25/03/2023
SEPARAZIONE DEI CONIUGI - In genere
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 22/03/2023, n. 8177.
Nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, la Corte d'Appello adita in sede di reclamo ex articolo 708 c.p.c., comma 4, avverso l'ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 708 c.p.c., comma 3, non deve statuire sulle spese del procedimento, poiché, trattandosi di provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spetta al Tribunale provvedere sulle spese, anche per la fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio.