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Cass. Pen., Sez. Un., 18 aprile 2019 n. 24906, deposito 4 giugno 2019

IL CASO
Nella vicenda in esame, la ricorrente, condannata dalla Corte d’Appello per il reato di falso ideologico in atto pubblico di fede privilegiata di cui agli artt. 479 e 476 co. 2 c.p., così come riqualificato in primo grado il delitto originariamente contestato ex art. 476 co. 1 c.p., attestava falsamente, in qualità di presentatore di tre titoli cambiari emessi da un altro soggetto in favore di un terzo e successivamente protestati, di essersi recata presso il domicilio indicato nei titoli e di aver provveduto alle ricerche del debitore.
A tal riguardo, tra i motivi addotti, la ricorrente deduceva violazione di legge sul rigetto dell’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio di correlazione fra l’imputazione e la condanna, argomentando in particolare che: l’ipotesi aggravata del falso commesso in un atto di fede privilegiata non era contestata nell’imputazione; l’oggetto del falso non era specificato nell’imputazione ma indicato in un atto diverso da quello di protesto delle cambiali; non era quindi possibile ricondurre la sua condotta a un falso commesso in atti fidefacenti.
Spettava alla Quinta Sezione Penale di Cassazione decidere sulla legittimità di una contestazione in fatto della circostanza aggravante della natura fidefacente dell’atto oggetto della condotta di falso di cui al secondo comma dell’art. 476 c.p..
A fronte, però, di due contrapposti indirizzi giurisprudenziali, la questione veniva rimessa alle Sezioni Unite nei seguenti termini: «Se possa essere ritenuta in sentenza dal giudice la fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico, ai sensi dell’art. 476, comma 2, cod. pen., qualora la natura fidefacente dell’atto considerato falso non sia stata esplicitamente contestata ed esposta nel capo di imputazione».
LA QUESTIONE
Il reato ex art. 476 c.p., rubricato “Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”, è annoverato tra i delitti contro la fede pubblica. Consta di due commi.
Al 1° comma, è sanzionata la condotta di falsificazione di un atto pubblico ad opera di un pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) che agisce nell’esercizio delle proprie funzioni. La condotta materiale si specifica nella formazione, in tutto o in parte, di un atto falso, ovvero nell’alterazione di uno vero. La formazione, tuttavia, va intesa in una duplice accezione: contraffazione e alterazione. La contraffazione consiste principalmente nel porre in essere, in tutto o in parte, un atto che non preesisteva, ossia nel far apparire come proveniente da un dato soggetto un documento redatto, invece, da un diverso autore. L’alterazione è la modificazione di un elemento dell’atto, intervenuta successivamente alla sua definitiva formazione.
Il 2° comma della norma prevede un aggravamento di pena per il caso in cui la falsità riguardi un atto fidefacente, i cui requisiti si ravvisano nelle norme extrapenali di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c.. Due gli elementi essenziali: la titolarità e l’oggetto. Quanto alla titolarità, si richiede che l’atto oggetto di falsificazione sia redatto dal pubblico ufficiale, con le prescritte formalità, nell’esercizio di un potere di pubblica certificazione: il pubblico ufficiale deve essere autorizzato dalla legge, dal regolamento o dall’ordinamento interno alla P.A. ad attribuire all’atto pubblica fede. In relazione al contenuto, si considerano le dichiarazioni delle parti e gli altri fatti che il pubblico ufficiale dichiara essere avvenuti in sua presenza o che abbia compiuto personalmente.
Si osserva che il comma uno della disposizione si contraddistingue per l’elemento materiale della condotta del p.u. di contraffazione/alterazione dell’atto che è oggettivamente determinato nelle sue caratteristiche pubblicistiche; nel secondo comma, invece, rileva anche l’elemento valutativo, dato dalla possibilità di qualificare l’atto come facente fede fino a querela di falso.
Assai dibattuta in giurisprudenza è l’ammissibilità o meno della “contestazione in fatto” dell’aggravante ex art. 476 comma 2 c.p.. Con tale locuzione si fa riferimento a una formulazione dell’imputazione che riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto della fattispecie, di modo che l’imputato non solo ne abbia piena cognizione ma possa pure espletare adeguatamente il proprio diritto di difesa.
