04/11/2017
La diffamazione a mezzo internet e social - cyberbullismo
L’art. 595 comma terzo cod. pen. punisce ogni “offesa recata col mezzo della stampa o qualsiasi altro mezzo di pubblicità…”; rientrano, quindi, nella previsione della norma anche altre forme di offesa come quelle realizzate attraverso Internet e social network o altri mezzi di comunicazione.
L’ art. 612-bis c.p. prevede il reato di "atti persecutori", il quale punisce chiunque "con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".
Secondo l'art. 612-bis, primo comma, c.c. il reato è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
La diffamazione in esame è un tipico reato conseguente all’evolversi della coscienza sociale, la sempre maggiore diffusione di mezzi di comunicazione di massa, tra cui anche quelli telematici e al fenomeno del commercio elettronico, in quanto utilizza la diffusività della rete per colpire l’immagine della persona offesa danneggiandone la reputazione.
Internet permette a chiunque abbia una sufficiente alfabetizzazione informatica la piena libertà di accesso all'informazione, consentendogli sia di fornire sia di attingervi. In quest'ottica un ruolo di assoluto rilievo, quale limite esterno alla libertà di manifestazione del pensiero, deve essere riconosciuto al rispetto dei diritti della persona. La rete non può essere intesa come una "zona franca" del diritto, ma altro non è che uno dei luoghi nei quali l'individuo svolge la sua personalità.
Anche in rete devono essere rispettati il diritto al nome, all'immagine, all'onore, alla reputazione e i nuovi diritti della persona alla riservatezza, all’identità personale, non ultimo, all’oblio.
Inoltre sono sempre più frequenti i casi di cyberbullismo, atti cioè di bullismo e molestie compiute, tra gli adolescenti, attraverso le nuove tecnologie come mail, sms, chat e, soprattutto, social network.
Cosa fare, dunque, se si è vittima di tali reati informatici ?
La prima cosa è conservare le prove.
La mail dell’ex marito geloso o l’sms del compagno bullo non vanno cancellati, ma anzi salvati e conservati con cura.
Lo stesso per Facebook. Se si ricevono messaggi sgraditi o a commenti ingiuriosi è possibile fare una copia del messaggio o dei messaggi incriminati.
Per una consulenza sull'argomento, contattaci.
-* Studio A&P Andreoli e Partners *-