Studio Legale Avv. Alfredo Guarino

Studio Legale Avv. Alfredo Guarino Avvocato cassazionista nel settore penale e civile, ci si occupa di tutte le tematiche connesse

13/11/2025

Avvocato cassazionista nel settore penale e civile, ci si occupa di tutte le tematiche connesse

22/10/2025

Congresso di Guadalajara
UIA Congress Guadalajare 2025
Paper to the Family Law Commission on the expertice in the family law in Italy *
1. La distinzione del ruolo dell’esperto rispetto al ruolo del giudice.

In Italia si discute molto della necessità di ben distinguere il ruolo dell’esperto dalla funzione del giudice, in quanto, specialmente nel diritto di famiglia, il CTU (consulente tecnico d’ufficio) tende ad esprimersi su temi di natura sostanzialmente giuridica, che sono di esclusiva pertinenza e competenza del giudice, quali ad esempio l’affidamento dei minori e le modalità di visita e di incontro del genitore non collocatario.
In tali fattispecie il CTU dovrebbe limitarsi a valutare la presenza di eventuali aspetti psicopatologici nel funzionamento interpersonale e relazionale dei genitori, le manifestate competenze genitoriali e le incidenze conseguenziali che ne derivano sullo sviluppo psicologico ed affettivo dei figli per il soddisfacimento dei loro bisogni; al contempo il CTU dovrebbe astenersi dall’indicare le soluzioni da adottare nel caso concreto nell’interesse dei minori, in quanto tali scelte competono solo al giudice, che ad esse deve pervenire, non solo attraverso la relazione del CTU, ma anche attraverso l’esame di tutte le altre prove, documentali e testimoniali, assunte al giudizio nonché attraverso l’esame dei dati raccolti dall’ascolto delle parti e dalla valutazione degli scritti defensionali. Quando si ritiene che il giudice debba valutare solo la CTU, senza considerare tutti gli altri elementi del giudizio che derivano dal fascicolo processuale, si compie un grave errore dell’interpretazione dell’opera del giudice, che peraltro non deve essere compressa dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio. In tale ambito neanche può attribuirsi valore esclusivo ai test che posso essere utilizzati come approfondimento diagnostico, i cui risultati devono essere presi in esame nell’ambito di una complessiva valutazione, sorretta prima dall’esame clinico del consulente e poi dall’esame critico del giudice. Il CTU dovrebbe svolgere compiti peraltro rilevanti, anche se non dirimenti, quali la valutazione delle competenze genitoriali, esami delle condizioni psichiche dei genitori, la prognosi di una diagnosi funzionale delle risorse, la disamina delle aree di fragilità. Nell’ambito delle competenze genitoriali il CTU dovrebbe sempre esprimersi sulle idoneità di protezione e di educazione per i genitori, sulle loro funzioni di mentalizzazione riflessiva, sulle capacità di empatia affettiva e organizzativa, sull’idoneità di garantire il rapporto con l’altro genitore e salvaguardarne la figura, sulla capacità di assunzione di concrete responsabilità. Inoltre, altresì, potrebbe valutare le condizioni psichiche dei minori, formulando una diagnosi che tenga conto del loro stato, dell’età e dei bisogni, riferendo anche se vi è presenza di allarmanti quadri psicopatologici. Peraltro il CTU dovrebbe sempre valutare le caratteristiche dei legami tra i minori e tra essi e i genitori, indicando le qualità e l’eventuale fragilità ed aspetti disfunzionali, descrivendo se del caso elementi che costituiscono ostacoli materiali effettivi alla relazione con una delle figure genitoriali. Ma i CTU tendono a sconfinare dai loro compiti e sovente, in Italia, i giudici, non solo non si oppongono, ma lo favoriscono, così deresponsabilizzandosi e delegando all’esperto funzioni che sono proprie dell’esercizio della giurisdizione. Infatti, il giudice dovrebbe sempre e comunque conservare la propria critica autonomia dalla relazioni del CTU, dal momento che il CTU non può mai supplire all’accertamento dei fatti che solo competono all’autorità giudiziaria, dovendo piuttosto il CTU essere di ausilio al giudice per una valutazione più approfondita e tecnica dei fatti emersi. Non può tralasciarsi considerare la sentenza del 24 febbraio 2009 della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, fortunatamente ripresa dalla Suprema Corte nella sentenza n. 4595 del 2025, secondo la quale i giudici dei processi civili mai possono rimettersi agli esiti della consulenza tecnica ma devono attivarsi autonomamente per definire, alla luce degli elementi del giudizio, il quadro complessivo da esaminare per la loro pronuncia. La redazione di consulenze superficiali, fondate spesso su valutazioni apodittiche e sui pregiudizi acritici, può generare decisioni abnormi e dolorose, se il giudice non conserva e difende la propria autonomia di giudizio, come accade nella lesione della bi-genitorialità, in violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo. In realtà, per concludere, la CTU mai deve assumere conformazione “trasformativa” connotata da contenuti prescrittivi ed impositivi, nella prescrizione di trattamenti psicologici, in violazione della norma processuale civile che assegna al CTU la funzione, peraltro significativa, di ausilio alla soluzione di problematiche di natura tecnica, senza mai tuttavia assolvere all’onere della prova che, ai sensi dell’art 2997 del c.c. deve rimanere sempre a carico esclusivo delle parti.
