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o di un odierno panorama didattico e professionale incentrato sull’autopromozione di corsi per l’esame di abilitazione e sui tirocini a spese dei praticanti.

Data Act: cosa devono fare davvero le aziende?Dal 12 settembre 2025 il Data Act è pienamente applicabile nell’Unione eur...
26/05/2026

Data Act: cosa devono fare davvero le aziende?

Dal 12 settembre 2025 il Data Act è pienamente applicabile nell’Unione europea e introduce nuove regole su accesso, utilizzo e condivisione dei dati generati da prodotti connessi e servizi digitali. Non è una norma “per addetti ai lavori”: impatta concretamente produttori, fornitori cloud, SaaS, PMI digitali e imprese che usano dispositivi o macchinari smart.

Il cuore del Regolamento è semplice: chi usa un prodotto connesso o un servizio correlato ottiene diritti più forti sui dati generati durante l’utilizzo. L’utente può accedere ai dati, usarli per finalità lecite e chiedere che vengano trasmessi a un terzo di sua scelta, con un effetto diretto contro il lock-in tecnologico.

Per le aziende questo significa una cosa molto concreta: contratti, informative e processi interni vanno rivisti. Fabbricanti e fornitori devono distinguere tra dati grezzi, pretrattati e informazioni di secondo livello, aggiornare la documentazione precontrattuale e prepararsi all’accesso ai dati by design per i prodotti immessi sul mercato dopo il 12 settembre 2026.

Anche il cloud è al centro del cambiamento. I provider devono agevolare lo switching verso altri fornitori, prevedere tempi chiari di migrazione, garantire continuità operativa e arrivare all’eliminazione delle tariffe di uscita entro il 12 gennaio 2027.

Attenzione poi ai contratti B2B: il Data Act introduce un controllo sulle clausole abusive relative all’accesso e all’uso dei dati, con effetti concreti su T&C, contratti standard, IoT, SaaS e filiere digitali. In Italia il decreto attuativo nazionale non è ancora stato adottato al maggio 2026, ma questo non sospende l’efficacia del Regolamento, che resta direttamente applicabile.

In sintesi: il Data Act cambia il modo in cui il valore dei dati viene distribuito tra produttori, utenti e fornitori di servizi digitali. Per molte aziende non è più il momento di “capire se interessa”, ma di verificare subito se contratti, servizi e infrastruttura sono conformi.

Fonte: AvvocatiTech, Data Act: la guida operativa per le aziende.

Leggi l’articolo completo su AvvocatiTech.

AI Act e diritto d’autore: cosa cambia davvero?L’addestramento dei modelli di IA generativa passa da enormi quantità di ...
22/05/2026

AI Act e diritto d’autore: cosa cambia davvero?

L’addestramento dei modelli di IA generativa passa da enormi quantità di contenuti: testi, immagini, video, dataset e archivi digitali. Una parte rilevante di questi materiali è protetta da copyright, ed è qui che l’AI Act interviene con obblighi precisi per i provider di modelli GPAI.

Dal 2 agosto 2025, chi immette sul mercato UE un modello GPAI deve adottare una policy di copyright compliance e rispettare la riserva dei diritti espressa dai titolari dei contenuti ai sensi della Direttiva DSM. Non si tratta solo di un principio astratto: servono assetti organizzativi, soluzioni tecniche e documentazione concreta.

L’altro punto decisivo è la trasparenza. I provider devono rendere disponibile un riassunto sufficientemente dettagliato dei contenuti usati per il training, così da permettere ai titolari dei diritti di tutelarsi, senza però esporre indebitamente segreti commerciali e informazioni riservate.

Per editori, content creator, web agency e aziende che producono contenuti originali, il messaggio è chiaro: oggi esiste una base normativa più forte per opporsi al training non autorizzato o per valutare strategie di licensing. Allo stesso tempo, chi sviluppa o integra IA non può più trattare il copyright come un tema accessorio.

In sintesi: l’AI Act non sostituisce il diritto d’autore, ma cambia profondamente il modo in cui copyright e IA si incontrano nel mercato europeo.

Fonte: AvvocatiTech, AI Act e diritto d’autore: cosa cambia per provider di modelli GPAI e titolari di contenuti.

