Avv. Alberto Vecchiolla

Avv. Alberto Vecchiolla L'esperienza acquisita nel corso degli anni sia nel diritto civile che in quello penale, fanno si che il clente possa essere tutelato a 360 gradi.

𝐈𝐥 𝐟𝐞𝐧𝐨𝐦𝐞𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐚𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐮𝐢 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐈𝐥 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐜𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐚𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 che corre sui social è un fatto che accade orm...
01/05/2026

𝐈𝐥 𝐟𝐞𝐧𝐨𝐦𝐞𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐚𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐮𝐢 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥

𝐈𝐥 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐜𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐚𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 che corre sui social è un fatto che accade ormai molto spesso, 𝐬𝐩𝐚𝐳𝐳𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐯𝐢𝐚 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐠𝐧𝐢𝐭𝐚̀, 𝐥’𝐨𝐫𝐠𝐨𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐢𝐭𝐚̀ 𝐦𝐨𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐜𝐡𝐢 𝐞̀ 𝐜𝐨𝐥𝐩𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐢𝐠𝐧𝐨𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐠𝐫𝐚𝐯𝐞 𝐟𝐞𝐧𝐨𝐦𝐞𝐧𝐨.

Le persone non si rendono conto — per ignoranza o per menefreghismo, a seconda della qualità della persona — che parlare di un soggetto pubblicamente può portare, alla persona presa di mira, problemi senza precedenti.
In origine i social avevano una funzione nobile: quella di favorire il networking, favorire l’allargamento dei contatti umani o professionali, porre l’accento su tematiche importanti e cercare dei confronti con le persone.

𝐐𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐧𝐨𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐫𝐨𝐠𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚, 𝐝𝐞𝐫𝐨𝐠𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐛𝐞𝐜𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐟𝐮𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢— quella di creare tensione e accuse infondate su fatti e persone — sembra ormai l’attività primaria di una parte degli utenti che popolano queste piattaforme.

𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐚𝐯𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭𝐨, 𝐦𝐢 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐥𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐮𝐧 𝐠𝐫𝐢𝐝𝐨 𝐝𝐢 𝐚𝐥𝐥𝐚𝐫𝐦𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐨 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐟𝐞𝐧𝐨𝐦𝐞𝐧𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐞𝐦𝐛𝐫𝐚 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐥𝐚𝐭𝐨 𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞: 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐦𝐨𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐚𝐥𝐜𝐮𝐧𝐨 𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞. 𝐐𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐟𝐞𝐧𝐨𝐦𝐞𝐧𝐨, 𝐚 𝐦𝐢𝐨 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐞𝐝 𝐮𝐦𝐢𝐥𝐞 𝐠𝐢𝐮𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨, 𝐯𝐚 𝐫𝐞𝐠𝐨𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐧𝐜𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐥𝐞𝐠𝐠𝐢 𝐚𝐝 𝐡𝐨𝐜, 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐥𝐢𝐜𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐮𝐥 𝐫𝐢𝐬𝐜𝐡𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐢, 𝐜𝐫𝐢𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐨 𝐚𝐜𝐜𝐮𝐬𝐞 𝐬𝐮 𝐬𝐨𝐠𝐠𝐞𝐭𝐭𝐢 𝐚 𝐦𝐞𝐳𝐳𝐨 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥.

Questo tipo di comportamento viene definito diffamazione aggravata a mezzo stampa, il cui reato viene 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐚𝐥𝐥’𝐚𝐫𝐭. 𝟓𝟗𝟓 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐚 𝟑 𝐜.𝐩., 𝐜𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐚 𝟔 𝐦𝐞𝐬𝐢 𝐚 𝟑 𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐨 𝐥𝐚 𝐦𝐮𝐥𝐭𝐚 𝐧𝐨𝐧 𝐢𝐧𝐟𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐞 𝐚𝐝 𝐄𝐮𝐫𝐨 𝟓𝟏𝟔.

A tal riguardo, va evidenziato che la diffamazione a mezzo social viene assorbita dalla fattispecie della diffamazione a mezzo stampa; oltre a configurare un profilo puramente penale, va ricordato che colui il quale viene condannato per questo tipo di reato può essere successivamente chiamato a rispondere civilmente del danno arrecato al soggetto diffamato. Questo è un aspetto che non è assolutamente da sottovalutare.

𝐈 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐢 𝐫𝐢𝐟𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐟𝐚𝐫 𝐯𝐚𝐥𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐧 𝐬𝐞𝐝𝐞 𝐜𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞 𝐮𝐧 𝐫𝐢𝐬𝐚𝐫𝐜𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐧𝐞𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐨𝐠𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚𝐧𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐬𝐞𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐫𝐭𝐭. 𝐝𝐚𝐥 𝟐𝟎𝟒𝟑 𝐚𝐥 𝟐𝟎𝟓𝟗 𝐜.𝐜.

16/01/2026

🔴 Esiste la figura di tra i condomini?

