17/06/2026
Il Consiglio di Stato (ord. n. 4547/2025) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 bis della l. n. 164/2014, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui non estende alle società in house i benefici economici riservati agli enti locali. Secondo il giudice rimettente, ciò creerebbe una irragionevole disparità di trattamento (le società in house sono una longa manus dell’ente) e, penalizzando tale modello, finirebbe per scoraggiarlo anche quando fosse la scelta più efficiente, in violazione del buon andamento.
La Corte costituzionale dichiara la questione non fondata. Sul piano dell’art. 3 Cost., enti locali e società in house non sono comparabili: il regime eccezionale della norma riguarda solo enti locali e scuole, e la mera comunanza dell’interesse pubblico (vincolo di scopo ex art. 4, co. 4, TUSP) non basta a estendere la disciplina pubblicistica. Le società in house non sono pubbliche amministrazioni: conservano natura privatistica e restano soggette al codice civile (art. 1, co. 3, TUSP), salvo deroghe espresse. L’applicazione del regime pubblico richiede quindi uno specifico fondamento normativo (come per la giurisdizione contabile ex art. 12 TUSP).
A conferma, la giurisprudenza recente (Cons. St. n. 8415/2025; Cass. SU n. 23453/2024) qualifica la società in house come società realmente privata, dotata di autonoma soggettività, equiparabile all’ente pubblico solo dove espressamente previsto: può operare sul mercato fino a un quinto del fatturato, ammettere partecipazioni private, è soggetta alle procedure concorsuali (art. 14 TUSP) e alla disciplina sugli aiuti di Stato. Quanto all’art. 97 Cost., non vi è lesione del buon andamento perché la rimodulazione degli incentivi incide non sul momento genetico della scelta (la decisione di costituire la società), bensì sulla successiva attività; la scelta resta rimessa alla valutazione caso per caso dell’ente, anche alla luce della razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20 TUSP).