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Risarcimento da volo cancellato: l'onere della prova è a carico del danneggiato. Lo ha statuito la Corte di Cassazione c...
08/07/2025

Risarcimento da volo cancellato: l'onere della prova è a carico del danneggiato. Lo ha statuito la Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza n. 17644 del 30 giugno 2025.

Il caso: Tizio e Mevia convenivano in giudizio avanti al Giudice di Pace di Roma la Compagnia Aerea Omega per vederla condannata al risarcimento del danno conseguente alla cancellazione del volo da Londra a Roma ed a tutte le vicissitudini che ne erano conseguite, dato che la compagnia aveva offerto ai viaggiatori una riprotezione alternativa solo dopo tre giorni, e, tra l'altro, sulla differente destinazione di Milano.

Il Giudice di Pace rigettava la domanda attorea, sul rilievo per cui i passeggeri non avrebbero fornito la prova della fonte negoziale del loro diritto; Tizio e Mevia proponevano appello, che veniga rigettato dal Tribunale di Roma.

Gli attori soccombenti ricorrono in Cassazione, lamentando come omissiva di un fatto decisivo la motivazione del giudice di merito nella parte in cui, pur confermando la produzione in atti delle carte d'imbarco per il volo di andata e per quello successivo di riprotezione, non aveva spiegato perché tali carte d'imbarco non avrebbero provato l'acquisto del biglietto aereo oggetto di causa: per il giudice di appello:

gli attori si sarebbero limitati a produrre copia di carte di imbarco per voli British Airways senza dimostrare di avere acquistato il biglietto per il volo (Londra-Roma) asseritamente cancellato:

peraltro gli attori non avevano nella citazione allegato l’avvenuto acquisto, e pertanto dalla mancata prova dell’avvenuto acquisto del biglietto aereo il Tribunale era pervenuto al rigetto della domanda risarcitoria.

Per la Suprema Corte il ricorso è fondato:

a) là dove ha rilevato una carenza della prova del contratto di trasporto in ragione della mancata dimostrazione dell’acquisto del biglietto aereo, il giudice di appello ha violato il principio di diritto secondo cui in tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore;

b) spetta a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004;

c) il giudice di appello, pur dando atto della produzione in atti della copia delle carte di imbarco dei voli di andata e di ritorno, ha apoditticamente affermato che i passeggeri non hanno dato prova del contratto di trasporto senza invero in alcun modo spiegare la ragione per cui le prodotte carte di imbarco non siano state nella specie ritenute idonee a provare l’acquisto del biglietto per lo stesso volo di linea, atteso che il rilascio dele medesime normalmente quest’ultimo presuppone.

11/03/2022

INESISTENTE LA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO EFFETTUATA DA UN INDIRIZZO PEC NON UFFICIALE.

La CTP di Roma torna a ribadire l’inesistenza della notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento effettuata attraverso un indirizzo pec non risultante dai registri ufficiali.

Non c’è due senza tre. Dopo le sentenze n. 601 del 17.01.2020 e n. 2799 del 28.02.2020 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma con la pronuncia n. 9274 del 24.11.2020 torna a ribadire l’inesistenza della notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento effettuata attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata (nel caso esaminato dalla CTP di Roma [email protected] ) non risultante dai registri ufficiali Reginde o Indice IPA, né riferibile all’Agente della riscossione neanche attraverso la visione del sito web dell’ Agenzia delle Entrate Riscossione.

I giudici romani a sostegno della loro decisione hanno fatto il precedente della Corte di Cassazione n. 17346/19, richiamato dal dott. Gianluca Proietti Toppi, difensore del ricorrente , secondo cui "la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi".

Ne consegue che l’invio di atti esattoriali proveniente da indirizzi di posta elettronica certificata non presenti nei Pubblici Registri debba considerarsi pacificamente illegittimo e non legittimamente riconducibile all’ Agenzia delle entrate-Riscossione, pertanto, tanquam non esset.

