16/09/2025
PILLOLE DI BIODIRITTO
Con la sentenza n. 68 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 8 della legge n. 40 del 2004, per violazione degli artt. 2,
3 e 30 Cost., nella parte in cui non prevede che pure il nato in
Italia da donna che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza delle
norme ivi vigenti (nei termini sopra richiamati: punto 12), a
tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio
riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il
preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla
correlata assunzione di responsabilita' genitoriale.
Le odierne questioni non concernono, pertanto, la qualificazione
giuridica dell'aspirazione alla genitorialita' ma l'interesse del
figlio nato in Italia da PMA praticata all'estero a che sia
affermata, in capo a entrambe le donne che abbiano fatto ricorso a
questa tecnica, la titolarita' giuridica di quel fascio di doveri
funzionali agli interessi del minore che l'ordinamento considera
inscindibilmente legati alla scelta di divenire genitori.
La disamina delle suddette questioni involge la relazione tra
genitore e minore che, con l'affermarsi delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita, ha visto emergere una
responsabilita' scaturente dalla «volonta' [che] porta alla nascita
una persona che altrimenti non sarebbe nata» (sentenza n. 127 del
2020) e che implica il diritto del nato a vedersi riconosciuto come
figlio di chi quella nascita ha voluto. La possibilita' che il vincolo genitoriale scaturisca da un
atto di assunzione di responsabilita' e', del resto, coerente con
l'essenza stessa del rapporto genitori-figli che, anche quando sorga
dal fatto naturale della procreazione, comporta una assunzione di
responsabilita'
Il consenso ha un valore tale da rappresentare un adeguato
fondamento per il sorgere della responsabilita' genitoriale anche in
ipotesi di scissione tra identita' biologica e identita' giuridica,
fondata, in base all'art. 6 della legge n. 40 del 2004, sul consenso
comune al progetto di genitorialita', ritenuto titolo idoneo a
fondare lo status filiationis (sentenza n. 162 del 2014).
Dal comune impegno volontariamente assunto discendono i
doveri inerenti alla responsabilita' genitoriale.
- Il primario interesse del minore, titolare dei diritti
corrispondenti al fascio di doveri sopra ricordati, e' stato
costantemente affermato da questa Corte, quale «principio che e'
riconducibile agli artt. 2, 30 (sentenze n. 102 del 2020 e n. 11 del
1981) e 31 Cost
Qualora vi sia una coppia di persone che ha intrapreso il
percorso genitoriale, non e' sufficiente il solo riconoscimento del
rapporto con la madre biologica, sussistendo il «diritto del minore
di mantenere un rapporto con entrambi i genitori» (sentenza n. 102
del 2020), diritto riconosciuto a livello di legislazione ordinaria
(art. 315-bis, primo e secondo comma, e 337-ter, primo comma, cod.
civ.) e affermato altresi' da una pluralita' di strumenti
internazionali e dell'Unione europea (art. 8, comma 1, della
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo nonche' art. 24, paragrafo
3, CDFUE). In altri termini - come osservato nella sentenza n. 33 del
2021 - cio' che e' qui in discussione e' unicamente l'interesse del
minore a che sia affermata in capo a costoro la titolarita' giuridica
di quel fascio di doveri funzionali ai suoi interessi che
l'ordinamento considera inscindibilmente legati all'esercizio di
responsabilita' genitoriali. Doveri ai quali non e' pensabile che
costoro possano ad libitum sottrarsi.
In parallelo alla considerazione della centralita'
dell'interesse del minore, si e' venuta delineando, strettamente
correlata allo stesso, l'affermazione dell'unicita' dello stato di
figlio, quale principio ispiratore della riforma della filiazione,
introdotta nel biennio 2012-2013, compendiato dal nuovo art. 315 cod.civ. per cui «[t]utti i figli hanno lo stesso stato giuridico». In
forza di tale principio tutte le forme di filiazione riconosciute dal
nostro ordinamento (all'interno del matrimonio, fuori del matrimonio, adottiva nelle sue varie forme) godono della medesima considerazione,con riferimento sia alle situazioni giuridiche soggettive imputate al Figlio (art. 315-bis cod. civ.), sia alla sua posizione nella rete
formale dei rapporti familiari (art. 74 cod. civ.)
Nel quadro di principi teste' delineato, il carattere
omosessuale della coppia che ha avviato il percorso genitoriale in
questione non puo' costituire impedimento allo stato di figlio
riconosciuto per il nato.
L'orientamento sessuale, infatti, «non evoca scenari di contrasto
con principi e valori costituzionali» (sentenza n. 32 del 2021), ne'
«incide di per se' sull'idoneita' all'assunzione di responsabilita'
genitoriale» (sentenza n. 33 del 2021).
Un'inidoneita' genitoriale, in se', della coppia omossessuale e'
stata costantemente esclusa da questa Corte che, in linea anche con
la giurisprudenza di legittimita' in materia di accesso alla PMA
(Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 giugno 2016,
n. 12962), ha gia' avuto occasione di affermare che «non esistono
neppure certezze scientifiche o dati di esperienza in ordine al fatto
che l'inserimento del figlio in una famiglia formata da una coppia
omosessuale abbia ripercussioni negative sul piano educativo e dello
sviluppo della personalita' del minore»
L'interesse del minore consiste nel vedersi riconoscere lo
stato di figlio di entrambe le figure - la madre biologica e la madre
intenzionale - che abbiano assunto e condiviso l'impegno genitoriale
attraverso il ricorso a tecniche di procreazione assistita. Il
riconoscimento, per sua natura, opera da subito e indipendentemente
dalle vicende della coppia e da eventuali mutamenti, al momento della
nascita, della stessa volonta' delle due donne che hanno fatto
ricorso alla PMA e in particolare della madre intenzionale.
Sul territorio nazionale, ad oggi, si assiste a una significativa
eterogeneita' di comportamenti tenuti dagli ufficiali di stato civile
in ordine alla decisione di iscrivere o meno il nome della madre
intenzionale del nato da PMA, oltre che dai pubblici ministeri in
ordine alla decisione, in caso di iscrizione, di chiedere la
rettificazione dell'atto.
In conclusione, questa Corte ritiene che il mancato
riconoscimento - riconoscimento effettuato secondo le modalita'
previste dall'ordinamento (artt. 250 e 254 cod. civ. e d.P.R. n. 396
del 2000) - al nato in Italia dello stato di figlio di entrambe le
donne che, sulla base di un comune impegno genitoriale, abbiano fatto ricorso a tecniche di PMA praticate legittimamente all'estero
costituisca violazione: dell'art. 2 Cost., per la lesione
dell'identita' personale del nato e del suo diritto a vedersi
riconosciuto sin dalla nascita uno stato giuridico certo e stabile;
dell'art. 3 Cost., per la irragionevolezza dell'attuale disciplina
che non trova giustificazione in assenza di un controinteresse;
dell'art. 30 Cost., perche' lede i diritti del minore a vedersi
riconosciuti, sin dalla nascita e nei confronti di entrambi i
genitori, i diritti connessi alla responsabilita' genitoriale e ai
conseguenti obblighi nei confronti dei figli.