 aprile 2020 n. 7896
La ratio dell’articolo 117 del decreto legislativo n. 385 del 1993, pur nella cornice dei valori costituzionali del corretto funzionamento del mercato e dell’uguaglianza non solo formale tra contraenti (articoli 41 e 3 della Costituzione) va individuata in una esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative. La prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, infatti, intende porre quel soggetto nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma: ed è evidente, allora, che tale finalità possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione dell’interesse, non solo attraverso l’indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco

Cass. civ., 17 aprile 2020 n. 7895
Il correntista, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto a essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l’onere di documentare l’andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.

RESPONSABILITA’ CIVILE, DANNI E RISARCIMENTI

Cass. civ., 26 giugno 2020 n. 12836
La pubblica amministrazione risarcisce il danno da mancata assunzione qualora abbia indotto una falsa aspettativa nel vincitore di concorso comunicandogli lo scorrimento della graduatoria nonostante il blocco delle assunzioni.

Cass. civ., 24 giugno 2020 n. 12445
Il soggetto che vuole dimostrare l'insorgere di una patologia neurologica in funzione di un vaccino eseguito diversi anni addietro deve dimostrare il nesso di causalità secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica.

Cass. civ., 15 giugno 2020 n. 11599
In tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell’interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l’obbligazione (perseguimento delle “leges artis” nella cura dell’interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l’inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione della prestazione.

Cass. civ., 10 giugno 2020 n. 11096
L'ente locale che gestisce la strada è tenuto a rimuovere tutte le insidie che possono causare un incidente: in caso contrario è responsabile di quanto accaduto.

Cass. civ., 26 maggio 2020 n. 9721
Nel caso di prelievi a mezzo bancomat non riconosciuti dal correntista, grava sulla banca l'onere di dimostrarne l'imputabilità al cliente per colpa grave: in caso contrario il risparmiatore va ristorato.

Cass. civ., 22 maggio 2020 n. 9460
Per andare esente da responsabilità, l'intermediario deve non solo aver consegnato al cliente il Prospetto informativo dell'investimento ma anche aver svolto un'attività di informazione specifica.

Cass. civ., 21 maggio 2020 n. 9148
In materia di tutela del risparmio, la banca viola gli obblighi verso i clienti non solo quando non li informa adeguatamente ma anche quando non "si informa" nei modi previsti dalle legge. Per esempio acquisendo l'offering circular, il documento di offerta riservato agli investitori istituzionali in vista del collocamento di strumenti finanziari di nuova emissione.

Cass. civ., 15 maggio 2020 n. 9018
Non è sufficiente la segnalazione di inadeguatezza dell'operazione per escludere la responsabilità dell'intermediario finanziario. La banca infatti deve anche comunicare i motivi per i quali la transazione non si attaglia al profilo dell'investitore.

Cass. civ., 6 maggio 2020 n. 8532
Nel caso di persona già defunta al momento del giudizio, il risarcimento agli eredi, da parte del Ministero della Salute, per il danno da contagio da epatite HCV in conseguenza di emotrasfusione, va liquidato secondo le tabelle milanesi e non applicando un criterio "equitativo puro".
Cass. civ., 29 aprile 2020 n. 8386
In tema di risarcimento del danno da circolazione stradale, l’azione conferita dall’articolo 141 del decreto legislativo n. 209 del 2005 al terzo trasportato, nei confronti dell’assicuratore del vettore, postula l’accertamento della corresponsabilità di quest’ultimo, dovendosi riferire la salvezza del caso fortuito, di cui all’inciso iniziale della norma, non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto. La relativa presunzione di legge può, tuttavia, essere superata dalla prova, a carico dell’assicuratore del vettore, della totale assenza di responsabilità del proprio assicurato, ovvero dalla dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005 dall’assicuratore del responsabile civile intervenuto nel processo, a fronte della quale il giudice è tenuto a estromettere l’originario convenuto, rivolgendosi ex lege la domanda risarcitoria dell’attore verso l’assicuratore intervenuto.

