18/06/2026
IMPUGNAZIONI
Cass. pen., Sez. V, 19 maggio 2026, n. 17971 - pubblicata il 18 giugno 2026
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
Per effetto dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., nei procedimenti ai quali si applica tale disciplina, il giudice penale di appello, una volta esclusa l’inammissibilità del gravame, è privo di potestas iudicandi ed è tenuto a trasmettere gli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello, sicché la sua eventuale decisione sul merito delle domande risarcitorie deve essere annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione, con trasmissione degli atti al giudice individuato sulla base delle regole del processo civile.
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