Studio legale Avv. Elena Baiano

Studio legale Avv. Elena Baiano Lo studio legale Baiano offre consulenza ed assistenza legale nei diversi ambiti del
DIRITTO CIVILE - DI FAMIGLIA - LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE -

Oggi entra in vigore la L. 124/2017
29/08/2017

Oggi entra in vigore la L. 124/2017

La  legge 4 agosto 2017 n. 124 (scarica il testo)  pubblicata nella GU del 14 agosto 2017 n. 189 contiene norme che incidono profondamente sullo svolgimento della professione forense di cui diamo c…

30/11/2016

Contratti di convivenza e nuove opportunità per gli Avvocati

La legge n. 76/2016, introduce nel nostro ordinamento un contratto tipico, il contratto di convivenza, che può essere stipulato dai conviventi "liberi", ovvero non coinvolti in un matrimonio, seppure in fase di separazione, o che non abbiano ancora in corso una unione civile, e che siano "registrati", ovvero che abbiano registrato il loro stato di stabile convivenza etero o omosessuale nei registri anagrafici.
I contratti di convivenza, infatti, devono essere redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da un Notaio o da un Avvocato, i quali ne devono attestare la conformità alle norme imperative ed all’ordine pubblico.
Stipulato il contratto di convivenza, per l'opponibilità ai terzi, il Notaio o l’Avvocato che hanno autenticato l’atto devono provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi, al fine della iscrizione del contratto stesso nei registri dell’anagrafe nei quali è registrata la convivenza.
Tale sistema pubblicitario è finalizzato a consentire a chiunque di verificare se tra due soggetti esista una situazione di convivenza registrata e se questa convivenza sia stata eventualmente regolamentata sotto il profilo patrimoniale.
I contratti di convivenza possono avere un amplissimo contenuto, avendo quale unico limite quello per cui in essi devono essere trattate questioni inerenti l’ambito dei rapporti patrimoniali dei conviventi. Non sono idonei, pertanto, a regolamentare questioni diverse da quelle che abbiano rilevanza economica, dovendosi, di conseguenza, escludere pattuizioni legate alla natura personale del rapporto e/o all’organizzazione familiare.
In tali contratti si possono regolamentare il luogo nel quale i conviventi scelgono di risiedere, le modalità che gli stessi convengono circa la reciproca contribuzione di ognuno di essi alla vita familiare e l’adozione del regime patrimoniale della comunione dei beni.
Quest'ultimo punto è molto importante, in quanto, in mancanza di scelta, il regime patrimoniale applicabile è quello della separazione dei beni. Ne consegue che, nel corso della convivenza, il regime degli acquisti è regolato dal principio in base al quale l’acquisto fa capo solo al soggetto che lo effettua. Se si vuole che dell'acquisto, compiuto nel corso del rapporto di convivenza da uno dei conviventi, benefici anche l’altro componente della coppia, occorre non solo che si tratti di una convivenza registrata in anagrafe, ma pure che si tratti di conviventi che, qualora sia stipulato un contratto di convivenza, abbiano scelto di inserirvi la clausola dell’adozione del regime di comunione. In tale ultimo caso, l'acquisto appartiene alla comunione dei conviventi.

07/11/2016

Ecco la rubrica di tutte le novità e i decreti legge in vigore a novembre In questo mese sono stati previsti una serie di provvedimenti e altri sono in arrivo:

Nei confronti degli sono stati predisposti in questo mese di novembre degli interventi normativi, a partire dall’assicurazione obbligatoria. Il decreto attuativo del ministero della Giustizia che entrerà in vigore l’11.10.2017 prevede l’obbligo, per tutti i legali, di stipulare una polizza assicurativa sulla responsabilità professionale per potenziali infortuni e per l'esercizio della professione. E’ invece ancora in discussione in Aula il nuovo testo base per la riforma del codice penale e del cod. di proc. penale volto a migliorare l’efficienza del sistema giudiziario.

In arrivo il ‘job acts’ e un app per trovare un sostituto di udienza
Fra i decreti legge, dopo la conversione del decreto n.168/2016 sull'efficienza degli uffici giudiziari, c’è anche quello sul c.d. "Jobs Act degli autonomi" che ha ricevuto il primo sì dall'aula del Senato e che ora passerà alla Camera. Sono state introdotte novità in primis sul fronte previdenziale e lavoristico: verranno riconosciuti i congedi parentali fino a 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino. Le madri autonome possono inoltre percepire l'indennità di maternità anche se decidono di continuare a lavorare. E, in caso di infortunio o malattia, su richiesta dell'interessato, si può sospendere il versamento dei contributi per l'intera durata della malattia.