Cass. civ., 17 aprile 2020 n. 7964
Non esiste alcun automatismo tra danno biologico e danno morale, anche quando il danno biologico attiene alla sfera psichica del soggetto, e dunque entrambi vanno allegati e provati nell'ambito del giusto contraddittorio tra le parti. Il primo richiede una valutazione di tipo medico-legale, mentre il secondo incide sulla cd sfera soggettiva interna, incidente sul danno non patrimoniale da liquidarsi. Trattandosi quindi di profili distinti, il giudice di merito dovrà preliminarmente verificare se e come tali specifiche componenti siano state allegate e provate dal soggetto che ha azionato la pretesa risarcitoria, provvedendo successivamente - in caso di esito positivo della verifica - ad adeguare la misura della reintegrazione del danno non patrimoniale, indicando il criterio di valutazione adottato, che dovrà risultare coerente logicamente con gli elementi circostanziali ritenuti rilevanti a esprimere l'intensità e la durata della sofferenza psichica ( morale) derivata dall'illecito.

Cass. civ., 17 aprile 2020 n. 7905
L'intermediario finanziario che non adempie correttamente agli obblighi informativi deve risarcire il risparmiatore per la perdita subita: vi è infatti un automatismo giuridico, c.d. presunzione legale, che postula la sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio.

Cass. civ., 8 aprile 2020 n. 7753
In tema di risarcimento del danno, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cosiddetto esistenziale, appartenendo tali “categorie” o “voci” di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (articolo 32 della Costituzione), mentre una differente e autonoma valutazione andrà compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute.

DIRITTO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Cass. civ., 17 giugno 2020 n. 11701
Dopo la riforma del 2012, la tutela reintegratoria, prevista dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, ha assunto un carattere "eccezionale" e dunque di stretta interpretazione, ragione per cui essa non può essere disposta laddove non espressamente tipizzata dai contratti collettivi.

Cass. civ., 15 giugno 2020 n. 11539
Ogni attività umana può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo e l’elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, e al conseguente inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all’attività di impresa nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, oppure, all’opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, e occorre allora fare ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell’orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore.

Cass. civ., 20 maggio 2020 n. 9292
La garantita vigilanza e custodia del palazzo da parte di chi abita gratuitamente l'alloggio dell'ex portiere fa scattare il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato di portierato: anche se il condominio ha concesso attraverso esplicito contratto di comodato gratuito l'alloggio al piano terra dello stabile.

Cass. civ., 18 maggio 2020 n. 9083
Sì al riconoscimento per il lavoratore, in sede civile, del danno per inabilità temporanea, voce di danno "non patrimoniale" esclusa dalla tutela previdenziale.

Cass. civ., 7 maggio 2020 n. 8623
Il tempo impiegato dagli infermieri per indossare gli abiti tecnici rientra a tutti gli effetti nel tempo di lavoro e, come tale, va retribuito in modo ordinario.

Cass. civ., 21 aprile 2020 n. 7976
In caso di mancato beneficio delle ferie per oggettiva impossibilità, al prestatore va corrisposta l'indennità sostitutiva.

Cass. civ., 6 aprile 2020 n. 7705
Ai fini del riconoscimento dell'anzianità lavorativa non ci devono essere differenze tra chi lavora con un contratto a tempo determinato e chi, invece, opera a tempo indeterminato.