2. La distinzione dei compiti della polizia giudiziaria dai compiti dei consulenti
La polizia giudiziaria, svolge nell’ambito del diritto di famiglia sia i compiti precipuamente penali che compiti connessi al processo civile. In ambito penale: acquisisce le notizie di reato concernenti i rapporti familiari, individua gli autori dei reati, raccoglie gli elementi di prova, si occupa di preservare la scena del crimine e conservare le tracce e i reperti sino all’intervento dei medici legali e del PM con relativa documentazione, redige verbali e annotazioni per documentare la propria attività e identifica i soggetti coinvolti, se necessario anche attraverso esami biometrici autorizzati. Nell’ambito del processo civile è da porre in rilievo che art. 155 c.c. consente al giudice, ai fini dell’assegno di mantenimento per i figli a disporre “ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate un accertamento della polizia tributaria sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati ai soggetti diversi”, come art. 736 bis c.p.c. consente al giudice, qualora la condotta di un coniuge o di altri conviventi sia causa di grave pregiudizio all‘integrità fisica o morale o alla libertà dell’altro coniuge o convivente, di statuire ordini di protezione, disponendo al contempo “anche per mezzo della polizia tributaria indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo “. Deve rilevarsi che, finchè la polizia tributaria sia investita di tali compiti è necessario da un lato che sia insufficiente la documentazione depositata dalle parti e dall’altro che vi sia la contestazione dei redditi indicati da una delle parti, suffragata da considerazioni ragionevoli e articolare possibilmente in ordine a dati specifici. In pratica la Guardia di Finanza di norma potrà così essere delegata ad accedere ai sistemi informativi della Anagrafe tributaria, delle Camere di commercio, del Pubblico Registro Automobilistico, delle Conservatorie dei registri immobiliari, nonchè potrà richiedere informazioni alle stesse parti, assumere informazioni da terzi, estrarre copia di documentazione e di effettuare ispezioni, potendo compiere tali operazioni anche nei confronti dei terzi quando vi sono ragionevoli elementi di sospetto di intestazione fittizia di beni. Un tema delicato si pone in riferimento alle indagini esperite nei confronti di società fiduciarie, che ai quesiti potrebbero opporre l’obbligo di riservatezza di cui alla legge 23/1939 n 1966, per cui tali società potrebbero essere obbligate anche solo a fornire informazioni nominative senza altre specificazioni. Vi è da osservare che la polizia tributaria, in conformità agli artt. 191 e 198 di c.p.c. potrebbe svolgere anche compiti di consulenza ma in tal caso deve nettamente separarsi la funzione della testimonianza sui fatti accertati, con gli obblighi che possiede qualsiasi testimone, dalla consulenza sui temi economici e finanziari del giudizio, che viceversa attiene ad un attività meramente valutativa. Molto utile la funzione della guardia di finanza, ad esempio, nell’accertamento di attività lavoratine in nero, non dichiarate al fisco, oppure nella constatazione del numero medio di clienti che quotidianamente accedono ad uno studio medico o del numero medio giornaliero dei frequentatori di un ristorante, che ad esempio spesso si desume dal numero dei tovaglioli lavati quotidianamente. Tuttavia vi sono indagini più complesse, soprattutto in materia societaria o in materia immobiliare, che di norma richiedono la nomina di un esperto che possa svolgere le competenze di un consulente tecnico d’ufficio. Infatti, per quanto riguarda le società, il reddito dichiarato è spesso un elemento inidoneo senza un esame accurato ed analitico dei bilanci, ove siano valutate anche le eventuali maggiorazioni delle spese, la stima dei crediti non ancora riscossi, le prospettive di sviluppo e di crescita dell’impresa, con una pertinente comprensione della congruenza o incongruenza delle dichiarazioni dei redditi societari. Così per gli immobili non appare sufficiente la valutazione derivante dalle rendite catastali ma occorre una penetrante conoscenza del mercato immobiliare per comprendere il reale valore degli immobili e anche per gli oggetti d’arte, ad esempio quadri, sculture e