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19/03/2019

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03/07/2015

Tribunale di Vasto, ordinanza 23 giugno 2015
Giudice Pasquale

A scioglimento della riserva assunta nel procedimento di cui in epigrafe;
LETTI gli atti e la documentazione di causa;
VISTE le condizioni di estrema congestione in cui versa il proprio ruolo istruttorio e decisorio;
RILEVATA la necessità di una definizione rapida del procedimento secondo le modalità conciliative auspicate dalla Direttiva Europea approvata dal Parlamento e dal Consiglio n. 2008/52/CE del 21.5.2008, allo scopo di garantire un miglior accesso alla giustizia;
LETTO l’art. 5, secondo comma, del D. L.gs. 4 marzo 2010, n. 28, come introdotto dal D.L. n. 69/13, convertito in legge n. 98 del 9 agosto 2013, il quale attribuisce al giudice il potere di disporre l'esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
RITENUTO che la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti rendono particolarmente adeguato il ricorso a soluzioni amichevoli della medesima, anche in considerazione del contenuto delle proposte conciliative formulate nel corso del giudizio;
RITENUTO, peraltro, opportuno che, nella scelta dell’organismo di mediazione, le parti si rivolgano ad enti il cui regolamento non contenga clausole limitative del potere, riconosciuto al mediatore dall’art. 11, secondo comma, del D. Lgs. n. 28/10, di formulare una proposta di conciliazione quando l’accordo amichevole tra le parti non è raggiunto, in particolare restringendo detta facoltà del mediatore al solo caso in cui tutte le parti gliene facciano concorde richiesta, in quanto tali previsioni regolamentari frustrano lo spirito della norma – che è quello di stimolare le parti al raggiungimento di un accordo – e non consentono al giudice di fare applicazione delle disposizioni previste dall’art. 13 del citato decreto, in materia di spese processuali, così vanificandone la ratio ispiratrice, tesa a disincentivare rifiuti ingiustificati di proposte conciliative ragionevoli;
CHE la formulazione di una proposta di conciliazione da parte del mediatore – tutte le volte in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo amichevole ed anche in assenza di una richiesta congiunta delle stesse – costituisce un passaggio fondamentale della procedura di mediazione, vieppiù valorizzato dalle disposizioni del D.L. 22.06.2012 n. 83, il quale – modificando l’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo – ha introdotto il comma 2 quinquies, a norma del quale “non è riconosciuto alcun indennizzo: […] c) nel caso di cui all'articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”, con ciò confermando la tendenza del legislatore ad introdurre nell’ordinamento meccanismi dissuasivi di comportamenti processuali ostinatamente protesi alla coltivazione della soluzione giudiziale della controversia, la cui individuazione – però – presuppone necessariamente la previa formulazione (o, comunque, la libera formulabilità) di una proposta conciliativa da parte del mediatore ed il suo raffronto ex post con il provvedimento giudiziale di definizione della lite;
PRECISATO che le parti sono libere di scegliere l’organismo di mediazione al quale rivolgersi, ma sono tenute a partecipare personalmente, assistite dal proprio difensore, all’incontro preliminare, informativo e di programmazione, che si svolgerà davanti al mediatore dell’organismo prescelto e nel quale verificheranno se sussistano effettivi spazi per procedere utilmente in mediazione;
RITENUTO che la mancata partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo agli incontri di mediazione può costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l’irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.;
RITENUTO, altresì, che incombe sul mediatore l’onere di verbalizzare i motivi eventualmente addotti dalle parti assenti per giustificare la propria mancata comparizione personale e, comunque, di adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle stesse, ad esempio disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro o sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolarne la comparizione ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire;
CONSIDERATO opportuno che, in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concludi con il raggiungimento di un accordo amichevole, il mediatore provveda comunque alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti;