Per un primo filone, l’aggravante non può ritenersi sussistente ove la stessa non sia esplicitamente contestata oppure segnalata attraverso l’utilizzo di sinonimi o formule linguistiche equivalenti al contenuto della previsione normativa o evocative dell’efficacia fidefacente dell’atto considerato falso.
Ai sensi dell’orientamento opposto, l’aggravante si ritiene validamente contestata quando la natura fidefacente dell’atto emerge inequivocabilmente dalla tipologia dell’atto stesso anche se non è espressamente indicata.
Le Sezioni Unite in commento aderiscono al primo indirizzo di legittimità suesposto, più garantista.
In virtù del diritto dell’imputato di essere informato, dettagliatamente e tempestivamente, dei fatti materiali a suo carico e della qualificazione giuridica loro attribuita, le Sezioni Unite hanno preliminarmente evidenziato che, in materia processuale, diverse sono le norme che assegnano un rilievo decisivo all’enunciazione in forma chiara e precisa del fatto e delle circostanze aggravanti: artt. 417 lett. b), 429 co. 1 lett. b), 450 co. 3, 456 co. 1, 552 co. 1 lett. c) c.p.p.; art. 6 co. 3 lett. a) CEDU.
La Suprema Corte tiene conto, inoltre, di due modalità di costruzione delle circostanze aggravanti.
La prima si incentra su comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In tal caso, non si pone alcun problema di ammissibilità della contestazione, poiché la precisazione degli elementi fattuali costitutivi dell’aggravante consente un adeguato esercizio dei diritti di difesa dell’imputato.
Differentemente, la seconda prende in disamina circostanze aggravanti includenti componenti valutative, ossia connotazioni qualitative o quantitative. Esse rilevano in base a ponderazioni effettuate dal pubblico ministero o dall’autorità giudiziaria, non potendo di certo competere all’imputato individuare l’esito qualificativo dell’ipotesi aggravata. Sicché, ove le componenti valutative non vengano esplicitate nell’imputazione, la contestazione potrebbe risultare priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi dell’aggravante.
Con riferimento all’inclinazione valutativa del secondo comma dell’art. 476 c.p., le Sezioni Unite asseriscono che tale circostanza aggravante non può ritenersi debitamente contestata con la sola indicazione dell’atto nell’imputazione: non si porterebbe, infatti, ad effettiva conoscenza dell’imputato la componente valutativa, limitandosi, invece, a una mera descrizione dell’elemento materiale della fattispecie aggravatrice.
Nel caso di specie, il ricorso dell’imputata risulta fondato con riguardo alla contestazione della circostanza aggravante ex art. 476, secondo comma, c.p.. L’imputazione, infatti, riporta solamente la condotta di falsa attestazione, in veste di presentatore di titoli cambiari, di aver proceduto alle ricerche del debitore dopo essersi recata al domicilio indicato: pertanto, risulta parte integrante dell’atto di protesto la descrizione dell’atto oggetto del falso.
Nessun riferimento, invece, è stato inserito sulla natura fidefacente di tale atto né l’imputazione contiene espressioni evocative di tale natura: quest’ultima, infatti, manca di un esplicito richiamo al secondo comma della norma. Anzi, la violazione è indicata nel primo comma della disposizione con un’espressione sintomatica di una contestazione limitata all’ipotesi non aggravata del reato.
Infine, la sentenza impugnata della Corte D’Appello viene annullata senza rinvio con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

IL PRINCIPIO DI DIRITTO
Alla luce delle precedenti considerazioni, le Sezioni Unite hanno fornito risposta negativa alla questione loro rimessa: «Non può essere ritenuta in sentenza dal giudice la fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico, ai sensi dell’art. 476, comma 2, cod. pen., qualora la natura fidefacente dell’atto considerato falso non sia stata esplicitamente contestata ed esposta nel capo di imputazione con la precisazione di tale natura o con formule alla stessa equivalenti, ovvero con l’indicazione della norma di legge di cui sopra».

Segnalazione a cura di Vincenza Urbano.

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