Tra le misure più significative ricordiamo la previsione delle spese per la formazione che diventeranno interamente deducibili, così come le spese per la polizza che garantisce il mancato pagamento delle prestazioni da parte dei clienti. Prevista una deduzione entro 5000 euro annui dei costi per i servizi personalizzati di politica attiva.

Il CNF sta invece pensando di sviluppare una community dell'avvocatura aperta e collaborativa. A tal proposito ha introdotto il TecnoToga. Si tratta di un’applicazione per trovare il sostituto d'udienza nel caso in cui si è impossibilitati a presenziare. Oltre a tale funzionalità sono offerti altri servizi. Si tratta di tutta una serie di informazioni e notizie che riguardano bandi di concorso, master, eventi formativi e informazioni sugli uffici giudiziari. E’ inserita inoltre un'agenda del professionista. Su YouTube c’è un tutorial che spiega come usare l’applicazione.

Compensazione dei debiti fiscali e 60 crediti formativi
Un'altra rilevante novità concerne la possibilità di compensare i debiti fiscali relativi a imposte e tasse, compresa l’Iva con i crediti riguardanti spese, diritti e onorari spettanti ai procuratori legali per il gratuito patrocinio. Il ministero della giustizia ha dato infatti attuazione alle disposizioni del decreto del 15 luglio scorso, che ha introdotto tale possibilità esercitabile fino al 30 novembre. I crediti compensabili sono quelli "sorti in qualsiasi data, maturati e non saldati. Per essi non deve essere proposta opposizione". Tali crediti devono essere liquidati dall'autorità giudiziaria, con decreto di pagamento. La Pcc (piattaforma certificazione dei crediti ) selezionerà le fatture ( cartacee o elettroniche) per le quali è stata esercitata la compensazione, comunicando agli avvocati l'ammissione alla procedura di compensazione e trasmettendo all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei crediti ammessi alla procedura.

Per quanto riguarda la formazione continua per gli avvocati ebbene tenere a mente l’avvicinassi della data di scadenza prevista per la maturazione dei 60 crediti professionali. Ricordiamo infatti che l’articolo 11 della legge n. 247/2012 ha previsto l’obbligo triennale della formazione continua. A tal proposito infatti il periodo di valutazione della formazione attuale è quello che va dal 01.01.2014 al 31.12.2016. Entro quest'ultima data quindi ogni iscritto all’albo degli avvocati deve adempiere a tale obbligo formativo partecipando a corsi, convegni o altre attività formative. 9 dei 60 crediti inoltre devono essere inerenti la deontologia forense. Per chi viola tale obbligo sono previste sanzioni, in caso di infedele o mancata attestazione

Aggiornamento concorso magistratura e cancellieri
Ricordiamo che a partire dal 21 novembre in Gazzetta Ufficiale sarà pubblicato il concorso dei 1000 posti da cancellieri rivolto a chi ha un diploma di scuola secondaria
Per il concorso in invece la data è attesa a partire dal mese di dicembre. Sono sempre 360 i posti a disposizione per la figura di magistrato ordinario e nel bando di concorso i requisiti generici presuppongono oltre alla cittadinanza italiana, alla laurea in giurisprudenza anche l’impossibilità di partecipare per coloro che sono stati dichiarati non idonei per 3 volte.
Per altre info di diritto e concorsi, potete premere il tasto "Segui" accanto al nome. pubblici

