Uif Napoli

Uif Napoli Unione Italiana Forense di Napoli

Sede: Palazzo di Giustizia di Napoli

La colonizzazione investigativa degli spazi tradizionali della giurisdizione.Contributo dell’Avvocato Raffaele Monaco, c...
27/05/2026

La colonizzazione investigativa degli spazi tradizionali della giurisdizione.

Contributo dell’Avvocato Raffaele Monaco, componente del Consiglio Direttivo dell’Unione Italiana Forense di Napoli, sugli ultimi preoccupanti avvenimenti di Perugia e Napoli:

La colonizzazione investigativa degli spazi tradizionali della giurisdizione: i fatti di Napoli e Perugia da Raffaele Monaco | Mag 25, 2026 | Formazione, Giurisprudenza, Napoli, News I fatti denunciati dagli Avvocati Raffaele Esposito e Salvatore Pettirossi, relativi allo svolgimento di attività in...

25/05/2026
23/05/2026
La funzione e l’attività difensiva oggetto di investigazioni: avvocati intercettati e pedinati pure nelle aule di udienz...
22/05/2026

La funzione e l’attività difensiva oggetto di investigazioni: avvocati intercettati e pedinati pure nelle aule di udienza.
Anche nel Palazzo di Giustizia di Napoli assistiamo alla mortificazione dell’art. 24 della Costituzione, ultimo baluardo dell’inviolabilità del diritto di difesa posto a garanzia del cittadino indagato/imputato.
L’Unione Italiana Forense di Napoli condivide i documenti della Camera Penale di Napoli e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.