gioielli, occorrono spesso esperti della materia per una stima idonea del loro valore. Vi è poi un altro tema che si pone nel definire gli assegni di mantenimento che devono essere correlati, nel momento in cui sono decisi, al reddito attuale e non a quello futuro. Si pensi ad esempio, al reddito di una società di costruzione che sta edificando un lussuoso edificio in una zona elegante di un centro urbano: al momento della costruzione il reddito dei soci può essere del tutto inesistente e anzi può rilevarsi una perdita sostanziale, mentre è prevedibile che a costruzione avvenuta, dopo poco tempo, possa elevarsi moltissimo il reddito societario con la vendita degli appartamenti costruiti, e dei negozi costruiti. Si pensi ad esempio ad uno studio professionale appena insediato nella zona migliore di una città ed elegantemente arredato: subito dopo l’insediamento detto studio presumibilmente avrà redditi minimi ma è ben possibile prevedere che a distanza di poco tempo possa aumentare notevolmente il volume d’affari e quindi il reddito conseguente. Non vi è dubbio che il giudice debba decidere in base al reddito attuale e non a quello futuro, ma in tali casi dovrebbe ragionevolmente prevedersi che il giudice preveda di poter rivedere la sua decisione, a distanza di qualche anno, sulla base delle nuove condizioni economiche delle parti, anche senza che sia a ciò stimolato da una iniziativa giudiziaria di parte, specialmente quando in gioco vi è l’interesse della tutela dei minori.
3. Diritto di difesa nel corso delle consulenze
In tema del diritto di famiglia è molto rilevante la necessità di tutelare effettivamente il diritto di difesa delle parti processuali, certamente le parti possono farsi assistere da un avvocato e certamente, se viene nominato un consulente tecnico d’ufficio, possono nominare un consulente tecnico di parte. Tuttavia si consideri che in Italia- si dice per tutelare la piena libertà espressiva del minore- avviene che il minore sia sentito dal CTU senza la presenza delle parti processuali e dei loro avvocati in un modo che appare pienamente comprensibile con riferimento alla presenza dei genitori ma poco comprensibile per la presenza degli avvocati, e soprattutto del tutto incomprensibile per l’obbligo di assenza dei consulenti di parte, mentre sovente in violazione della parità delle parti processuali a tali incontri e colloqui tra il CTU e il minore viene consentita la presenza del P.M. Per quanto concerne la presenza, poi, del curatore del minore, di norma non è prevista, salvo richiesta accolta dal CTU, Tuttavia si prevede che, se il curatore speciale sia chiamato dal CTU per acquisire informazioni dal minore, il relativo colloquio deve avvenire in contradittorio con i consulenti di parte. La norma, che non sempre viene rispettata, prevede che l’esame clinico del minore deve essere sempre audio-video registrato ma consente che CTU e giudice possano escludere la registrazione se la ritengono pregiudizievole al minore in ragione della sua situazione psicofisica. In ogni caso i supporti delle registrazioni devono essere consegnati poi ai CTP o ai difensori, che naturalmente devono farne uso nella necessaria tutela del minore. Ugualmente il giudice può disporre audio-video registrazione dell’esame degli adulti quando necessario. Alla prima udienza successiva al deposito della CTU può richiedersi il deposito del supporto contenente le registrazioni, se non ancora fornito ai difensori e ai CTP ed il giudice decide, valutando come possa bilanciarsi adeguatamente il diritto di difesa con le esigenze di tutela e di riservatezza. Inoltre vi è da rilevare che spesso nei giudizi civili il giudice richieda documentazioni sulle indagini svolte dai Servizi Sociali, senza però che sia dato ai difensori l’immediata conoscenza delle relazioni inviate poi dai Servizi Sociali al giudice. Altresì, nel corso della CTU, spesso si registra assenza della redazione dell’intero verbale compiutamente descrittivo delle operazioni peritali nè viene prevista espressamente la sottoscrizione delle dichiarazioni delle parti che sono state ascoltate e dovrebbe esser sempre previsto che il minore sia poi ascoltato dal giudice, anche dopo che sia stato ascoltato dal CTU. Peraltro, è bene sottolinearlo, la CTU non dovrebbe mai assolvere alla funzione di una prova carente, essendo onere delle parti fornire al giudice le prove nel regolare svolgimento del giudizio, ma dovrebbe essere impiegata per chiarire e definire elementi di dubbio sorti, affiche il giudice possa disporre di un adeguato complesso di dati e informazioni che siano utili per la sua decisione mentre nella prassi spesso si assiste al negare ai difensori l’assunzione delle prove richieste, specialmente testimoniali, e si pone la CTU come strumento di acquisizione delle prove che valgono a definire il giudizio.

