01/06/2026
RICORSO PER CASSAZIONE,
TRAVISAMENTO PROBATORIO
Cass. pen., Sez. V, 31 marzo 2026, sentenza n. 12256
Il vizio di travisamento del fatto si configura quando il ricorrente solleciti una diversa ricostruzione della vicenda storica, prospettando una lettura alternativa del materiale probatorio o una differente valutazione delle risultanze istruttorie nel loro complesso considerate. Diversamente, il vizio di travisamento della prova integra un vizio denunciabile in cassazione nei soli casi in cui il giudice di merito abbia fondato la decisione su un’informazione probatoria inesistente, ovvero abbia omesso di valutare una prova effettivamente acquisita agli atti, ovvero, ancora, abbia attribuito ad un atto processuale un contenuto oggettivamente diverso da quello reale, purché l’errore abbia inciso in modo determinante sull’iter argomentativo della decisione, rendendone illogico l’impianto complessivo. In definitiva, mentre il travisamento del fatto si traduce in un’inammissibile critica di merito, il travisamento della prova rappresenta un vizio eccezionale e tipizzato, scrutinabile in sede di legittimità solo quando l’errore percettivo o valutativo risulti specificamente individuato e dotato di un’effettiva forza disarticolante rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.”