13/03/2026
Complimenti a Carmine Ippolito, socio fondatore dell’Associazione Avvocati Penalisti“Sebastiano Fusco”👏🏼.
Disamina puntuale e onesta.
MAGISTRATURA, PERICOLI E REFERENDUM.
di Avv. Carmine Ippolito (Consigliere U.I.F. Napoli)
Stando al Fronte del No, la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri espone a rischio la cultura della giurisdizione dei pubblici ministeri, il potere della magistratura, la tenuta della democrazia.
Sono fondati i pericoli paventati ?
In ordine sparso:
1) sorvolo sui paventati pericoli per la giurisdizione. Ogni volta che sento un pubblico ministero lamentare pericoli per la cultura della giurisdizione, volgo lo sguardo a quello che accade nella prassi, e mi convinco che è nato un nuovo genere letterario.
2) Sul paventato indebolimento dei poteri dei giudici, va opportunamente obbiettato che il dominio del diritto è stato storicamente oggetto di costante conflitto tra legislatori e giudici. L’espansione però del potere dei giudici, nell’Italia repubblicana, deve riconoscersi insuscettibile di qualsiasi compromissione. L’espansione del potere della magistratura, dal dopoguerra in poi, è stata favorita da precise scelte politico legislative e da accelerazioni impresse da molteplici contingenze emergenziali. E su tale assetto, i possibili effetti della riforma Nordio sono privi di ogni possibile incidenza. La separazione delle carriere in alcun modo scalfisce gli amplissimi poteri di cui i pubblici ministeri dispongono nella raccolta della prova, nell’accertamento dei reati e nelle possibili misure di contrasto o prevenzione dei reati. Autonomia e indipendenza della magistratura, quali principi fondativi della nostra costituzione, non sono minimamente lambiti dalla riforma.
Neppure risulta intaccata l’obbligatorietà dell’azione penale da cui, di fatto, deriva l’insindacabile potere del pubblico ministero di qualificare come atto dovuto qualsiasi scelta discrezionale.
Resta intatta, altresì, la prerogativa riservata, in via esclusiva ai giudici, di sollevare questioni inerenti la costituzionalità delle leggi innanzi ad una Corte composta per un terzo da componenti dell’ordine giudiziario. Privilegio questo ignoto in altri ordinamenti.
Per dettato costituzionale, poi, al Ministro della giustizia -politicamente un’anatra zoppa– restano affidati soltanto compiti di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, con una facoltà di promuovere l’azione disciplinare di fatto svilita dalla successiva attribuzione del medesimo potere al Procuratore generale presso la Corte di cassazione da cui è conseguita la progressiva atrofizzazione della corrispondente iniziativa ministeriale.
La separazione delle carriere tra giudici e pm lascia inalterato, altresì, il privilegio dei magistrati previsto dalle leggi che hanno eliminato qualsiasi sbarramento rispetto ai posti disponibili per l’effettivo esercizio delle funzioni, con progressioni di carriera svincolate da ogni criterio selettivo, e legate solo all’anzianità. Vantaggio sconosciuto a ogni altra carriera statale.
E neppure deve essere tralasciato che ai magistrati non è precluso l’accesso ad incarichi extragiudiziari, ed a ruoli centrali in apparati dello stato, con uffici legislativi, di capo gabinetto dei ministeri, della presidenza del Consiglio e della Presidenza della Repubblica militarmente occupati dalle toghe.
3) Sui rischi per la democrazia derivanti dalla possibile vittoria del Si, sapientemente si tace sul fatto che la carriera unica, per le due categorie giudicanti e inquirenti, è un retaggio del regime fascista.Fu il fascismo a eliminare la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri che era stata introdotta nel 1865 in epoca liberale. Nella relazione del 30 Giugno 1941, firmata dall’allora celeberrimo Ministro Grandi, si legge che la separazione delle carriere avrebbe determinato” la formazione di veri e propri compartimenti stagni nell’organismo della magistratura” e avrebbe inoltre determinato effetti negativi sull’attività dei magistrati in quanto, “ la formazione intellettuale e professionale del magistrato, lungi dall’essere turbata è, invece, avvantaggiata dall’esercizio di entrambe le funzioni, che offre il modo di perfezionarsi in tutti i campi del diritto”.
