Avv. Agostino Miele

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C'è una bugia che circola sulla riforma costituzionale: la perdita di autonomia della magistratura. Falso! L'art. 104 Co...
13/03/2026

C'è una bugia che circola sulla riforma costituzionale: la perdita di autonomia della magistratura. Falso!

L'art. 104 Cost. garantisce indipendenza e autonomia.
L'art. 112 Cost., non toccato dalla riforma, assicura:
• l'indipendenza del P.M.
• uguaglianza dei cittadini dinanzi alla Legge
Obbliga il P.M. a perseguire tutti i reati senza distinzione.

Il monopattino elettrico è “veicolo”: confermata la condanna per guida in stato di ebbrezza.In tema di circolazione stra...
28/11/2025

Il monopattino elettrico è “veicolo”: confermata la condanna per guida in stato di ebbrezza.

In tema di circolazione stradale, il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche mediante la conduzione di un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica, in ragione del-la espressa equiparazione dei monopattini ai velocipedi, introdotta dall’art. 1, c. 75‑quinquies, L. 27 dicembre 2019, n. 160, cui consegue l’applicazione delle norme del Codice della strada riguardanti i veicoli (Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 17 novembre 2025, n. 37391).
I Supremi Giudici, sul punto, hanno anzitutto rilevato che il legislatore ha qualificato i monopattini come velocipedi. Gli stessi, pertanto, sono veicoli ai sensi degli artt. 46‑47 C.d.S., donde la guida in stato di ebbrezza è configurabile anche in caso di conduzione di monopattino. La L. n. 160/2019, art. 1, c. 75‑quinquies ha espressamente equiparato i monopattini elettrici ai velocipedi, rendendo dunque applicabile ai monopattini la disciplina prevista per i veicoli nel Codice della strada, inclusa quella sulla guida in stato di ebbrezza (art. 186). Non vi è, peraltro, alcuna violazione del divieto di analogia in materia penale: non si amplia infatti, per la S.C., la fattispecie penale per via interpretativa, ma si applica una qualificazione legale del mezzo e, per conseguenza, la disciplina codicistica. In sostanza, la disposizione della
L. n. 160/2019non crea una nuova fattispecie penale, ma qualifica il mezzo (monopattino) come velocipede, con estensione normativa delle regole del Codice della strada.

Revenge p**n: diffondere senza consenso della vittima immagini hot è reatoPronunciandosi su un ricorso proposto avverso ...
17/12/2024

Revenge p**n: diffondere senza consenso della vittima immagini hot è reato

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, per quanto qui di interesse, aveva confermato la condanna inflitta ad un imputato per il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter, c.p.), in quanto aveva diffuso senza il consenso della vittima, riproduzioni fotografiche e video che la riproducevano in atteggiamenti sessualmente espliciti, la Corte di Cassazione penale, Sez. V, con la sentenza 5 dicembre 2024, n. 44735 – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui le foto erano, da tempo, già in possesso dei soggetti con cui l'imputato interloquiva, essendo state diffuse da altre persone in precedenza – ha invece ribadito il principio secondo cui integra il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti la condotta di chi, avendo ricevuto o comunque acquisito, anche dalla stessa persona ritratta, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso della persona rappresentata, al fine specifico di recarle nocumento.

**n **no

Non è pergolato una struttura con quattro colonne bullonata al suolo su base cementizia.Pronunciandosi su un ricorso pro...
27/11/2024

Non è pergolato una struttura con quattro colonne bullonata al suolo su base cementizia.

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, per quanto qui di interesse, aveva confermato la condanna inflitta dal tribunale ad un imputato per aver realizzato, in assenza del permesso di costruire, opere abusive nelle pertinenze di un preesistente immobile, consistenti in un manufatto ligneo, bullonato a terra, con copertura a due falde, con superficie di 11,00 mq, pari ad volume di 26,00 mc, la Corte di Cassazione penale, Sez. III, con la
sentenza 19 novembre 2024, n. 42371 – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui il manufatto in questione costituiva un pergolato, in quanto manufatto leggero di dimensioni limitate, amovibile, giacché non stabilmente infisso al suolo, in quanto ad esso semplicemente bullonato, privo di qualsiasi elemento in muratura e di copertura, anche frontale, con indispensabili elementi per sorreggere le piante – ha ribadito il principio secondo cui si intende per pergolato una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore, realizzata con materiali leggeri, senza fondazioni, di modeste dimensioni e di facile rimozione, la cui finalità è quella di creare ombra mediante piante rampicanti o teli cui offrono sostegno.

