del Plato e Associati

del Plato e Associati La “del Plato e Associati – Studio Legale Associato” si occupa prevalentemente di diritto civi Carminantonio del Plato (Cassazionista e Revisore Contabile). Sez.

Lo studio del Plato e Associati nasce a Napoli, inizialmente come Studio Legale dell’Avv. Nel 1989 apre una seconda sede all’interno del CIS, il più grande centro in Europa per il commercio all’ingrosso, sito in Nola (NA). Nel 1993 lo Studio trasferisce la sede principale al CIS di Nola, mantenendo un recapito a Napoli. Nel 1996 si costituisce l’associazione professionale denominata “del Plato e A

ssociati – Studio Legale Associato”, nata dalla collaborazione tra l’Avv. Carminantonio del Plato (Associante) e l’Avv. Claudio Farenga (Associato). Nel 2015 trasferisce la sua sede nel centro di Nola. La “del Plato e Associati – Studio Legale Associato” si occupa prevalentemente di diritto civile, con particolare attenzione alla materia commerciale – fallimentare, ai rapporti tra le imprese, alla contrattualistica in genere, franchising ed alla ristrutturazione del debito. Opera prevalentemente sui Tribunali di Napoli e di Nola. Lo studio vanta numerose presenze in importanti organismi professionali, anche internazionali:
- Membro dell’Associazione Europea per il Diritto bancario e finanziario (A.E.D.B.F.) Italiana, affiliata all’Association Europèenne pour le Droit bancarie et financier, con sede in Parigi;
- Socio dell’A.I.A. – Associazione Italiana per l’Arbitrato;
- Associato A.S.L.A. Associazione Studi Legali Associati;
- Arbitro iscritto nell'elenco della Camera di conciliazione e arbitrato istituita presso la Consob (art. 6 del regolamento adottato con delibera n. 16763 del 29.12.2008). Lo Studio legale del Plato si occupa di:

DIRITTO SOCIETARIO
Lo studio rappresenta un valido supporto per le realtà imprenditoriali radicate sul territorio nazionale ed estero, accompagnandole nelle delicate fasi in cui si articolano le operazioni straordinarie di trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti d’attivo, scambi d’azioni, cessione e locazione di rami di azienda, curando ogni aspetto del diritto societario. La clientela imprenditoriale viene accompagnata nello svolgimento di tali operazioni, con la piena consapevolezza delle implicazioni derivanti dalla normativa tributaria, fiscale, giuslavoristica, amministrativa ed antitrust, nonché alla luce del diritto europeo e della normativa transazionale. PROCEDURE CONCORSUALI E RISTRUTTURAZIONI
La particolare congiuntura economica che ha interessato la realtà imprenditoriale nazionale ha imposto un continuo e valido aggiornamento del professionista nella materia fallimentare. Grazie al team di professionisti specializzati in diritto fallimentare, lo studio assiste la clientela interessata da uno stato particolare tensione finanziaria o di insolvenza, prospettandogli le soluzioni giuridiche più appropriate per la gestione della crisi di impresa. Lo studio vanta, inoltre, esperienza e padronanza degli strumenti apprestati dal Legislatore alla luce della n. 3 del 27 Gennaio 2012, per fronteggiare le situazioni di insolvenza in cui versa il debitore al quale sia inibito l’accesso alle procedure concorsuali e paraconcorsuali disciplinate nelle L.F.. DIRITTO CIVILE – CONTENZIOSO
Sin dalla sua fondazione nel 1997, lo studio si è affermato sul territorio nazionale per la solida competenza nella materia civilistica e commerciale. L’esperienza maturata dai professionisti dello studio consente di offrire al cliente una completa e precisa assistenza anche nelle controversie più complesse, sia innanzi alla magistratura ordinaria che a quella speciale, per la tutela dei diritti inerenti la materia civilistica, commerciale e societario nonché relativi alle altre aree del diritto in cui lo studio presta assistenza. Lo studio prospetta al cliente lo strumento giuridico più appropriato per la tutela dei propri diritti, valutando, alla luce di un equo bilanciamento tra costi e benefici, se perseguire la soluzione processuale ovvero optare per un’eventuale scelta stragiudiziale. CONTRATTUALISTICA
Lo studio affianca la propria clientela nella redazione dei vari tipi di contratto, spaziando dal settore del diritto della locazione, al diritto degli appalti, della fornitura di merci; di agenzia; di franchising; di marchi e brevetti.