Per Questi Motivi

DISPONE che le parti provvedano ad attivare la procedura di mediazione per la soluzione della controversia, ricorrendo ad un qualsiasi organismo di conciliazione, pubblico o privato, presente all’interno del circondario del Tribunale di Vasto, purchè regolarmente iscritto nell’apposito registro istituito con decreto del Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 16 del D. L.gs. 4 marzo 2010, n. 28, e a condizione che il regolamento dell’ente non contenga clausole limitative della facoltà del mediatore di formulare una proposta conciliativa, subordinandone – in particolare – l’esercizio alla condizione della previa richiesta congiunta di tutte le parti;
ASSEGNA alle parti termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione, rendendo noto che il mancato esperimento della procedura è sanzionato – per la parte attrice – a pena di improcedibilità della domanda giudiziale;
PRECISA che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e con l’assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo e che la mancata partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione può costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l’irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.;
INVITA, in ogni caso, il mediatore ad adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti, ad esempio disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro o sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolarne la comparizione ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire;
INVITA, altresì, il mediatore a verbalizzare i motivi eventualmente addotti dalle parti assenti per giustificare la propria mancata comparizione personale, precisando che ogni documentazione a tal fine rilevante dovrà essere prodotta in giudizio dalla parte costituita entro la prossima udienza, allo scopo di consentire al giudice un’adeguata valutazione in vista delle determinazioni da assumere in caso di assenza ingiustificata delle parti al procedimento di mediazione;
PRESCRIVE, altresì, che - in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concludi con il raggiungimento di un accordo amichevole - il mediatore provveda comunque alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti;
RINVIA la causa, per il prosieguo, all’udienza del 26/10/2015, ore 13.00;
INVITA le parti a produrre copia dei verbali degli incontri di mediazione e a comunicare all’Ufficio l’esito della procedura di mediazione con nota da depositare in Cancelleria, almeno 10 giorni prima della prossima udienza, la quale dovrà contenere informazioni in merito all’eventuale mancata partecipazione delle parti personalmente senza giustificato motivo; agli eventuali impedimenti di natura pregiudiziale o preliminare che abbiano impedito l’effettivo avvio del procedimento di mediazione; nonché, infine, con riferimento al regolamento delle spese processuali, ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore;
DISPONE che, a cura della parte attivante il procedimento, copia del presente verbale sia trasmesso al mediatore designato;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza per intero.

23/09/2012

Il tribunale di Siena condanna per comportamento in frode alla legge la mancata comparizione in sede di conciliazione

04/08/2012

Decreto sviluppo 2012 : Si esclude l'equo indennizzo per la parte che senza motivo ha rifiutato una proposta di conciliazione d.l. 83/2012

04/08/2012

Decreto sviluppo 2012: senza mediazione addio equo indennizzo

Si esclude l'equo indennizzo per la parte che senza motivo ha rifiutato una proposta di conciliazione e ha ottenuto una sentenza di contenuto identico a quello della proposta di mediazione. Questi e altri i casi indicati dal decreto legge n. 83/2012 in cui l'equa riparazione per il processo lungo viene esclusa, al fine di ridurre i costi per lo Stato

09/04/2012

MEDIAZIONE | 06 Aprile 2012
La condizione di procedibilità riguarda anche le controversie instaurate davanti al Giudice di Pace
di Giuseppe Buffone - Magistrato ordinario, Dottore di ricerca
Non è sostenibile la tesi della inapplicabilità dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010, all’Ufficio del Giudice di Pace, in virtù degli artt. 311 e 322 c.p.c..

(Giudice di Pace di Napoli, sez. II, sentenza 23 marzo 2012)