03/10/2016

Il "nuovo" pignoramento presso terzi
Secondo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile i creditori possono soddisfare le loro pretese aggredendo i beni del debitore in vari modi, differenti a seconda che questi siano mobili o immobili e che siano nella disponibilità del debitore o di un terzo.Il pignoramento presso terzi riguarda i beni del debitore che sono nella disponibilità del terzo.Più precisamente, l'articolo 543 c.p.c., che disciplina l'istituto, contempla due distinte ipotesi di pignoramento presso terzi: quella in cui il terzo sia in possesso di beni del debitore o quella in cui quest'ultimo vanti crediti nei confronti del terzo.Requisiti dell'atto di pignoramento presso terziL'atto di pignoramento, notificato al terzo e al debitore, deve innanzitutto contenere l'ingiunzione a non compiere atti dispositivi sui beni e sui crediti assoggettati al pignoramento, come previsto in via generale dall'articolo 492 c.p.c..In esso devono poi essere riportati l'indicazione, almeno generica, delle cose e delle somme dovute, l'intimazione al terzo di non disporne se non per ordine del giudice, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente e l'indicazione dell'indirizzo p.e.c. del creditore procedente.L'atto deve infine contenere la citazione del debitore a comparire dinanzi al giudice competente, indicando un'udienza nel rispetto del termine dilatorio di pignoramento di cui all'articolo 501 c.p.c., e l'invito al terzo a rendere entro dieci giorni al creditore procedente la dichiarazioneprevista dall'articolo 547 (della quale si dirà meglio in seguito), con l'avvertimento che in caso contrario, la stessa dovrà essere resa comparendo in un'apposita udienza e che se il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore si considereranno non contestati nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo. Termini per l'iscrizione a ruolo del pignoramentoL'originale dell'atto di citazione è consegnato al creditore senza ritardo dall'ufficiale giudiziario, non appena eseguita l'ultima notificazione.A questo punto il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna, pena perdita di efficacia del pignoramento. Gli obblighi del terzo pignoratoSecondo quanto previsto dall'articolo 547 c.p.c., il terzo deve rendere al creditore procedente una dichiarazione, da farsi a mezzo raccomandata a/r o p.e.c. anche attraverso procuratore speciale o difensore munito di procura speciale, nella quale specifica di quali cose o somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna, i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state già notificate o che ha accettato.Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile identificare esattamente il credito o i beni del debitore in suo possesso, il giudice, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo.Dal momento in cui gli è notificato l'atto di pignoramento, poi, il terzo è tenuto a rispettare gli obblighi imposti dalla legge al custode con riferimento alle cose e alle somme dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà. I crediti impignorabiliIn ogni caso, non tutti i crediti del debitore verso il terzo possono essere pignorati.Infatti sono impignorabili i crediti alimentari, tranne che per le cause di alimenti, i crediti aventi come oggetto sussidi di grazia o sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri o dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Crediti limitatamente pignorabili: le somme relative al rapporto di lavoro o di impiegoCon la recente riforma di cui al d.l. n. 83/2015, si sono poi introdotti nuovi limiti con riferimento al pignoramento delle somme relative al rapporto di lavoro o di impiego.Nel dettaglio, le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego (comprese quelle dovute a causa di licenziamento), possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, mentre per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni e per ogni altro credito possono essere pignorate nella misura di un quinto.Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, invece, secondo quanto previsto dalla recente riforma, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà, mentre la parte eccedente è pignorabile nelle misure previste per stipendio e salario e per le altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego.Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di tutte le predette somme, il d.l. n. 83/2015 ha previsto due diverse ipotesi.Nel caso in cui l'accredito in banca sia antecedente al pignoramento, esse potranno essere pignorate per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, mentre, se l'accredito è contestuale o successivo al pignoramento, esse potranno essere pignorate nella misura autorizzata dal giudice, in ogni caso non oltre il quinto.Se il pignoramento supera tutti i predetti limiti, la parte eccedente è inefficace.

.... finalmente!
23/03/2016

.... finalmente!

Va valutata la concreta incapacità di compiere autonomamente gli atti elementari della vita quotidiana nei tempi dovuti e in maniera adeguata