A tal fine , giova rammentare che attualmente gli unici indirizzi pec dell’Agenzia delle Entrate Riscossione presenti nei pubblici registri sono:
[email protected] ( Registro INI-PEC ed IPA )
[email protected] ( Registro PP. AA. )

12/05/2021

SEZIONI UNITE: il notificante deve depositare anche l'avviso di ricevimento del c.d. cad

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021 risolve il contrasto giurisprudenziale interno alla giurisprudenza di legittimita' in merito alla questione se sia sufficiente per il giudizio di rituale perfezionamento della procedura notificatoria produrre il primo avviso di ricevimento con relative attestazioni oppure sia necessario, anche ed essenzialmente, che il notificante depositi l'avviso di ricevimento della "raccomandata informativa" (CAD).

19/04/2021

RIAPERTURE, SCENDE l'RT nazionale

Torneranno dal 26 aprile le zone gialle che diventano "rafforzate". Di conseguenza ci sarà l'ok alla ripartenza di tutte le attività di ristorazione, sport e spettacolo ma solo all'aperto nelle aree a basso contagio da Covid. L'annuncio arriva in conferenza stampa dal premier Mario Draghi. A questa decisione il governo arriva rinfrancato anche dal monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute, c'he vede l'Rt nazionale è sceso a 0,85. Sarà il ministro della Salute, Roberto Speranza, in base dati e indicazioni della cabina di regia, a firmare le nuove ordinanze che saranno in vigore a partire dal 19 Aprile.


RISTORANTI aperti e coprifuoco alle 22

Draghi ha chiarito che verrà anticipata al 26 aprile l'introduzione della zona gialla però «con un cambiamento rispetto al passato, nel senso che si dà precedenza all'attività all'aperto, anche la ristorazione a pranzo a cena e alle scuole tutte, che riaprono completamente in presenza nelle zone gialla e arancione mentre in rosso vi sono modalità che suddividono in parte in presenza e in parte a distanza». Successivamente riapriranno i ristoranti anche epa sera, ma solo quelli all'aperto. Dal primo giugno riapriranno i ristoranti con tavoli al chiuso solo a pranzo seguendo le linee guida. Resterà invece il coprifuoco alle 22 anche nella fase delle nuove aperture.


SCUOLE, si riparte in presenza dal 26 aprile

In zona gialla rafforzata e arancione si tornerà a scuola dal 26 aprile. Ricordiamo che il decreto legge valido fino al 30 aprile, per la scuola ha previsto che le scuole infanzia, primaria, e il primo anno delle scuole medie siano in presenza in tutto il territorio azionale. Le classi seconde e terze medie sono in presenza al 100% nelle aree arancioni e gialle. Le classi seconde e terze medie in area rossa fanno scuola a distanza. Le superiori sono in Dad al 100% in area rossa; frequentano con percentuali tra il 50 e il 100% in area arancione.


CINEMA, SPETTACOLI e SPIAGGE: il calendario delle riaperture

Teatri, cinema e spettacoli dovrebbero tornare a essere consentiti all'aperto sempre dal 26 aprile. Al chiuso gli spettacoli dovrebbero essere consentiti con i limiti di capienza fissati per le sale dai protocolli anti contagio. Dal primo luglio ok alla riapertura di a fiere e congressi e all'apertura di stabilimenti termali e parchi tematici, con nuove linee guida. Gli stabilimenti balneari e le piscine all'aperto riaprono il 15 maggio, mentre le palestre riaprono il primo giugno anche al chiuso.


Ripartenza anche per lo SPORT

Palestre aperte dal 1° giugno. Riparte anche lo sport all'aperto, per gli amatori e per i tifosi. Come previsto nella bozza del decreto che il Dipartimento Sport sottoporrà nei prossimi giorni al Cdm si indicherà la possibilità di tornare dal 26 aprile a praticare sport anche di contatto, dal calcetto alle partite di altre discipline, nelle regioni in zona gialla. In zona gialla, dal primo maggio sarà consentito l'accesso del pubblico in impianti all'aperto fino a un massimo di mille spettatori e al chiuso fino a un massimo di 500.

