ASPPI Napoli - L'avvocato risponde

ASPPI Napoli - L'avvocato risponde ASPPI -sede di Napoli offre ai soci consulenza legale e fiscale riguardante la gestione della prop

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Nullità della delibera condominiale e tutela della proprietà esclusiva
03/03/2025

Nullità della delibera condominiale e tutela della proprietà esclusiva

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08/09/2023

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BLOCCO DEGLI SFRATTI DECISIONE INDECENTE ED INCOSTITUZIONALE. Senza remore posso dire che questi al governo sono degli i...
26/12/2020

BLOCCO DEGLI SFRATTI DECISIONE INDECENTE ED INCOSTITUZIONALE. Senza remore posso dire che questi al governo sono degli incompetenti che giocano con i soldi dei piccoli proprietari e creano solo incertezza e sfiducia , insomma sono dei co****ni !!

04/06/2020

Conversione in Legge del Decreto “Rilancio”

Le proposte dell’ASPPI.

Le conseguenze dell’emergenza sanitaria ed economica che stiamo affrontando pesano
drammaticamente sul mercato dell’affitto e sono destinate a incidere per un lungo periodo.
È quindi essenziale che la conversione in Legge del Decreto Rilancio preveda, assieme a misure per il ristoro delle perdite già subite, misure che guardino oltre, garantendo la sopravvivenza dei contratti di locazione, incentivando e sostenendo la rinegoziazione, aiutando i soggetti con le maggiori difficoltà.

Per questo la nostra Associazione avanza le seguenti proposte attribuendo ad esse un carattere prioritario.

• Il credito di imposta del 60% previsto per ampie categorie di conduttori nei settori diversi dall’abitativo per i mesi di marzo, aprile e maggio deve estendere i suoi effetti nei tre mesi successivi.

• Al locatore che accetta il trasferimento del credito di imposta va assicurata la possibilità di utilizzarlo su più di una annualità.

• Considerato il diffondersi del fenomeno della morosità vanno sterilizzate le imposte sui canoni non percepiti, sia nel settore abitativo che in quello non abitativo, individuando procedure semplici di accertamento del diritto.

• Per aiutare la rinegoziazione dei canoni, va riconosciuto l’accesso alla cedolare secca del 21% a tutti i locatori di immobili diversi dall’abitativo che riconoscano una riduzione del canone almeno nella misura del 15%

• Il fondo sociale per l’affitto va incrementato in misura molto superiore a quella oggi prevista e del tutto insufficiente.

• Vanno previste procedure snelle per l’ utilizzo del fondo e la possibilità che le risorse utilizzabili, di fonte statale, regionale e comunale siano utilizzabili in modo coordinato sulla base di precise priorità: inquilini particolarmente colpiti dall’emergenza, incentivi alla rinegoziazione dei canoni e al passaggio da contratti a canone libero a quelli a carattere concordato, incentivi ai locatori che abbiano visto interrotte le procedure per sfratto di morosità.
L’utilizzo delle risorse deve tenere conto delle proposte concordate nei vari territori
fra Associazioni dei proprietari, dei conduttori e degli enti locali.

• Per rendere efficace la norma che prevede l’incremento fino al 110% delle detrazioni previste per determinati interventi di riqualificazione immobiliare è indispensabile sin d’ora prevedere uno slittamento del termine di utilizzo almeno di un anno rispetto alla scadenza prevista. I condomini soprattutto devono avere la
certezza di ricadere nel beneficio nel programmare lavori di particolare complessità.

È infine indispensabile che siano emanati con tempestività i provvedimenti attuativi delle
norme previste dal Decreto, pena la loro inefficacia.

21/05/2020

Lucia Andolfo

21/05/2020

Avvocati Telematici Napoli

21/05/2020

Raffaello Lerro

21/05/2020

PRIMI CHIARIMENTI DELL'ASPPI SUL DECRETO RILANCIO, IN ORDINE AL CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE.

DL 34 del 19 maggio 2020, c.d. “RILANCIO”
CREDITO DI IMPOSTA PER I CANONI NON ABITATIVI

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, è entrato in vigore.

Tra le misure che più interessano il settore dell’abitare troviamo anzitutto gli articoli 28 e 122, con riferimento al provvedimento sul “Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda”.
Di fatto il credito d’imposta del 60% dell’art.28 per le locazioni non abitative è riconosciuto quando sussistono determinati requisiti:
 anzitutto si applica ai canoni non abitativi, ai soggetti esercenti attività d’impresa, con ricavi o compensi non superiori ai 5 milioni e spetta un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione (comma 1).
 Il credito d’imposta vale anche per i casi di contratti di servizi, ma spetta nella misura del 30% (comma 2).
 Il credito si applica anche agli enti non commerciali (comma 4).
 Il credito si applica ai mesi di marzo, aprile e maggio (comma 5).
 Solo per le strutture turistiche stagionali è riferito ai mesi di aprile, maggio e giugno (comma 5).
 Il credito si applica solo in caso di calo del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
 Nel caso di strutture alberghiere e agrituristiche, il credito si applica comunque senza tenere contro del fatturato (comma 3).

Rispetto alla precedente previsione questo assicura una copertura sia temporale più larga (tre mesi, marzo aprile e maggio 2020) che oggettiva, spettando a tutte le attività di impresa e professionali con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 e non solo agli immobili di categoria C1 del precedente decreto.
In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetterà invece nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.
Si aggiunge anche la cessione del credito ad istituti di credito che apre delle possibilità interessanti per tutte le parti.
La disciplina della cessione del credito viene fissata dall’art.122, “Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti …”, in particolare al comma 2, lettera b.
Di fatto la cessione è possibile verso altri soggetti, compresi gli istituti di credito.

Queste le modalità di fruizione del credito:
• in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa
• ovvero in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.
• al posto dell'utilizzo diretto si può optare ai sensi dell’art 122 del Decreto Rilancio per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.
Per tutte le disposizioni applicative si sottolinea che entro 30 giorni dalla entrata in vigore del decreto si provvederà con provvedimento della Agenzia delle Entrate.

Un altro provvedimento atteso è l’”Incremento fondo per il sostegno alle locazioni”, all’articolo 29.
Il fondo da destinare ai comuni, tramite le regioni, per ve**re incontro alle famiglie che hanno dei forti problemi con il pagamento del canone, viene aumentato di 140 milioni di €.
È un provvedimento che poteva essere maggiore, ma che comunque può evitare che le difficoltà economiche si traducano immediatamente in morosità e poi sfratti. Queste misure possono aiutare sia gli inquilini che i proprietari.

È sicuramente utile anche il provvedimento contenuto all’art.30, ovvero “la riduzione degli oneri delle bollette elettriche.”
In particolare il provvedimento verrà applicato dall’Autorità per l’Energia per i mesi di maggio, giugno e luglio.

Indirizzo

Via Marino Turchi 19
Naples
80132

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