SOCIETA’ E DIRITTO COMMERCIALE

Cass. civ., 12 giugno 2020 n. 11304
In tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società, ex articolo 2495, comma 2, del Cc, il conseguimento, nel bilancio finale di liquidazione, di un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito non appostato nel bilancio finale di liquidazione, ma comunque provato quanto alla sua sussistenza già nella fase di liquidazione, è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso il creditore pretermesso, qualora sia allegato e dimostrato che la gestione operata dal liquidatore evidenzi l’esecuzione di pagamenti in spregio del principio della par condicio creditorum, in violazione delle cause legittime di prelazione ex articolo 2741, secondo comma, del Cc. Pertanto, ove il patrimonio si sia rivelato insufficiente per soddisfare alcuni creditori sociali, il liquidatore, per liberarsi dalla responsabilità su di lui gravante in riferimento al dovere di svolgere un’ordinata gestione liquidatoria del patrimonio sociale destinato al pagamento dei debiti sociali, ha l’onere di allegare e dimostrare che l’intervenuto azzeramento della massa attiva tramite il pagamento dei debiti sociali non è riferibile a una condotta assunta in danno del diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto ad altri creditori, salve le cause legittime di prelazione ex articolo 2741 del codice civile.

Cass. civ., 7 maggio 2020 n. 8641
in tema di impresa familiare, non è configurabile alcuna presunzione che l'immobile acquistato da parte di un familiare partecipante, in nome proprio, durante il periodo di esistenza dell'impresa, configuri bene acquistato con gli utili dell'attività familiare, con la conseguenza che, in applicazione dei principi generali sull'onere probatorio, colui che affermi che detto acquisto sia stato effettuato con gli utili aziendali è tenuto a fornire la prova del proprio assunto.

Cass. civ., 27 aprile 2020 n. 8222
Tra i coniugi in comunione dei beni può essere costituita una società di persone, al cui patrimonio appartengono i beni conferiti in società, essendo anche le società personali dotate di soggettività giuridica. Il recesso di un socio comporta l’obbligo della liquidazione, a carico della società, della quota di questi, il cui valore va determinato ai sensi dell’articolo 2289 del Cc, tenuto conto del valore patrimoniale della quota al momento dello scioglimento del rapporto sociale. La domanda di accertamento della comproprietà dei beni sociali in capo al socio receduto può essere interpretata dal giudice del merito, ove ne sussistano i presupposti, come domanda di liquidazione della quota sociale. Nel giudizio volto alla liquidazione di quota sociale in favore del socio uscente è legittimata passiva la società, ma l’unico socio superstite può essere convenuto in giudizio sia in nome di questa, sia in proprio, al fine di farne valere la responsabilità per le obbligazioni sociali quale socio illimitatamente responsabile.

Cass. civ., 20 aprile 2020 n. 7920
In una fusione per incorporazione è legittimo valutare di meno le azioni di risparmio, prive del diritto di voto, rispetto a quelle ordinarie.

Cass. civ., 20 aprile 2020 n. 7919
La erogazione di somme che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento, destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva in conto capitale (o altre simili denominazioni). Tale ultimo contributo non dà luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per la posizione del socio quale residual claimant. La qualificazione, nell'uno o nell'altro senso, dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione dell'erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto é stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi. Solo ove manchi una chiara manifestazione di volontà, la qualificazione dell'erogazione può essere desunta dalla terminologia adottata nel bilancio.
Cass. civ., 20 aprile 2020 n. 7918
In tema di società cooperative il recesso del socio non vale né ad escludere la responsabilità del socio medesimo per gli obblighi sociali validamente assunti dall'ente associativo durante il corso del rapporto, né ad escluderne la soggezione - in relazione alle posizioni sviluppatesi durante il rapporto stesso - al complesso del regolamento societario ad esse posizioni inscindibilmente pertinente, a quell'epoca, in vigore.

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI

Cass. civ., 12 giugno 2020 n. 11354
La sopravvenuta dichiarazione del fallimento comporta l’inammissibilità delle impugnazioni autonomamente proponibili contro il diniego di omologazione del concordato preventivo e, comunque, l’improcedibilità del separato giudizio di omologazione in corso, perché l’eventuale giudizio di reclamo ex articolo 18 legge fallimentare assorbe l’intera controversia relativa alla crisi dell’impresa, mentre il giudicato sul fallimento preclude in ogni caso il concordato.

