Studio Legale Franchino

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17/04/2020

Intervento dello scrittore sul settimanale tedesco Die Zeit : "Se la nostra economia non sarà sostenuta, ne beneficeranno le mafie: e il problema non riguarderà solo noi ma tutta l'Europa"

18/01/2019

COMMERCIALE
Concordato preventivo
18/01/2019 di Bonaventura Franchino, avvocato a Napoli
E’ consentito il diritto di voto all’assuntore del concordato preventivo ma anche creditore, a condizione che sia inserito in apposita classe
Il Tribunale di Milano ha omologato il concordato preventivo proposto contestualmente dalla società debitrice e da un assuntore che risulta essere anche obbligazionista il quale aveva già manifestato nella relativa assemblea un voto determinante ai fini dell’approvazione della proposta all’interno della sua classe di creditori.
Il Tribunale di Milano , a differenza di quanto viene previsto per il concordato fallimentare, ha disposto che in quello preventivo il proponente creditore in conflitto di interessi può votare, purchè inserito in autonoma classe; il tutto alla stregua di quanto espressamente previsto oggi dall’art. 163, comma sesto, l.fall. in caso di proposte concorrenti, norma applicabile in via analogica anche ai concordati con una sola proposta.

10/12/2018

Fallimento 09/12/2018
December 9, 2018

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di Bonaventura Franchino avvocato in Napoli

La prova della non fallibilità dell’imprenditore sotto soglia può essere data anche senza bilanci
La Corte di Cassazione, è stata nuovamente chiamata a decidere circa i requisiti soggettivi idonei a dar corso alla sentenza dichiarativa di fallimento .
Con ordinanza n. 30541/2018, si è pronunciata in merito ai requisiti soggettivi, così come previsti dal’art 1 secondo comma Legge fallimentare.
Con il provvedimento oggi in commento la Corte, sebbene abbia riconosciuto valore primario ai bilanci presentati dalla società ai fini di dimostrare il mancato superamento delle soglie previste dalla legge fallimentare, ha evidenziato la possibilità per l’imprenditore di fornire tale prova attraverso altra documentazione ; con tale affermazione ha , di fatto, dichiarato che il deposito dei bilanci in Tribunale non è da ritenere requisito indifettibile al fine di dimostrare il mancato superamento delle soglie in quanto, l’assenza dei requisiti soggettivi può essere provata anche attraverso altri strumenti assenti i presupposti soggettivi .
Più in particolare, la Corte, pur ribadendo la valenza fondamentale da riconoscere ai bilanci presentati dall’impresa, ai fini della prova del mancato superamento delle soglie previste dalla legge fallimentare, afferma che l’imprenditore è nella condizione di dimostrare anche con altra documentazione, di essere sottratto alle procedure concorsuali, non essendo in sostanza il deposito davanti al tribunale dei detti bilanci, requisito indefettibile per dimostrare la non fallibilità sotto il profilo soggettivo dell’impresa. Nei fatti, con il citato provvedimento, la Corte, pur condividendo gli orientamenti in tema di valore e significato di bilancio, ha dichiarato che devono ritenersi utilizzabili, in alternativa al deposito dei bilanci di esercizio, altri strumenti probatori alternativi quali, ad esempio le dichiarazioni fiscali obbligatorie, ovvero alle altre scritture contabili dell’impresa diverse dall’inventario al fine di dimostrare quale sia la sua reale situazione patrimoniale, il giro d’affari e l’esposizione debitoria complessiva. IL tutto, evidentemente preordinato al fine di sottrarsi al fallimento in forza del mancato superamento delle soglie dimensionali previste dalla legge

15/11/2018

COMMERCIALE
November 15, 2018

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di Bonaventura Franchino avvocato in Napoli





Società tra professionisti



Maggioranza per teste e per quote nelle società tra professionisti

Le società costituite tra professionisti, possono essere iscritte nella sezione speciale dell’albo dei commercialisti solo nell’ipotesi in cui questi rappresentano congiuntamente il requisito della maggioranza dei due terzi sia per teste che per quote.

Così si è pronunciato il Tribunale di Treviso decidendo sul reclamo interposto da una società di professionisti avverso il provvedimento con cui il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti le aveva negato l’iscrizione .

Difatti, ha precisato il Tribunale, ai fini della iscrizione, a mente di quanto disposto dall’art 10, comma 4 lett. b) L n.183/2011 , che prevede espressamente “… in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci” ha dichiarato che la presenza dei requisiti deve intendersi cumulativa e non già in via alternativa. A sostegno di tale tesi ha affermato che è sufficiente operare una semplice interpretazione letterale della norma per giungere alla conclusione che si è in presenza di una società tra professionisti soltanto nelle ipotesi in cui risulti una maggioranza dei due terzi sia riguardo al numero dei soci professionisti (c.d. maggioranza per teste) che riguardo alle quote sociali dei medesimi (c.d. maggioranza per quote).