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OnlyFans in regola nel 2026: la guida per creator italianiSe pubblichi contenuti su OnlyFans in modo abituale e organizz...
19/05/2026

OnlyFans in regola nel 2026: la guida per creator italiani

Se pubblichi contenuti su OnlyFans in modo abituale e organizzato, non stai facendo solo “social”: stai svolgendo un’attività che richiede attenzione su fisco, contratti, privacy e tutela dei contenuti. La guida di AvvocatiTech spiega perché nel 2026 per i creator italiani il vero salto di qualità è lavorare in modo strutturato e consapevole.

La parte fiscale è il primo snodo: la partita IVA può diventare necessaria quando l’attività è continuativa e professionale, anche se non superi i 5.000 euro. La Circolare INPS n. 44/2025 ha inoltre chiarito l’inquadramento previdenziale dei content creator e il nuovo codice ATECO 73.11.03, operativo dal 1° aprile 2025.

Occhio anche a contratti e liberatorie: foto e video sono protetti dal diritto d’autore, ma senza accordi scritti con fotografi, videomaker o performer possono nascere contestazioni su uso, compensi e titolarità dei contenuti. Per proteggerti servono termini d’uso chiari, prove ordinate e una strategia rapida contro leak, rimborsi abusivi e chargeback.

Anche la privacy conta: se gestisci dati fuori dalla piattaforma, puoi diventare titolare del trattamento e dover predisporre informative, DPA, registro trattamenti e misure per eventuali data breach. In sintesi, OnlyFans non è solo una piattaforma: è un’attività economica da impostare bene per evitare problemi legali e fiscali.

Fonte: AvvocatiTech, OnlyFans in regola nel 2026: la guida per creator italiani.

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Con la sentenza del 19 marzo 2026, causa C-371/24, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Quinta Sezione, ha posto u...
14/05/2026

Con la sentenza del 19 marzo 2026, causa C-371/24, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Quinta Sezione, ha posto un limite netto alla raccolta di dati biometrici da parte delle forze di polizia nell'ambito delle indagini penali.

Il caso origina dal fermo di un attivista a Parigi nel maggio 2020: assolto dal reato presupposto, era stato condannato a 300 euro per aver rifiutato di sottoporsi ai rilievi dattiloscopici e fotografici. La Corte d'Appello di Parigi ha chiesto alla CGUE se una normativa che impone tali rilievi a qualsiasi sospettato, senza margine di valutazione individuale, sia compatibile con il diritto UE.

La risposta è no. I dati biometrici rientrano nelle categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 10 della direttiva 2016/680: il loro trattamento è ammesso solo se strettamente necessario, con finalità specifiche e concrete definite dalla legge nazionale, e con motivazione adeguata per ogni singolo caso.

Quanto alla sanzione per il rifiuto: è legittima solo se la raccolta era essa stessa proporzionata e conforme al requisito di stretta necessità e nel caso concreto non lo era.

📖 Fonte: CGUE, Quinta Sezione, 19 marzo 2026, causa C-371/24, ECLI:EU:C:2026:219 – Diritto e Giustizia, 3 aprile 2026.

La Legge 11 marzo 2026, n. 34 — legge annuale sulle piccole e medie imprese — rappresenta il tentativo più organico degl...
08/05/2026

La Legge 11 marzo 2026, n. 34 — legge annuale sulle piccole e medie imprese — rappresenta il tentativo più organico degli ultimi anni di affrontare i limiti strutturali del sistema produttivo italiano.

Il cuore della legge si articola su tre assi.

Primo: le reti di imprese ottengono un incentivo fiscale mirato — gli utili destinati al fondo patrimoniale comune della rete non concorrono al reddito, se reinvestiti in programmi condivisi documentati e verificati.
Secondo: viene delegato al Governo il riordino dei Confidi, con l'obiettivo di ampliar ne il ruolo ben oltre la semplice garanzia collettiva, rendendoli un ponte reale tra PMI e sistema finanziario.
Terzo: le imprese potranno utilizzare beni di magazzino e crediti futuri come leva finanziaria.

