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  e domanda  : la Cassazione interviene di nuovo ma resta un nodo irrisoltoCon una recentissima sentenza del 21 maggio s...
27/05/2026

e domanda : la Cassazione interviene di nuovo ma resta un nodo irrisolto

Con una recentissima sentenza del 21 maggio scorso (n. 15584/2026) la Cassazione Civile, ribadisce con nettezza i confini della condizione di procedibilità, escludendo la domanda riconvenzionale dal perimetro dell’obbligo.

E lo fa ripartendo dal precedente delle Sezioni Unite n. 3452/2024.

Afferma la Corte nel nuovo provvedimento che la mediazione obbligatoria prevista dall’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, quale condizione di procedibilità finalizzata a favorire una soluzione conciliativa che eviti l’introduzione del giudizio, riguarda esclusivamente l’atto introduttivo della causa e non si estende alle domande riconvenzionali. Resta fermo che il mediatore è tenuto a considerare tutte le istanze e gli interessi delle parti, e che il giudice può sollecitare il tentativo di mediazione in qualunque fase del processo.

La ratio dell’istituto è chiara: favorire la rapida definizione delle liti e garantire che le risorse della giurisdizione siano impiegate solo quando realmente necessario. Proprio in virtù di tale finalità deflattiva, la mediazione non può essere trasformata in un meccanismo che, anziché agevolare, ostacoli il buon funzionamento della giustizia. Estendere l’obbligo della condizione di procedibilità anche alla domanda riconvenzionale – come ribadito dalla Corte a Sezioni Unite– finirebbe per produrre un effetto contrario allo spirito della norma

Ma la tensione tra il principio di leale collaborazione e il perimetro della condizione di procedibilità non è un dettaglio tecnico, ma un vero nodo irrisolto del sistema: una frattura tra ciò che la norma impone e ciò che la mediazione richiede per funzionare davvero. Finché questa distanza non verrà colmata, la mediazione continuerà a oscillare tra teoria e prassi, senza esprimere

14/05/2026
14/05/2026
Il Tribunale di Viterbo valorizza il profilo sostanziale della mediazione: se la procedura si è effettivamente svolta e ...
14/05/2026

Il Tribunale di Viterbo valorizza il profilo sostanziale della mediazione: se la procedura si è effettivamente svolta e le parti vi hanno partecipato, il deposito tardivo del verbale negativo non basta a determinare l’improcedibilità della domanda.

La sentenza del Tribunale di Viterbo dell’11 marzo 2026 merita attenzione perché affronta un tema molto pratico, ma tutt’altro che secondario, nella gestione della mediazione obbligatoria: che cosa accade quando la procedura si è realmente svolta, ma il verbale negativo viene depositato in giudizio solo in un momento successivo alla prima udienza utile?

Il punto è interessante per i lettori di MondoADR perché tocca direttamente la natura della condizione di procedibilità. Il Tribunale sceglie una linea interpretativa condivisibile e favorevole alla mediazione intesa nella sua funzione autentica: ciò che conta è che le parti abbiano davvero avuto la possibilità di confrontarsi in sede mediativa prima della prosecuzione del giudizio, non il rispetto quasi notarile di un adempimento documentale quando nessuno contesta che la mediazione vi sia stata

Il Tribunale di Avellino, con la sentenza n. 843 del 22 aprile 2026, affronta uno dei temi più attuali nella pratica del...
14/05/2026

Il Tribunale di Avellino, con la sentenza n. 843 del 22 aprile 2026, affronta uno dei temi più attuali nella pratica della mediazione obbligatoria: la digitalizzazione della procedura non consente di aggirare il criterio di competenza territoriale dell’organismo. Se l’organismo non ha una sede, principale o secondaria, nel circondario del giudice territorialmente competente, la mediazione non soddisfa la condizione di procedibilità, anche se si è svolta integralmente da remoto

Il cuore della decisione sta nell’interpretazione dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. 28/2010, secondo cui la domanda di mediazione deve essere depositata presso un organismo “nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”. Il Tribunale di Avellino legge questa regola in modo rigoroso e sostanziale: la competenza territoriale dell’organismo non è un dettaglio organizzativo né un requisito meramente formale, ma una condizione funzionale a garantire la corretta partecipazione delle parti alla procedura.

Da qui la conclusione: se l’organismo non ha una sede nel circondario del giudice competente, la mediazione non è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità, anche se il procedimento si è svolto online. La domanda di mediazione proposta a un organismo territorialmente incompetente, afferma il Tribunale richiamando altri precedenti di merito, è tamquam

Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 1° aprile 2026, affronta un tema molto pratico nella mediazione obbligatoria: ...
14/05/2026

Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 1° aprile 2026, affronta un tema molto pratico nella mediazione obbligatoria: la convocazione inizialmente inviata al solo difensore non rende improcedibile la domanda se l’organismo provvede poi a convocare personalmente la parte con modalità idonee a garantirne la conoscenza. In tal caso, la successiva mancata partecipazione della parte chiamata non impedisce l’avveramento della condizione di procedibilità.

La pronuncia del Tribunale di Salerno è interessante per i lettori di MondoADR perché affronta una questione che ricorre spesso nella pratica: a chi deve essere indirizzata la convocazione in mediazione e quali effetti produce un’eventuale irregolarità iniziale, se poi la parte viene comunque messa concretamente in condizione di partecipare? La risposta del giudice è improntata a un criterio di equilibrio: la mediazione va presa sul serio, ma non deve essere sacrificata a formalismi inutili quando la funzione dell’istituto sia stata in concreto rispettata.

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