05/11/2018

Marchio rinomato e sua corrosione
November 2, 2018

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di Bonaventura Franchino avvocato in Napoli

Marchio rinomato e sua corrosione



Contraffazione del marchio rinomato: quando un prodotto simile ne pregiudica la notorietà

di Bonaventura Franchino, avvocato in Napoli

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26000/2018 ha affrontato il problema circa il pregiudizio che viene arrecato al carattere distintivo di un marchio che gode di notorietà da prodotti simili posti in commercio.

Con tale provvedimento la Corte ha statuito che il pregiudizio arrecato in simili ipotesi, individuato anche con il nome di “ diluizione ” si manifesta allorquando risulta indebolita la sua idoneità ad identificare il bene o servizi per cui è stato registrato.

Nei fatti, è stato affermato che il pregiudizio arrecato alla notorietà, noto anche come “ corrosione” si verifica quando il bene o i servizi, in relazione ai quali il segno identico e/o simile messo in commercio dal terzo, può essere recepito dalla committenza in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulti compromesso.

30/10/2018

Azione revocatoria
30/10/2018 di Bonaventura Franchino
Il Tribunale di Milano, ha deciso in relazione a problematica inerente l’ammissibilità o meno dell’azione revocatoria promossa nei confronti di soggetto dopo la pubblicazione del ricorso concordatario.
Nei fatti ha deciso statuendo la inammissibilità di tale azione se proposta nei confronti di un soggetto dopo la pubblicazione del ricorso concordatario. La ratio sottostante a tale pronunciamento fonda sul presupposto che, avendo l’azione revocatoria natura costitutiva e come tale idonea a produrre un effetto modificativo del patrimonio del debitore, è inammissibile in virtù del principio di cristallizzazione del debito.
Nei fatti, tale pronunciamento trae origine dall’esame dell’ art 169 della L F che statuisce l’applicabilità al concordato preventivo della disciplina dettata in tema di fallimento in relazione alla modificazione dei diritti dei creditori; tale argomentare, in uno al richiamato art 45 L.F., consente di dedurre che atti posti in essere dal fallito prima del fallimento sono inefficaci nei confronti dei creditori laddove non sono state eseguite in modo tempestivo le relative formalità. Di conseguenza, le formalità poste in essere dopo la dichiarazione di fallimento ovvero dopo la pubblicazione della domanda di concordato, anche con riserva ( ex art 161 L Fall. ) nel registro delle imprese, sono valide ma inefficaci nei confronti dei creditori che vengono preferiti ai terzi.
La norma in questione, nei fatti, applica i principi generali di cui agli artt 2914 e 2915 c.c..
In ragione di tanto, in virtù dell’art 169 L fall, a far data dalla pubblicazione della domanda di concordato, sul patrimonio del debitore è imposto un vincolo simile al pignoramento.
Analogo principio consente di cristallizzare la massa passiva all’atto della proposta di concordato cui viene imposto il vincolo funzionale diretto alla soddisfazione dei crediti concordatari.
Difatti, i creditori sorti in epoca successiva alla pubblicazione della proposta di concordato, non sono obbligati a quanto in essa contenuto.

04/09/2018

COMMERCIALE
Aumento di capitale con criptovalute : valutazioni
03/09/2018 – di Bonaventura Franchino
L Tribunale di Brescia, sez Imprese, con decreto emesso il 18.07.2018, ha affrontato il problema del conferimento in natura di criptovalute. Nei fatti, la vicenda nasce dal diniego opposto dal notaio a provvedere all’iscrizione nel registro delle imprese della delibera di aumento di capitale sociale mediante conferimento in natura di criptovalute. Difatti, il notaio aveva opposto il diniego alla iscrizione nel registro delle imprese di un deliberato di assemblea dei soci nella parte in cui ciò era previsto mediante conferimento di criptovalute; il tutto sul presupposto che tale moneta, estremamente volatile, non consentiva una valutazione concreta del quantum.
IL Tribunale , pur ritenendo le criptovalute idonee a costituire elemento dell’attivo consono al conferimento nel capitale sociale di una s.r.l. ai sensi dell’art 2464 c.c. ha ritenuto che le stesse, attesa anche la definizione di loro data dalla Banca d’Italia ( “… rappresentazioni digitali di valore non emesse da una banca centrale o autorità pubblica..” ) non consentono di determinare un valore oggettivo, valido oltre che per i soci anche per i terzi .
Quindi, in assenza di parametri oggettivi idonei ad attribuire il valore, il Tribunale ha rigettato il ricorso proposto dalla società e teso ad ordinare l’iscrizione nel registro delle imprese della delibera di aumento di capitale.