22/10/2025

PRE-NUPS NEI PAESI DI CIVIL LAW: IL CASO ITALIANO
L’istituto giuridico degli accordi pre-matrimoniali, previsto e attuato nei Paesi di Common Law, ha trovato e trova difficoltà ad affermarsi nei Paesi di Civil Law, dove storicamente tali accordi non erano previsti dalla legge.
Tuttavia non può tralasciarsi di considerare che in diversi Paesi di Civil Law, sia pure gradualmente, con significative differenze e con rilevanti limiti, si sta aprendo la strada ad introdurre negli ordinamenti istituti di accordi pre-matrimoniali, sia pure modulati in relazione alle particolari esigenze delle tradizioni dei specifici Paesi.
In Francia l’art. 232 c.c. dispone che il Giudice possa negare validità a tali accordi qualora ritenga che le disposizioni siano nocive alla tutela di uno dei coniugi; in Catalogna, come recitano gli artt. 231-20 c.c., si prevedono tali accordi ma la loro stipulazione deve avvenire almeno 30 giorni prima del matrimonio e in tal caso il matrimonio deve celebrarsi entro 1 anno.
Un più ampio accesso agli accordi pre-matrimoniali si segnala in Germania, con particolare incidenza anche sull’assegno di divorzio, sulla possibilità di rinuncia ad aspettative pensionistiche (versorgungsausgleich), pur prevedendosi che l’importo del mantenimento possa poi variare in ragione del mutamento delle condizioni economiche.
In Austria, come in Germania, sono poi possibili i contratti successori, nei quali il coniuge designa l’altro erede o entrambi si designano reciprocamente eredi, pur potendo tale disposizione concernere soltanto ¾ del patrimonio ereditario e in Austria è possibile anche definire a chi competa l’abitazione coniugale in caso di divorzio.
In Italia vi sono state tre proposte di legge, che però non sono state sinora approvate. Nel 2018 la proposta n. 244 per le convenzioni pre-matrimoniali, per regolare l’intero assetto economico tra i coniugi consensualmente in caso di una futura crisi del matrimonio.
Nella proposta del 2018 gli accordi devono essere stipulati con l’assistenza di avvocati nell’ambito di una negoziazione assistita e, quando concernenti minori, devono essere autorizzati dal Procuratore della Repubblica.
Nell’ambito di detti accordi il mantenimento può essere corrisposto anche con una somma una tantum o con la corresponsione di diritti reali su immobili, sia pure con vincolo di destinare i proventi al mantenimento dell’altro coniuge o dei figli fino alla loro autosufficienza economica.
Inoltre si prevedono accordi successori e la possibilità di modificazione degli accordi. Peraltro nell’aprile 2015 vi è stato anche un disegno di legge trasversale per regolare preventivamente fra coniugi, in caso di separazione, le questioni del mantenimento, dell’assistenza economica e materiale, della casa familiare e del diritto al cognome.
Vi è da considerare, poi, che il Consiglio dei Ministri in data 12.12.2018 approvò un disegno di legge che espressamente prevedeva la possibilità di consentire la stipulazione tra i nubendi di accordi per regolare rapporti personali e patrimoniali nonché per l’educazione dei figli, quindi con un timido passo innanzi verso gli accordi pre-matrimoniali.
In data 15.10.2014 vi è stata anche la proposta di legge 2669 che segue una bozza elaborata il 20 luglio 2011 dall’Associazione Avvocati Matrimonialisti ed un’altra bozza che era stata elaborata altresì dal Consiglio Nazionale del Notariato, pur avendo particolare attenzione alle tematiche patrimoniali, anche con riferimento alla successione, non potendosi trascurare in Italia gli effetti della norma comunitaria, di cui al Regolamento n. 259/2010, che prevede la cooperazione nel settore della legge applicabile al divorzio e alle separazioni personali, con previsione che i coniugi possano designare di comune accordo la legge applicabile.