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“La Giunta della Camera Penale di Napoli, ricevuta segnalazione dal proprio iscritto avv. Raffaele Esposito — la cui specchiata professionalità e onestà intellettuale ne hanno determinato l'iscrizione nell'Albo d'Onore della Camera Penale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli — esprime profonda preoccupazione per i fatti riferiti e documentati.
Nel corso di un giudizio di particolare complessità pendente dinanzi alla Corte di Assise di Napoli, a seguito dell'esame dibattimentale di alcuni testimoni che ha condotto a un quadro probatorio difforme da quanto ritenuto acquisito in sede di indagini preliminari, la Procura della Repubblica ha disposto operazioni investigative che hanno coinvolto il difensore dell'imputato e i familiari di quest'ultimo, mediante riprese, intercettazioni ambientali ed esame dei colloqui svoltisi all'esterno dell'aula di udienza e nelle immediate adiacenze della stessa, all'interno del Palazzo di Giustizia.
L'avv. Esposito è stato così destinatario di attività captative attivate nel luogo stesso di esercizio della funzione difensiva, pur essendo del tutto estraneo a qualsivoglia coinvolgimento delittuoso.
Sono state effettuate — e autorizzate — attività di osservazione e analisi del comportamento dei difensori durante l'espletamento del mandato professionale, nella ricerca di atteggiamenti che potessero apparire conniventi o equivoci, così generando un clima di sospetto e un'indebita pressione sui difensori, le cui immagini sono confluite nel fascicolo processuale.
Tali modalità investigative si pongono in frontale contrasto con il quadro normativo che presidia l'inviolabilità della difesa. L'art. 103, comma 5, c.p.p. sancisce il divieto assoluto di intercettazione delle conversazioni o comunicazioni dei difensori e di quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite; il successivo comma 6-bis estende il divieto all'acquisizione di ogni forma di comunicazione intercorsa tra l'imputato e il proprio difensore, mentre il comma 6-ter impone l'immediata interruzione delle operazioni di intercettazione quando emerge che la conversazione rientra tra quelle vietate. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che tali garanzie operano a tutela del libero dispiegamento dell'attività difensiva e non riguardano il solo difensore dell'indagato nel cui procedimento sorge la necessità dell'attività di ricerca, ma qualsivoglia avvocato iscritto all'albo che abbia assunto la difesa di assistiti — anche in procedimenti diversi da quello in cui l'attività investigativa viene compiuta —, trovando diretto fondamento nell'art. 24 della Costituzione e nel segreto professionale (Cass. Pen., Sez. Unite, n. 25/1994).
Il profilo di più grave allarme, che la Camera Penale intende qui denunciare con particolare vigore, risiede nell'aver trasformato l'aula di udienza e le sue immediate adiacenze in un luogo sorvegliato e controllato dalla polizia giudiziaria e dagli organi inquirenti. L'aula di udienza, nella sua sacralità, è presidiata esclusivamente dal giudice.
L'art. 470 c.p.p. stabilisce inequivocabilmente che «la disciplina dell'udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate dal presidente». È il giudice, e soltanto il giudice, a governare ciò che accade dentro e fuori l'aula durante il processo. A conferma, l'art. 471 c.p.p. attribuisce al presidente il potere di disporre l'allontanamento di chi turbi il regolare svolgimento dell'udienza e, per ragioni di ordine, di limitare l'ammissione del pubblico. L'art. 131 c.p.p. riserva al giudice i poteri coercitivi per il sicuro e ordinato compimento degli atti, potendo egli richiedere l'intervento della polizia giudiziaria — ma soltanto quale ausilio, mai quale autonoma fonte di osservazione e controllo.
Né può essere diversamente, perché l'aula di udienza è il luogo in cui si forma la prova nel contraddittorio delle parti: l'art. 149 disp. att. c.p.p. prescrive che l'esame testimoniale avvenga in modo che i testimoni non possano comunicare con le parti o assistere agli esami altrui, affidando al giudice il governo di tali cautele. L'art. 147 disp. att. c.p.p. riserva al giudice — e solo a lui - il potere di autorizzare, con ordinanza e previo consenso delle parti, eventuali riprese audiovisive del dibattimento. A fortiori, riprese occulte, intercettazioni ambientali e attività di osservazione disposte unilateralmente dalla Procura e delegate alla polizia giudiziaria dentro e fuori l'aula di udienza costituiscono una violazione radicale di tale architettura normativa.
Nel caso di specie, la polizia giudiziaria è stata incaricata non già di coadiuvare il giudice nel mantenimento dell'ordine, bensì di osservare, riprendere e relazionare sugli sguardi dei testimoni, sui segni scambiati tra imputato e difensore, sulla postura e sugli atteggiamenti corporali dei presenti in udienza. Si tratta, all'evidenza, di una indebita sostituzione dell'organo inquirente al giudice nella valutazione di elementi extra-verbali ed extra-linguistici che solo il giudice, nella sua posizione di terzietà, può e deve apprezzare nel libero convincimento.
La polizia giudiziaria non può sostituirsi al giudice nella percezione e nella valutazione della prova dichiarativa. L'analisi della postura dei testimoni, degli elementi extra-linguistici delle deposizioni, degli atteggiamenti corporali e degli sguardi appartiene alla sfera del convincimento giudiziale e non può essere oggetto di verbalizzazione da parte di un organo di parte — qual è la polizia giudiziaria nella sua dipendenza funzionale dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 59 c.p.p. — che riferisca poi al magistrato requirente.
