22/10/2025
Congresso di Guadalajara
UIA Congress Guadalajare 2025
Paper to the Family Law Commission on the expertice in the family law in Italy *
1. La distinzione del ruolo dell’esperto rispetto al ruolo del giudice.
In Italia si discute molto della necessità di ben distinguere il ruolo dell’esperto dalla funzione del giudice, in quanto, specialmente nel diritto di famiglia, il CTU (consulente tecnico d’ufficio) tende ad esprimersi su temi di natura sostanzialmente giuridica, che sono di esclusiva pertinenza e competenza del giudice, quali ad esempio l’affidamento dei minori e le modalità di visita e di incontro del genitore non collocatario.
In tali fattispecie il CTU dovrebbe limitarsi a valutare la presenza di eventuali aspetti psicopatologici nel funzionamento interpersonale e relazionale dei genitori, le manifestate competenze genitoriali e le incidenze conseguenziali che ne derivano sullo sviluppo psicologico ed affettivo dei figli per il soddisfacimento dei loro bisogni; al contempo il CTU dovrebbe astenersi dall’indicare le soluzioni da adottare nel caso concreto nell’interesse dei minori, in quanto tali scelte competono solo al giudice, che ad esse deve pervenire, non solo attraverso la relazione del CTU, ma anche attraverso l’esame di tutte le altre prove, documentali e testimoniali, assunte al giudizio nonché attraverso l’esame dei dati raccolti dall’ascolto delle parti e dalla valutazione degli scritti defensionali. Quando si ritiene che il giudice debba valutare solo la CTU, senza considerare tutti gli altri elementi del giudizio che derivano dal fascicolo processuale, si compie un grave errore dell’interpretazione dell’opera del giudice, che peraltro non deve essere compressa dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio. In tale ambito neanche può attribuirsi valore esclusivo ai test che posso essere utilizzati come approfondimento diagnostico, i cui risultati devono essere presi in esame nell’ambito di una complessiva valutazione, sorretta prima dall’esame clinico del consulente e poi dall’esame critico del giudice. Il CTU dovrebbe svolgere compiti peraltro rilevanti, anche se non dirimenti, quali la valutazione delle competenze genitoriali, esami delle condizioni psichiche dei genitori, la prognosi di una diagnosi funzionale delle risorse, la disamina delle aree di fragilità. Nell’ambito delle competenze genitoriali il CTU dovrebbe sempre esprimersi sulle idoneità di protezione e di educazione per i genitori, sulle loro funzioni di mentalizzazione riflessiva, sulle capacità di empatia affettiva e organizzativa, sull’idoneità di garantire il rapporto con l’altro genitore e salvaguardarne la figura, sulla capacità di assunzione di concrete responsabilità. Inoltre, altresì, potrebbe valutare le condizioni psichiche dei minori, formulando una diagnosi che tenga conto del loro stato, dell’età e dei bisogni, riferendo anche se vi è presenza di allarmanti quadri psicopatologici. Peraltro il CTU dovrebbe sempre valutare le caratteristiche dei legami tra i minori e tra essi e i genitori, indicando le qualità e l’eventuale fragilità ed aspetti disfunzionali, descrivendo se del caso elementi che costituiscono ostacoli materiali effettivi alla relazione con una delle figure genitoriali. Ma i CTU tendono a sconfinare dai loro compiti e sovente, in Italia, i giudici, non solo non si oppongono, ma lo favoriscono, così deresponsabilizzandosi e delegando all’esperto funzioni che sono proprie dell’esercizio della giurisdizione. Infatti, il giudice dovrebbe sempre e comunque conservare la propria critica autonomia dalla relazioni del CTU, dal momento che il CTU non può mai supplire all’accertamento dei fatti che solo competono all’autorità giudiziaria, dovendo piuttosto il CTU essere di ausilio al giudice per una valutazione più approfondita e tecnica dei fatti emersi. Non può tralasciarsi considerare la sentenza del 24 febbraio 2009 della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, fortunatamente ripresa dalla Suprema Corte nella sentenza n. 4595 del 2025, secondo la quale i giudici dei processi civili mai possono rimettersi agli esiti della consulenza tecnica ma devono attivarsi autonomamente per definire, alla luce degli elementi del giudizio, il quadro complessivo da esaminare per la loro pronuncia. La redazione di consulenze superficiali, fondate spesso su valutazioni apodittiche e sui pregiudizi acritici, può generare decisioni abnormi e dolorose, se il giudice non conserva e difende la propria autonomia di giudizio, come accade nella lesione della bi-genitorialità, in violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo. In realtà, per concludere, la CTU mai deve assumere conformazione “trasformativa” connotata da contenuti prescrittivi ed impositivi, nella prescrizione di trattamenti psicologici, in violazione della norma processuale civile che assegna al CTU la funzione, peraltro significativa, di ausilio alla soluzione di problematiche di natura tecnica, senza mai tuttavia assolvere all’onere della prova che, ai sensi dell’art 2997 del c.c. deve rimanere sempre a carico esclusivo delle parti.
