Studio Legale Sparano

Studio Legale Sparano Lo Studio Legale Sparano è una delle prime associazioni professionali del meridione, costituita nel

28/04/2020

COVID-19: OBBLIGO PER LE AZIENDE DI APPLICAZIONE DEL DPCM del 26.04.2020 NEL RISPETTO DELLE NORME IN TEMA DI TRATTAMENTO DATI (gpdr)
Nell'applicazione del protocollo si dà importanza alla tutela della salute della collettività e di quella del singolo. L’imprenditore ha il dovere infatti di prevenire i contagi e quindi rilevare la temperatura dei sui dipendenti e in caso essa sia superiore a 37.5 °C di dare comunicazione alle Autorità sanitarie ma il tutto sempre nel rispetto delle normative in tema di trattamento di dati personali in particolare il GPDR.
L’imprenditore è tenuto a velocizzare al massimo l’intervento in caso di sintomi non solo dei propri dipendenti ma anche per chiunque altro si trovi in azienda.
Nell'ultimo DPCM, il dovere di collaborare con le Autorità sanitarie si estende anche al datore di lavoro della persona terza che sta svolgendo attività in stretto contatto con i suoi dipendenti.
Il governo ha così ampliato e correlato la tutela della persona con i rispettivi datori di lavoro i quali sono tenuti entrambi a interfacciarsi con le Autorità sanitarie, sempre nel rispetto della tutela dei dati personali e quindi con obbligo di trattare i dati dando la corretta informativa e il correlato consenso.
La prevenzione va quindi attuata nelle organizzazioni aziendali del committente e dell’appaltatore con obblighi di operare in sinergia per prevenire le contaminazioni e la diffusione del virus.

Avv. Giuseppe Sparano -3339896793
p. Avv. Lorenzo Sparano -3334455517
Studio Legale Sparano – Via Chiatamone, 6 Napoli.

27/03/2020

Effetti della pandemia sui contratti – tesi dell’unitarietà

Sul noto presupposto dell’articolazione codicistica tra i Capi e le diverse Sezioni delle obbligazioni in generale (con le dicotomie e complementarietà ad es. degli l’artt.1176 e 1218 c.c.), resa ulteriormente complessa dagli indispensabili raffronti con la normativa concernente i contratti in generale e quelli singoli, l’attuale indagine si limita all’inadempimento (come vicenda dell’obbligazione) per verificarne le ipotesi e gli effetti della non imputabilità.
La dichiarata pandemia e i relativi provvedimenti legislativi adottati in Italia nell’ultimo periodo sono da qualificarsi come factum principis caratterizzato da essere un evento:
- estraneo alla sfera di controllo del contraente
- inevitabile (trattasi di provvedimenti a tutela della collettività ed il singolo, pur avendone teoricamente facoltà, ha un interesse inesistente o alquanto affievolito ad impugnarli).
La potestà legislativa che ha consentito anche soltanto alcuni specifici intervenuti sui contratti di lavoro (Titolo II D.L. 18/2020 Misure a sostegno del lavoro - artt.20 e ss. attribuendo in particolare anche la specifica codifica causale ex art.8 DM 9544/2016), sui contratti di patrocinio legale (Titolo V Ulteriori misure – art.83 e ss. sospensione delle udienze/procedimenti), su contratti di soggiorno e di acquisto di titoli di accesso a spettacoli di qualsiasi natura (art.88) e su alcuni contratti di appalto pubblico (art.91 col quale è aggiunge il comma 6 bis all’art.3 del DL 6/2020 convertito con modificazioni con Legge 13/2020) è, a mio avviso, sufficiente affinché sul piano giuridico ciò debba necessariamente valere per tutti i contratti.
In ogni contesto in cui l’adempimento o meglio l’inadempimento è in stretto rapporto causale con la legislazione limitativa ricorre l’esimente. Le regole codicistiche sono generali e i principi di coerenza giuridica e di equanimità prevedono che una volta applicate anche soltanto ad alcune delle predette fattispecie devono riguardare l’intero sistema: se il presupposto dell’impossibilità sopravvenuta è il medesimo anche gli effetti lo devono essere.
Al contempo il predetto evento esimente deve essere in rapporto causale con l’effettiva impossibilità di adempiere.
Il principale ambito di intervento della decretazione d’urgenza è l’inibizione per legge di un corposo numero di attività produttive al quale si aggiunge quella degli spostamenti sul territorio (riguardante prevalentemente le attività di trasporti anche se di minore impatto stante la deroga per conclamata necessità).

