Studio Legale Riccio Libroia

Studio Legale Riccio Libroia Lo Studio Legale Riccio Libroia fornisce da anni ai propri Assistiti consulenza in ambito giudiziale e stragiudiziale. Ha sede in Nocera Inferiore e Salerno.

Lo Studio Legale Riccio Libroia fornisce da anni ai propri Assistiti consulenza in ambito giudiziale e stragiudiziale, garantendo professionalità e competenza, comprovata da una consolidata esperienza maturata in molteplici settori del diritto. L’attività forense esercitata è caratterizzata dall’importante binomio “tradizione – innovazione”, in ragione del quale le riviste giuridico – forensi si a

ccompagnano ai più moderni strumenti informatici.
Lo Studio dispone di un sito web nel quale è possibile prendere visione delle Aree di interesse dei suoi componenti tra le quali rientrano anche le attività di:
Traduzioni legalizzate;
Domiciliazioni e sostituzione udienze. Seguono, quindi, gli articoli pubblicati dai soci fondatori l'Avv. Gaetano Riccio e l'Avv. Eliana Libroia nelle più importanti riviste di settore come Omnia Iustitiae e Mayora Studi Giuridici. Dunque, nella pagina Approfondimenti giurisprudenziali sono resi noti i più significativi interventi giurisprudenziali e normativi, accompagnati da commenti chiarificatori. Nell’area dedicata all'Aggiornamento professionale, sono indicati i convegni, i seminari ed i corsi a cui partecipano costantemente i professionisti dello Studio Legale Riccio Libroia per garantire ai loro Assistiti un elevato livello di professionalità. Infine, nella pagina Contatti è possibile prendere visione delle differenti modalità per contattare lo Studio.

STRANIERICass. civ., Sez. Unite, 26 luglio 2026, n. 24044 - pubblicato il 3 settembre 2026a cura dell'Avv. Gaetano Ricci...
03/09/2026

STRANIERI
Cass. civ., Sez. Unite, 26 luglio 2026, n. 24044 - pubblicato il 3 settembre 2026
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore

In tema di minori ucraini temporaneamente presenti sul territorio italiano nel contesto di un Piano di permanenza temporanea concordato tra Stati, costituisce principio che informa l’intero sistema di protezione dei minori che la protezione nazionale del Paese di origine attribuita al minore temporaneamente presente in Italia per sfuggire al conflitto bellico in corso nel Paese di origine sia cedevole ove sopraggiunga la protezione internazionale con l’attribuzione dello status di minori rifugiate, e le misure di protezione nazionale già assunte, volte alla permanenza temporanea in Italia e al rientro nel Paese di origine, sono viziate da inefficacia sopravvenuta.
Qualora un minore straniero sia presente temporaneamente sul territorio nazionale e abbia un tutore internazionale nominato dal Console ai sensi dell’art. 5 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata in Italia con L. 18 giugno 2015, n. 101, la competenza alla nomina del curatore, in caso di conflitto di interessi tra minore e tutore riguardante l’esercizio dei poteri della tutela, spetta in primo luogo al Console. Ove il Console non eserciti le sue prerogative in materia oppure le eserciti rendendo un provvedimento che non può essere riconosciuto nell'ordinamento italiano ai sensi dell’art. 23 della citata Convenzione, la realizzazione del miglior interesse del minore deve comunque essere garantita, in conformità alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20/11/1989 e pertanto, in via sussidiaria, la nomina del curatore spetta al giudice tutelare del luogo ove il minore ha, in Italia, la sede dei suo affari ed interessi. Nel caso in cui il giudice tutelare sia investito di simile richiesta e sussista una nomina consolare, ove nessuna delle parti ne abbia chiesto il riconoscimento ex art. 24 della citata Convenzione, lo stesso giudice tutelare è legittimato a valutare incidenter tantum la riconoscibilità nell’ordinamento italiano della nomina consolare e cioè che non sussistano gli impedimenti di cui all’art 23 Convenzione stessa. La competenza alla nomina del curatore speciale spetta invece, sempre che non vi sia una valida nomina consolare, al giudice del procedimento in corso o al capo dell’ufficio giudiziario qualora il conflitto di interessi si profili con riferimento ad un procedimento instaurato o da instaurare.