L’appartenenza di giudici e pubblici ministeri al medesimo ordine era di certo una soluzione coerente con la struttura inquisitoria del vecchio codice di procedura penale fascista, introdotto con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, noto anche come codice Rocco- Mussolini.
Si trattava di un codice procedurale che presupponeva la prevalenza della fase, scritta e segreta, delle indagini nella quale era riservato unicamente al pubblico ministero il potere di raccogliere la prova, con compressione della difesa, sia nella fase preliminare che in quella del giudizio. Nel 1989 il codice Rocco è stato sostituito dall’attuale codice di procedura penale che reca la firma del Ministro, partigiano e antifascista, Giuliano Vassalli.
Il codice Vassalli fu elaborato dalla commissione ministeriale presieduta dal prof. Avv. Giandomenico Pisapia, candidato nel 1994 con l’Alleanza dei progressisti, e padre di Giuliano Pisapia che diventerà Senatore e sindaco di Milano come esponente di Rifondazione comunista.
Il codice antifascista ha introdotto il sistema cosiddetto sistema accusatorio, fondato sul principio della parità delle parti, in cui la posizione del Pubblico ministero, ossia dell’organo che sostiene l’accusa, non dovrebbe essere ancora soverchiante rispetto alla difesa.
Il codice accusatorio costituisce quindi l’antecedente storico dell’attuale riforma ed avrebbe quindi, sin da subito, imposto che il Pm fosse tenuto distinto da quello giudicante, per preservare le garanzie di imparzialità del giudice.
Vero è che molti processualisti (tutti antifascisti, Vassalli, Cordero, Conso) sin dall’entrata in vigore dei nuovo codice osservarono che un processo di parti, senza separazione delle carriere, sarebbe rimasta un’opera incompiuta.
Piuttosto che un pericolo per la democrazia, la riforma costituisce un passo avanti verso la defascistizzazione del sistema giudiziario.
Per fare un esempio storico, universalmente noto, di processo accusatorio, si pensi al processo a Gesù.
A sostenere l’accusa contro Cristo era il sommo sacerdote, espressione del Sinedrio, ed a svolgere funzioni di giudicante era il governatore Pilato, espressione del Pretorio e, quindi, dell’Impero. Non deve sorprendere allora che proprio sull’ultimo numero di Civiltà cattolica, la storica rivista della Compagnia di Gesù, sia apparso un articolo a firma di Giovanni Cucci e Michele Faioli, che inquadra correttamente l’oggetto del contesa referendaria.
Sulla rivista romana, la cui pubblicazione riceve l’imprimatur della Segreteria di Stato vaticana, sono stati autori di matrice gesuitica ad esprimere, con grande consapevolezza storico giuridica, che “la Riforma Nordio va contestualizzata in un percorso storico legislativo che dura da quasi quarant’anni, le cui radici affondano nella transizione dal modello inquisitorio a quello accusatorio e nei successivi, ripetuti tentativi di riequilibrare i poteri costituzionali tra accusa e difesa”.
Del resto se chi accusa e chi giudica continuassero a condividere carriere, formazione, organi di autogoverno e autodisciplina, in una corporazione dove la degenerazione correntocratica è divenuta totalizzante, l’imparzialità del Giudice rischierebbe di restare eternamente un vuoto enunciato.
Il vero pericolo derivante dalla riforma Nordio consiste, invece. nel ridimensionamento del potere delle correnti interne alla magistratura. Queste ultime, per effetto dell’introduzione del sorteggio nella designazione dei componenti del CSM sdoppiato, si vedranno deprivate della capacità di determinare le carriere degli appartenenti all’ordine giudiziario perdendo la presa condizionante sull’autonomia e l’indipendenza dei giudici.
(Carmine Ippolito)