Studio Legale Riccio Libroia

Studio Legale Riccio Libroia Lo Studio Legale Riccio Libroia fornisce da anni ai propri Assistiti consulenza in ambito giudiziale e stragiudiziale. Ha sede in Nocera Inferiore e Salerno.

Lo Studio Legale Riccio Libroia fornisce da anni ai propri Assistiti consulenza in ambito giudiziale e stragiudiziale, garantendo professionalità e competenza, comprovata da una consolidata esperienza maturata in molteplici settori del diritto. L’attività forense esercitata è caratterizzata dall’importante binomio “tradizione – innovazione”, in ragione del quale le riviste giuridico – forensi si a

ccompagnano ai più moderni strumenti informatici.
Lo Studio dispone di un sito web nel quale è possibile prendere visione delle Aree di interesse dei suoi componenti tra le quali rientrano anche le attività di:
Traduzioni legalizzate;
Domiciliazioni e sostituzione udienze. Seguono, quindi, gli articoli pubblicati dai soci fondatori l'Avv. Gaetano Riccio e l'Avv. Eliana Libroia nelle più importanti riviste di settore come Omnia Iustitiae e Mayora Studi Giuridici. Dunque, nella pagina Approfondimenti giurisprudenziali sono resi noti i più significativi interventi giurisprudenziali e normativi, accompagnati da commenti chiarificatori. Nell’area dedicata all'Aggiornamento professionale, sono indicati i convegni, i seminari ed i corsi a cui partecipano costantemente i professionisti dello Studio Legale Riccio Libroia per garantire ai loro Assistiti un elevato livello di professionalità. Infine, nella pagina Contatti è possibile prendere visione delle differenti modalità per contattare lo Studio.

IMPUGNAZIONICass. pen., Sez. V, 19 maggio 2026, n. 17971 - pubblicata il 18 giugno 2026​​​​a cura dell'Avv. Gaetano Ricc...
18/06/2026

IMPUGNAZIONI
Cass. pen., Sez. V, 19 maggio 2026, n. 17971 - pubblicata il 18 giugno 2026
​​​​a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore

Per effetto dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., nei procedimenti ai quali si applica tale disciplina, il giudice penale di appello, una volta esclusa l’inammissibilità del gravame, è privo di potestas iudicandi ed è tenuto a trasmettere gli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello, sicché la sua eventuale decisione sul merito delle domande risarcitorie deve essere annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione, con trasmissione degli atti al giudice individuato sulla base delle regole del processo civile.

News di Giurisprudenza 2026 Studio Legale Riccio Libroia

PROTEZIONE INTERNAZIONALECass. civ., Sez. I, 18 maggio 2026, n. 14851 - pubblicata il 15 giugno 2026a cura dell'Avv. Gae...
15/06/2026

PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Cass. civ., Sez. I, 18 maggio 2026, n. 14851 - pubblicata il 15 giugno 2026
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore

In materia di protezione internazionale, la domanda di asilo, intesa quale manifestazione significativa di volontà del richiedente riconducibile al modello legale, non si identifica con ogni mera esternazione, ma rileva solo ove, seppure priva di forme tipiche, sia indirizzata a un’autorità riconducibile all’apparato statale e presenti un minimo grado di idoneità funzionale ad attivare il procedimento mediante la sua ricezione e trasmissione agli organi competenti.
Il principio secondo cui assume rilievo la manifestazione di volontà di richiedere protezione internazionale, anche non formalizzata, opera quale criterio di individuazione della disciplina applicabile nel tempo, determinando, a tali fini, il momento genetico della domanda e il regime dei relativi presupposti ed effetti.
Sussiste l’interesse a proporre ricorso per cassazione allorché l’applicazione del principio della domanda come manifestazione di volontà sia idonea a condurre all’individuazione di una disciplina più favorevole per il richiedente.