12/01/2016

Di notevole interesse la recente pronuncia della Suprema Corte, chiamata a decidere a sezioni unite su importanti questioni processuali afferenti la modificazione della domanda in primo grado a mente dell'art. 183 c.p.c. (Cass. civ., Sez. Unite, 15/06/2015, n. 12310), al pari del quasi contemporaneo pronunciamento del Tribunale di Milano, chiamato anch’esso a pronunciarsi sulle memorie istruttorie (Tribunale Milano, 26.06.2015).
● Le memorie ex art. 183 c.p.c. il loro contenuto, funzione e il dovere di sinteticità.
Come è noto, il legislatore ha inteso demandare alle memorie previste dal VI comma dell’art. 183 c.p.c., specifiche funzioni.
In particolare: “Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria”.
Ciò posto, appare evidente che con la prima memoria le parti devono limitarsi a precisare o modificare la domanda, le eccezioni e le conclusioni originarie.
La seconda memoria assolve esclusivamente la funzione di replica o di eccezione alle domande e/o eccezioni nuove o modificate, eventualmente, con la prima memoria e, quindi, per l’articolazione dei mezzi istruttori.
La terza memoria è demandata solo alle prove contrarie rispetto a quelle articolate nella seconda memoria.
Di tanto tiene conto l’ordinanza istruttoria del Tribunale di Milano, datata 26.06.2015, emessa a seguito del deposito delle I, II e III memorie ex art. 183 c.p.c., nella quale si afferma: “In via preliminare si osserva che tutte le parti espositive e valutative contenute nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 1, 2 e 3 c.p.c. non sono rispondenti al dettato normativo e, pertanto, non saranno considerate ai fini né della decisione, né nella pronuncia finale di merito”.
Dall’esame della vicenda giudiziaria emergerebbe infatti che le parti in causa, abbiano entrambe depositato in giudizio delle II e III memorie nelle quali avanzavano, vicendevolmente, delle “accuse” di irritualità.
Il Tribunale meneghino ha bollato come irrituali proprio le anzidette memorie ritenendo che le parti “hanno entrambe introdotto nelle memorie processualmente destinate a ben altri scopi, valutazioni e giudizi estranei alla funzione processuale delle stesse”.
Esaminato il contenuto, la Corte poi si sofferma sulla lunghezza degli atti, affermando come: “appare, quindi, sin d’ora necessario osservare, atteso appunto il contenuto delle memorie ex art. 183 comma 6 n. 1, 2 e 3 c.p.c. di entrambe le parti, che il diritto di difesa deve pur sempre esplicarsi con atti di parte che abbiamo il carattere della completezza, ma anche della sinteticità in relazione alla funzione propria di ciascun atto processuale e ciò al fine di perseguire l’obiettivo del “giusto processo””.
Tanto nell’ottica per cui, così come ricordato dalla Suprema Corte, gli atti eccessivamente ridondanti pur non implicando problemi di violazione di norme processuali, incidono sulla chiarezza degli atti stessi e rallentano il processo, di talché, l’esigenza è quella di predisporre “atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio” (Cfr.: Cass. civ., 4.07.2012, n. 11199), non fosse altro perché: “un atto eccessivamente prolisso costringe il giudice a leggere tutto (anche quello di cui non serve affatto che sia informato)” (Cfr.: Cass. civ. Sez, Un. 11.04.2012, n. 5698).
A tal proposito, ricorda il Tribunale, il dovere di sinteticità è principio oramai noto, tant’è che lo stesso Presidente della Corte di Cassazione, con missiva indirizzata al C.N.F., ha stimato sufficienti, finanche nel giudizio di legittimità, atti di non più di 20 pagine, stesso discorso dinanzi al Consiglio di Stato ovvero dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo, dove il regolamento prevede che, generalmente, il ricorso non debba superare le 10 pagine.
Peraltro, conclude il Tribunale di Milano richiamando un proprio precedente, “nel processo di merito, le appendici scritte sono ben più di una e, quindi, il limite nemmeno può dirsi eccessivo tenuto conto della somma di tutti gli spazi scritti di difesa” (Cfr.: Tribunale Milano, 6-12.05.2015).
● La modificabilità della domanda con la memoria ex art. 183 c.p.c.
La questione di diritto sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione attiene alla modificabilità, con la memoria prevista dall'art. 183 c.p.c., comma 5 (testo previgente), della domanda diretta ad ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre, ex art. 2932 c.c., con quella diretta ad ottenere l'accertamento del trasferimento della proprietà.
La vicenda trae origini dalla domanda giudiziale tesa ad ottenere una sentenza costitutiva, ai sensi dell'art. 2932 c.c., avente l'effetto del trasferimento della proprietà fondiaria, giusto contratto di cessione di un appezzamento di terreno al quale non è seguita la stipula del definitivo davanti al notaio all'uopo indicato e ciò, nonostante la ricezione di apposita diffida.