19/03/2021

La immotivata cancellazione di un profilo Facebook va risarcita [Tribunale Bologna ord. 10 marzo 2021]

E' della banca l'onere della prova che l’illecito prelevamento effettuato mediante bancomat è dovuto a dolo o colpa grav...
05/03/2021

E' della banca l'onere della prova che l’illecito prelevamento effettuato mediante bancomat è dovuto a dolo o colpa grave del cliente (Cass. Civ. n. 9721/2020).

La banca deve provare che l’illecito prelevamento effettuato mediante bancomat è dovuto a dolo o colpa grave del cliente - Diritto.it

12/11/2020

CASSAZIONE: MOBBING punito come STALKING

Per gli Ermellini, quando le condotte vessatorie del datore di lavoro sono reiterate e producono uno stato di prostrazione psicofisica il mobbing è punibile come stalking. Atti persecutori sul posto di lavoro.

La Cassazione nella sentenza n. 31273/2020 (sotto allegata) spiega che le condotte che integrano mobbing lavorativo possono essere ricondotte in ambito penale al reato di stalking quando le condotte reiterate finalizzate ad isolare e a vessare il lavoratore provano uno degli eventi contemplati dall'art. 612 bis del c.p.

Per comprendere al meglio le conclusioni a cui sono giunti gli Ermellini vediamo quali sono gli eventi contemplati dall'art 612 bis: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita."

Fonte: Cassazione: mobbing punito come stalking https://www.studiocataldi.it/articoli/40244-cassazione-mobbing-punito-come-stalking.asp

24/07/2020

REINTRODUZIONE DELLE NOTIFICAZIONI AGLI INDIRIZZI CENSITI NEL REGISTRO ...IPA...

Con il Decreto Legge 16 Luglio 2020 n. 76, in vigore dal 17 luglio 2020, il Governo ha introdotto importanti novità sulle notificazioni agli indirizzi censiti nel registro IPA. Ne parliamo in questo articolo.
Come è noto, per poter perfezionare in modo corretto una notificazione in proprio a mezzo PEC, sarà necessario estrarre l’indirizzo di destinazione da uno dei pubblici registri di cui all’art. 16-ter d.l. 179/2012; questo in virtù del chiaro disposto di cui all’art. 3 comma I della Legge 53 del 1994.

Orbene, con il Decreto Legge 16 Luglio 2020 n. 76, in vigore dal 17 luglio 2020, il Governo ha introdotto importanti novità che riguardano sia il sopra citato art. 16-ter, che l’art. 16 del medesimo D.L. 179/2012.

Vediamo nello specifico queste modificazioni:

Con la modificazione dell’art. 16 D.L. 179/2012, il Governo ha previsto che, per le amministrazioni pubbliche, la possibilità di “comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio.”
La disposizione si riferisce al così detto registro “PP.AA.” che, sino ad oggi, era l’unico utilizzabile per le notificazioni a mezzo PEC in ambito civile e amministrativo.

Il Governo, con la disposizione de qua, ha quindi dato la possibilità alle amministrazioni pubbliche di comunicare più di un indirizzo PEC da inserire nel registro de quo, questo al fine – ad esempio – di rendere autonomi degli specifici uffici territoriali di una stessa amministrazione che, in mancanza di tale facoltà, si sarebbero visti notificare atti e provvedimenti ad un unico indirizzo PEC centralizzato.

Oltre a questo, sempre in modifica all’articolo 16 di cui sopra, il comma 13 è stato sostituito dal seguente: “In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi dell’articolo 16-ter , comma 1-ter .”
Il Governo, quindi, con questa disposizione ha cercato di risolvere l’annoso problema della mancata alimentazione del registro PP.AA. a cui, molto spesso, le hanno omesso di comunicare il proprio indirizzo PEC per le notificazioni digitali.

Qualora, quindi, una P.A. non comunicasse il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata per l’inserimento in detto registro, l’avvocato potrebbe procedere alla notificazione ex art. 16-ter, comma 1-ter; tale comma, anch’esso inserito dal Decreto Legge in parola, recita: “Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell’ elenco di cui all’articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’articolo 6 -ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell’amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell’elenco di cui all’articolo 6 -ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni”.

Si precisa che l’elenco di cui all’articolo 6-ter Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, altro non è che il così detto registro “IPA”, ossia, l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, che risulta già completamente alimentato con gli indirizzi PEC di tutte le P.A. e che già poteva essere utilizzato per le notifiche telematiche in ambito tributario.

