28/11/2025
Il monopattino elettrico è “veicolo”: confermata la condanna per guida in stato di ebbrezza.
In tema di circolazione stradale, il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche mediante la conduzione di un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica, in ragione del-la espressa equiparazione dei monopattini ai velocipedi, introdotta dall’art. 1, c. 75‑quinquies, L. 27 dicembre 2019, n. 160, cui consegue l’applicazione delle norme del Codice della strada riguardanti i veicoli (Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 17 novembre 2025, n. 37391).
I Supremi Giudici, sul punto, hanno anzitutto rilevato che il legislatore ha qualificato i monopattini come velocipedi. Gli stessi, pertanto, sono veicoli ai sensi degli artt. 46‑47 C.d.S., donde la guida in stato di ebbrezza è configurabile anche in caso di conduzione di monopattino. La L. n. 160/2019, art. 1, c. 75‑quinquies ha espressamente equiparato i monopattini elettrici ai velocipedi, rendendo dunque applicabile ai monopattini la disciplina prevista per i veicoli nel Codice della strada, inclusa quella sulla guida in stato di ebbrezza (art. 186). Non vi è, peraltro, alcuna violazione del divieto di analogia in materia penale: non si amplia infatti, per la S.C., la fattispecie penale per via interpretativa, ma si applica una qualificazione legale del mezzo e, per conseguenza, la disciplina codicistica. In sostanza, la disposizione della
L. n. 160/2019non crea una nuova fattispecie penale, ma qualifica il mezzo (monopattino) come velocipede, con estensione normativa delle regole del Codice della strada.