22/05/2026
La funzione e l’attività difensiva oggetto di investigazioni: avvocati intercettati e pedinati pure nelle aule di udienza.
Anche nel Palazzo di Giustizia di Napoli assistiamo alla mortificazione dell’art. 24 della Costituzione, ultimo baluardo dell’inviolabilità del diritto di difesa posto a garanzia del cittadino indagato/imputato.
L’Unione Italiana Forense di Napoli condivide i documenti della Camera Penale di Napoli e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
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“La Giunta della Camera Penale di Napoli, ricevuta segnalazione dal proprio iscritto avv. Raffaele Esposito — la cui specchiata professionalità e onestà intellettuale ne hanno determinato l'iscrizione nell'Albo d'Onore della Camera Penale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli — esprime profonda preoccupazione per i fatti riferiti e documentati.
Nel corso di un giudizio di particolare complessità pendente dinanzi alla Corte di Assise di Napoli, a seguito dell'esame dibattimentale di alcuni testimoni che ha condotto a un quadro probatorio difforme da quanto ritenuto acquisito in sede di indagini preliminari, la Procura della Repubblica ha disposto operazioni investigative che hanno coinvolto il difensore dell'imputato e i familiari di quest'ultimo, mediante riprese, intercettazioni ambientali ed esame dei colloqui svoltisi all'esterno dell'aula di udienza e nelle immediate adiacenze della stessa, all'interno del Palazzo di Giustizia.
L'avv. Esposito è stato così destinatario di attività captative attivate nel luogo stesso di esercizio della funzione difensiva, pur essendo del tutto estraneo a qualsivoglia coinvolgimento delittuoso.
Sono state effettuate — e autorizzate — attività di osservazione e analisi del comportamento dei difensori durante l'espletamento del mandato professionale, nella ricerca di atteggiamenti che potessero apparire conniventi o equivoci, così generando un clima di sospetto e un'indebita pressione sui difensori, le cui immagini sono confluite nel fascicolo processuale.
Tali modalità investigative si pongono in frontale contrasto con il quadro normativo che presidia l'inviolabilità della difesa. L'art. 103, comma 5, c.p.p. sancisce il divieto assoluto di intercettazione delle conversazioni o comunicazioni dei difensori e di quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite; il successivo comma 6-bis estende il divieto all'acquisizione di ogni forma di comunicazione intercorsa tra l'imputato e il proprio difensore, mentre il comma 6-ter impone l'immediata interruzione delle operazioni di intercettazione quando emerge che la conversazione rientra tra quelle vietate. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che tali garanzie operano a tutela del libero dispiegamento dell'attività difensiva e non riguardano il solo difensore dell'indagato nel cui procedimento sorge la necessità dell'attività di ricerca, ma qualsivoglia avvocato iscritto all'albo che abbia assunto la difesa di assistiti — anche in procedimenti diversi da quello in cui l'attività investigativa viene compiuta —, trovando diretto fondamento nell'art. 24 della Costituzione e nel segreto professionale (Cass. Pen., Sez. Unite, n. 25/1994).
Il profilo di più grave allarme, che la Camera Penale intende qui denunciare con particolare vigore, risiede nell'aver trasformato l'aula di udienza e le sue immediate adiacenze in un luogo sorvegliato e controllato dalla polizia giudiziaria e dagli organi inquirenti. L'aula di udienza, nella sua sacralità, è presidiata esclusivamente dal giudice.
L'art. 470 c.p.p. stabilisce inequivocabilmente che «la disciplina dell'udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate dal presidente». È il giudice, e soltanto il giudice, a governare ciò che accade dentro e fuori l'aula durante il processo. A conferma, l'art. 471 c.p.p. attribuisce al presidente il potere di disporre l'allontanamento di chi turbi il regolare svolgimento dell'udienza e, per ragioni di ordine, di limitare l'ammissione del pubblico. L'art. 131 c.p.p. riserva al giudice i poteri coercitivi per il sicuro e ordinato compimento degli atti, potendo egli richiedere l'intervento della polizia giudiziaria — ma soltanto quale ausilio, mai quale autonoma fonte di osservazione e controllo.