La legge interviene anche sul mercato digitale, introducendo regole specifiche contro le recensioni false — una misura che impatta direttamente sulla concorrenza nel settore food e hospitality.

Il nodo critico resta l'attuazione: diverse misure sono subordinate a deleghe legislative. Senza un'implementazione rapida e operativa, il rischio concreto è che la riforma rimanga efficace solo sulla carta.

📖 Fonte: Legge 11 marzo 2026, n. 34 – Legge annuale PMI; Diritto e Giustizia, 25 marzo 2026.

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05/05/2026

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I deepfake rappresentano oggi una delle minacce più sofisticate alla reputazione aziendale e personale. Contenuti audiov...
01/05/2026

I deepfake rappresentano oggi una delle minacce più sofisticate alla reputazione aziendale e personale. Contenuti audiovisivi generati o manipolati tramite algoritmi di machine learning, capaci di simulare identità, voci e comportamenti con un grado di realismo che supera la soglia critica di riconoscimento del falso.

Sul piano normativo, il quadro si è recentemente strutturato su più livelli. Il Digital Services Act (Reg. UE 2022/2065) impone alle very large online platforms obblighi di valutazione dei rischi sistemici — inclusa la disinformazione — e misure adeguate di mitigazione. La Legge italiana 23 settembre 2025, n. 132 ha introdotto una fattispecie incriminatrice autonoma per la diffusione illecita di contenuti generati o alterati con AI, senza consenso dell'interessato, quando idonei a ingannare e a cagionare un danno ingiusto. È stata anche aggiunta una circostanza aggravante generale applicabile a tutti i reati commessi mediante sistemi di IA.

Restano però aperti i nodi più difficili: l'individuazione dei responsabili nella catena autore-piattaforma-amplificatori, e la prova del danno aziendale — che richiede documentazione della perdita di contratti, analisi del fatturato, data analysis del sentiment online e consulenza tecnica. Una strada lunga e costosa, spesso inadatta alla velocità virale del danno.

📖 Fonte: L. 23 settembre 2025, n. 132; Reg. UE 2022/2065 (DSA); Diritto e Giustizia, 8 aprile 2026.

Dal 7 aprile 2026 è applicabile la Legge n. 34/2026 — legge annuale per le piccole e medie imprese — che introduce per l...
28/04/2026

Dal 7 aprile 2026 è applicabile la Legge n. 34/2026 — legge annuale per le piccole e medie imprese — che introduce per la prima volta in Italia una disciplina specifica contro le false recensioni nel settore della ristorazione e del turismo.

Una recensione è lecita solo se: proviene da chi ha realmente fruito del servizio ed è in grado di esibire la ricevuta fiscale del pagamento; è spontanea, non collegata a incentivi economici da parte dell'impresa; è pubblicata entro 30 giorni dall'esperienza.
Sono invece illecite le recensioni attestate come verificate ma non autentiche, quelle prezzolate, e quelle ancora online a distanza di due anni.

La lotta al mercato nero dei feedback è affidata all'Antitrust (AGCM), con poteri investigativi e sanzioni milionarie, fermo restando l'eventuale rilievo penale. Le segnalazioni alle piattaforme seguono la procedura del notice and take down prevista dal Digital Services Act.

La norma non è esente da critiche: il termine di 30 giorni e l'obbligo di conservare lo scontrino rischiano di scoraggiare i consumatori; la protezione dei dati personali contenuti nei documenti fiscali pone interrogativi sull'anonimizzazione; e l'AI è già in grado di generare ricevute apparentemente autentiche, rendendo il controllo tecnico molto complesso.

📖 Fonte: Legge 11 marzo 2026, n. 34 – Legge annuale PMI, Capo IV; Diritto e Giustizia, 9 aprile 2026.

Installare una telecamera di videosorveglianza in casa o fuori dall'uscio sembra un gesto banale. Ma il Garante per la P...
24/04/2026

Installare una telecamera di videosorveglianza in casa o fuori dall'uscio sembra un gesto banale. Ma il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha chiarito con precisione i limiti entro cui è lecito farlo, anche nell'ambito strettamente privato e domestico.