Discrimine fra violenza sessuale e molestia: la coartazione della libertà di autodeterminazione.La sentenza della Cassaz...
11/09/2024

Discrimine fra violenza sessuale e molestia: la coartazione della libertà di autodeterminazione.

La sentenza della Cassazione penale, Sez. III, 21 agosto 2024, n. 32770 in disamina ribadisce che, ai fini dell’integrazione del reato di violenza sessuale, l’accezione di ‘atto sessuale’ ricomprende non solo qualsiasi atto di ‘congiunzione carnale’, bensì finanche ogni condotta di contatto corporeo, ancorché fugace ed estemporaneo, o comunque coinvolgente la corporeità sessuale del soggetto passivo, che sia finalizzata e idonea a impedire la libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale di quest’ultimo, a nulla rilevando la finalità del soggetto attivo e l'eventuale soddisfacimento del di lui piacere sessuale.

Stalking condominiale: non bastano disagio e fastidio, occorre lo stato d'ansia grave.Pronunciandosi su un ricorso propo...
10/10/2023

Stalking condominiale: non bastano disagio e fastidio, occorre lo stato d'ansia grave.

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, giudicando in sede di rinvio disposto a seguito dell’annullamento di una precedente sentenza da parte della Corte di cassazione, aveva condannato una donna per il reato di stalking “condominiale” posto in essere ai danni dei vicini di casa, la Corte di Cassazione penale, Sez. I, con la sentenza 29 settembre 2023, n. 39675 – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui non vi erano prove sufficienti per ritenere configurabile il reato, difettando gli elementi per poter affermare la verificazione dell’evento di danno previsto dalla norma di cui all’art. 612-bis, c.p. - ha ribadito che ai fini della sussistenza della condotta di atti persecutori, non è necessario che ogni singolo comportamento che compone la sequenza persecutoria configuri, di per sé, il reato di minaccia o molestia nel senso previsto dal codice penale, ma è sufficiente che il comportamento dell'agente sia connotato da una portata invasiva nella sfera individuale della vittima che, in conseguenza delle intrusioni dell'autore del fatto, patisca uno degli eventi della fattispecie, evento che tuttavia non può consistere semplicemente nel disturbo, nel disagio o nel fastidio arrecato alla vittima, ma in uno stato d'ansia grave idoneo a comprometterne la libertà psichica.

Documenti falsi per il Superbonus 110%: no truffa aggravata ma indebita percezione di erogazioni pubbliche.Con la senten...
28/09/2023

Documenti falsi per il Superbonus 110%: no truffa aggravata ma indebita percezione di erogazioni pubbliche.

Con la sentenza n. 37138/2023 – relativa a vicenda inerente il riconoscimento di erogazioni sotto forma di credito di imposta, ai sensi della disciplina del così detto “superbonus 110%” - la Cassazione ha ribadito la differenza tra il reato di cui all’
art. 316-ter cod. pen. rispetto a quello di cui all’
art. 640-bis cod. pen., quanto al diverso momento di consumazione delle dette fattispecie incriminatrici. Inoltre, in applicazione della differenza tra i concetti di prodotto e profitto del reato, la sentenza ha ritenuto – non del tutto condivisibilmente - che, nella concreta vicenda cautelare, essi fossero distinguibili e, quindi, entrambi suscettibili di ablazione.
La pena per il reato di cui all'art. 316-ter c.p. è compresa tra i 6 mesi e i 3 anni di reclusione.
La pena, invece, per il reato previsto e punito dall'art. 640-bis c.p. è compresa tra i 2 e i 7 anni di reclusione.