Né può essere diversamente, perché l'aula di udienza è il luogo in cui si forma la prova nel contraddittorio delle parti: l'art. 149 disp. att. c.p.p. prescrive che l'esame testimoniale avvenga in modo che i testimoni non possano comunicare con le parti o assistere agli esami altrui, affidando al giudice il governo di tali cautele. L'art. 147 disp. att. c.p.p. riserva al giudice — e solo a lui - il potere di autorizzare, con ordinanza e previo consenso delle parti, eventuali riprese audiovisive del dibattimento. A fortiori, riprese occulte, intercettazioni ambientali e attività di osservazione disposte unilateralmente dalla Procura e delegate alla polizia giudiziaria dentro e fuori l'aula di udienza costituiscono una violazione radicale di tale architettura normativa.
Nel caso di specie, la polizia giudiziaria è stata incaricata non già di coadiuvare il giudice nel mantenimento dell'ordine, bensì di osservare, riprendere e relazionare sugli sguardi dei testimoni, sui segni scambiati tra imputato e difensore, sulla postura e sugli atteggiamenti corporali dei presenti in udienza. Si tratta, all'evidenza, di una indebita sostituzione dell'organo inquirente al giudice nella valutazione di elementi extra-verbali ed extra-linguistici che solo il giudice, nella sua posizione di terzietà, può e deve apprezzare nel libero convincimento.
La polizia giudiziaria non può sostituirsi al giudice nella percezione e nella valutazione della prova dichiarativa. L'analisi della postura dei testimoni, degli elementi extra-linguistici delle deposizioni, degli atteggiamenti corporali e degli sguardi appartiene alla sfera del convincimento giudiziale e non può essere oggetto di verbalizzazione da parte di un organo di parte — qual è la polizia giudiziaria nella sua dipendenza funzionale dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 59 c.p.p. — che riferisca poi al magistrato requirente.
L'attività di osservazione e controllo dispiegata dagli organi inquirenti nell'aula di udienza e nelle sue immediate adiacenze costituisce una pressione indebita non soltanto sulla difesa — costretta a esercitare il mandato sotto lo sguardo inquisitorio di chi dovrebbe provare l'accusa — ma sullo stesso giudice, la cui signoria sull'aula risulta di fatto espropriata da un apparato investigativo che vi si insedia stabilmente, pretendendo di documentare ciò che solo il giudice è legittimato a percepire e valutare.
La Camera Penale ribadisce la necessità che la pur doverosa attività investigativa incontri un limite invalicabile nelle prerogative e guarentigie che l'ordinamento appresta a tutela della funzione difensiva e della terzietà del giudice, presidi irrinunciabili del diritto di difesa e del giusto processo sanciti dagli artt. 24 e 111 della Costituzione. Il quadro delle garanzie comunicative del difensore è stato progressivamente rafforzato dal legislatore: già con il d.lgs. 216/2017 (c.d. riforma Orlando) sono stati introdotti i commi 6-bis e 6-ter dell'art. 103 c.p.p., e la successiva riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022) ha ulteriormente consolidato il sistema delle tutele processuali, in attuazione dei principi costituzionali della parità delle parti e del giusto processo.
La Camera Penale di Napoli stigmatizza pertanto condotte che tradiscono una visione distorta e simbiotica del rapporto tra difensore e assistito, insinuando il sospetto — privo di qualsiasi riscontro — di una connivenza tra chi indossa la Toga e i soggetti imputati, e così minando la serenità del collegio difensivo e la stessa effettività del diritto di difesa.
La Giunta esprime piena solidarietà all'avv. Raffaele Esposito, non già in quanto membro onorario della Camera Penale, ma quale Avvocato esercente la sua legittima e indefettibile funzione, e invita le più alte figure della Magistratura affinché vigilino perché mai venga sminuita la funzione difensiva, insinuato il dubbio sulla correttezza professionale o denigrato l'uomo che indossa la Toga del difensore, e perché l'aula di udienza sia restituita alla sua sacralità di luogo del giudizio, presidiato dal solo giudice e non già trasformato in terreno di osservazione e controllo dell'organo inquirente.