La regola di base è semplice: le riprese devono riguardare solo aree di propria esclusiva pertinenza. Quando questo non è tecnicamente possibile — perché l'obiettivo inquadra anche uno spazio condiviso o di proprietà altrui — è obbligatorio attivare sistemi di mascheratura delle porzioni di immagine non pertinenti. Se sull'area ripresa insiste una servitù di passaggio di terzi, va acquisito formalmente il loro consenso.

Sono invece vietati in assoluto: la ripresa di aree condominiali comuni, di spazi di terzi, di strade pubbliche e aree di pubblico passaggio. Le immagini non possono essere comunicate o diffuse a nessuno — nemmeno ai vicini, nemmeno sui social.
Il confine tra sicurezza domestica legittima e trattamento illecito di dati è sottile. Meglio conoscerlo prima di installare.

📖 Fonte: Garante per la Protezione dei Dati Personali – Scheda informativa "Sistemi di videosorveglianza installati da persone fisiche".

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 7514 del 29 marzo 2026, ha ribadito in modo netto i confini ent...
22/04/2026

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 7514 del 29 marzo 2026, ha ribadito in modo netto i confini entro cui i controlli tecnologici del datore di lavoro sono leciti, rigettando il ricorso di una società che aveva tentato di utilizzare registrazioni telefoniche come prova in un'azione risarcitoria contro propri dipendenti.

Il principio consolidato — ribadito anche nelle conformi Cass. nn. 25732/2021, 34092/2021, 18168/2023 e successive — distingue tra due categorie di controllo. I controlli generali sui dipendenti nello svolgimento della prestazione lavorativa sono soggetti all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori: richiedono accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato. I controlli difensivi in senso stretto — mirati, su sospetto concreto, a singoli lavoratori per condotte illecite specifiche — si collocano al di fuori di quel perimetro, ma con un vincolo preciso: devono essere attuati ex post, a partire dal momento in cui il sospetto fondato è insorto.

Il punto critico: non è consentito esaminare dati acquisiti in precedenza, anche se estratti successivamente dai sistemi informatici o dopo la cessazione del rapporto. L'illiceità originaria non può essere sanata retroattivamente. In assenza di prova della legittima acquisizione, i dati non possono essere utilizzati (art. 11, comma 2, d.lgs. 196/2003).

📖 Fonte: Cass. Civ., Sez. Lav., ord. 29 marzo 2026, n. 7514; art. 4 L. 300/1970; Diritto e Giustizia, 31 marzo 2026.

La reputazione online è oggi uno degli asset più fragili e più preziosi di un'impresa o di un professionista. Il 63% del...
20/04/2026

La reputazione online è oggi uno degli asset più fragili e più preziosi di un'impresa o di un professionista.

Il 63% del valore di mercato di un'azienda è attribuibile alla reputazione, secondo la ricerca Weber Shandwick su oltre 2.000 dirigenti in 22 mercati internazionali. Nell'era digitale, dove una ricerca per nome restituisce risultati in pochi secondi e oltre il 90% degli utenti non va oltre la prima pagina, la gestione della presenza online è diventata una questione strategica — e giuridica.
Il principale strumento giuridico di difesa è il diritto all'oblio, disciplinato dall'art. 17 GDPR e riconosciuto per la prima volta nella sua portata digitale dalla sentenza CGUE del 13 maggio 2014 (Costeja González): i motori di ricerca devono rimuovere, dai risultati associati a una ricerca per nome, i contenuti obsoleti, non pertinenti o sproporzionati.

La distinzione fondamentale: la deindicizzazione non cancella la notizia dalla fonte — la preserva per finalità archivistiche e storiche — ma impedisce che compaia tra i risultati per nome. La cancellazione vera e propria si chiede al sito originario.
Il percorso operativo: richiesta al sito → modulo Google (o Bing) → reclamo al Garante Privacy in caso di rigetto. I rimedi giuridici sono necessari ma non sufficienti: vanno affiancati da una strategia SEO attiva.

📖 Fonte: Art. 17 GDPR; CGUE, 13 maggio 2014, Costeja González; Diritto e Giustizia, 25 marzo 2026.

Indirizzo

Via Toledo N. 368
Naples
80134

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