Con detto nuovo comma, poi, il Governo ha precisato che, qualora nel registro IPA risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata primario.

Il Decreto Legge 16 Luglio 2020 n. 76, quindi, sembra ver risolto un problema di ordine pratico che – da anni – aveva effetti negativi sulle comunicazioni digitali nei confronti della Pubblica Amministrazione, e ciò sanzionando – questa volta in modo fattivo – la mancata alimentazione del registro PP.AA. rendendo quindi sempre possibile la notifica digitale nei confronti delle P.A.

Era ora...
11/06/2020

Era ora...

Un emendamento di Fratelli d’Italia cancella la norma che aveva prorogato lo stop della Giustizia al 31 luglio: parere favorevole di governo e relatori

14/04/2020

La pandemia da Covid-19, inizialmente qualificata come emergenza sanitaria, sta causando effetti di considerevole impatto non soltanto sui singoli individui e sulle loro libertà, ma anche sulle aziende e sulle loro obbligazioni contrattuali.

La carenza di liquidità rischia invero di essere indiscriminatamente "scaricata" sui fornitori: alcune volte legittimamente, altre meno.
In queste ultime settimane si sono succeduti vari provvedimenti del Governo, tra cui il Decreto legge 17 marzo, che non sembra aver arginato la "pandemia" di inadempimenti contrattuali cui stiamo assistendo, e il recentissimo Decreto del 8 aprile.

Proviamo quindi a fare un po' di ordine e di rispondere alla seguente domanda:

in quali casi la diffusione del virus ed i provvedimenti adottati dall'Esecutivo possono esimere – e in che misura - l'obbligato dall'adempiere alle proprie obbligazioni?
La risposta va modulata a seconda dei contratti in essere e, in particolare, delle clausole ivi presenti.

La normativa applicabile

In primo luogo occorre fare riferimento alla norme generali che disciplinano l'inadempimento delle obbligazioni: l'art. 1218 c.c., il quale prevede che nel caso in cui il debitore non adempia regolarmente alle proprie obbligazioni dovrà rispondere del danno cagionato, fatta salva l'ipotesi in cui la prestazione sia divenuta impossibile per una causa a lui non imputabile; e l'art. 1256 c.c., a mente del quale l'obbligazione si estingue nel caso in cui, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventi - appunto - impossibile.

Nei contratti con prestazioni corrispettive vi sono poi delle norme particolari: ai sensi dell'art. 1463 c.c., l'impossibilità totale libera la parte impossibilitata dall'eseguire la prestazione dovuta e contestualmente la priva dal diritto di richiedere alla controparte l'adempimento della propria controprestazione; e eventualmente già ricevuto dovrà essere restituito secondo le norme della ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c.).

Per poter spiegare la propria efficacia liberatoria, l'impossibilità deve essere sopravvenuta alla conclusione del contratto e non deve essere imputabile al soggetto obbligato; inoltre deve essere assoluta e definitiva ed altresì riferibile esclusivamente a prestazioni infungibili.

Viceversa, l'impossibilità parziale (ex art. 1464 c.c.) consistendo di regola nel deterioramento della cosa dovuta, o più generalmente nella riduzione materiale della prestazione, determina una corrispondente riduzione della controprestazione, ovvero rende legittimo l'esercizio del diritto di recesso da parte del contraente che non abbia un apprezzabile interesse al mantenimento del contratto, ove la prestazione residua venga a risultare incompatibile con la causa concreta del contratto.

La giurisprudenza ha evidenziato che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione "si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta inutilizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione" (Cfr. Cass. 20.12.2007, n. 26959).