L'attività di osservazione e controllo dispiegata dagli organi inquirenti nell'aula di udienza e nelle sue immediate adiacenze costituisce una pressione indebita non soltanto sulla difesa — costretta a esercitare il mandato sotto lo sguardo inquisitorio di chi dovrebbe provare l'accusa — ma sullo stesso giudice, la cui signoria sull'aula risulta di fatto espropriata da un apparato investigativo che vi si insedia stabilmente, pretendendo di documentare ciò che solo il giudice è legittimato a percepire e valutare.
La Camera Penale ribadisce la necessità che la pur doverosa attività investigativa incontri un limite invalicabile nelle prerogative e guarentigie che l'ordinamento appresta a tutela della funzione difensiva e della terzietà del giudice, presidi irrinunciabili del diritto di difesa e del giusto processo sanciti dagli artt. 24 e 111 della Costituzione. Il quadro delle garanzie comunicative del difensore è stato progressivamente rafforzato dal legislatore: già con il d.lgs. 216/2017 (c.d. riforma Orlando) sono stati introdotti i commi 6-bis e 6-ter dell'art. 103 c.p.p., e la successiva riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022) ha ulteriormente consolidato il sistema delle tutele processuali, in attuazione dei principi costituzionali della parità delle parti e del giusto processo.
La Camera Penale di Napoli stigmatizza pertanto condotte che tradiscono una visione distorta e simbiotica del rapporto tra difensore e assistito, insinuando il sospetto — privo di qualsiasi riscontro — di una connivenza tra chi indossa la Toga e i soggetti imputati, e così minando la serenità del collegio difensivo e la stessa effettività del diritto di difesa.
La Giunta esprime piena solidarietà all'avv. Raffaele Esposito, non già in quanto membro onorario della Camera Penale, ma quale Avvocato esercente la sua legittima e indefettibile funzione, e invita le più alte figure della Magistratura affinché vigilino perché mai venga sminuita la funzione difensiva, insinuato il dubbio sulla correttezza professionale o denigrato l'uomo che indossa la Toga del difensore, e perché l'aula di udienza sia restituita alla sua sacralità di luogo del giudizio, presidiato dal solo giudice e non già trasformato in terreno di osservazione e controllo dell'organo inquirente.
La Camera Penale di Napoli vigilerà a tutela della funzione difensiva, riservandosi ogni ulteriore determinazione nel caso di reiterarsi di condotte che mettano in pericolo il mandato difensivo e la stessa integrità del processo quale sede di formazione della prova nel contraddittorio tra parti.”
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“Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, letta la deliberazione assunta in data odierna dalla Giunta della Camera Penale di Napoli;
vista la segnalazione e la documentazione prodotta inerente a gravissimi fatti occorsi nel corso di un giudizio pendente dinanzi alla Corte di Assise di Napoli;
rilevato che, a seguito dell'esame dibattimentale di alcuni testimoni, la Procura della Repubblica ha disposto operazioni investigative — comprensive di riprese audiovisive, intercettazioni ambientali e controllo dei colloqui — all'interno e nelle immediate adiacenze dell'aula di udienza del Palazzo di Giustizia, coinvolgendo direttamente il difensore dell'imputato nell'esercizio del suo mandato professionale;
considerato che tali modalità investigative si pongono in palese e frontale contrasto con il quadro normativo a tutela dell'inviolabilità della difesa, violando specificamente l'art. 103, commi 5, 6-bis e 6-ter c.p.p., i quali sanciscono il divieto assoluto di intercettazione delle comunicazioni dei difensori ed altresì l'obbligo di immediata interruzione delle operazioni di intercettazione di visione e di ascolto qualora emerga nel corso delle operazioni afferenti terzi la presenza del difensore nell'esercizio del suo mandato;
considerato, altresi, che le guarentigie difensive, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
Pen., Sez. Unite, n. 25/1994), operano a tutela del libero dispiegamento dell'attività forense e trovano diretto e supremo fondamento negli artt. 24 e 111 della Costituzione;
considerato, inoltre, che l'aula di udienza, nella sua sacralità ordinamentale, è presidiata in via esclusiva dal Giudice terzo, al quale gli artt. 131, 470 e 471 c.p.p. riservano in via assoluta i poteri coercitivi, la disciplina dell'udienza e la direzione del dibattimento;
ritenuto che le attività occulte di osservazione e verbalizzazione della postura, degli sguardi, degli elementi extra-verbali e dei comportamenti corporali di testimoni, imputati e difensori integrano una indebita sostituzione dell'organo inquirente al Giudice, al quale solo per legge appartiene la sfera del libero convincimento e la valutazione della prova dichiarativa nel contraddittorio tra le parti;
ritenuto, altresì, che tali condotte minano la serenità del collegio difensivo, alimentano un inaccettabile clima di sospetto sulla correttezza professionale della Toga ed espropriano di fatto la signoria del Giudice sul processo;
condividendo appieno le preoccupazioni e le censure espresse dalla Camera Penale di Napoli a tutela dell'effettività del diritto di difesa e della dignità dell'Avvocatura, delibera:
di condividere, facendone propri i principi, i rilievi e le conclusioni, il documento approvato in data 19 maggio 2026 dalla Giunta della Camera Penale di Napoli;
di stigmatizzare ogni condotta volta a ingenerare un clima di indebita pressione sul libero e legittimo esercizio del mandato professionale;
di formulare un forte auspicio perché le risultanze di tale indagine vengano dichiarate non utilizzabili dallo stesso ufficio del pubblico ministero e, in ogni caso, non abbiano in alcun modo ingresso negli atti del fascicolo del dibattimento, a salvaguardia dell'architettura normativa del codice di rito e dell'integrità del giusto processo.
Si dispone la immediata esecutività e manda la Segreteria per trasmissione della presente delibera ai vertici degli Uffici Giudiziari del Distretto di Napoli e per conoscenza al Ministro della Giustizia.”