La complessiva entità dei molteplici contratti di ogni singola attività produttiva forzatamente impedita dalla decretazione, a mio avviso, subisce la modifica del sinallagma e dei reciproci obblighi dei contraenti con i relativi effetti da valutare, a seconda dei casi, a mezzo delle regole codicistiche e di eventuali contrattualizzate clausole in caso di pandemia.
La disamina di alcune ipotesi concrete da per presupposto che l’indagine concerne quei contratti i cui termini per l’adempimento non è ancora scaduto (o scaduto nelle more della decretazione) e di quelli ad esecuzione continuata o periodica.
Nei contratti di fornitura in cui la merce non è stata consegnata, l’acquirente al quale è stata impedita l’attività ha il diritto a far valere la cessazione dell’interesse alla merce rispetto al venditore che ne attende il pagamento.
A mio avviso ricorre l’impossibilità sopravvenuta stante il diretto rapporto causale con l’esimente: l’acquisto è funzionale all’attività. Le conseguenze sono il diritto di non adempiere ed evitare la consegna senza ulteriori aggravi. Similare situazione è quella in cui la merce sia stata già consegnata con il diritto a poterla restituirla senza adempiere al pagamento. In entrambi i casi gli effetti sono l’estinzione delle reciproche obbligazioni ai sensi dell’art.1256 c.c. E’ ipotizzabile che ciò valga per l’intera filiera anche a monte del fornitore per i contratti di approvvigionamento della materia prima e così via, con i dovuti discrimini per il permanere del necessario rapporto causale nella sua continuità.
Tra i contratti a prestazione continuata, le obbligazioni concernenti le locazioni subiscono, a mio avviso, similari conseguenze. Al contempo ricorre la peculiare previsione dell’art.1467 c.c. che consente anche la modifica concordata delle condizioni del contratto (l’ipotesi codicistica di “avvenimenti straordinari ed imprevedibili” possono ricondursi alla descritta medesima impossibilità sopravvenuta). Il conduttore la cui attività produttiva è stata impedita dalla decretazione d’urgenza ha il diritto di ritardare il pagamento dei canoni e/o di concordarne di diversi.
Per i contratti di patrocinio legale la prestazione è anch’essa impedita e ciò vale quale esimente da imputazioni di inadempimento. Al contempo, come in molteplici altri rapporti contrattuali, l’impossibilità è temporanea e gli effetti sono sia quelli stabiliti dal citato art.1467 c.c. e sia dall’art.1256, co.2 c.c.. Ai contraenti è rimessa la valutazione sul titolo dell’obbligazione e sulla natura dell’oggetto: ad esempio il cliente, quale creditore della prestazione, può dichiarare di non averne più interesse con estinzione dell’obbligazione, oppure il legale, per il perdurare dell’impossibilità può ritenere di non poter più espletare l’incarico ed anche in tal caso ricorre l’estinzione.
L'interesse delle parti alla prosecuzione o all’estinzione del contratto è coerente alla peculiare ipotesi di impossibilità sopravvenuta di carattere non definitivo (come invece

fu ad es. il divieto di meretricio imposto nel 1956 dalla cd legge Merli o i divieti a contrarre disposti dalle leggi razziali del 1939 in danno dei cittadini qualificati di "razza ebrea"). La temporaneità è inoltre per un periodo di tempo indeterminato (corrispondente a quanto durerà l'emergenza e sino a quando non verranno revocati i provvedimenti assunti) con un precedente rinvenibile nella legislazione speciale sugli ammassi agricoli del 1939, rimasta in vigore ben oltre la conclusione del secondo conflitto mondiale.
Avv. Giuseppe Sparano
Dottore di ricerca
Università Federico II Napoli

https://www.studiolegalesparano.it/gdpr_privacy_legale/
17/06/2019

https://www.studiolegalesparano.it/gdpr_privacy_legale/

Lo Studio Legale Sparano aiuta le piccole e medie aziende ad essere in regola con il GDPR. Cos'è la GDPR Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR in Inglese) è una nuova legge europea che sostituisce il Data Protection Act del 1998. Definisce i maggiori obblighi su come le organizza...

La tua impresa è adeguata?
16/05/2019

La tua impresa è adeguata?

💥GDPR e tutela della Privacy

la tua azienda è pronta al cambiamento?