Mentre nell’ambito politico è ancora prevalente una forte ostilità agli accordi pre-matrimoniali, qualche breccia si apre nella giurisprudenza della Suprema Corte, che ad esempio, ha affermato la liceità di un accordo che, in caso di separazione, impegni il coniuge a restituire all’altro quanto speso per la ristrutturazione della casa di proprietà dell’altro, come di recente affermato con l’ordinanza 4415 della Corte Suprema.
In Italia, comunque, oltre al trust familiare ed al fondo familiare, sono possibili accordi patrimoniali concernenti la donazioni di immobili e quote societarie ma, allo stato, non possono prevedersi sull’assegno di mantenimento tra i coniugi e sull’assegno di mantenimento per i figli, né sui diritti agli alimenti né sono previste pattuizioni successorie.
Tuttavia l’esigenza di progredire nella formazione di un assetto normativo più moderno induce a confidare che possano introdursi accordi pre-matrimoniali anche sulle future assegnazioni dei beni familiari, in caso di separazione o divorzio, e sul mantenimento del coniuge (anche con il limite di non poter scalfire un diritto al mantenimento che abbia contenuto retributivo per il contributo fornito alla vita del coniuge e della famiglia, donde un tale accordo, se iniquo sotto tale profilo dovrebbe poter essere impugnato innanzi al Tribunale).
Peraltro certamente non possono prevedersi accordi pre-matrimoniali sul mantenimento dei figli minorenni o relativi al diritto di alimenti, nella misura in cui sono indispensabili per la sopravvivenza, in quanto tali divieti costituiscono un limite invalicabile dell’ordine pubblico dell’ordinamento giuridico.
Per quanto concerne i patti successori, che in Italia sembrano porsi come ostacolo alla libera volontà di far testamento, senza alcun limite, salvo il rispetto delle quote riservate agli eredi legittimari, è difficile che in Italia siano accolti, anche se vi è l’esigenza di una riforma profonda del diritto successorio.
In particolare bisognerebbe maggiormente rispettare la volontà di ciascuno, limitando le quote invalicabili di legittima e anche parametrando le quote di legittima dei coniugi in ragione della durata della convivenza matrimoniale, dal momento che non appare giusto che un coniuge che abbia convissuto pochi mesi abbia gli stessi diritti successori di un altro abbia convissuto molte decine di anni.

18/05/2024

Premiato alla Conferenza dell'UIA di Tangeri per la relazione sulle responsabilità deontologiche, amministrative e penali degli avvocati nel riciclaggio dei capitali

Avvocato cassazionista nel settore penale e civile, ci si occupa di tutte le tematiche connesse

Il 7 giugno prossimo sarò a Budapest, in Ungheria, al 14° Annual Business Law Forum dell'UIA, l'Unione Internazionale de...
27/04/2023

Il 7 giugno prossimo sarò a Budapest, in Ungheria, al 14° Annual Business Law Forum dell'UIA, l'Unione Internazionale degli Avvocati, nella qualità di moderatore di una interessantissima tavola rotonda sulla violenza domestica, alla quale parteciperanno esperti colleghi da tutto il mondo

La diffusione della violenza nella famiglia impone l'adozione di misure cautelari in sede penale e civile: comparazione ...
30/01/2023

La diffusione della violenza nella famiglia impone l'adozione di misure cautelari in sede penale e civile: comparazione della normativa e della prassi in Francia e in Italia