Condividiamo il documento di Movimento Forense con cui si denuncia l’assurda situazione in cui versa il sistema telemati...
11/05/2026

Condividiamo il documento di Movimento Forense con cui si denuncia l’assurda situazione in cui versa il sistema telematico che dovrebbe garantire l’espletamento del processo penale e, soprattutto, il diritto di difesa.

Comunque vada, ad uscirne nel peggiore dei modi è il sistema giudiziario italiano, non nella sua struttura applicativa, ...
08/05/2026

Comunque vada, ad uscirne nel peggiore dei modi è il sistema giudiziario italiano, non nella sua struttura applicativa, ma nelle persone che di quel processo se ne impongono come protagonisti, devastandolo.
Cavalcare poi la mediaticità del processo penale, esternando tesi e convinzioni di parte con comunicati stampa, è operazione che tradisce l’etica giudiziaria, alimentando la sete di giustizialismo a danno della presunzione di non colpevolezza.

La procedura istruttoria delle istanze di Grazia, lungi dall’essere questione politica, appartiene per intero alla Magis...
28/04/2026

La procedura istruttoria delle istanze di Grazia, lungi dall’essere questione politica, appartiene per intero alla Magistratura (Procure Generali presso le Corti di Appello o Magistratura di Sorveglianza) ed ai magistrati distaccati presso la Presidenza della Repubblica e presso il Ministero della Giustizia che ai rispettivi vertici relazionano al fine di loro determinazioni.

La costituzione dell’Ufficio per gli Affari dell’Amministrazione della Giustizia e la organizzazione del Comparto Grazie