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NULLITA' DEL DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATOCass. pen., Sez. VI, 5 maggio 2026, n. 16229 - pubblicata il 4 giugno 2026​​​a...
04/06/2026

NULLITA' DEL DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO
Cass. pen., Sez. VI, 5 maggio 2026, n. 16229 - pubblicata il 4 giugno 2026
​​​a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore

A seguito di sentenza di appello che dichiara la nullità del decreto di giudizio immediato, determinando la regressione del processo alla fase delle indagini preliminari, sussiste l’interesse, concreto e attuale, del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione, anche nel caso in cui abbia già provveduto alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen., in quanto questa iniziativa è attività doverosa, al fine di evitare una situazione di stasi processuale, che si concretizza in un atto endoprocedimentale non costituente rinnovato esercizio dell’azione penale, né rinuncia implicita all’impugnazione, vigendo, nel processo penale, il principio della natura esclusivamente formale dell’atto di rinuncia all’impugnazione.

News di Giurisprudenza 2026 Studio Legale Riccio Libroia

MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO​DI TRIBUTI O PREMICass. civ., Sez. Unite, 30 aprile 2026, n. 12155 - pubblicata il 3 giugn...
03/06/2026

MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO
​DI TRIBUTI O PREMI
Cass. civ., Sez. Unite, 30 aprile 2026, n. 12155 - pubblicata il 3 giugno 2026
​a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore

L’art. 116, comma 10, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, nel testo antecedente alla modifica apportata dal d.l. 2 marzo 2024 n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024 n. 56, si interpreta nel senso che, nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, accertato in sede giudiziale o amministrativa, si applica, in ragione dell’anno, la sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con il limite massimo del 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti, a condizione che il versamento dei contributi o dei premi oggettivamente incerti avvenga entro il termine che l’ente impositore, verificato l’inadempimento, può fissare anche in pendenza della situazione di incertezza, senza dover attendere il definitivo superamento dei contrasti interpretativi.

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NULLITA' DEL CONTRATTO CONCLUSO DALLA P.A.Cass. civ., Sez. Unite, 28 aprile 2026, n. 11513 - pubblicata il 28 maggio 202...
28/05/2026

NULLITA' DEL CONTRATTO CONCLUSO DALLA P.A.
Cass. civ., Sez. Unite, 28 aprile 2026, n. 11513 - pubblicata il 28 maggio 2026
​a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore

La nullità del contratto concluso dalla pubblica amministrazione senza l’osservanza del requisito della forma scritta ad substantiam non preclude l’esercizio della domanda di arricchimento ingiustificato, cui osta solo la nullità per illiceità di un elemento essenziale di cui all’art. 1418, comma 2, c.c., per contrasto con l’ordine pubblico o in caso di frode alla legge. L’azione può essere esercitata - alle medesime condizioni - anche dalla P.A. che abbia subito un depauperamento patrimoniale dall’esecuzione del contratto nullo.
In caso di nullità del contratto, la domanda ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario rispetto all’azione di ripetizione dell’indebito disciplinata dall’art. 2033 c.c. ed è proponibile se quest’ultima è preclusa in virtù dei limiti che ne condizionano l’esperimento, ossia in caso di carenza ab origine dei presupposti fondanti la relativa domanda.

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DECADENZACass. civ., Sez. Unite, 27 aprile 2026, n. 11417 - pubblicata il 26 maggio 2026​​a cura dell'Avv. Gaetano Ricci...
26/05/2026

DECADENZA
Cass. civ., Sez. Unite, 27 aprile 2026, n. 11417 - pubblicata il 26 maggio 2026
​​a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore

Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di liquidazione delle indennità e spettanze degli ausiliari del magistrato, previsto dall’art. 71, comma 2, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, non si applica alla domanda di liquidazione delle indennità del custode giudiziario, per la quale provvede unicamente il successivo art. 72, salvo il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ.

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Indirizzo

Via Eugenio Siciliano
Nocera Inferiore
84014

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:45
Martedì 09:00 - 19:45
Mercoledì 09:00 - 19:45
Giovedì 09:00 - 19:45
Venerdì 09:00 - 19:45

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