In altri termini può configurarsi l'ipotesi dell'impossibilità sopravvenuta (totale o parziale) laddove tale impossibilità comporti un'alterazione del sinallagma che renda irrealizzabile la causa concreta del contratto. (Cfr. Cass. 22.8.2007, n. 17844 )

In tema di locazioni, in giurisprudenza si è osservato che "in relazione ai contratti di locazione di immobili urbani, qualora l'immobile locato venga a versare, anche se non per colpa del locatore, in condizioni tali da non consentire il normale godimento del bene in relazione alla sua destinazione contrattuale il conduttore convenuto in giudizio per il pagamento dell'intero canone, se non può validamente opporre l'eccezione di inadempimento, ha comunque diritto ad ottenere una riduzione del canone, proporzionale alla riduzione dell'utilità che il conduttore consegue, a causa del limiti esistenti al pieno godimento del bene come contrattualmente previsto" (Cfr. Cass. 27.2.2004, n. 3991).

Uno dei casi "tipici" dell'impossibilità della prestazione è allorquando sopraggiunge un ordine o un divieto dell'autorità amministrativa. Trattasi del c.d. factum principis (letteralmente: "il fatto del principe"), ovverosia qualsiasi provvedimento legislativo o amministrativo dettato da interessi generali che rende impossibile oggettivamente la prestazione, indipendentemente dal comportamento dell'obbligato.

Il factum principis è stato ricompreso nell'ambito della forza maggiore (Cfr. Cass. 11.1.1982, n. 119 ), anche se propriamente si tratta di due concetti differenti. Ai fini dell'esonero dalla responsabilità per il factum principis è necessario che:

(i) la situazione sia del tutto estranea alla volontà del soggetto obbligato e ad ogni suo dovere di diligenza; non vi deve essere alcuna colpa imputabile al debitore, che deve provare di essersi attivato in ogni modo, secondo l'ordinaria diligenza, per vincere o rimuovere la resistenza o il rifiuto della P.A.;

(ii) l'evento non deve essere conosciuto o conoscibile dal soggetto obbligato. (Cfr. Cass. 8.6.2018, n. 14915; Cass. 25.5.2017, n. 13142; Cass. 30.4.2012, n. 6594)

Nei contratti a prestazioni corrispettive ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita l'art. 1467 c.c. stabilisce che nel caso in cui la prestazione di una delle parti sia divenuta eccessivamente onerosa in ragione di avvenimenti straordinari ed imprevedibili estranei al soggetto che risulta inadempiente, la parte che deve tale prestazione potrà domandare la risoluzione del contratto, fornendo la prova del fatto da cui scaturisce l'eccessiva onerosità e della genesi di quest'ultima. Mentre il carattere della straordinarietà è di natura oggettiva, nel senso che deve trattarsi di un evento anomalo, misurabile e quantificabile sulla base di elementi quali la frequenza, le dimensioni e l'intensità (tali da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quanto meno di carattere statistico), il carattere della imprevedibilità ha fondamento soggettivo, in quanto fa riferimento alla fenomenologia della conoscenza: riguarda la capacità conoscitiva e la diligenza della parte contraente.

Si discute in dottrina e giurisprudenza sulle modalità attraverso le quali l'eccessiva onerosità può essere dedotta in giudizio. Secondo l'orientamento maggioritario l'eccessiva onerosità deve essere dedotta mediante una specifica domanda, da proporsi in via principale ovvero in via riconvenzionale dal debitore convenuto nel giudizio promosso dall'altro contraente per l'adempimento (o la risoluzione per inadempimento) del contratto. Non sarebbe invece consentito al debitore convenuto sollevare l'eccezione di eccessiva onerosità, atteso che l'eccessiva onerosità è diretta al conseguimento di una pronuncia esorbitante il mero rigetto dell'altrui richiesta di adempimento ( Cass. 26.10.2004, n. 20744; Cass. 30.1.1995, n. 1090 ).

Una tesi minoritaria e risalente, invece, ammette la proponibilità dell'eccessiva onerosità financo in via di eccezione onde consentire al debitore di paralizzare la pretesa creditoria avanzata dalla controparte (Cfr. Cass. 13.12.1980, n. 6470).

Con la collaborazione di Marco Greggio e Carlotta Seghi, la redazione di Diritto24 ha il piacere di inaugurare una nuova rubrica dedicata all'analisi delle varie clausole contrattuali e delle possibili eccezioni in tempo di crisi ed inadempimenti contrattuali diffusi da Covid-19

fonte: www.ilsole24h.com

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