03/09/2026
STRANIERI
Cass. civ., Sez. Unite, 26 luglio 2026, n. 24044 - pubblicato il 3 settembre 2026
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
In tema di minori ucraini temporaneamente presenti sul territorio italiano nel contesto di un Piano di permanenza temporanea concordato tra Stati, costituisce principio che informa l’intero sistema di protezione dei minori che la protezione nazionale del Paese di origine attribuita al minore temporaneamente presente in Italia per sfuggire al conflitto bellico in corso nel Paese di origine sia cedevole ove sopraggiunga la protezione internazionale con l’attribuzione dello status di minori rifugiate, e le misure di protezione nazionale già assunte, volte alla permanenza temporanea in Italia e al rientro nel Paese di origine, sono viziate da inefficacia sopravvenuta.
Qualora un minore straniero sia presente temporaneamente sul territorio nazionale e abbia un tutore internazionale nominato dal Console ai sensi dell’art. 5 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata in Italia con L. 18 giugno 2015, n. 101, la competenza alla nomina del curatore, in caso di conflitto di interessi tra minore e tutore riguardante l’esercizio dei poteri della tutela, spetta in primo luogo al Console. Ove il Console non eserciti le sue prerogative in materia oppure le eserciti rendendo un provvedimento che non può essere riconosciuto nell'ordinamento italiano ai sensi dell’art. 23 della citata Convenzione, la realizzazione del miglior interesse del minore deve comunque essere garantita, in conformità alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20/11/1989 e pertanto, in via sussidiaria, la nomina del curatore spetta al giudice tutelare del luogo ove il minore ha, in Italia, la sede dei suo affari ed interessi. Nel caso in cui il giudice tutelare sia investito di simile richiesta e sussista una nomina consolare, ove nessuna delle parti ne abbia chiesto il riconoscimento ex art. 24 della citata Convenzione, lo stesso giudice tutelare è legittimato a valutare incidenter tantum la riconoscibilità nell’ordinamento italiano della nomina consolare e cioè che non sussistano gli impedimenti di cui all’art 23 Convenzione stessa. La competenza alla nomina del curatore speciale spetta invece, sempre che non vi sia una valida nomina consolare, al giudice del procedimento in corso o al capo dell’ufficio giudiziario qualora il conflitto di interessi si profili con riferimento ad un procedimento instaurato o da instaurare.
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