05/06/2020

Lo Studio del Plato e Associati, associato ad ASLA, si racconta sul numero di dicembre del Notiziario ASLA

12/04/2020
07/10/2017

Con la pronuncia n. 18725 del 2017 le Sezioni Unite si sono pronunciate sul quesito - sollevato dalla Seconda Sezione della Corte di Cassazione - se l'operazione attributiva di strumenti finanziari dal patrimonio del beneficiante a quello di altro soggetto, compiuta a titolo liberale attraverso una…

07/03/2017

I giudici di Piazza Cavour con la sentenza n.13686 del 5 luglio 2016, hanno stabilito che il diritto al compenso dell'amministratore di una S.p.A è soggetto al termine di prescrizione quinquennale, ritenendo inapplicabile il regime - previsto dall'art. 2949 comma 1 c.c. - della prescrizione ordinaria decennale a tutti quei diritti derivanti direttamente dal rapporto societario e, dunque, dalle relazioni che si istituiscono tra i soggetti della organizzazione sociale in dipendenza diretta del contratto di società. Restano soggetti al regime ordinario di prescrizione, i rapporti che la società instaura con soggetti terzi considerato che tali rapporti restano esclusi dalla organizzazione sociale vera e propria.
Di seguito, il testo della sentenza

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20160706/snciv@sL0@a2016@n13686@tS.clean.pdf

02/03/2017

Il Comune è obbligato a provvedere alla manutenzione di una strada privata nonché alle zone limitrofe a quest'ultima qualora consente alla collettività di fruirne per il transito. Pertanto, il Comune sarà - in caso di danno - responsabile per colpa per non avere garantito all'utenza la manutenzione necessaria per evitare qualsiasi "incidente". Quanto sopra esposto, è stato precisato dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 07 febbraio 2017 n° 3216, con il seguente principio: "E' in colpa la pubblica amministrazione la quale né provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada, né provveda ad inibirne l'uso generalizzato. Ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d'una strada, la natura privata di questa non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell'amministrazione comunale, se per la destinazione dell'area o perle sue condizioni oggettive, l'amministrazione era tenuta alla sua manutenzione".
Di seguito, il provvedimento della Corte di Cassazione.

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20170207/snciv@s63@a2017@n03216@tO.clean.pdf

27/02/2017

LA RICORRIBILITA' IN CASSAZIONE DELLA DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITA' DELL'AZIONE DI CLASSE ex ART. 140 CODICE DEL CONSUMO.

Sul contrasto giurisprudenziale avente ad oggetto la ricorribilità in Corte di Cassazione del provvedimento con il quale in sede di reclamo la Corte d'appello dichiara inammissibile l'azione di classe, le Sezioni Unite - con sentenza del 01 Gennaio 2017, n° 2610 - hanno sancito il seguente principio: “Allorquando l'azione di classe di cui all'art. 140-bis del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 sia finalizzata ad ottenere la tutela risarcitoria di un pregiudizio subito dai singoli appartenenti alla classe e non anche un interesse collettivo, l'ordinanza d'inammissibilità adottata dalla Corte d'appello in sede di reclamo non è impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, Cost., essendo il medesimo diritto suscettibile di tutela attraverso l'azione individuale finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno. La dichiarazione di inammissibilità preclude altresì la riproposizione dell'azione da parte dei medesimi soggetti ma non da parte di chi non abbia aderito all'azione oggetto di quella dichiarazione".
Pertanto, qualora l'azione ex art. 140 Codice del Consumo volta a far valere la pretesa risarcitoria dei singoli appartenenti ad una classe sia dichiarata inammissibile, la stessa potrà essere proposta tramite un'azione individuale dal singolo ovvero da parte di altri soggetti che non abbiano preso parte all’azione di classe. Resta precluso - avverso la declaratoria d'inammissibilità - il ricorso in Cassazione.
Di seguito, i motivi della decisione.

22/02/2017

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 20 gennaio 2017 n.1545 hanno sancito il seguente principio: "l'amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dall'art. 409, n. 3 c.p.c.,.Ne deriva che i compensi spettanti ai predetti soggetti per le funzioni svolte in ambito societario sono pignorabili senza i limiti previsti dall'art. 545 comma 4 c.p.c.".
Pertanto, in base al rapporto di immedesimazione organica tra l'amministratore unico o il consigliere di amministrazione e l'ente, non possono estendersi ai compensi delle figure predette, le limitazioni di pignorabilità previste all'art. 545 comma 4 cpc (rubricato "crediti impignorabili") che si riferiscono, invece, alla nozione di stipendio e dei corrispettivi di attività lavorative cui si riserva una certa tutela processuale considerata la maggiore forza contrattuale di una delle parti.
Di seguito la sentenza delle Sezioni.

