27/05/2026
e domanda : la Cassazione interviene di nuovo ma resta un nodo irrisolto
Con una recentissima sentenza del 21 maggio scorso (n. 15584/2026) la Cassazione Civile, ribadisce con nettezza i confini della condizione di procedibilità, escludendo la domanda riconvenzionale dal perimetro dell’obbligo.
E lo fa ripartendo dal precedente delle Sezioni Unite n. 3452/2024.
Afferma la Corte nel nuovo provvedimento che la mediazione obbligatoria prevista dall’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, quale condizione di procedibilità finalizzata a favorire una soluzione conciliativa che eviti l’introduzione del giudizio, riguarda esclusivamente l’atto introduttivo della causa e non si estende alle domande riconvenzionali. Resta fermo che il mediatore è tenuto a considerare tutte le istanze e gli interessi delle parti, e che il giudice può sollecitare il tentativo di mediazione in qualunque fase del processo.
La ratio dell’istituto è chiara: favorire la rapida definizione delle liti e garantire che le risorse della giurisdizione siano impiegate solo quando realmente necessario. Proprio in virtù di tale finalità deflattiva, la mediazione non può essere trasformata in un meccanismo che, anziché agevolare, ostacoli il buon funzionamento della giustizia. Estendere l’obbligo della condizione di procedibilità anche alla domanda riconvenzionale – come ribadito dalla Corte a Sezioni Unite– finirebbe per produrre un effetto contrario allo spirito della norma
Ma la tensione tra il principio di leale collaborazione e il perimetro della condizione di procedibilità non è un dettaglio tecnico, ma un vero nodo irrisolto del sistema: una frattura tra ciò che la norma impone e ciò che la mediazione richiede per funzionare davvero. Finché questa distanza non verrà colmata, la mediazione continuerà a oscillare tra teoria e prassi, senza esprimere