Cass. civ., 12 giugno 2020 n. 11353
Il termine di un anno dalla cessazione dell’attività, previsto dall’articolo 10 della legge Fallimentare. ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese e non può trovare, quindi, applicazione per quegli imprenditori che neppure siano stati iscritti nel menzionato registro, in quanto, da un lato, si tratta di beneficio riservato soltanto a coloro che abbiano assolto all’adempimento formale dell’iscrizione, e, dall’altro, ì creditori e il Pubblico ministero, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge Fallimentare, possono dare la prova della data di effettiva cessazione dell’attività d’impresa soltanto nei confronti di soggetti cancellati dal registro delle imprese, d’ufficio o su richiesta, e, quindi, comunque in precedenza necessariamente iscritti.

Cass. civ., 11 giugno 2020 n. 11267
E’ irrilevante ai fini dell'apprezzamento dello stato di insolvenza l'accertamento dell'ammissibilità dell'intervento del fondo interbancario, visto che, nei fatti, il finanziamento non c'è stato.

Cass. civ., 5 giugno 2020 n. 10820
La circostanza che il debitore esecutore sia stato dichiarato fallito non è circostanza sufficiente perchè il creditore principale non si ristori con i crediti che il debitore vantava.

Cass. civ., 3 giugno 2020 n. 10511
Nella notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento, il ruolo della cancelleria si esaurisce col primo tentativo: nel caso di insuccesso, infatti, una volta disposta la rinnovazione della notificazione essa ricade sul creditore senza che debba essere fatto un nuovo tentativo via pec da parte degli Uffici.
Cass. civ., 17 aprile 2020 n. 7899
L'associazione professionale costituisce un centro autonomo di imputazione e di interessi rispetto ai singoli professionisti che vi si associano. Ai sensi dell’articolo 36 del Cc, l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati. In tale caso sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato - cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d’imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l’incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese e alla gestione congiunta dei proventi. La domanda di insinuazione al passivo proposta da uno studio associato fa presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale da cui quel credito è derivato e dunque l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio di cui all’articolo 2751-bis del Cc, salva l’allegazione e la prova, a titolo esemplificativo, di un accordo tra gli associati che preveda la cessione all’associazione del credito al compenso per la prestazione professionale che ha in tal caso natura personale e quindi privilegiata.

Cass. civ., 17 aprile 2020 n. 7897
La posizione di terzietà della curatela fallimentare (sia nei confronti della debitrice, che dei creditori) determina i limiti del principio di non contestazione nel giudizio di opposizione allo stato passivo, in quanto la non contestazione è unicamente riferibile ai fatti di cui la curatela ha diretta contezza, non potendo evidentemente operare con riferimento a eventi che riguardano la società debitrice, rispetto ai quali la curatela non può che limitarsi a opporre la sua posizione di terzietà.

PROCEDURE ESECUTIVE

Cass. civ., 12 giugno 2020 n. 11290
Il vizio di notificazione dell’atto di pignoramento è di regola sanato dalla mera proposizione dell’opposizione, a meno che l’opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio ai suoi diritti di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza dell’espropriazione forzata oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente per essere la stessa totalmente mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione; in ciò distinguendosi dall’atto di precetto, il cui vizio di notificazione invece non è sanato dalla mera proposizione dell’opposizione se, prima che l’intimato ne abbia avuto comunque conoscenza, il creditore abbia eseguito comunque il pignoramento.

Cass. civ., 12 giugno 2020 n. 11287
Nel pignoramento presso terzi l’eventualità che il giudice dell’esecuzione pronunci ordinanza di assegnazione nonostante il terzo pignorato abbia reso una dichiarazione negativa costituisce un vizio da far valere con l’opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 del codice di procedura civile, in mancanza della quale resta sanato; l’esito del procedimento di esecuzione presso terzi non viene in rilievo nel separato giudizio tra il terzo pignorato ed il soggetto che si affermi cessionario del credito pignorato; perché anche se in quella procedura esecutiva fosse emessa una ordinanza di assegnazione che abbia acquistato l’efficacia di titolo esecutivo, il cessionario del credito potrà sempre, se escusso dal creditore pignorante e assegnatario del credito, l’anteriorità della cessione rispetto al pignoramento.