Il giudice di Pace di Napoli, con ordinanza del 23 marzo 2012, in tempi recenti, ha ritenuto che l’art. 5 del decreto legislativo 28/2010 non possa trovare applicazione dinanzi alla Giustizia di Pace. Si tratta di una pronuncia che non può trovare consenso, sotto alcuno dei punti posti a sostegno della decisione.
Eterointegrazione delle norme processuali. In primo luogo, secondo il giudice di Pace, le norme del rito disegnato negli artt. 311 e ss. c.p.c. non sarebbero suscettibili di integrazione alcuna, ab externo, se con mediante intervento espresso del Legislatore. Il giudicante cita l’ordinanza della Suprema Corte n. 21416/08. Va, in primo luogo, evidenziato, che il riferimento alla pronuncia n. 21416 del 2008 non è corretto. La sentenza 7 agosto 2008 n. 21416, infatti, riguarda una ipotesi di regolamento di competenza contro una ordinanza di sospensione del tribunale di Firenze e nulla ha a che fare con il rito del giudice di Pace. Il giudice di Pace, di fatto, voleva riferirsi alla decisione 7 agosto 2008 n. 21418 che, a suo tempo, risolvendo la questione dell’applicabilità dell’art. 3, l. 102/2006, offrì soluzione negativa. Vi è, però, che quel precedente non è confacente al caso di specie. La mediazione regolata dal d.lgs. 28/2010, infatti, introduce un istituto pre-trial con possibili effetti ‘nel processo’ successivamente (eventualmente) instaurato ma non riguarda le ‘norme sul processo’, in quanto non modifica, né abroga le (o deroga alle) norme procedimentali del giudice di pace; semplicemente, introduce una condiziona di procedibilità, per talune controversie, che condizione la giurisdizione, anche del giudice di Pace. Da qui la incongruenza del richiamo al principio di specialità in quanto il d.lgs. 28/2010 e gli artt. 311 e ss c.p.c. regolano materie diverse (l’una ciò che accade prima del processo; l’altra ciò che accade durante il processo). La debolezza della tesi napoletano emerge con chiarezza con un argomento apagogico: dando per corretta la lettura ermeneutica del giudice di Pace allora tutte le ipotesi di condizioni di procedibilità o proponibilità, previste da Leggi speciali, non sarebbero applicabili infrangendosi contro l’art. 311 c.p.c. Ma, come è noto, così non è.
Mediazione giudiziale e mediazione stragiudiziale. Altro argomento introdotto dal giudice di pace fa leva sull’art. 322 c.p.c. Orbene, il Nostro ordinamento conosce diverse ipotesi di cd. mediazione giudiziale (v. ad es., l’art. 145 c.c.), ma trattasi di istituti ontologicamente e morfologicamente differenti dalla mediazione stragiudiziale affidata a soggetti diversi dal giudice. La conciliazione in sede non contenziosa regolata dall’art. 322 c.p.c., in altri termini, non esclude affatto l’applicabilità della mediazione obbligatoria di cui all’art. 5 comma I d.lgs. 28/2010; anche perché la norma richiamata (322 c.p.c.) semmai riconosce un diritto in più ma di certo non comporta un onere in meno (quello oggi introdotto dall’art. 5 dlgs. cit.). Di fatto, l’interpretazione offerta dal giudice napoletano ha effetto abrogativo del d.lgs. 28/2010 con riguardo alle controversie di competenza del giudice di Pace, con un approdo ermeneutico che fa chiaramente iato con la ratio legis istitutiva della mediazione delle controversie civili.
Una pronuncia che non convince. La tesi abrogativa della mediazione obbligatoria dinanzi al giudice di Pace, pur motivata con argomenti giuridicamente di spessore, è destinata a non avere seguito e si presenta debole. In un certo senso, ricorda il mito di Orfeo che, recuperata la sua Euridice negli inferi, è destinato a perderla nella riemersione verso la vita, non appena si giri a guardarla: ebbene, la tesi sostenuta nell’ordinanza napoletana, riesce a sottrarre il rito giudiziale alla mediazione proprio volgendo lo sguardo interpretativo verso una unica e orientata direzione; ma volendo osservare il fenomeno in modo completo ed esaustivo, le sorti mutano.

09/04/2012

Non è sostenibile la tesi della inapplicabilità della mediazione al Giudice di Pace (Giudice di Pace di Napoli, sez. II, 23 marzo 2012)

06/04/2012

tenutasi con esito positivo la prima mediazione volontaria in materia di cessazione del rapporto di lavoro.

23/03/2012

l'ANIA ha approvato le linee guida per la conduzione della conciliazione presso gli Organismi di Mediazione ...

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Centro Direzionae Napoli Isola F 11
Naples
80100

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