Studio Legale Tornincasa

Studio Legale Tornincasa Lo studio offre assistenza nei diversi settori del diritto penale e civile attraverso specifiche e distinte competenze. L’Avv. Sosio Tornincasa.

Gli Avv.ti Sosio e Mauro Tornincasa, nel 2012, dopo anni di consolidata esperienza nei settori di competenza, maturata presso primari studi legali partenopei, hanno costituito lo Studio Legale Tornincasa. Diritto penale
Ambito di competenza esclusiva dell’Avv. Mauro Tornincasa, patrocinante in Cassazione. Viene garantita assistenza sia nella fase extra-procedimentale, mediante specifiche consulenz

e, sia nella fase procedimentale, offrendo adeguata difesa tecnica tanto nel corso delle indagini preliminari quanto in sede processuale. Mauro Tornincasa offre consulenza ed assistenza in tutti i settori del diritto penale, segnalandosi, in particolare, per l’esperienza acquisita nell’ambito dei reati tributari, dei reati contro la pubblica amministrazione, dei reati societari e della responsabilità amministrativa degli enti nonché dei delitti colposi e da responsabilità professionale oltre che dei reati di competenza del Tribunale Militare. Diritto civile
Materia di competenza esclusiva dell’Avv. Viene garantita assistenza sia nella fase stragiudiziale che giudiziale oltre che in ambito contrattualistico, nei diversi settori del diritto civile con particolare riferimento alla materia del diritto di famiglia, del diritto commerciale, alla tutela dei diritti patrimoniali e del diritto di proprietà ed al condominio.

26/03/2022

IL PUBBLICO UFFICIALE, COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE.

Laddove, nel compimento di atti d’ufficio o nell’esercizio delle proprie funzioni, il pubblico ufficiale resti vittima di reati quali oltraggio, violenza, minaccia, può costituirsi parte civile nel relativo procedimento penale?

La risposta è si!
Sebbene si tratti di reati procedibili d’ufficio, ciò non vuol dire che il pubblico ufficiale (agente di PS/carabiniere/agente della Municipale) vittima diretta della condotta oltraggiosa, violenta, minacciosa o di resistenza, non possa richiedere personalmente un risarcimento, costituendosi parte civile nel procedimento penale a carico dell’imputato.
Si tratta di una legittima istanza di cui, però, non sempre vi è adeguata consapevolezza.
Spesso, nei procedimenti relativi a questo tipo di reati, il pubblico ufficiale/vittima interviene nel processo solo per rendere testimonianza ma è bene tener presente che, avendo subito un danno in conseguenza della condotta di reato, potrà comunque richiedere di costituirsi parte civile per ottenere un risarcimento.
Al di là di ipotesi risarcitorie “spontanee” ed espressamente previste dal legislatore per l’estinzione del reato (si veda l’art. 341 bis, comma 3, c.p.), dunque, il pubblico ufficiale che abbia subito violenza, resistenza o oltraggio nel compimento di atti d’ufficio o nell’esercizio delle sue funzioni, potrà richiedere un risarcimento all’interno del procedimento penale nei confronti dell’autore delle relative condotte di reato.
Ferma restando la possibilità di devolvere l’eventuale risarcimento ad associazioni già esistenti, merita riflessione anche la particolare funzione che l’eventuale costituzione del singolo pubblico ufficiale può perseguire nei confronti del condannato. Spesso, infatti, si tratta di processi che si concludono con condanna e conseguente -legittima- concessione del beneficio della pena sospesa. In tal caso, laddove non vi sia stata neppure la costituzione di parte civile e relativa condanna al risarcimento del danno, vi sarà sempre il rischio che il condannato percepisca dalla vicenda un forte senso di impunità. Ebbene, l’eventuale pronuncia di condanna al risarcimento, con tutto quello che comporta anche per il futuro, potrà certamente contribuire a scoraggiare il condannato dal commettere altre condotte di questo tipo.