19/04/2026

“In queste ore, parte dell’ Avvocatura sta esprimendo forte preoccupazione per un punto del Decreto Sicurezza che, secondo l’ interpretazione più diffusa, introdurrebbe un compenso in favore dell’avvocato che collabori con il Governo nella procedura di rimpatrio volontario dello straniero, peraltro subordinandolo al raggiungimento del risultato.
Chiarisco subito che, se così fosse, mi unirei senza indugi alla protesta e sarei il primo a indignarmi. L’indipendenza dell’avvocato, quale presidio essenziale dello Stato di diritto, e il suo ruolo di garanzia, come baluardo a tutela dei diritti del cittadino dinanzi al potere statuale, sono valori imprescindibili e non barattabili.
Premetto anche che ho letto il testo della norma in orario postprandiale (peraltro domenicale), dunque con i consequenziali rischi di obnubilamento delle mie pur modeste capacità intellettive.
Tuttavia, con il massimo rispetto per le opinioni differenti e con sincera volontà di dialogo e confronto, nutro seri dubbi sull’interpretazione conferita alla norma da tanti miei più autorevoli colleghi.
La disposizione contestata, infatti, per quanto scritta in maniera tutt’altro che impeccabile, non mi sembra si rivolga agli avvocati.
La norma fa espressamente riferimento alla figura del rappresentante legale, non dell’avvocato e nemmeno del difensore (che, secondo me non a caso, è invece menzionato esplicitamente in altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 286/1998).
D’altra parte, anche l’art. 17 del d.lgs. 25/2008, in tema di riconoscimento dello status di rifugiato, distingue la figura dell’avvocato da quella del rappresentante legale.
In pratica, il testo “incriminato” del decreto sicurezza, si rivolgerebbe, a mio avviso, a una figura terza, diversa e distinta dall’avvocato fiduciario, inteso come professionista nominato dallo straniero e che interviene in suo favore con funzione di assistenza e patrocinio.
In tal senso, pertanto, il rappresentante legale individuato dalla norma non sarebbe l’ avvocato (o quantomeno non un avvocato nell’esercizio delle sue funzioni), anche perché non sarebbe chiamato a svolgere funzioni in ambito giudiziario, che difatti non sono neppure oggetto di regolamentazione all’art. 14 ter d.lgs n. 286/2008, il quale disciplina invece aspetti e incombenze meramente amministrativi.
Quanto al Cnf, in quanto organismo tecnico, esso viene affiancato dal comma 1 dell’art. 14 ter, seppure in maniera probabilmente inopportuna, alle “organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, agli enti locali e alle associazioni attive nell'assistenza agli immigrati” per collaborare con il Governo alla predisposizione di programmi di rimpatrio volontario ed assistito (ovvero dovrebbe rendere pareri e suggerimenti sulle regole per l’attuazione degli espatri).
Ripeto, la norma presenta gravi criticità e lacune esplicative e andrebbe, a mio avviso, rivista.
Ma è un’altra questione.
Ovviamente, mi riservo di approfondire la lettura del decreto e sono aperto al confronto ragionato con i tanti amici e colleghi che invece si sono fatti un’idea diversa.
Non ho la pretesa di avere la verità in tasca né a portata di schermo e ben venga il dialogo.
Purché, tuttavia, se ne possa discutere entro il perimetro dell’ interpretazione tecnica delle norme: i discorsi su “fascisti e comunisti, abbasso la Meloni e viva la Meloni, sei di destra/sei di sinistra”, mi annoiano quanto un film cecoslovacco con sottotitoli in tedesco di fantozziana memoria.
Soprattutto se si discute di diritto.”

Avv. Luca Monaco
Presidente U.I.F. Salerno

Evidentemente la patologia dell’onnipotenza non è solo statunitense, ma si diffonde come una pandemia anche in Italia.ht...
15/04/2026

Evidentemente la patologia dell’onnipotenza non è solo statunitense, ma si diffonde come una pandemia anche in Italia.

https://www.ilriformista.it/il-segretario-anm-maruotti-a-meloni-il-referendum-non-le-ha-insegnato-nulla-se-la-magistratura-vuole-fare-politica-508220/?fbclid=IwdGRleARMW-9leHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAo2NjI4NTY4Mzc5AAEeGIWaNquz5ruePXetDuJAvMRL7ZIZe9ul21j__wVT_AG9AN0e4-YPr1XImvs_aem_OR90vSW-mDuLPqevkGikLA

Il segretario dell’Anm critica «i toni della premier». Vuole fare politica? Si candidi

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli fornisce chiarimenti alle perplessità sollevate dall’Unione Italiana F...
10/04/2026

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli fornisce chiarimenti alle perplessità sollevate dall’Unione Italiana Forense di Napoli in merito alla convenzione istitutrice del tavolo tecnico fra Corte di Appello di Napoli e INPS sul processo previdenziale.

Indirizzo

Palazzo Di Giustizia Di Napoli/Piazza Giovanni Porzio/Piazza Giovanni Falcone E Paolo Borsellino 1
Naples
80143

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Martedì 09:00 - 13:00
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