13/02/2025
La Direttiva Europea di riferimento ha introdotto la possibilità, per i promotori e gli operatori interessati, di costituire Fondi Riservati Alternativi di Investimento.
E', all'uopo, necessario che il Fondo suddetto designi, quale gestore, una società vigilata, cosicché trattasi di una supervisione indiretta.
I principali vantaggi del Fondo in parola sono dunque la rapidità di accesso al mercato, visti i tempi necessari per la distribuzione enormemente ridotti e l‘estrema flessibilità nella determinazione degli attivi in cui il fondo può investire, nonché della politica/strategia di investimento.
Il Fondo deve adottare una procedura di offerta, essere istituito e successivamente iscritto in uno specifico albo del Registro Imprese presso la Camera di Commercio.
La normativa comunitaria e interna in questione fornisce ai soggetti promotori la possibilità di creare veicoli d’investimento alternativi rapidamente disponibili e decorrellati dai mercati finanziari, con molteplici tipologie di sottostante quali beni immobili, quote societarie non quotate, impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, forex, opere d’arte, materie prime, metalli preziosi, software, brevetti.