Lunedi, 28 dicembre 2020.Approfondimento sul tema delle recenti riforme in materia di responsabilità amministrativa da r...
26/12/2020

Lunedi, 28 dicembre 2020.
Approfondimento sul tema delle recenti riforme in materia di responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche ex D. LGS 231/2001.
Onorato di intervenire in ordine alla recente estensione della responsabilità 231 ai reati tributari.

Un sorriso forse ci aiuterà ...
13/05/2020

Un sorriso forse ci aiuterà ...

Dopo 2 mesi di smart working,  si riparte da studio con tutte le precauzioni e cautele. Ossigeno!
05/05/2020

Dopo 2 mesi di smart working, si riparte da studio con tutte le precauzioni e cautele. Ossigeno!

Ecco i chiarimenti pubblicati sul sito istituzionale del Governo in relazione alla "fase 2": visite a congiunti, spostam...
02/05/2020

Ecco i chiarimenti pubblicati sul sito istituzionale del Governo in relazione alla "fase 2": visite a congiunti, spostamenti all'interno e all'esterno delle Regioni, pubblici esercizi, attività produttive, commerciali e professionali.

On line le FAQ relative alle misure in vigore a partire dal 4 maggio.

FOCUS: il Virus non uccide la violenza domestica: denunciate!Questi giorni di permanenza domiciliare obbligatoria sono d...
24/04/2020

FOCUS: il Virus non uccide la violenza domestica: denunciate!

Questi giorni di permanenza domiciliare obbligatoria sono difficili per tutti. Per molti, però, lo sono ancora di più: la forzata convivenza quotidiana con il proprio aguzzino, infatti, accresce il dramma delle vittime di violenza domestica.

E’ bene sapere però che, anche e soprattutto in questo momento, l’attenzione delle Istituzioni e delle Forze di Polizia è sempre alta.

E’ dello scorso 21 marzo, la Direttiva del Ministro dell’Interno con la quale tutti i Prefetti, territorialmente competenti, sono stati sensibilizzati sul tema e richiamati alla possibilità di requisire -anche temporaneamente ai sensi del comma 7 dell’art.6 del D.L.17 marzo 2020, n.18- eventuali strutture (alberghi, pensioni etc) idonee ad ospitare le vittime di violenza che non possono certo svolgere l’isolamento fiduciario o la permanenza domiciliare presso il loro domicilio. Si è infatti preso atto che “l’obbligo di rispettare le disposizioni normative in materia di distanziamento sociale (isolamento dei malati; quarantena dei soggetti esposti; misure per i luoghi di lavoro; divieti di assembramento…), introdotte al fine di contenere il contagio, si rivela, di fatto, elemento che ostacola l’accoglienza delle vittime” presso le strutture preposte già esistenti sul territorio (i cd centri anti-violenza). (https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/circolari/circolare-21-marzo-2020-polmonite-nuovo-coronavirus-covid-19-accoglienza-donne-vittime-violenza)

E’ superfluo ricordare, inoltre, che, in questo periodo, resta comunque possibile denunciare le aggressioni e le violenze all’Autorità Giudiziaria. Proprio per l’emergenza COVID, inoltre, l’applicazione “youpol” della Polizia di Stato, istituita per segnalare episodi di spaccio e bullismo, è stata estesa anche ai reati di violenza domestica al fine di contenere e monitorare il prevedibile incremento di tali reati dovuti alla forzata permanenza domiciliare. (https://www.poliziadistato.it/statics/40/presentazione_youpol_-esserci.pdf.pdf)

Si ricordi, poi, che da agosto scorso, con l’istituzione del cd “codice rosso”, per questo tipo di reati è stata prevista maggiore celerità nelle indagini e nei processi, maggiore tutela per le vittime oltre che l’inasprimento delle pene ed il rafforzamento delle misure cautelari e di prevenzione per gli autori dei reati. Sono state poi introdotte nuove figure di reato quali, ad esempio, il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti -art. 612 ter c.p.- (cd revenge p**n) e il delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso -art. 583 quinquies c.p.-.
E’ prevedibile, tra l’altro, che, alla riapertura dell’attività giudiziaria, prevista per il prossimo 11 maggio, i Capi degli Uffici Giudiziari, garantiranno, per questi reati, lo svolgimento delle indagini e la trattazione dei processi. Ci auguriamo, ovviamente, che questo avvenga indipendentemente dalla applicazione di una misura cautelare nei confronti dell’aggressore.