Dopo la costituzione del convenuto, accordato il termine di cui all'art. 183 c.p.c., comma 5 (nel testo previgente: “Art. 183. Prima udienza di trattazione … Entrambe le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate. Se richiesto, il giudice fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte”), nella conseguente memoria parte attrice modificava l'originaria domanda chiedendo, a questo punto, una sentenza dichiarativa dell'avvenuto trasferimento del terreno.
Sia in primo che in secondo grado la domanda veniva accolta, nonostante la dedotta inammissibilità della stessa, sulla scorta del fatto che la modifica della domanda basata sul medesimo contratto diversamente qualificato, costituisse semplice specificazione della pretesa originaria, pertanto, mera emendatio libelli con sostanziale identità del bene effettivamente richiesto.
Approdato il giudizio dinanzi la Suprema Corte, chiamata a decidere in merito alla modificabilità, con la memoria prevista dall'art. 183 c.p.c., comma 5, della domanda sopra detta, la stessa rilevava che la causa richiede la soluzione di una questione di diritto sulla quale è riscontrabile un contrasto nella giurisprudenza della medesima Corte pertanto, con ordinanza interlocutoria n. 2096 del 2014, sollecitava l'intervento compositivo delle sezioni unite.
La sentenza oggetto di commento riveste fondamentale importanza anche nella vigenza dell’attuale art. 183 c.p.c., considerato che il punto specifico, nella nuova formulazione, è rimasto sostanzialmente invariato.
Le sezioni unite ricordano che sul punto vi è un precedente specifico delle medesime sezioni, le quali, con la sentenza n. 1731 del 1996, “hanno aderito a quello che allora si presentava come l'orientamento minoritario (Cass. n. 1782 del 1993; Cass. n. 8442 del 1990; Cass. n. 5250 del 1986), tanto a composizione di un contrasto che già all'epoca si proponeva sostanzialmente negli attuali termini”.
La ricordata sentenza delle sezioni unite affermava come: “costituisce domanda nuova vietata la richiesta di una sentenza che accerti l'avvenuto effetto traslativo dopo che sia stata in precedenza richiesta pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c., essendo tali domande diverse sotto il profilo del petitum e della causa petendi”.
Con la sentenza n. 12310, del 15.06.2015, le sezioni unite, tuttavia, ritengono che: “occorre evidenziare, come si chiarirà meglio in prosieguo, la necessità di un nuovo intervento compositivo sembra emergere in considerazione (non tanto del numero - esiguo - delle pronunce in aperto contrasto col precedente dictum delle sezioni unite sulla specifica questione nè del tempo trascorso dall'intervento compositivo del 1996 quanto) dei mutamenti del quadro normativo di riferimento ad opera del legislatore - anche costituzionale - e dei corrispondenti mutamenti nella giurisprudenza di legittimità, soprattutto a sezioni unite (pure se non specificamente riferibili alla problematica in esame e riguardanti, in una prospettiva più generale, non solo la disciplina dei "nova" nel processo ma anche le problematiche collegate…)”.
La problematica, a parere delle sezioni unite, è quella innanzitutto di individuare la reale portata del contrasto in esame, considerato che, a prescindere dalla questione oggetto di censura, ritenuta “particolare e per certi versi paradigmatica”, la questione “investe uno degli "snodi" fondamentali del processo ed impone quindi di affrontare il tema dei margini di ammissibilità dei "nova" - a prescindere dalle peculiarità del caso specifico - innanzitutto a partire da una ricognizione della struttura dell'udienza di comparizione come disciplinata dall'art. 183 c.p.c., norma prevedente l'ammissibilità di modifiche alle domande, eccezioni e conclusioni proposte negli atti introduttivi”.
Ricorda la Suprema Corte come la giurisprudenza, finora univoca, ha ritenuto ammissibili solo le modificazioni della domanda introduttiva che costituiscono semplice "emendatio libelli", in altri termini, quando le modificazioni non incidono né sulla causa petendi (“ma solo sulla interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto”) né sul petitum (“se non nel senso di meglio quantificarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere”).
Al contrario, risultano sempre inammissibili quelle modificazioni della domanda che costituiscono "mutatio libelli", vale a dire quando si avanzi una pretesa effettivamente diversa da quella originaria, pertanto, un petitum diverso e più ampio ovvero una causa petendi fondata su di un fatto costitutivo differente, tale da introdurre un nuovo tema d'indagine, con spostamento dei termini della controversia, tale da disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo (Cfr. tra le tante: Cass. civ. nn. 1585 del 2015; 12621 del 2012; 17457 del 2009; 17300 del 2008; 21017 del 2007; 9247 del 2006).