Cass. civ., 5 giugno 2020 n. 10829
L’ordinanza di assegnazione è titolo esecutivo nei confronti del terzo assegnato. Tuttavia dal terzo, che di norma non è a conoscenza dell’avvenuta assegnazione, non possono pretendersi le ulteriori spese dell’esecuzione, se l’ordinanza suddetta non gli venga notificata prima del precetto, e non gli venga contestualmente fissato un adeguato spatium deliberandi per l’adempimento. Se, quindi, l’ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell’articolo 553 del Cpc venga notificata al terzo in forma esecutiva contestualmente all’atto di precetto, senza che gli sia stata preventivamente comunicata né altrimenti resa nota, è inapplicabile l’articolo 95 del codice di procedura civile e le spese sostenute per il precetto restano a carico del creditore procedente.

Cass. civ., 5 giugno 2020 n. 10820
Nell’espropriazione presso terzi di crediti il fallimento del debitore esecutato, dichiarato dopo la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione di cui all’articolo 553 del Cpc, e nelle more del giudizio di opposizione agli atti esecutivi contro di essa proposto dal terzo pignorato, non comporta né la caducazione dell’ordinanza di assegnazione, né la cessazione ipso iure della materia del contendere nel giudizio di opposizione; non spetta al giudice dell’opposizione stabilire se gli eventuali pagamenti compiuti dal terzo pignorato in esecuzione dell’ordinanza di assegnazione siano o meno efficaci, ai sensi dell’articolo 44 della legge Fallimentare., in considerazione del momento in cui vennero effettuati.

Cass. civ., 5 giugno 2020 n. 10808
Il debitore garantito da ipoteca su un bene di un terzo non è legittimato passivo dell’azione esecutiva che abbia ad oggetto tale immobile e, pertanto, non deve essergli notificato l’atto di pignoramento, ma soltanto, come previsto dall’articolo 603 del codice di procedura civile, il precetto e il titolo esecutivo (fatta salva l’eccezione in tema di credito fondiario di cui all’articolo 41, primo comma, del decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385). Tuttavia, ai sensi dell’articolo 604, secondo comma, del Cpc, nel corso del processo esecutivo egli deve essere sentito tutte le volte in cui deve essere sentito anche il terzo proprietario assoggettato all’esecuzione e tale omissione dà luogo a un vizio della procedura che, fintanto che la stessa non sia conclusa, può essere fatto valere con l’opposizione ex articolo 617 del codice di procedura civile. La notifica di un pignoramento immobiliare contro il terzo proprietario, ai sensi degli articoli 602 e seguenti del codice di procedura civile, produce l’effetto di interrompere la prescrizione del credito azionato (articolo 2943, primo comma, del codice civile), e di sospenderne il decorso (articolo 2945, secondo comma, del codice civile), anche nei confronti del debitore diretto, purché Io stesso venga sentito nei casi previsti dall’articolo 604, secondo comma, del codice di procedura civile o il creditore gli abbia comunque dato notizia dell’esistenza del processo esecutivo e fermo restando che l’effetto sul decorso della prescrizione sarà solamente interruttivo ma non sospensivo nel caso di estinzione del procedimento ex articolo 2945, terzo comma, del codice civile.

Cass. civ., 5 giugno 2020 n. 10806
Allorquando il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro passata in giudicato, compete al giudice dell’esecuzione e, in caso di opposizione ex articolo 615 del Cpc, al giudice dell’opposizione procedere all’interpretazione del giudicato esterno, individuandone la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione, potendo ricorrere, nel caso in cui il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto e ferma l’indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche a elementi extra-testuali, purché ritualmente acquisiti nel processo e a condizione che egli non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito.

Cass. civ., 20 maggio 2020 n. 9267
Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, anche dopo la "cameralizzazione" del rito conseguente alle riforme del 2012 e 2015, il contraddittorio va comunque assicurato anche nei confronti del debitore esecutato, egli infatti resta litisconsorte necessario anche nell'eventuale opposizione e nel successivo ricorso straordinario per Cassazione.

