Studio Legale Riccio Libroia

Studio Legale Riccio Libroia Lo Studio Legale Riccio Libroia fornisce da anni ai propri Assistiti consulenza in ambito giudiziale e stragiudiziale. Ha sede in Nocera Inferiore e Salerno.

Lo Studio Legale Riccio Libroia fornisce da anni ai propri Assistiti consulenza in ambito giudiziale e stragiudiziale, garantendo professionalità e competenza, comprovata da una consolidata esperienza maturata in molteplici settori del diritto. L’attività forense esercitata è caratterizzata dall’importante binomio “tradizione – innovazione”, in ragione del quale le riviste giuridico – forensi si a

ccompagnano ai più moderni strumenti informatici.
Lo Studio dispone di un sito web nel quale è possibile prendere visione delle Aree di interesse dei suoi componenti tra le quali rientrano anche le attività di:
Traduzioni legalizzate;
Domiciliazioni e sostituzione udienze. Seguono, quindi, gli articoli pubblicati dai soci fondatori l'Avv. Gaetano Riccio e l'Avv. Eliana Libroia nelle più importanti riviste di settore come Omnia Iustitiae e Mayora Studi Giuridici. Dunque, nella pagina Approfondimenti giurisprudenziali sono resi noti i più significativi interventi giurisprudenziali e normativi, accompagnati da commenti chiarificatori. Nell’area dedicata all'Aggiornamento professionale, sono indicati i convegni, i seminari ed i corsi a cui partecipano costantemente i professionisti dello Studio Legale Riccio Libroia per garantire ai loro Assistiti un elevato livello di professionalità. Infine, nella pagina Contatti è possibile prendere visione delle differenti modalità per contattare lo Studio.

NULLITA' DEL CONTRATTO CONCLUSO DALLA P.A.Cass. civ., Sez. Unite, 28 aprile 2026, n. 11513 - pubblicata il 28 maggio 202...
28/05/2026

NULLITA' DEL CONTRATTO CONCLUSO DALLA P.A.
Cass. civ., Sez. Unite, 28 aprile 2026, n. 11513 - pubblicata il 28 maggio 2026
​a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore

La nullità del contratto concluso dalla pubblica amministrazione senza l’osservanza del requisito della forma scritta ad substantiam non preclude l’esercizio della domanda di arricchimento ingiustificato, cui osta solo la nullità per illiceità di un elemento essenziale di cui all’art. 1418, comma 2, c.c., per contrasto con l’ordine pubblico o in caso di frode alla legge. L’azione può essere esercitata - alle medesime condizioni - anche dalla P.A. che abbia subito un depauperamento patrimoniale dall’esecuzione del contratto nullo.
In caso di nullità del contratto, la domanda ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario rispetto all’azione di ripetizione dell’indebito disciplinata dall’art. 2033 c.c. ed è proponibile se quest’ultima è preclusa in virtù dei limiti che ne condizionano l’esperimento, ossia in caso di carenza ab origine dei presupposti fondanti la relativa domanda.

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DECADENZACass. civ., Sez. Unite, 27 aprile 2026, n. 11417 - pubblicata il 26 maggio 2026​​a cura dell'Avv. Gaetano Ricci...
26/05/2026

DECADENZA
Cass. civ., Sez. Unite, 27 aprile 2026, n. 11417 - pubblicata il 26 maggio 2026
​​a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore

Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di liquidazione delle indennità e spettanze degli ausiliari del magistrato, previsto dall’art. 71, comma 2, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, non si applica alla domanda di liquidazione delle indennità del custode giudiziario, per la quale provvede unicamente il successivo art. 72, salvo il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ.

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ESTRADIZIONECass. pen., Sez. VI, 21 aprile 2026, n. 14575 - pubblicata il 19 maggio 2026​a cura dell'Avv. Gaetano Riccio...
19/05/2026

ESTRADIZIONE
Cass. pen., Sez. VI, 21 aprile 2026, n. 14575 - pubblicata il 19 maggio 2026
​a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore

La requisitoria del procuratore generale, con cui l’ufficio dà avvio al procedimento estradizionale, non rientra né fra gli atti dei quali è obbligatoriamente prevista la traduzione scritta, né fra quelli – da considerarsi essenziali affinché l’accusato conosca quanto gli viene contestato – dei quali il giudice può disporre la traduzione d’ufficio o su richiesta di parte.

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RISARCIMENTO DANNICass. civ., Sez. III, 8 aprile 2026, n. 8785 - pubblicata il 14 maggio 2026a cura dell'Avv. Gaetano Ri...
14/05/2026

RISARCIMENTO DANNI
Cass. civ., Sez. III, 8 aprile 2026, n. 8785 - pubblicata il 14 maggio 2026
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore

In forza del rapporto di specialità che intercorre tra l’art. 344 c.p.c. e la regola generale dell’art. 105 c.p.c., la facoltà di intervento volontario in appello è soggetta a un’esegesi rigorosa e restrittiva che ne preclude l’estensione oltre i casi tassativamente individuati dal rinvio all’art. 404 c.p.c. Ne consegue che è inammissibile l’intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri o di ogni altro pubblico soggetto dispiegato soltanto in appello, qualora o quand’anche volto a far valere un interesse adesivo dipendente correlato all’adempimento di obblighi internazionali o alla prevenzione di responsabilità dello Stato. Tali finalità, pur costituendo interessi pubblicistici di rilievo, non integrano la titolarità di un diritto autonomo e incompatibile, né autorizzano l’interprete a derogare, per una pretesa ragion di Stato, al sistema delle preclusioni processuali che il legislatore, nel bilanciare i princìpi contrapposti, ha chiaramente strutturato come tendenzialmente chiuso nel giudizio di gravame. Nel vigente sistema delle fonti, ogni opzione interpretativa di norme di rango ordinario deve essere conforme e funzionale ai principi fondamentali proclamati nei primi dodici articoli della Costituzione, i quali costituiscono un limite invalicabile per il legislatore e un parametro obbligatorio per l’interprete. Ne consegue che il giudice ha il dovere di esperire ogni possibile interpretazione adeguatrice prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, ferma restando l’impossibilità di sacrificare il contenuto essenziale dei diritti inviolabili in assenza di un bilanciamento proporzionato che assicuri una tutela alternativa ed effettiva. La garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti sancita dall’art. 24 Cost. non si esaurisce nell’accesso al giudice della cognizione per ottenere un accertamento del diritto, ma comprende necessariamente la fase dell’esecuzione forzata, intesa come strumento indefettibile per rendere effettivo il provvedimento giudiziale. Pertanto, l’estinzione o la preclusione ope legis delle procedure esecutive, se non bilanciata da un rimedio alternativo e satisfattivo equivalente, si risolve in un’arbitraria obliterazione del diritto azionato e in una violazione del principio di effettività della tutela, degradando la sentenza di condanna a mera enunciazione teorica priva di utilità. In tema di azione esecutiva, intentata in Italia in forza di condanna al risarcimento per crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, il terzo comma dell’articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2022, n. 79, nella parte in cui dispone l’estinzione delle procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945, va interpretato, per il tenore non univoco della sua formulazione letterale, in senso costituzionalmente orientato, al fine di garantire la salvaguardia della tutela almeno secondaria o risarcitoria dei diritti fondamentali della persona, violati dalle condotte illecite oggetto della condanna; di conseguenza, detta disposizione non si estende alle procedure esecutive intentate da quei creditori che non abbiano diritto ad accedere al fondo ristori disciplinato dal medesimo art. 43 e, pertanto, a quelle intentate da creditori stranieri in forza di titolo estero, riconosciuto esecutivo in Italia, di condanna al risarcimento per crimini di guerra e contro l’umanità compiuti all’estero.

News di Giurisprudenza 2026 Studio Legale Riccio Libroia

DANNO ALLA SALUTECass. civ., Sez. III, 7 aprile 2026, n. 8630 - pubblicata il 12 maggio 2026​a cura dell'Avv. Gaetano Ri...
12/05/2026

DANNO ALLA SALUTE
Cass. civ., Sez. III, 7 aprile 2026, n. 8630 - pubblicata il 12 maggio 2026
​a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore

La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria. Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ - solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.

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DIRITTI DELLA PERSONALITA'Cass. civ., Sez. I, 31 marzo 2026, n. 7919 - pubblicata il 30 aprile 2026​a cura dell'Avv. Gae...
30/04/2026

DIRITTI DELLA PERSONALITA'
Cass. civ., Sez. I, 31 marzo 2026, n. 7919 - pubblicata il 30 aprile 2026
​a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore

La Sezione Prima civile, nel confermare il provvedimento che - con riferimento ad una gestazione per sostituzione avvenuta negli Stati Uniti - aveva negato la trascrizione dell’atto di nascita della minore con riguardo alla madre cd. intenzionale, deceduta prima del completamento della gestazione, ha affermato che, in tal caso, l’attribuzione dello status genitoriale incontra il limite di ordine pubblico rappresentato dalla mancanza di un progetto genitoriale condiviso, potendosi riscontrare un mero intento rimasto allo stadio iniziale, privo della necessaria maturazione per assumere rilevanza giuridica e, al contempo, sfornito di qualsiasi riscontro nella concreta dimensione relazionale della minore, dal momento che, diversamente, l’ordinamento interno sarebbe chiamato a riconoscere una genitorialità del tutto svincolata sia dal dato affettivo-relazionale che dalla discendenza genetica, non corrispondente ad un’intenzione progettuale concreta e definita, con un esito incompatibile non solo con l’obbligo di bilanciamento che consegue al divieto di gestazione per sostituzione ma anche con i principi che presiedono alla formazione dello status filiale, i quali, pur non fondandosi in via esclusiva o prevalente sulla discendenza biologica, richiedono che la formazione della genitorialità sia effettiva e riconoscibile sul piano dell’assunzione degli obblighi e della responsabilità consequenziale.

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Indirizzo

Via Eugenio Siciliano
Nocera Inferiore
84014

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:45
Martedì 09:00 - 19:45
Mercoledì 09:00 - 19:45
Giovedì 09:00 - 19:45
Venerdì 09:00 - 19:45

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