La diffusione della violenza nella famiglia impone l'adozione di misure cautelari in sede penale e civile: comparazione fra Francia e Italia

25/12/2022
https://www.prontoprofessionista.it/articoli/la-mutilazione-affettiva-definizione-giuridica-a-fini-risarcitori.htmlLa “m...
26/02/2022

https://www.prontoprofessionista.it/articoli/la-mutilazione-affettiva-definizione-giuridica-a-fini-risarcitori.html

La “mutilazione affettiva”: evoluzione della definizione giuridica ai fini risarcitori

La mutilazione è una nozione originariamente riferita ad una perdita corporea, per trauma o intervento chirurgico, a volte praticata anche per ragioni estetiche o apotropaiche. Il termine ha assunto, via via, anche un significato figurato, riferito ad ogni genere di perdita che abbia avuto significativa rilevanza. Così si parla di “mutilazione” di compensi, di chances, di patrimoni urbanistici, di opere d’arte ed anche di relazioni umane e sentimentali. Nel diritto di famiglia è stato affermato, in alcune sentenze di merito, il concetto di “mutilazione affettiva” quale causa giuridica di legittimazione di richieste risarcitorie di danno.

Occorre a questo punto introdurre la considerazione della valenza normativa dell’art. 709 ter c.p.c., grimaldello impiegato in giurisprudenza per sanzionare condotte lesive dell’ottemperanza a provvedimenti concernenti la responsabilità genitoriale e lesive degli obblighi della funzione genitoriale. La norma in oggetto, come recita il codice, è stata preordinata per la soluzione delle controversie “insorte fra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento”. Il giudice, del Tribunale ove risiede il minore, convoca le parti e adotta gli opportuni provvedimenti. Quando ricorrano gravi inadempienze o atti che nuocciano al minore o ostacolano il corretto svolgimento dell’affidamento, il giudice può modificare i preesistenti provvedimenti e, anche congiuntamente, ammonire il genitore inadempiente, disporre il risarcimento del danno nei confronti del minore e nei confronti dell’altro genitore, anche individuando la somma dovuta per ciascun giorno di violazione, e altresì condannare l’inadempiente ad una sanzione amministrativa da 75 euro a 5.000 euro. Senza affrontare, nella presente sede, le questioni procedurali che si sono poste, è da segnalare che la norma de qua, pur collocata nella disciplina delle separazioni e divorzi, estende la sua efficacia nei confronti di qualsiasi titolo di responsabilità genitoriale, ed è da segnalare che non presuppone, quando vi siano gravi inadempienze o ostacolino al corretto svolgimento dell’affidamento, l’accertamento di un concreto danno già patito dal minore (Cass., Sez. I, ordinanza n. 16980 del 27.06.18).

******

La “mutilazione affettiva” si afferma nella sentenza n. 18799 della I Sezione Civile del Tribunale di Roma (Presidente dott.ssa Franca Mangano, Giudice relatore dott.ssa Donatella Galterio). Nell’ambito di un rapporto conflittuale tra i coniugi, anche con riferimento all’affidamento della figlia minorenne e alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice di merito ha accertato, esaminando la condotta e lo stato psicologico del minore, che si era costituita una condizione nella quale il padre veniva individuato come “capro espiatorio” della disabilità sofferta dal minore e del suo poco brillante excursus sportivo e sociale, stato psicologico fortemente condizionato dalla visione mitica dei successi sportivi del padre, con la formazione di un atteggiamento caratterizzato da ambivalenza nei confronti della figura paterna, in quanto il figlio, mentre lo esaltava, lo ugualmente denigrava e in realtà, pure evidenziandosi che il padre avrebbe avuto talune responsabilità, il Tribunale territoriale sottolineava la responsabilità della madre per “non aver posto in essere alcun comportamento propositivo per tentare di riavvicinare il figlio al padre risanandone il rapporto nella direzione di un sano recupero necessario per la crescita del minore già gravemente sofferente a causa della patologia di cui è affetto sin dalla nascita ma al contrario continuando a palesare la sua disapprovazione con termini screditanti nei confronti del marito”. Il Tribunale di Roma giungeva quindi ad affermare che la madre non aveva consentito il recupero del ruolo paterno da parte del figlio, sebbene la bigenitorialità postuli “il necessario superamento delle mutilazioni affettive del minore da parte del genitore per costui maggiormente referenziale nei confronti dell’altro, spingendolo verso il padre anziché avallando i pretesti per venir meno agli incontri programmati ma altresì recuperando la positività della concorrente figura genitoriale nel rispetto delle decisioni da costui assunte e comunque delle sue caratteristiche temperamentali”.

