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30/10/2015

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30/10/2015
30/10/2015

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAVIA : TERMINE DI 15gg PER PROPORRE LA MEDIAZIONE NON PERENTORIO E ECCEZIONE SULLA MANCATA INDICAZIONE DELL’OGGETTO NELL’ISTANZA DI AVVIO
Con sentenza del 14 ottobre 2015 il Tribunale di Pavia, nella persona del Dott. Marzocchi, ha statuito che il deposito dell'istanza di mediazione oltre il termine di 15 giorni, termine previsto dalla legge all'art. 5 d.lgs. 28/2010, non pregiudica la validità del procedimento che è da intendersi comunque valido.
Il giudice definisce, infatti, tale termine ordinatorio e non perentorio, sulla scorta del combinato disposto tra le norme contenute nel d.lgs.28/2010 che prevedono una mediazione dal carattere informale e l'art.152 c.2 del codice civile, secondo cui "i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori tranne che la legge stessa li dichiari perentori".
La sentenza del Tribunale di Pavia in esame affronta anche l'eccezione sulla mancata indicazione dell'oggetto della mediazione nell'istanza di avvio della stessa.
L'informalità della procedura di mediazione comporta che l'oggetto della mediazione possa essere ricavato non solo dall'istanza di avvio ma anche attraverso i documenti allegati o, ancora e soprattutto, dall'esposizione orale delle parti durante l'incontro di mediazione.
Sulla scorta di tali argomentazioni, l'eccezione di improcedibilità dell'azione per la mancata indicazione dell'oggetto della procedura viene rigettata in quanto infondata e ritenuta dal Giudice pretestuosa e temeraria.
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA

http://www.ilmediatorecivile.net/wp-content/uploads/2015/10/Sent_281_2015.pdf

26/05/2015

NEL VERBALE DI MEDIAZIONE DEVE ESSERE EVIDENZIATA CHIARAMENTE QUALE E’ LA PARTE CHE DICHIARA DI NON VOLER PROCEDERE

Il provvedimento, disposto dal Giudice, che rinvia al procedimento di mediazione esprime, di per sé, già un giudizio sulla mediabilità della controversia e la mediazione non potrà considerarsi esperita con un semplice incontro preliminare tra i soli legali delle parti. E’ quanto stabilisce l’ordinanza del 18 maggio del tribunale di Pavia.
La stessa ordinanza specifica, inoltre, come sia necessaria la presenza diretta della parte o tramite rappresentante diverso da chi presta l’assistenza legale, visto che l’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, sia al comma 1 che al comma 2, fa riferimento esclusivo alla funzione di assistenza del difensore, senza alcun riferimento alla funzione di rappresentanza, presupponendo con questo la necessaria dualità dei soggetti che compongono la parte in un procedimento di mediazione.
In ultimo, nell’ordinanza si invita il mediatore a verbalizzare le eventuali assenze ingiustificate e quale, tra le parti presenti, dichiari di non voler proseguire nella mediazione oltre l’incontro preliminare.

RIPRISTINATE LE SPESE DI AVVIO NELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO DEL 22/04/2015  CHE DEFINISCE ...
23/04/2015

RIPRISTINATE LE SPESE DI AVVIO NELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO DEL 22/04/2015 CHE DEFINISCE COME "DOVUTE" LE SPESE DI AVVIO PER IL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE

L’ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso in appello nr. 2156 del 2015, proposto dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e dal MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,
contro
l’UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE CIVILI (UNCC), in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio De Notaristefani di Vastogirardi e Francesco Storace, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Crescenzio, 20,
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
– signori Roberto NICODEMI, Maria AGNINO, Antonio D’AGOSTINO, Alessandra GULLO, Gemma SURACI, Monica MAZZENGA, Gabriella SANTINI, Laura NICOLAMARIA, Nicola PRIMERANO, Luigi RAPISARDA, Elisabetta ZENONI, Alessandra TOMBOLINI, Sabina MARONCELLI, Stefano AGAMENNONE, Silvia MONTANI, Elena ZAFFINO, Elisabetta Carla PICCIONI, Luciano CAPOGROSSI GUARNA, Giuliana SCROCCA, Maurizio FERRI, Matilde ABIGNENTE, Guido CARDELLI, Marco Fabio LEPPO, Alessandra ROMANINI, Claudio DRAGONE, Roberta D’UBALDO, Corrado DE MARTINI, Arnaldo Maria MANFREDI, Eugenio GAGLIANO, Fabio CAIAFFA e Daniela BERTES, rappresentati e difesi dall’avv. Gemma Suraci, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via degli Scipioni, 237,
– ASSOCIAZIONE PRIMAVERA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Benucci, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via corso d’Italia, 29;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. del Lazio nr. 1351/2015, notificata in data 5 marzo 2015.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Unione Nazionale delle Camere Civili (UNCC) e gli atti di intervento dei soggetti in epigrafe indicati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di parziale accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 21 aprile 2015, il Consigliere Raffaele Greco;
Uditi gli avv.ti Storace e De Notaristefani per la appellata, l’avv. Suraci e l’avv. Benucci per gli intervenienti ad adiuvandum e l’avv. dello Stato De Carlo per le Amministrazioni appellanti;
Ritenuto, quanto al profilo della legittimazione processuale della ricorrente in primo grado, che l’indicazione di quest’ultima nell’epigrafe della sentenza impugnata è frutto di evidente fraintendimento, essendo fuori discussione il carattere nazionale (e non meramente locale), e conseguentemente la rappresentatività, dell’associazione che ha proposto il ricorso introduttivo del giudizio;
Ritenuto, nei limiti della sommaria delibazione propria della fase cautelare, che l’appello risulta assistito da sufficiente fumusnella parte in cui censura l’integrale annullamento dei commi 2 e 9 dell’art. 16 del d.m. 18 ottobre 2010, nr. 180, atteso che:
– l’uso del termine “compenso” nel comma 5-ter dell’art. 17 del d.lgs. 4 marzo 2010, nr. 28 (introdotto dalla “novella” del 2013), è manifestamente generico e improprio, non trovando detta terminologia riscontro in alcuna altra parte della normativa primaria e secondaria de qua, nella quale si parla invece di “indennità di mediazione”, che a sua volta si compone di “spese di avvio” e “spese di mediazione” (art. 16, d.lgs. nr. 28/2010);
– ciò premesso, nulla quaestio essendovi per le spese di mediazione, nelle quali è ricompreso “anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione” (art. 16, comma 10), il problema si pone per le spese di avvio, le quali in virtù del decisum qui contestato sarebbero anch’esse del tutto non dovute per il primo incontro di cui all’art. 8, comma 1, del medesimo d.lgs. nr. 28/2010;
– quanto alle spese di avvio – le quali a tenore del censurato comma 2 dell’art. 16 comprendono, a loro volta, da un lato le “spese vive documentate” e dall’altro le spese generali sostenute dall’organismo di mediazione – queste ad avviso della Sezione effettivamente non appaiono prima facie riconducibili alla nozione di “compenso” di cui alla disposizione di fonte primaria dianzi citata;
– quanto sopra, in particolare, è di palmare evidenza quanto alle spese vive documentate, ma vale anche per le residue spese di avvio, che sono quantificate in misura forfettaria e configurate quale onere connesso all’accesso a un servizio obbligatorio ex lege per tutti i consociati che intendano accedere alla giustizia in determinate materie, come confermato dal riconoscimento in capo alle parti, ex art. 20 del d.lgs. nr. 28/2010, di un credito di imposta commisurato all’entità della somma versata e dovuto – ancorché in misura ridotta – anche in caso di esito negativo del procedimento di mediazione (e, quindi, anche in ipotesi di esito negativo del primo incontro per il quale le spese di avvio sono dovute);
Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare è meritevole di accoglimento limitatamente all’esclusione del rimborso delle spese di avvio, le quali per le ragioni dette non sono riconducibili al concetto di “compenso” ex art. 17, comma 5-ter, d.lgs. nr. 28/2010, potendo invece essere devoluta alla sede del merito la trattazione di tutti i residui profili oggetto di causa (ivi comprese le questioni di legittimità costituzionale riproposte dall’originaria ricorrente con l’appello incidentale);
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie in parte l’istanza cautelare (Ricorso numero: 2156/2015) e la respinge per il resto, e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione.
Tenuto conto della complessità e della novità delle questioni esaminate, compensa tra le parti le spese della presente fase del giudizio d’appello.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore
Silvestro Maria Russo, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co.

Fonte: MEDIAZIONE - PRIMO INCONTRO - Ripristinato il pagamento delle spese di avvio (Cons. St. ord. 22.4.2015)
(www.StudioCataldi.it)

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Perché conviene trovare un accordo in  mediazione Agevolazioni fiscali per il trasferimento di immobili in mediazione ci...
14/03/2015

Perché conviene trovare un accordo in mediazione

Agevolazioni fiscali per il trasferimento di immobili in mediazione civile

L'art. 17 del d.lgs. 28/2010 prevede che il verbale di accordo in mediazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
Detta esenzione prevista per il verbale di mediazione avente ad oggetto trasferimenti immobiliari riguarda anche l’atto successivo redatto dal Notaio, solamente se quest’ultimo recepisce i contenuti del suddetto verbale ovvero il notaio non stipulerà un atto pubblico ex novo bensì si limiterà a ricevere il verbale di mediazione con l accordo redigendo un verbale di ricevimento che avra la forma dell atto pubblico e che verrà trascritto nei pubblici registri immobiliari.
Diversamente, qualora le parti stipulino davanti al notaio un atto di contenuto novativo, non troverà applicazione la disposizione agevolativa di cui all’art. 17.
E' quanto ha stabilito l'Agenzia delle Entrate su interpello proposto dall'Associazione Italiana degli organismi di mediazione - ASS.I.O.M.

