13/12/2020
“Avvocato Specialista”
Pubblicato il nuovo Decreto n. 163, il 1 ottobre 2020, Gazzetta Ufficiale n. 308 del 12 dicembre 2020, con il regolamento concernente le modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, chiaramente fatto salvo chi già lo possiede.
1. Al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 3 e' soppresso;
b) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3. (Settori di specializzazione). - 1. L'avvocato puo'
conseguire il titolo di specialista in non piu' di due dei seguenti
settori di specializzazione:
a) diritto civile;
b) diritto penale;
c) diritto amministrativo;
d) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
e) diritto tributario, doganale e della fiscalita'
internazionale;
f) diritto internazionale;
g) diritto dell'Unione europea;
h) diritto dei trasporti e della navigazione;
i) diritto della concorrenza;
l) diritto dell'informazione, della comunicazione digitale e
della protezione dei dati personali;
m) diritto della persona, delle relazioni familiari e dei
minorenni;
n) tutela dei diritti umani e protezione internazionale;
o) diritto dello sport.
2. Nei settori di cui alle lettere a), b) e c) il titolo di
specialista si acquisisce a seguito della frequenza con profitto dei
percorsi formativi ovvero dell'accertamento della comprovata
esperienza relativamente ad almeno uno degli indirizzi di
specializzazione indicati nei commi 3, 4 e 5, in conformita' alle
disposizioni del presente regolamento.
3. Al settore del diritto civile afferiscono i seguenti
indirizzi:
a) diritto successorio;
b) diritti reali, condominio e locazioni;
c) diritto dei contratti;
d) diritto della responsabilita' civile, della
responsabilita' professionale e delle assicurazioni;
e) diritto agrario;
f) diritto commerciale e societario;
g) diritto industriale, della proprieta' intellettuale e
dell'innovazione tecnologica;
h) diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza;
i) diritto dell'esecuzione forzata;
l) diritto bancario e dei mercati finanziari;
m) diritto dei consumatori.
4. Al settore del diritto penale afferiscono i seguenti
indirizzi:
a) diritto penale della persona;
b) diritto penale della pubblica amministrazione;
c) diritto penale dell'ambiente, dell'urbanistica e
dell'edilizia;
d) diritto penale dell'economia e dell'impresa;
e) diritto penale della criminalita' organizzata e delle
misure di prevenzione;
f) diritto dell'esecuzione penale;
g) diritto penale dell'informazione, di internet e delle
nuove tecnologie.
5. Al settore del diritto amministrativo afferiscono i seguenti
indirizzi:
a) diritto del pubblico impiego e della responsabilita'
amministrativa;
b) diritto urbanistico, dell'edilizia e dei beni culturali;
c) diritto dell'ambiente e dell'energia;
d) diritto sanitario;
e) diritto dell'istruzione;
f) diritto dei contratti pubblici e dei servizi di interesse
economico generale;
g) diritto delle autonomie territoriali e del contenzioso
elettorale;
h) contabilita' pubblica e contenzioso
finanziario-statistico.»;
c) all'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: «L'avvocato specialista puo' chiedere che nell'elenco siano
specificati l'indirizzo o gli indirizzi di cui all'articolo 3, comma
2, sino a un massimo di tre per ciascun settore.»;
d) all'articolo 6, comma 4, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) le parole «colloquio sulle materie comprese nel settore di
specializzazione» sono sostituite dalle parole «colloquio per
l'esposizione e la discussione dei titoli presentati e della
documentazione prodotta a dimostrazione della comprovata esperienza
nei relativi settori e indirizzi di specializzazione a norma degli
articoli 8 e 11.»;
2) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Il colloquio ha
luogo davanti a una commissione di valutazione composta da tre
avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle
giurisdizioni superiori e da due professori universitari di ruolo in
materie giuridiche in possesso di documentata qualificazione nel
settore di specializzazione oggetto delle domande sottoposte a
valutazione nella singola seduta. Il Consiglio nazionale forense
nomina un componente avvocato, i restanti componenti sono nominati
con decreto del Ministro della giustizia. In previsione della seduta
della commissione, il Consiglio nazionale forense e il Ministro della
giustizia individuano i componenti in possesso della necessaria
qualificazione nell'ambito di un elenco tenuto presso il Ministero
della giustizia comprendente tutti i settori di specializzazione.
L'inserimento nell'elenco e' disposto per gli avvocati su
designazione del Consiglio nazionale forense e, per i professori di
ruolo, su designazione del dipartimento di afferenza. Gli avvocati e
i professori universitari rimangono iscritti nell'elenco per un
periodo di quattro anni. La commissione di valutazione e' presieduta
da uno dei membri nominati dal Ministro della giustizia e delibera a
maggioranza dei componenti una proposta motivata di attribuzione del
titolo o di rigetto della domanda. Il colloquio e' diretto ad
accertare l'adeguatezza dell'esperienza maturata nel corso
dell'attivita' professionale e formativa nel settore di
specializzazione in conformita' ai requisiti e ai criteri di cui
all'articolo 8.»;
e) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, le parole «formazione specialistica orientata
all'esercizio della professione nel settore di specializzazione» sono
sostituite dalle parole «formazione specialistica orientata
all'esercizio della professione nel settore e nell'indirizzo di
specializzazione»;
2) dopo il comma 12, e' aggiunto il seguente comma: «12-bis. Il
corso, di durata complessiva almeno biennale, relativo ad uno dei
settori di specializzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
a), b) e c), prevede una parte generale e una parte speciale di
durata non inferiore a un anno destinata alla specializzazione in uno
degli indirizzi afferenti al settore.»;
f) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera b), le parole «quindici per anno» sono
sostituite dalle parole «dieci per anno»;
2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: «2.
Nell'accertamento dei requisiti di cui al presente articolo, la
commissione di cui all'articolo 6, comma 4, valuta la congruenza dei
titoli presentati e degli incarichi documentati con il settore e, se
necessario, con l'indirizzo di specializzazione indicati dal
richiedente. Anche in deroga al previsto numero minimo di incarichi
per anno, la commissione tiene conto della natura e della particolare
rilevanza degli incarichi documentati e delle specifiche
caratteristiche del settore e dell'indirizzo di specializzazione»;
g) all'articolo 11, comma 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) le parole «quindici per anno» sono sostituite dalle parole
«dieci per anno»;
2) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Nella valutazione
dei requisiti di cui al presente articolo, si applica quanto previsto
dall'articolo 8, comma 2.».