Di conseguenza il collegio giudicante è giunto, impiegando il meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 709 ter c.p.c., in ragione della funzione punitiva della norma, o comunque improntata ad evitare il protrarsi dell’inadempimento degli obblighi familiari, a condannare la madre al risarcimento del danno nei confronti del padre, svilito nel suo ruolo di educatore e di figura referenziale, alla somma di euro 30.000,00 (in merito deve osservarsi che la signora aveva un patrimonio immobiliare di milioni di euro e già doveva corrispondere un assegno al marito di euro 6.000,00 mensili per il mantenimento).

Quindi, nella sentenza indicata, il concetto di “mutilazione affettiva” è stato riferito allo svilimento della figura genitoriale paterna, produttivo di conseguenze sullo sviluppo psicologico di un minore affetto da patologie, con incidenza negativa sull’esercizio della responsabilità genitoriale del padre. È altresì evidente che, nel caso in questione, la nozione di “mutilazione affettiva” è derivata dalla sostanziale violazione, inculcata dalla madre, dei giorni e degli orari disposti dal Tribunale per gli incontri tra il padre ed il minore.

Sullo stesso tema, invero, la Prima Sezione civile del Tribunale di Roma (Presidente dott. Massimo Crescenzi, Relatore dott.ssa Donatella Galterio) già si era pronunciata il 23.01.2015 e aveva condannato il padre al risarcimento del danno subito dalla figlia, ex art. 709 ter c.p.c., alla somma di euro 15.000,00 da versarsi su un libretto di risparmio intestato alla minore con vincolo giudiziale fino al compimento del diciottesimo anno di età e da consegnarsi all’altro genitore. Nel caso in esame, al momento della interruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi il padre, dopo che la madre si era recata in Florida con la figlia a seguito della scoperta di una relazione extra-coniugale “nulla aveva fatto per tentare un riavvicinamento alla figlia che, essendo stata gioco forza resa partecipe dalla madre della fedifraga condotta del padre, si è sentita da costui in altro modo a sua volta tradita a fronte della sua assoluta perdurante assenza, tanto più sapendolo insieme alla sua nuova compagna e quindi esclusa dal suo universo affettivo”.

In realtà nel corso dell’istruttoria si accertava che erano pretestuose le giustificazioni del padre di non aver coltivato incontri con la figlia, per ragioni economiche o di lavoro, visto che si era potuto acquisire la prova che aveva compiuto molteplici viaggi aerei (peraltro soggiornando in hotel di extra-lusso quali il Quisisana di Capri, lo Schore Club di Miami, l’Atlantico di Forte dei Marmi, all’Hilton Key West e il Delano di Miami Beach) con la sua nuova compagna e che il rifiuto della figlia ad incontrarlo scaturiva soltanto dall’imposta presenza della sua nuova compagna “che certamente avrebbe potuto non essere imposta o comunque momentaneamente allontanata ove l’obiettivo fosse stato recuperare il rapporto perduto riallacciando un rapporto con la minore”. Peraltro, la consulenza psicologica aveva posto in evidenza come il rifiuto del padre da parte della minore era alimentato dalla delusione e dal senso dell’abbandono, in quanto lo percepiva orientato verso altri interessi affettivi e lavorativi. Era altresì emerso che in tali difficoltà relazionali, nel corso di un giudizio durato sei anni, la minore era stata soltanto tre fine-settimana con il padre ed aveva trascorso con lo stesso la vacanza di una settimana, dal momento che il padre costantemente proponeva alla figlia di restare con lui insieme con la sua nuova compagna e la figlia costantemente si rifiutava.