Cass. civ., 20 maggio 2020 n. 9250
Ai fini del pignorabilità, da parte di un fornitore, delle somme di denaro trasferite dallo Stato ad una Azienda sanitaria a sua volta esposta nei confronti della banca che svolge il servizio di Tesoreria, si deve verificare se il perfezionamento della procedura telematica di regolamentazione del rapporto tra tesoriere e Sezione provinciale di tesoreria dello Stato si sia concluso mediante le corrispondenti registrazioni delle annotazioni contabili sui rispettivi conti, speciale e bancario, anteriormente o meno alla data di notifica dell'atto di intimazione effettuata dal creditore pignorante..

Cass. civ., 29 aprile 2020 n. 8404
I provvedimenti con i quali venga dichiarata l’estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice sono impugnabili esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi e non già col reclamo al collegio ex articolo 630 del Cpc, il quale, ove proposto, deve essere dichiarato inammissibile anche d’ufficio.

Cass. civ., 23 aprile 2020 n. 8128
Il giudice dell’esecuzione non ha poteri di cognizione e di accertamento dei fatti, ma deve limitarsi ad attuare il comando contenuto nel titolo esecutivo. Deriva da quanto precede, pertanto, che, laddove il giudice della cognizione non abbia egli stesso accertato e statuito che alla fattispecie concreta è applicabile una norma di legge speciale che eventualmente regoli la misura degli interessi legali in maniera difforme da quella generale, non potrà in nessun caso farlo in sua vece il giudice dell’esecuzione. Quest’ultimo dovrà quindi limitarsi a riconoscere in favore del creditore gli interessi dovuti nella misura prevista dalla norma generale codicistica.

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Cass. civ., 24 giugno 2020 n. 12387
Non può assurgere a vizio di legittimità della sentenza - per omissione di esame di fatto storico decisivo - l'evenienza che il giudice di merito abbia disatteso le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che di per sé va a costruire il compendio probatorio in base al quale viene assunta la decisione. Non è perciò necessario che, a fronte dell'intera realtà processuale raggiunta, la Ctu venga specificatamente confutata in maniera argomentata e puntuale. Se, invece, la consulenza, secondo il ricorrente, ha fatto emergere l'esistenza di un fatto storico decisivo questo va specificatamente evidenziato nell'atto di impugnazione.

Cass. civ., 20 maggio 2020 n. 9238
In tema di notifiche al difensore a seguito dell'introduzione del "domicilio digitale" previsto dall'articolo 16 sexies del Dl 179/2012, è valida la notifica al difensore soltanto se eseguita presso l'indirizzo Pec risultante dall'albo professionale di appartenenza.

Cass. civ., 12 maggio 2020 n. 8773
L’effetto devolutivo dell’appello, correlato ai motivi di gravame, preclude al giudice di estendere la cognizione a punti non ricompresi neanche implicitamente nell’àmbito di quei motivi, mentre non viola il principio tantum devolutum quantum appellatum il giudice che fondi la decisione su ragioni, pur non specificamente dedotte dall’appellante, tuttavia direttamente connesse con quelle espressamente dedotte.

Cass. civ., 7 maggio 2020 n. 8638
Ai sensi dell’articolo 343, comma 1, del Cpc, l’appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, e poiché tale costituzione deve avvenire almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione, ovvero differita d’ufficio dal giudice giusta l’articolo 168-bis, comma 5, del codice di procedura civile, ove il giudice si avvalga di tale facoltà di differimento il termine per la proposizione dell’appello incidentale va calcolato assumendo come riferimento la data dell’udienza differita, e non quella originariamente indicata nell’atto di citazione.

Cass. civ., 5 maggio 2020 n. 8481
Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale di una scrittura, infatti, non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’articolo 215, comma secondo, del codice di procedura civile, perché mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne deriva che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa.