16/01/2026

Il consiglio che condivido con i separandi che devono intraprendere una .

11/07/2025

Sono profonamente amareggiato, e mi duole doverlo affermare ,per come è stata svenduta VOLUTAMENTE la categoria degli avvocati.
Premetto che sono figlio e nipote d’arte, operiamo da generazioni a Napoli e nei vari circondari giudiziari Italiani.
Sono testimone di un passaggio generazionale forse uno dei peggiori, dove la figura professionale dell’avvocato é stata al centro di innumerevoli scandali ,in particolare a Napoli ,che hanno contribuito a rendere questa figura ,agli occhi di terzi ,inaffidabile, corrotta e tante altri appellativi che di certo non la mostrano cristallina e pura come dovrebbe essere.
non mi sento francamente di dar torto a queste persone per il semplice fatto che non è la prima volta che al mio studio arrivano clienti con problematiche evidenti create da colleghi.
Sempre più raro trovare un professionista che agisce ispirando la propria azione a valori morali e deontologici prima che nel rispetto delle regole codicistiche.
Avv. Alberto Vecchiolla

28/02/2025

I problemi con il proprio amministratore di Condominio, allo stato attuale rivestono un dei maggiori ostacoli che i condomini devono affrontare.
Gli amministratori sempre maggiormente si rendono protagonisti di comportamenti in piena dispregio del codice civile e penale, creando veri buchi di bilancio a danno dei proprietari degli immobili.
Domani interverrò mettendo in chiaro alcuni aspetti di queste vicende, indicando, altresì, le strade giuridiche da adottare per tenere sotto controllo le finanze del condominio…

IL REATO DI STALKING O ATTI PERSECUTORIPrima di tutto bisogna effettuare una precisazione di fondo che ci consente in ma...
08/02/2025