La Camera Penale di Napoli vigilerà a tutela della funzione difensiva, riservandosi ogni ulteriore determinazione nel caso di reiterarsi di condotte che mettano in pericolo il mandato difensivo e la stessa integrità del processo quale sede di formazione della prova nel contraddittorio tra parti.”
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“Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, letta la deliberazione assunta in data odierna dalla Giunta della Camera Penale di Napoli;
vista la segnalazione e la documentazione prodotta inerente a gravissimi fatti occorsi nel corso di un giudizio pendente dinanzi alla Corte di Assise di Napoli;
rilevato che, a seguito dell'esame dibattimentale di alcuni testimoni, la Procura della Repubblica ha disposto operazioni investigative — comprensive di riprese audiovisive, intercettazioni ambientali e controllo dei colloqui — all'interno e nelle immediate adiacenze dell'aula di udienza del Palazzo di Giustizia, coinvolgendo direttamente il difensore dell'imputato nell'esercizio del suo mandato professionale;
considerato che tali modalità investigative si pongono in palese e frontale contrasto con il quadro normativo a tutela dell'inviolabilità della difesa, violando specificamente l'art. 103, commi 5, 6-bis e 6-ter c.p.p., i quali sanciscono il divieto assoluto di intercettazione delle comunicazioni dei difensori ed altresì l'obbligo di immediata interruzione delle operazioni di intercettazione di visione e di ascolto qualora emerga nel corso delle operazioni afferenti terzi la presenza del difensore nell'esercizio del suo mandato;
considerato, altresi, che le guarentigie difensive, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
Pen., Sez. Unite, n. 25/1994), operano a tutela del libero dispiegamento dell'attività forense e trovano diretto e supremo fondamento negli artt. 24 e 111 della Costituzione;
considerato, inoltre, che l'aula di udienza, nella sua sacralità ordinamentale, è presidiata in via esclusiva dal Giudice terzo, al quale gli artt. 131, 470 e 471 c.p.p. riservano in via assoluta i poteri coercitivi, la disciplina dell'udienza e la direzione del dibattimento;
ritenuto che le attività occulte di osservazione e verbalizzazione della postura, degli sguardi, degli elementi extra-verbali e dei comportamenti corporali di testimoni, imputati e difensori integrano una indebita sostituzione dell'organo inquirente al Giudice, al quale solo per legge appartiene la sfera del libero convincimento e la valutazione della prova dichiarativa nel contraddittorio tra le parti;
ritenuto, altresì, che tali condotte minano la serenità del collegio difensivo, alimentano un inaccettabile clima di sospetto sulla correttezza professionale della Toga ed espropriano di fatto la signoria del Giudice sul processo;
condividendo appieno le preoccupazioni e le censure espresse dalla Camera Penale di Napoli a tutela dell'effettività del diritto di difesa e della dignità dell'Avvocatura, delibera:
di condividere, facendone propri i principi, i rilievi e le conclusioni, il documento approvato in data 19 maggio 2026 dalla Giunta della Camera Penale di Napoli;
di stigmatizzare ogni condotta volta a ingenerare un clima di indebita pressione sul libero e legittimo esercizio del mandato professionale;
di formulare un forte auspicio perché le risultanze di tale indagine vengano dichiarate non utilizzabili dallo stesso ufficio del pubblico ministero e, in ogni caso, non abbiano in alcun modo ingresso negli atti del fascicolo del dibattimento, a salvaguardia dell'architettura normativa del codice di rito e dell'integrità del giusto processo.
Si dispone la immediata esecutività e manda la Segreteria per trasmissione della presente delibera ai vertici degli Uffici Giudiziari del Distretto di Napoli e per conoscenza al Ministro della Giustizia.”