29/08/2018

ADOZIONE
29/08/2018 - di Bonaventura Franchino, avvocato
Illegittima la dichiarazione dello stato di abbandono della minore figlia di genitori tossicodipendenti
La prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n 20954 del 22 agosto 2018 ha cassato la sentenza con cui la Corte d’Appello di Bologna aveva dichiarato lo stato di abbandono di un minore sul presupposto della tossicodipendenza di entrambe i genitori.
A sostegno di tale provvedimento ha precisato che i convergenti e significativi pronunciamenti sia della Corte Costituzionale che della Corte Europea del Diritti dell’uomo e della Corte di Giustizia UE in uno alla giurisprudenza di legittimità, inducono a ritenere che lo stato di abbandono debba essere reputato, sotto ogni profilo, un extrema ratio e non già quale titolo fondante dello stato di abbandono.

28/08/2018

COMMERCIALE
S.r.l.
27/08/2018 – di Bonaventura Franchino
Il versamento dei soci in conto capitale non è oggetto di obbligo restitutorio
La Corte di Cassazione, con ordinanza n.20958 del 23 agosto, ha fissato il principio in base al quale i versamenti in conto capitale, diversamente dai finanziamenti conferiti dai soci, non danno ingresso all’obbligo della restituzione dell’importo versato in quanto non si tratta di somme versate a titolo di mutuo ma solo di capitale di rischio.
Difatti, tali somme verranno impiegate per ripianare le perdite della società, in tutte le ipotesi di erosione del capitale sociale ovvero per la sottrazione di nuovo capitale.
Solo nell’ipotesi in cui siano stati pagati i debiti, potranno essere restituite ai soci

08/06/2018

la nozione di coniuge comprende anche i coniugi omosessuali della Corte UE
8 giugno 2018 di Bonaventura Franchino, avvocato in Napoli
La nozione di «coniuge» dettata dal diritto Ue sulla libertà di soggiorno dei cittadini europei e dei loro familiari comprende i coniugi dello stesso sesso. Lo ha dichiarato la Corte di Giustizia Ue con la “sentenza Coman e altri” del 5 giugno 2018 (C-673/16), pronunciandosi, per la prima volta, sulla nozione di «coniuge» ai sensi della direttiva 2004/38 nel contesto di un matrimonio concluso tra due uomini. Una decisione che farà sicuramente discutere atteso il delicato tema, ma che afferma in modo netto, seppure nello specifico e limitato contesto della libera circolazione dei cittadini Ue, che la persona extracomunitaria e omosessuale, marito o moglie che sia di un cittadino o di una cittadina Ue, questi gode degli stessi diritti di un qualsiasi altro coniuge. Nell'occasione gli eurogiudici hanno da un lato riconosciuto la facoltà degli Stati membri di autorizzare o meno il matrimonio omosessuale, ma dall'altro lato hanno precisato che tale discrezionalità non può arrivare sino ad ostacolare la libertà di soggiorno di un cittadino Ue rifiutando di concedere al suo coniuge dello stesso sesso, cittadino di un Paese extra-Ue, un diritto di soggiorno derivato sul loro territorio.

03/03/2018

Stato di adottabilità
Stato di abbandono del minore: evoluzione normativa e giurisprudenziale
Di Bonaventura Franchino- avvocato in Napoli

La Corte di Cassazione è intervenuta, con la sentenza n 3915 del 2018, in tema di adottabilità, fornendo un indirizzo circa la valutazione della capacità genitoriale sostitutiva da parte di familiare convivente con la madre; a tal fine ha precisato che la valutazione non deve basarsi solo sulla capacità reddituale derivante da lavoro dipendente ma anche attraverso il sostegno dei servizi sociali e, compatibilmente con i tempi necessari ad una adeguata formazione della personalità del minore, mediante la verifica della capacità di assicurare allo stesso cura e protezione idonee alla sua crescita. A tal fine, ha precisato che, in ipotesi di incapacità dei genitori e quindi in tema di adottabilità, il giudizio della capacità genitoriale sostitutiva dei parenti stretti ed i rapporti significativi con il minore stesso, vanno formulati attraverso la valutazione di dati oggettivi rilevati dai servizi sociali nonché attraverso lo stretto monitoraggio teso a valutare la personalità e capacità educativa e direttiva del minore, eventualmente posseduta dai componenti della famiglia.
A supporto del dedotto articolato ha evidenziato come nella L 184/1983, la tutela del minore si articola su due binari diversi quali gli strumenti a sostegno della famiglia e gli strumenti sostitutivi. Difatti viene garantito il diritto del nipote ad essere allevato nell’ambito della sua famiglia che deve ricevere dalle istituzioni pubbliche il necessario sostegno idoneo a fronteggiare le difficoltà temporanee che vengono a determinarsi. La stessa norma, all’art 30 comma 2, disciplina l’adozione per garantire al minore il diritto ad una famiglia sostitutiva quando quella di origine sia stata definitivamente dichiarata incapace a provvedervi.

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