Adeguarsi è un obbligo di legge,
non aspettare, CONTATTACI !!
Studio Legale Sparano

Il GDPR è in vigore da quasi un anno ormai, adeguarsi è OBBLIGATORIO, non aspettare, sono partite le sanzioni!! Contatta...
12/04/2019

Il GDPR è in vigore da quasi un anno ormai, adeguarsi è OBBLIGATORIO, non aspettare, sono partite le sanzioni!!

Contattaci per una valutazione della tua impresa

Adeguarsi è OBBLIGATORIO, ad oggi solo il 30% delle imprese sono adeguate, non aspettare, sono partite le sanzioni!!

📞Contattaci per una prima consulenza gratuita📞

29/03/2019

Lunedì 1 aprile Palazzo Marinella, Riviera di Chiaia 287, Napoli. Si parlerà di GDPR- Regolamento Europeo 679/2016 - Lo stato d’attuazione. Interverranno gli autori tra i quali l’Avv. Giuseppe Sparano

Quando un "click" corrisponde ad una sottoscrizione vera e propria è necessario essere informati. Vediamo come funziona ...
13/09/2018

Quando un "click" corrisponde ad una sottoscrizione vera e propria è necessario essere informati. Vediamo come funziona il meccanismo del .
Articolo ad opera dell' Avv. Giuseppe Sparano e del Dott. Lorenzo Sparano.
Dal 19 settembre entrerà in vigore il D. Lgs. 101/2018 che adeguerà la normativa italiana al Regolamento UE 679/2016 ( ).

In un mondo iper virtuale e in cui è in costante incremento l’utilizzazione dei dati e in particolare quelli personali, questi ultimi hanno trovato una forte tutela da parte dell’Unione europea.

03/11/2016

La recente normativa consente (art.6 del D.L. 193/2016, collegato alla legge di Bilancio 2017, in G.U. del 24.10.2016) la definizione agevolata di tutti i ruoli iscritti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e affidati agli agenti di riscossione (di seguito riporto direttamente il nome del maggior...

20/09/2016

"L'inammissibilità della domanda di concordato con riserva qualora la domanda sia stata oggetto di rinuncia"
http://www.studiolegalesparano.it/news/articolo_3.html

La disposizione di cui all’articolo 161, comma 9, L.F., la quale prevede la inammissibilità della domanda di concordato con riserva qualora il debitore abbia presentato analoga richiesta nei due anni precedenti, è applicabile anche all’ipotesi in cui la domanda sia stata oggetto di rinuncia.

14/09/2016

http://www.studiolegalesparano.it/news/articolo_2.html

Il presente elaborato ha il fine di illustrare le argomentazioni poste alla base della decisione della Suprema Corte 1 in merito all’ individuazione del termine finale per l’ insinuazione tardiva al passivo di un credito sopravvenuto al fallimento. Trattasi, in particolare, di un credito vantato da…

Indirizzo

Via Chiatamone, 6
Naples
80121

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:30
15:30 - 19:30
Martedì 09:00 - 13:30
15:30 - 19:30
Mercoledì 09:00 - 13:30
15:30 - 19:30
Giovedì 09:00 - 13:30
15:30 - 19:30
Venerdì 09:00 - 13:30
15:30 - 19:30

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Legale Sparano pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio Legale Sparano:

Condividi

Lo Studio

Lo Studio Legale Sparano è una delle prime associazioni professionali del meridione, costituita nel 1988 al fine di far confluire in un’unica struttura le sinergie del compianto Prof. Vincenzo Sparano, quelle dei figli e dei collaboratori, ognuno operante nei propri rispettivi ambiti di competenza. Lo Studio presta patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori e assicura la propria assistenza in campo stragiudiziale e giudiziale, anche in sedi arbitrali e di mediazione nei settori del diritto civile, societario, commerciale ed amministrativo. Si ritiene indispensabile la forma scritta del mandato di patrocinio anche a mezzo di convenzioni di assistenza e consulenza sia per oggetto e sia per durata con il miglior contemperamento dei costi.

Oltre a rapporti di partnership con rilevanti Studi Legali di carattere nazionale ed internazionale tra cui Quorum e Patroni - Griffi, con studi di commercialisti Zeno ed in materia penale con l’ Avv. Roberto Giovene di Girasole. Data la competenza altamente specializzata dei propri collaboratori e partners, lo Studio garantisce la massima assistenza e consulenza in differenti aree tematiche.