07/04/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 7545/2022 del 28-07-2022
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI VI Sezione Civile Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa # # # ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella di secondo grado causa iscritta al n. 11799/2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 18/03/2022 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 c.p.c.
TRA # # # (P. IVA # # #) elettivamente domiciliata in Napoli alla # # # # # # presso lo studio dell'avv.to # # # che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello. - APPELLANTE E # # # (cod. fisc. # # #) e # # # ( # # #) elettivamente domiciliati in Napoli alla # # # presso lo studio dell'avv.to # # # che li rappresenta e difende giusto mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta. - APPELLATI NONCHE' # # # residente in # # # al # # # # # # - APPELLATA CONTUMACE Oggetto: appello avverso la sentenza n. # # #/2016 emessa dal Giudice di # # # di Napoli.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra # # # ha convenuto in giudizio, innanzi al Giudice di # # # di Napoli, la # # spa e # # # per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti come conseguenza del sinistro del 14/05/2015.
Ha dedotto l'attrice che, in data 14/05/2015, alle ore 22.30 circa, mentre percorreva con la sua auto ( # # # 107 tg. # # # # # via # # # all'altezza dell'incrocio con via # # # veniva colpita dall'auto # # # tg. # # # # # la quale ripartiva da una sosta, e per via dell'urto si scontrava con l'auto # # # tg. # # # # # Nel corso della prima udienza di comparizione ha spiegato intervento volontario il sig. # # # proprietario del veicolo # # # al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per il sinistro oggetto di causa.
Si è costituita la # # spa la quale ha eccepito la nullità, improcedibilità nonché infondatezza della domanda principale.
La sig.ra # # # non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
Disposta la comparizione delle parti, ammessa ed espletata prova testimoniale, il Giudice di # # # di Napoli, con sentenza # # #/2016, ha accolto la domanda disponendo “dichiara il conducente del veicolo tg. # # # # # unico ed esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa; condanna la # # # spa al pagamento in favore dell'attrice # # # della somma di # # # all'attualità oltre interessi alla presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo; condanna la # # # spa al pagamento in favore dell'interventore # # # della somma di # # # all'attualità oltre interessi alla presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo; condanna, altresì, la # # # spa al pagamento in favore di # # # e # # # delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi # # # oltre 200m,00 per spese, oltre IVA e CPA e spese generali con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario”.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la # # spa per l'erronea valutazione delle risultanze processuali e, in particolare, per aver ritenuto attendibile il teste escusso e non aver valutato i documenti prodotti ritualmente dall'appellante (report scatola nera) dai quali si evincerebbe che il veicolo responsabile al momento del sinistro non si trovava nel luogo palcoscenico dell'incidente.
Si sono costituiti # # # e # # # i quali hanno eccepito l'improponibilità, inammissibilità nonché infondatezza dell'appello. # # # non si è costituita ed è rimasta contumace.
All'udienza del 18/03/2022 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle conclusionali e repliche.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, avendo l'appellante riportato le parti del provvedimento impugnato, indicato in modo specifico le censure mosse ed argomentato sulle modifiche richieste.
Ancora preliminarmente va dichiarata la contumacia di # # # non costituitasi in giudizio sebbene regolarmente citata.
Nel merito l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Ai fini della decisione, va ricordato che la legge 124/2017, ha introdotto l'art. 145-bis del # # # delle # # # prevedendo che “ # # # uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti”.
Orbene, va rilevato che, la compagnia assicurativa, ha prodotto e richiamato agli atti del giudizio di primo grado, il report della scatola nera.
Tale prova va valutata unitamente alle altre fornite dalle parti ricordando che la rilevanza della prova ai fini della decisione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice e concorre, al pari degli altri elementi del processo, alla formazione del suo convincimento. Unica eccezione a questo principio è rappresentata dalle c.d. prove legali, ovvero prove la cui efficacia è predeterminata dal legislatore e dinanzi alle quali al giudice è preclusa ogni libera valutazione, dovendo lo stesso semplicemente attenersi al contenuto della prova offerta così come stabilito dalla legge.
Nella fattispecie in esame, secondo l'orientamento sostenuto dalla Suprema Corte, il report della “scatola nera” ha, dunque, un valore indiziario e può concorrere con altri elementi indiziari al fine di formare una prova piena (Cass. Civ. SS.UU. 15169/2010; Cass. Civ. 8938/2015).
Nel caso di specie, dunque, è necessario valutare tale indizio unitamente agli altri.
Orbene, sul punto, va premesso che nessuna certificazione relativa al corretto funzionamento del predetto dispositivo è stata prodotta e che vi sono motivi per ritenere che i rilievi e i dati riportati nel documento report siano da considerarsi inattendibili. In particolare, dal report depositato dalla compagnia assicurativa non emergono indizi gravi e precisi che militano nel senso della non riferibilità del sinistro, avvenuto il 14/05/2015, alla # # # tg. # # # # # Pertanto, operando tale ricostruzione, non vi è alcuna incongruenza tra quanto esposto in citazione, poi confermato dal teste escusso e quanto, frammentariamente, emerge dal report della scatola nera, che per il giorno del 14/05/2015 non riporta alcun orario di riferimento. Inoltre, a sostegno della ricostruzione operata dall'attore in citazione e confermata dall'unico teste escusso, occorre qui rilevare che, agli atti (v. produzione attorea di primo grado), è depositato il modello # # # recante la firma del conducente del veicolo convenuto che ammette la propria responsabilità.
Alla luce di quanto fin qui esposto deve, in questa sede, confermarsi quanto statuito dal Giudice di # # # e cioè che “l'esclusiva responsabilità del sinistro oggetto di causa sia da ascriversi al conducente del veicolo tg. # # # # # poiché nell'occorso violava le più elementari norme del codice della strada, che impongono al conducente una condotta di guida nel rispetto delle stesse norme, ritenendo quindi superata la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. II comma”.
L'appello va dunque rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla # # # spa nei confronti di # # # e # # # così provvede: - # # # la contumacia di # # # - Rigetta l'appello proposto e conferma l'impugnata sentenza; - Condanna la # # # spa al pagamento, in favore di # # # e # # # delle spese di giudizio che si liquidano in # # # per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Napoli, 20.7.2022
Il Giudice