News di Giurisprudenza 2026 Studio Legale Riccio Libroia

SOSPENSIONE DALLA CARICA PUBBLICA ELETTIVACass. pen., Sez. VI, 31 luglio 2026, n. 29138 - pubblicato il 1° settembre 202...
01/09/2026

SOSPENSIONE DALLA CARICA PUBBLICA ELETTIVA
Cass. pen., Sez. VI, 31 luglio 2026, n. 29138 - pubblicato il 1° settembre 2026
​​​a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore

La sospensione di diritto dalla carica pubblica elettiva dell’indagato attinto da una misura detentiva o da quella del divieto di dimora nel comune ove si svolge il mandato elettorale, prevista dall’art. 8, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 a tutela dell’onorabilità e del prestigio dell’istituzione rappresentativa, non incide sulla configurabilità dell’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato, né giustifica la revoca o l’affievolimento della misura, che, ai sensi del quinto comma della citata disposizione, comporterebbero l’automatica cessazione della sospensione con conseguente ripristino del mandato elettivo, riproponendo quel pericolo che con l’applicazione della misura si intende scongiurare.

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INFORMAZIONE ANTIMAFIA INTERDITTIVACass. pen., Sez. Unite, 8 giugno 2026, n. 21077 - pubblicato l'8 luglio 2026​​a cura ...
08/07/2026

INFORMAZIONE ANTIMAFIA INTERDITTIVA
Cass. pen., Sez. Unite, 8 giugno 2026, n. 21077 - pubblicato l'8 luglio 2026
​​a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore

Il giudice della prevenzione, cui sia stata richiesta l’applicazione del controllo previsto dall’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, preso atto dell’emissione dell’informazione antimafia interdittiva e della pendenza del relativo giudizio di impugnazione, ove accerti, nell’ambito dei compiti affidatigli, la insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa in capo alla impresa richiedente, è tenuto a rigettare la richiesta stessa.

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PERSONALE DOCENTE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO O CONTRATTO FINO AL TERMINE DELLE​LEZIONI O DELLE ATTIVITA' DIDATTICHECass...
06/07/2026

PERSONALE DOCENTE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO O CONTRATTO FINO AL TERMINE DELLE
​LEZIONI O DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE
Cass. civ., Sez. Lav., 27 maggio 2026, n. 16525 e 16530 - pubblicato il 6 luglio 2026
​a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore

Il comma 55 dell’art. 1 della legge n. 228 si interpreta nel senso che al personale docente supplente breve e saltuario, o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, spetta il trattamento economico sostitutivo per i giorni di ferie non goduti entro il termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico, nei limiti della differenza fra i giorni spettanti e quelli di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali che ricadono nel periodo tra l’inizio e la fine delle stesse, in cui è consentito ex lege di fruirne, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico, necessario, invece, per il periodo ricompreso fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno in quanto normalmente destinato a scrutini, esami ed attività valutative
Analoga disciplina si applica alle giornate di riposo, di cui alla legge n. 937 del 1977, che il personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche deve comunque godere entro il termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico.

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laleggepertutti.it/804212_accertamento-con-adesione-dopo-la-definizione-nessun-rimborso-e-possibile
01/07/2026

laleggepertutti.it/804212_accertamento-con-adesione-dopo-la-definizione-nessun-rimborso-e-possibile

La Corte di Giustizia Tributaria dell’Abruzzo conferma: l’accordo perfezionato con il versamento è intangibile. Il contribuente non può rimettere in discussione quanto concordato, qualunque sia la ragione addotta.

Indirizzo

Via Eugenio Siciliano
Nocera Inferiore
84014

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:45
Martedì 09:00 - 19:45
Mercoledì 09:00 - 19:45
Giovedì 09:00 - 19:45
Venerdì 09:00 - 19:45

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