IL REATO DI STALKING O ATTI PERSECUTORI
Prima di tutto bisogna effettuare una precisazione di fondo che ci consente in maniera chiara e precisa di inquadrare questa tipo di fattispecie di reato.
Nel merito va rilevato che il reato di STALKING è punito dall’art.612 c.p definendolo nella sua consistenza nell’attuazione di condotte persecutorie ripetute che incidono sulle abitudini di vita della vittima o generano un grave stato di ansia o di paura.
Il rato di Stalking ex art. 612-bis c.p.
Il reato di stalking (dall’ inglese to stalk, “fare la posta”) è entrato nel nostro ordinamento giuridico penale grazie il D.L. n.11/2009 (convertito in legge n.38/2009) che ha introdotto successivamente l’art. 612-bis c.p. che ha rubricato tale condotte come“atti persecutori”, punisce chiunque “con condotte reiterate nel tempo, minaccia o molesta taluno da cagionare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona ovvero al medesimo legata da relazione affettiva da costringere lo stesso ad alterare o cambiare del tutto le proprie abitudini di vita.
Tuttavia, corre l’obbligo da parte dell’esponente fare un ulteriore precisazione che in qualche modo e in qualche misura tranquillizzi coloro i quali rivestano la figura di vittima del reato e vivono di fatto una situazione che di certo non è del tutto gradevole da subire.
Difatti, se pur il reato di stalking può essere visto come un reato subdolo che per sua natura incide sulla qualità di vita, è pur vero che oggi vi è un quadro Legislativo – Normativo che consente in larga misura di porre rimedio a questo fenomeno fino ad arrivare alla sua conclusione.
A sostegno di quanto fin qui precisato, bisogna vedere necessariamente l’evoluzione normativa, infatti come si legge dalla lettura della disposizione normativa, inserita nel capo III del titolo XII del codice penale, nella sezione riguardanti i delitti contro la persona, con la formulazione della nuova fattispecie di reato, il legislatore, prendendo atto delle innumerevoli vicende e richieste formulate a gran voce da più parti, ha cercato di dare una risposta sanzionatoria appropriata alle condotte che fino al 2009 venivano rubricati in meno gravi delitti (di minaccia e violenza privata); fattispecie che si erano dimostrate nel corso del tempo inidonea a dare una adeguata tutela alle vittime.
Di conseguenza, l’art, 612- bis c.p. dispone che : salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte con condotte reiterate, minaccia o molestia taluno in modo da cagionare un perdurare e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
A tal riguardo, va evidenziato che la pena, è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche se è separato o divorziato, o da persona che è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso l’ausilio di mezzi informatici o telematici.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato interessante o con persona con disabilità di cui all’art.3 della Legge 104/1992, ovvero con armi o da persona travestita.
DIFFERENZA TRA STALKING E MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA
Anche se le casistiche giurisprudenziali che hanno regolamentato precedenti casi simili, hanno evidenziato spesso che vi è un legame di tipo affettivo, sentimentale o comunque qualificato che lega il soggetto agente alla vittima (ex fidanzati - ex mariti gelosi - o anche stalker su “commissione” che commette il reato al posto di un altro ecc.), per l’art. 612 bis c.p. lo stalking è un reato comune che può essere commesso da chiunque.
SOGGETTO PASSIVO (LA VITTIMA)
Come abbiamo visto la ratio dell’art.612 bis c.p. tutela in modo chiaro ed inequivocabile la vittima del reato e dalle conseguenziali molestie rivolte dallo stalker, però va evidenziato in modo altrettanto chiaro che tale tutela viene estesa anche a quanti con la vittima sono legati da un rapporto di parentela (prossimi congiunti) o da relazioni affettive.
IL BENE GIURIDICO TUTELATO
Dalla lettura del capo III del titolo XII del Codice di Penale tra i delitti contro la persona, non può non essere la libertà moral del soggetto, intesa quale facoltà di potersi autodeterminare.
Inoltre, la norma incriminatrice tende a tutelare altri tipi di beni giuridici come l’incolumità individuale e della salute.
TIPI DI CONDOTTE
Per quanto riguarda il contenuto delle condotte a titolo meramente esemplificativo, ha indotto in questi anni la giurisprudenza a delineare un quadro ben definito di ipotesi che qualificano la fattispecie di reato, fino al punto da far considerare che la fattispecie incriminatrice dello stalking si possa integrare anche con comportamenti che non necessitano della presenza fisica dello stalker (Cass. n.32404/2010), come per esempio l’invio di buste, sms, e-mail e messaggi tramite internet, nonché pubblicazione di post o video a contenuto ingiurioso, sessuale o minaccioso, sui social network (Cass. n. 14997/2012; Cass. n. 32404/2010); oltre, altresì, al danneggiamento dell’auto della vittima (Cass. n.8832/2011). Infine costituiscono esempi di stalking, poi, anche le aggressioni verbali alla presenza di testimoni, e i reiterati apprezzamenti, invii di baci di sguardi insistenti e minacciosi. (Cass. n. 11945/2010)
STALKING TELEFONICO
Altra ipotesi di stalking sono i contatti telefonici ripetuti alla vittima, da questa ritenuti non graditi (Cass. 42146/2011). In questa ipotesi si perla tecnicamente di stalking telefonico.
WHATTAPP STALKER
Se le telefonate sono sostituite in luogo di invio di messaggi con applicazioni maggiormente utilizzate come quella di Watt’app, non si salva certamente dal reato di stalking, se ne sussistono i presupposti che lo caratterizzano.
In conclusione, può affermarsi che tutti gli alveoli di compressione dei diritti e della necessita della vittima del reato di autodeterminarsi, sono tutti quanti tutelati, come abbiamo potuto analizzare, da una vastissima produzione normativa che continua ad essere itinere.
A tal riguardo e come ultima analisi di un vastissimo focus normativo esaminato, possiamo in conclusione addivenire che la vittima del reato, qualora si trovi in questa situazione non deve fare altro che focalizzarsi di pervenire ad una analisi delle fattispecie criminose con il proprio avvocato che potrà, senza ombra di dubbio decidere la strada processuale da percorrere.
Infine, si ricorda le condotte incriminatrici sono perseguibili a querela della parte offesa ed il termine di proponibilità è di sei mesi.
La remissione della querela può essere solo processuale.
La querela diviene irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi indicati dall’art. 612, II comma.
Si procederà tutta via d’ufficio se il fatto è commesso a carico di un minore o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n.104, o comunque quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale è previsto la procedibilità d’ufficio.

Da ora in avanti è possibile effettuare una separazione con divorzio cristallizzando le proprie richieste in un solo att...
18/10/2023

Da ora in avanti è possibile effettuare una separazione con divorzio cristallizzando le proprie richieste in un solo atto.
Valutazioni nel prossimo articolo che pubblicherò sul mio sito

CONDOMINIO. RICHIESTA DI ACCEDERE ALLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE DA PARTE DI UN CONDOMINO, RICHESTA NEGATA DA PARTE DELL’AMMINISTRATORE. Ottieni link Facebook Twitter Pinterest Email Altre app ottobre 12, 2023 Quando parliamo di materia Condominiale, quindi di tutela dei diritti reali di godimento,...

-RICORSO EX ARTICOLO 700 C.P. C.-Il prossimo articolo che verra  pubblicato  sul sito avvocatoalbertovecchiolla.blogspot...
14/10/2023

-RICORSO EX ARTICOLO 700 C.P. C.-
Il prossimo articolo che verra pubblicato sul sito avvocatoalbertovecchiolla.blogspot.com parleremo dell’eccezionale strumento con cui si può ricorrere nei casi in cui la tutela da invocare non può essere esperita in via ordinaria.
La pubblicazione dell’articolo avverá in data 20-10-2023.

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