Cass. civ., 27 aprile 2020 n. 8216
Nel giudizio di cassazione, le memorie ex articolo 380-bis del Cpc, se depositate a mezzo posta, devono essere dichiarate inammissibili e il loro contenuto non può essere esaminato, non essendo applicabile per analogia il disposto dell’articolo 134, comma 5, disposizioni attuazione Cpc, che riguarda esclusivamente il ricorso e il controricorso.

Cass. civ., 23 aprile 2020 n. 8113
Il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti nel giudizio di appello, previsto dall’articolo 345, comma 3, del Cpc, che deriva dal carattere tendenzialmente chiuso delle fasi di impugnazione, non opera quando il giudice eserciti il proprio potere di disporre o rinnovare le indagini tecniche attraverso l’affidamento di una consulenza tecnica d’ufficio.
Cass. civ., 20 aprile 2020 n. 7970
In tema di procedimento sommario di cognizione, il termine per proporre appello avverso l’ordinanza resa in udienza e inserita a verbale decorre, pur se questa non è stata comunicata o notificata, dalla data dell’udienza stessa, equivalendo la pronuncia e lettura in tale sede a comunicazione ai sensi degli articoli 134 e 176 c.p.c.

Cass. civ., 20 aprile 2020 n. 7967
Quando unica è la data attestata in modo completo ed univoco quale quella di avvenuto deposito dal competente funzionario di cancelleria, nonché da lui debitamente sottoscritta ai sensi del capoverso dell’articolo 133 del codice di procedura civile, il numero progressivo di inserimento negli appositi registri, a maggior ragione se risultante da un’annotazione anonima e priva di indicazione di provenienza e non corredato da alcuna sottoscrizione, non può sussumersi entro la fattispecie di un’attestazione, anch’essa riferibile al cancelliere e stavolta riferita alla data di pubblicazione, in conflitto con quella della data di deposito, così non rilevando ai fini dell’identificazione di un diverso dies a quo del termine lungo od ordinario per la impugnazione.

Cass. civ., 20 aprile 2020 n. 7961
La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo. Dall'articolo 92 Cpc, comma 2 si ricava de plano il principio per cui il giudice, potendo compensare in tutto o in parte le spese, anche in difetto di soccombenza reciproca, a fortiori non è tenuto a rispettare una proporzione esatta e diretta fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico della parte soccombente. Rientra, infatti, nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione delle proporzioni della reciproca soccombenza e la determinazione delle proporzioni in cui le spese giudiziali debbono ripartirsi o compensarsi fra le parti, con esclusione, quindi, di ogni controllo in sede di legittimità.

Cass. civ., 20 aprile 2020 n. 7941
Una pronuncia di primo grado che, senza affermare espressamente l’ammissibilità di una domanda riconvenzionale, rigetti la stessa per ragioni di merito, non implica alcuna statuizione implicita di ammissibilità di tale domanda (destinata a passare in giudicato se non specificamente impugnata); ne consegue che, in tale ipotesi, il giudice di secondo grado, investito dell’appello principale della parte rimasta soccombente sul merito, conserva - pur in assenza di appello incidentale, sul punto, della parte rimasta vittoriosa sul merito - il potere, e quindi il dovere, di rilevare di ufficio la inammissibilità di detta domanda e che l’omissione di tale rilievo è censurabile in cassazione come error in procedendo.

Cass. civ., 20 aprile 2020 n. 7940
Poiché ai sensi dell’articolo 2726 del codice civile le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall’articolo 2721 del codice civile, ma la deroga è subordinata a una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l’esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.

Cass. civ., 20 aprile 2020 n. 7916
L’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, rafforzato dall’aggiunta del secondo comma all’articolo 101 del Cpc a opera della legge n. 69 del 2009, si estende solo alle questioni di fatto, che richiedono prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti, o alle eccezioni rilevabili d’ufficio, e non anche ad una diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito.

Credits: Avv. ANDREA BERCHIELLIdel foro di Torino

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