L'omesso versamento dell'assegno per il mantenimento dei figli è procedibile d'ufficioPronunciandosi su un ricorso propo...
26/09/2023

L'omesso versamento dell'assegno per il mantenimento dei figli è procedibile d'ufficio

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, per quanto qui di interesse, aveva confermato la sentenza del Tribunale che aveva condannato un uomo per avere omesso di corrispondere alla moglie divorziata il contributo di mantenimento di 600 euro mensili, oltre rivalutazione, percentuale delle spese mediche e spese sportive concordate, la Corte di Cassazione penale, Sez. VI, con la
sentenza 15 settembre 2023, n. 37977 – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui erroneamente la Corte d’appello aveva disatteso l'eccezione difensiva di improcedibilità del reato, per essere stata presentata la querela tardivamente, ad oltre cinque anni dall'inizio dell'inadempimento, non potendo essere valorizzato il carattere permanente dell'illecito - ha invece ribadito che in tema di reati contro la famiglia, il delitto di omesso versamento dell'assegno periodico per il mantenimento dei figli di cui all'art. 570-bis c.p. è procedibile d'ufficio, in quanto è rimasto immutato il regime della procedibilità previsto per il delitto di cui all'art. 12-sexies L. n. 898/1970, richiamato dall'art. 3 L. 8 febbraio 2006, n. 54, la cui abrogazione è stata meramente formale, con trasposizione della relativa ipotesi criminosa nella nuova norma codicistica.

È frode in commercio contraffare la data di confezionamento dei frutti di mare.Pronunciandosi su un ricorso proposto avv...
19/09/2023

È frode in commercio contraffare la data di confezionamento dei frutti di mare.

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta ad un imprenditore per il delitto di tentata frode in commercio, per aver compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a contraffare la data di confezionamento di frutti di mare altamente deperibili, la Corte di Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza 12 settembre 2023, n. 37118 – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui le retine strappate, recanti la data del giorno successivo a quello del reale confezionamento, collocate in un sacco di plastica utilizzato per rifiuti, non erano destinate ad uscire dall'azienda, mentre i mitili rinvenuti nella cella frigorifera non si trovavano sulla linea di confezionamento, né era stato trovato alcun documento di trasporto – ha invece ribadito che la fattispecie consumata di frode nell'esercizio del commercio è integrata dalla consegna materiale della merce all'acquirente, laddove per la configurabilità del tentativo non è necessaria la sussistenza di una contrattazione finalizzata alla vendita, essendo sufficiente l'accertamento della destinazione alla vendita di un prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle dichiarate o pattuite.

Furto per il cellulare anche se munito dell'app di geolocalizzazioneIn tema di reati contro il patrimonio, la circostanz...
07/04/2023

Furto per il cellulare anche se munito dell'app di geolocalizzazione

In tema di reati contro il patrimonio, la circostanza che il telefono cellulare oggetto di furto sia mu-nito di un’applicazione di geolocalizzazione che consente di seguire ove lo stesso si trovi anche a di-stanza, non esclude l’integrazione dell’estremo dello spossessamento del telefono cellulare mede-simo, in quanto tale applicazione non impedisce la sottrazione ed il contestuale illecito imposses-samento del telefono, ma ha la diversa funzione di consentirne il tracciamento. È quanto stabilito dalla Cassazione con sentenza 24 marzo 2023, n. 12534.

Responsabili per omicidio colposo i genitori del minore che rifiuta la chemioterapiaLa Quarta Sezione della Corte di Cas...
06/04/2023

Responsabili per omicidio colposo i genitori del minore che rifiuta la chemioterapia

La Quarta Sezione della Corte di Cassazione penale con la sentenza 23 febbraio 2023, n. 12124 ha confermato la condanna per omicidio colposo dei genitori di C.C., minorenne affetta da leucemia linfoblastica acuta, che aveva rifiutato i trattamenti chemioterapici. Secondo i Giudici di legittimità, la scelta della minore è stata determinata da un comportamento di piena adesione alla volontà e alle idee dei genitori, che hanno cagionato la morte della figlia in violazione degli obblighi di garanzia.
Nello specifico, A.A. e B.B. avrebbero ingenerato nella minore il fallace convincimento che i trattamenti fossero non solo improduttivi di effetti, ma addirittura controproducenti. In tal modo, avrebbero coartato il dissenso della figlia alle terapie proposte prima dai medici, poi dallo stesso Tribunale per i minori di Venezia.

Indirizzo

Via Fonseca, 136
Nola
80035

Orario di apertura

Lunedì 16:00 - 20:00
Mercoledì 16:00 - 20:00
Giovedì 16:00 - 20:00
Venerdì 16:00 - 20:00

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