Tuttavia: “questa apparente uniformità di principio (che relega senza incertezze nel campo della inammissibile mutatio libelli le modifiche alla domanda iniziale incidenti su petitum e causa petendi) sottende tuttavia una realtà più frastagliata, posto che, se pure nessuna pronuncia ha finora esplicitamente affermato che sono ammissibili domande "nuove" (intese come tali quelle delle quali risultano modificati in tutto o in parte il petitum e/o la causa petendi), nei singoli casi, escludendo che fosse intervenuto il suddetto inammissibile cambiamento, si è in concreto (talora attraverso equilibrismi teorici a volte comprendenti anche rivisitazioni e ridefinizioni dei concetti di petitum e causa pretendi) giunti a ritenere sostanzialmente ammissibili anche domande che presentavano invece mutamenti in ordine ai suddetti elementi identificativi”.
Esempi di ciò sono rinvenibili in diversi precedenti della medesima Suprema Corte, resi in specifiche fattispecie, anche in quella di cui all’art. 2932 c.c.
Ciò posto, le sezioni unite, decise a dare un orientamento unitario generale, ritengono che: “non si ritiene dunque di perpetuare la logica giurisprudenziale del caso per caso volta a privilegiare un approccio "settoriale" che, come accaduto finora -in misura maggiore o minore- nelle sentenze in relazione alle quali è stato rilevato il contrasto, non pone in discussione le affermazioni di principio in materia, ma anzi ricostruisce le singole decisioni proprio a partire da quei principi dati formalmente per indiscutibili”.
Riferisce la Corte che, in realtà, dall’analisi dell’art. 183 c.p.c. non sono rinvenibili espliciti divieti, come quelli imposti dall’art. 345 c.p.c., per il quale, nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e se proposte devono essere dichiarate inammissibili d'ufficio.
Sottolineano le sezioni unite come: “E' inoltre da evidenziare che l'art. 189 c.p.c., in tema di rimessione della causa al collegio, prevede che il giudice istruttore invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio "nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183 c.p.c.", in tal modo ribadendo, ove vi fossero dubbi, che a norma dell'art. 183 c.p.c., le parti possono cambiare le domande e conclusioni avanzate nell'atto introduttivo in maniera sensibilmente apprezzabile (quindi non limitata a mere qualificazioni giuridiche o precisazioni di dettaglio), restando tuttavia ancora in parte imprecisato il tenore di tale cambiamento. Per una maggiore comprensione della effettiva portata del cambiamento ammissibile ai sensi dell'art. 183 c.p.c., occorre procedere dalla considerazione che, in rapporto alla domanda originaria, nell'economia della suddetta norma risultano previsti altri tre tipi di domande: le domande "nuove", le domande "precisate" e le domande "modificate". Con riguardo alle domande "nuove", va innanzitutto evidenziato che, pur non riscontrandosi un espresso divieto come quello di cui all'art. 345 c.p.c., questo può essere implicitamente desunto dal fatto che risultano specificamente ammesse per l'attore le domande e le eccezioni "che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto", ben potendo l'affermazione suddetta leggersi nel senso che sono (implicitamente) vietate tutte le domande nuove ad eccezione di quelle che per l'attore rappresentano una reazione alle opzioni difensive del convenuto, secondo una struttura in parte dissimile da quella riscontrabile nel più volte citato art. 345 c.p.c., dove il divieto di domande nuove risulta esplicitato, sicchè non resta deducibile "a contrario" dalla esplicita ammissione delle domande relative a frutti, interessi, accessori e danni rispettivamente maturati e sofferti dopo la sentenza impugnata”.
Fatte queste doverose premesse, che per brevità abbiamo cercato di sintetizzare ma che, per chi volesse approfondire, sono riportate integralmente nella sentenza allegata, le sezioni unite concludono ritenendo ammissibile la modifica della domanda originaria, anche se questa comporta implicazioni sulpetitum e/o la causa petendi, fermo restando che la stessa deve essere comunque concatenata alla vicenda introduttiva del giudizio.
A tal proposito: “La modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno od entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Di talché, deve ritenersi ammissibile la modifica, nella memoria all'uopo prevista dall'art. 183 c.p.c., della iniziale domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto in domanda di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo”.
Cass. Sezioni Unite 15.06.2015 n. 12310

Fonte: L’art. 183 c.p.c. alla luce dei recenti orientamenti: dal contenuto delle memorie istruttorie, al dovere di sinteticità, alla possibilità di modificazione della domanda originaria.

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