Il Tribunale territoriale ha esaminato poi la mancata volontà, da parte del padre, che pur aveva atteggiamenti positivi con la minore nei rarissimi momenti in cui è stato con lei, di scindere il proprio ruolo genitoriale e gli inevitabili limiti che ne conseguono dalle proprie relazioni sentimentali in presenza “della chiarissima richiesta di attenzione proveniente dalla figlia, lasciando che quei pochi incontri si trasformassero in nuova cocente delusione”. Di conseguenza il padre, Colonnello dei Carabinieri, veniva condannato al detto risarcimento del danno, nella misura di euro 15.000,00. Come emerge, la titolarità del diritto al risarcimento del danno non è derivata, nel caso in esame, dalla inottemperanza alle prescrizioni impartite ma, piuttosto, dall’inidonea e maldestra modalità di esecuzione delle stesse.

Infine, è da annoverarsi una recentissima sentenza della Prima Sezione Civile del Tribunale di Napoli (Presidente dott.ssa Carla Hubler, Giudice relatore dott.ssa Angela Arena), pubblicata in data 01.02.2022, con la quale il padre è stato condannato ad euro 15.000 in favore dei due figli minori da versarsi su un libretto di deposito a risparmio intestato ai minori con vincolo giudiziario fino al compimento del diciottesimo anno di età e ad euro 5.000 nei confronti della madre, in quanto “le omissioni paterne hanno avuto ricaduta diretta sui minori, vistisi di fatto privati della imprescindibile figura di riferimento paterna e del loro habitat costituito dalla casa coniugale e che la mutilazione affettiva ha gettato in uno stato di palese sofferenza i minori e conseguentemente la madre”. A tali conclusioni il Tribunale territoriale è giunto, con riferimento all’art. 709 ter c.p.c., richiamandosi alla precedente giurisprudenza del Tribunale di Roma, dopo aver accertato che il padre perdurava sia nell’inadempimento correlato alle visite ai figli sia nell’obbligo di mantenimento verso gli stessi, avendo inoltre, astenendosi dall’obbligo di pagamento del mutuo, fatto perdere anche l’abitazione in cui vivevano i figli, costretti ad abitare nella casa dei nonni paterni, essendosi il padre sinanche rifiutato di ospitarli dopo che avevano perso la casa. Nel corpo motivazionale della pronunciata sentenza è espressamente indicato che nei patti della separazione consensuale il padre aveva assunto l’obbligo di pagare il mutuo gravante sulla casa coniugale assegnata alla moglie per le esigenze abitative dei figli e che, nelle more del giudizio, il padre aveva omesso di pagare il mutuo, con conseguente vendita dell’immobile, generante l’assenza di una abitazione idonea per i figli.

La lettura attenta della sentenza esclude quel che era apparso in un primo momento, leggendo alcuni affrettati commenti, come un tertium genus di fonte di responsabilità risarcitoria, cioè la violazione degli obblighi della responsabilità genitoriale, valutati in modo esteso e anche con significato morale in relazione alla norma codicistica, ma dimostra come il Tribunale di Napoli abbia ancorato il diritto risarcitorio, per mutilazione affettiva, a precisi inadempimenti degli obblighi scaturiti dai patti della separazione consensuale, seguiti da omologazione da parte del Tribunale.

******

Quindi, alla luce della giurisprudenza di merito in progress, che costantemente evolve, sul tema del diritto risarcitorio per mutilazione affettiva, possono allo stato individuarsi tre tipologie di condotte legittimanti la pretesa risarcitoria:

1. l’inadempimento delle prescrizioni, afferenti all’esercizio della responsabilità genitoriale, imposte dall’Autorità Giudiziaria competente nelle sue pronunce giurisdizionali;
2. l’inadeguata, maldestra, erronea, inopportuna ed offensiva modalità di esecuzione delle prescrizioni della competente Autorità Giudiziaria in tema di responsabilità genitoriale;
3. l’inadempimento delle prescrizioni, afferenti all’esercizio della responsabilità genitoriale, così come definite negli accordi di separazione o di divorzio tra le parti, confluiti nel provvedimento decisorio della competente Autorità Giudiziaria.

L'evoluzione della giurisprudenza in tema di mutilazione affettiva, che legittima la richiesta di risarcimento. Le mutilazioni affettive in danno dei minori.

Indirizzo

Via Santa Lucia 90
Naples

Orario di apertura

Lunedì 18:30 - 21:00
Martedì 18:30 - 21:00
Giovedì 18:30 - 21:00
Venerdì 18:30 - 21:00

Telefono

+393358195168

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Legale Avv. Alfredo Guarino pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio Legale Avv. Alfredo Guarino:

Condividi