Le agevolazioni fiscali previste per il verbale di mediazione riguardano anche l'atto redatto dal Notaio, solo se recepisce integralmente i contenuti del

26/09/2014

Novità introdotte con il DM

139 del Ministero della Giustizia, pubblicato in G.U. il 23 settembre 2014

AUMENTO DELLE SPESE DI AVVIO DELLA MEDIAZIONE

Per le liti superiori a 250.000 € il contributo delle spese di avvio passa da 40 € a 80 €.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA

La mediazione civile continua ad essere obbligatoria e la negoziazione assistita entrerà in vigore solo a metà dicembre, previa conversione in legge del decreto che la prevede e salvo eventuali ulteriori modifiche.
Preciso, al riguardo, che il testo attuale della norma sancisce che la negoziazione assistita sia prevista come condizione di procedibilità nelle richieste di risarcimento danno da sinistri stradali e per chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, fuori dai casi per cui è invece prevista la mediazione obbligatoria.

INCOMPATIBILITA' DEL MEDIATORE CIVILE

"Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali".
La grave conseguenza di tale divieto è la nullità - per incompatibilità e conflitto di interesse - delle procedure di mediazione comunque instaurate in barba al divieto. Detta nullità potrà essere eccepita dalla parte chiamata in prima udienza.

Modifiche al dm 180/2010 - Viene inserito l’art. 14 bis Incompatibilità e conflitti di interesse, ai sensi del quale:«1....
25/09/2014

Modifiche al dm 180/2010 -
Viene inserito l’art. 14 bis Incompatibilità e conflitti di interesse, ai sensi del quale:

«1. Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all’organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali.
2. Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato le professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione di incarico la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile.
3. Chi ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali».

- See more at: http://www.altalex.com/index.php?idnot=68920 .M1R5H4ex.dpuf

Organismi di mediazione e formatori: novità su iscrizione e tenuta registro

28/05/2014

FORMAZIONE AVVOCATO MEDIATORE DI DIRITTO
Linee guida del CNF circolare 6-C/2014
ll contenuto delle linee guida del CNF

↑ In ottemperanza a quanto richiesto dal Ministero, sono oggi pervenute le linee guida predisposte dal CNF: assunte con delibera del 21/02/2014, esse prevedono un percorso formativo di 15 ore e un periodo di tirocinio con la partecipazione ad almeno 2 procedure di mediazione.

Quanto al percorso formativo (1° step), il CNF prevede lo svolgimento di 15 ore di lezioni, teorico-pratiche, suddivise nel seguente modo:

- 1/3 del montante ore (5 ore) dedicato allo studio e all’analisi della disciplina normativa del d.lgs. 28/2010 e della relativa disciplina di attuazione di cui al D.M. 180/2010;

- il restante 2/3 (10 ore) dedicato alla gestione del conflitto e di interazione comunicativa (anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice).

Quanto, invece, al tirocinio (2° step), il CNF propone una sorta di ‘uditorato’ per l’avvocato mediatore consistente nella partecipazione (passiva) ad almeno due procedure di mediazione condotte da altro mediatore, purché non siano semplicemente limitate al primo incontro.

Risultano, ovviamente, esonerati gli avvocati che abbiano già acquisito la qualifica di mediatore secondo il percorso generale sopra richiamato (50 ore di formazione), il quale è previsto ora solo per le altre categorie professionali diverse dall’avvocatura.

Nel contesto di tale percorso formativo ‘ridotto’ per gli avvocati che si accingono a svolgere l’attività di mediatore, non va però dimenticato che, stando alla previsione dell’art. 55-bis del nuovo codice deontologico forense, «l’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza».

Delibera Cnf
http://www.jusdicere.it/Ragionando/wp-content/uploads/2014/03/76792014_02_28_testo.pdf

14/05/2014

TRIBUNALE FIRENZE Ord. 17 marzo 2014 RG 15408/13

Il Giudice del tribunale di Firenze fissa 2 principi cardine per la mediazione a seguito della sua reintroduzione:
1) presenza fisica obbligatoria delle parti ;
2) le controversie previste dal nuovo art. 5 comma 1 bis d.lgs 28/2010 debbono essere obbligatoriamente oggetto di un reale tentativo di mediazione e non possono terminare in una mera volontà di non iniziare la procedura solo perché gli avvocati delle parti non vogliono iniziare la procedura.
Solo motivi ostativi di tipo procedurale e non di merito possono far chiudere la procedura al primo incontro di programmazione.

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