20/02/2017

La Corte di Cassazione - riprendendo un orientamento giurisprudenziale elaborato negli anni '80 - con la pronuncia del 21 novembre 2016 n. 49318, ha stabilito che non può essere considerato responsabile del delitto di usura, il direttore di banca che abbia incaricato una società esterna di rilevare l’eventuale superamento della soglia e di adeguare trimestralmente i tassi d'interesse praticati dalla banca. La Corte è giunta a tale conclusione, argomentando che il delitto di usura è punibile solo a titolo di dolo diretto e richiede - per l'integrazione del reato - la cosciente volontà di conseguire vantaggi usurari. Di seguito la sentenza.

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20161121/snpen@s20@a2016@n49318@tS.clean.pdf

18/02/2017

Le Sezioni Unite, con la recente pronuncia di pochi giorni fa, ed esattamente del 16 febbraio 2017 n.4090 - ribaltando l'orientamento degli anni pregressi - hanno sancito il principio secondo cui il creditore ha il diritto di proporre le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi al medesimo rapporto di durata tra le parti, in procedimenti giudiziali separati. Inoltre, qualora i predetti diritti, oltre a derivare da uno stesso rapporto, sono anche inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un eventuale giudicato o comunque ‘fondati’ sull’identico fatto costitutivo, le relative domande possono proporsi in separati giudizi solo se il creditore abbia un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
Maggiori chiarimenti nella sentenza in seguito.
Dott.ssa Melania Romeo

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20170216/snciv@sU0@a2017@n04090@tS.clean.pdf

15/02/2017

Chiarezza sulle clausole "claims made".
Le clausole "claims made" inerenti ai contratti di assicurazione sulla responsabilità civile prevedono che la copertura assicurativa - in caso di danno - sia operante esclusivamente qualora l'evento di danno sia stato denunziato alla compagnia assicuratrice entro il periodo di vigenza del contratto. Ne conseguirà che l'assicuratore resterà privo di copertura assicurativa se denunci l'evento danno qualora la vigenza del contratto sia conclusa.
La Suprema Corte - chiamata a pronunciarsi sulla natura vessatoria delle suddette clausole - distingue tra le clausole miste o impure che prevedono l'operatività della copertura assicurativa solo quando sia il fatto illecito sia la richiesta risarcitoria intervengano nel periodo di vigenza del contratto, con retrodatazione della garanzia in taluni casi, alle condotte poste in essere in epoca anteriore; e le clausole pure che, invece, sono destinate a coprire tutte le richieste risarcitorie formulate nei confronti dell'assicurato nel periodo di vigenza della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito.
Le problematiche, chiaramente, riguardano la prima categoria delle suddette clausole che si oppongo alla disciplina “loss occurrence” che ricopre i sinistri avvenuti durante la vigenza del contratto indipendentemente dal fatto che la richiesta risarcitoria venga formulata in un tempo successivo, ossia quando la polizza non era più vigente.
Di segno opposto sono stati gli orientamenti giurisprudenziali elaborati circa la sussistenza o meno della natura vessatoria delle predette clausole, tanto è vero, che l'intervento della Suprema Corte a Sezioni Unite è stato indispensabile.
La Corte, appunto, con sentenza n° 9140 del 06.05.2016 ha escluso la natura vessatoria delle clausole "claims made", precisando che: "nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o, comunque, entro determinati periodi di tempo, preventivamente individuati (c.d. clausola clams made mista o impura) non è vessatoria; essa, in presenza di determinate condizioni, può tuttavia essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero, laddove sia applicabile la disciplina di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, per il fatto di determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; la relativa valutazione, da effettuarsi dal giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata".
Di seguito il testo della sentenza
Dott.ssa Melania Romeo

14/02/2017

La prima sezione della Corte di Cassazione - in tema di intermediazione finanziaria - ha precisato la natura contrattuale della responsabilità dell'intermediario che ometta di informarsi sulla propensione al rischio del cliente o di rappresentare i rischi a quest'ultimo. Trattandosi di natura contrattuale, la ripartizione dell'onere della prova seguirà le regole di cui all' art. 1218 c.c., sicché spetterà al cliente-investitore provare l'inadempimento delle obbligazioni poste a carico dell'intermediario, e dunque, il pregiudizio patito, mentre incomberà sull'intermediario dimostare di aver rispettato i criteri stabiliti dalla legge e di avere agito con la specifica diligenza richiesta. Di seguito il testo della sentenza n. 10640 del 23 maggio 2016 emessa dalla Corte di Cassazione.
Dott.ssa Melania Romeo

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20160524/snciv@s10@a2016@n10640@tS.clean.pdf

Indirizzo

Via On. Le Francesco Napolitano, 25
Nola
80035

Orario di apertura

Lunedì 09:30 - 19:30
Martedì 09:30 - 19:30
Mercoledì 09:30 - 19:30
Giovedì 09:30 - 19:30
Venerdì 09:30 - 19:30

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