24/04/2020
E' il caso di capire come ripartirà la Giustizia.
24/04/2020

E' il caso di capire come ripartirà la Giustizia.

Anche l'attività giudiziaria si prepara alla fine del lockdown, ma la ripartenza sarà tutt'altro che facile come immaginato sulla carta

14/04/2020

FOCUS: "Sono soggetto di diritto internazionale e vado in giro quanto voglio senza autocertificazione!"
Ma è proprio vero?

In questi giorni, sui social, circolano video di persone che, durante i controlli di polizia, dichiarandosi "soggetti di diritto internazionale" e/o diplomatici, sostengono convintamente di poter circolare liberamente e di non essere tenuti al rispetto delle norme vigenti.
Si aggiunga che, in molti casi, chi condivide questi video sul proprio profilo, li accompagna con commenti del tipo “ascoltate bene”, “siamo liberi e nessuno può obbligarci” e altre frasi simili che, a loro dire, dovrebbero destarci dal sonno in cui ci troviamo.

Ma è vero quindi che per loro, e per chi faccia come loro, nessuna autocertificazione può essere richiesta e nessun limite agli spostamenti può essere applicato?

Beh, diciamo subito che non è possibile!
Le argomentazioni sostenute da questi soggetti, come vedremo, sono prive di ogni fondamento giuridico: in nessun caso bisogna provare ad emulare gli autori dei video.
Spostarsi senza validi motivi espone tutti a gravi rischi e la sanzione è assicurata!

Procediamo con ordine.

Questi soggetti, in estrema intesi, disconoscono i singoli Stati e dunque anche l’Italia e ritengono che ciascun individuo sia sovrano di sé stesso grazie ad una dichiarazione di sovranità individuale.
Si autodefiniscono “soggetti di diritto internazionale”, “persone umane” o “legali rappresentanti” e pertanto, ciascuno di essi rivestirebbe per sé stesso, la funzione di agente diplomatico del proprio Stato-persona. Secondo questa ideologia, dunque, nessun soggetto sarebbe subordinato all'autorità statale a meno che non l’abbia preventivamente e consapevolmente riconosciuta mediante contratto o accordo.
Lo Stato Italiano, tra l’altro, non sarebbe uno Stato sovrano ma una semplice “società privata”.
Per questo, in alcuni dei video che circolano sui social, questi soggetti ripetono di non voler firmare nessun documento o verbale perché questo vorrebbe dire accettare tacitamente la sovranità dello Stato italiano.

Si tratta di una teoria figlia del complottismo che, però, come detto, non ha alcun fondamento giuridico.
Ovviamente, nessun soggetto, da sé, può costituire un singolo Stato, trattandosi, piuttosto, di una singola persona fisica soggetta, in quanto tale, alle leggi dello Stato sovrano di cui è cittadino o dal quale è ospitato.
Nessuna persona fisica può costituire, da sola, uno Stato e a confortare ciò, senza volersi soffermare su concetti e argomenti più complessi, sta la semplice ed immediata considerazione dell’assenza, in tal caso, di due dei tre elementi costitutivi di uno Stato Sovrano: il territorio ed il popolo. Viene certamente meno anche l’altro elemento, quello del governo. Al riguardo, qualcuno potrebbe -ideologicamente- obiettare che ciascuno è padrone di sé stesso. Per superare anche questa possibile obiezione basti segnalare che non è certamente questo che il diritto internazionale intende per governo.

Si tratta, dunque, di mere teorie ideologiche che certamente non potranno scriminare o legittimare condotte contra legem!

Uscite solo per comprovate esigenze e fornite sempre i vostri documenti, la vostra autocertificazione e non lanciatevi in sprovvedute autoproclamazioni!

18/11/2019

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