2. La distinzione dei compiti della polizia giudiziaria dai compiti dei consulenti
La polizia giudiziaria, svolge nell’ambito del diritto di famiglia sia i compiti precipuamente penali che compiti connessi al processo civile. In ambito penale: acquisisce le notizie di reato concernenti i rapporti familiari, individua gli autori dei reati, raccoglie gli elementi di prova, si occupa di preservare la scena del crimine e conservare le tracce e i reperti sino all’intervento dei medici legali e del PM con relativa documentazione, redige verbali e annotazioni per documentare la propria attività e identifica i soggetti coinvolti, se necessario anche attraverso esami biometrici autorizzati. Nell’ambito del processo civile è da porre in rilievo che art. 155 c.c. consente al giudice, ai fini dell’assegno di mantenimento per i figli a disporre “ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate un accertamento della polizia tributaria sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati ai soggetti diversi”, come art. 736 bis c.p.c. consente al giudice, qualora la condotta di un coniuge o di altri conviventi sia causa di grave pregiudizio all‘integrità fisica o morale o alla libertà dell’altro coniuge o convivente, di statuire ordini di protezione, disponendo al contempo “anche per mezzo della polizia tributaria indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo “. Deve rilevarsi che, finchè la polizia tributaria sia investita di tali compiti è necessario da un lato che sia insufficiente la documentazione depositata dalle parti e dall’altro che vi sia la contestazione dei redditi indicati da una delle parti, suffragata da considerazioni ragionevoli e articolare possibilmente in ordine a dati specifici. In pratica la Guardia di Finanza di norma potrà così essere delegata ad accedere ai sistemi informativi della Anagrafe tributaria, delle Camere di commercio, del Pubblico Registro Automobilistico, delle Conservatorie dei registri immobiliari, nonchè potrà richiedere informazioni alle stesse parti, assumere informazioni da terzi, estrarre copia di documentazione e di effettuare ispezioni, potendo compiere tali operazioni anche nei confronti dei terzi quando vi sono ragionevoli elementi di sospetto di intestazione fittizia di beni. Un tema delicato si pone in riferimento alle indagini esperite nei confronti di società fiduciarie, che ai quesiti potrebbero opporre l’obbligo di riservatezza di cui alla legge 23/1939 n 1966, per cui tali società potrebbero essere obbligate anche solo a fornire informazioni nominative senza altre specificazioni. Vi è da osservare che la polizia tributaria, in conformità agli artt. 191 e 198 di c.p.c. potrebbe svolgere anche compiti di consulenza ma in tal caso deve nettamente separarsi la funzione della testimonianza sui fatti accertati, con gli obblighi che possiede qualsiasi testimone, dalla consulenza sui temi economici e finanziari del giudizio, che viceversa attiene ad un attività meramente valutativa. Molto utile la funzione della guardia di finanza, ad esempio, nell’accertamento di attività lavoratine in nero, non dichiarate al fisco, oppure nella constatazione del numero medio di clienti che quotidianamente accedono ad uno studio medico o del numero medio giornaliero dei frequentatori di un ristorante, che ad esempio spesso si desume dal numero dei tovaglioli lavati quotidianamente. Tuttavia vi sono indagini più complesse, soprattutto in materia societaria o in materia immobiliare, che di norma richiedono la nomina di un esperto che possa svolgere le competenze di un consulente tecnico d’ufficio. Infatti, per quanto riguarda le società, il reddito dichiarato è spesso un elemento inidoneo senza un esame accurato ed analitico dei bilanci, ove siano valutate anche le eventuali maggiorazioni delle spese, la stima dei crediti non ancora riscossi, le prospettive di sviluppo e di crescita dell’impresa, con una pertinente comprensione della congruenza o incongruenza delle dichiarazioni dei redditi societari. Così per gli immobili non appare sufficiente la valutazione derivante dalle rendite catastali ma occorre una penetrante conoscenza del mercato immobiliare per comprendere il reale valore degli immobili e anche per gli oggetti d’arte, ad esempio quadri, sculture e gioielli, occorrono spesso esperti della materia per una stima idonea del loro valore. Vi è poi un altro tema che si pone nel definire gli assegni di mantenimento che devono essere correlati, nel momento in cui sono decisi, al reddito attuale e non a quello futuro. Si pensi ad esempio, al reddito di una società di costruzione che sta edificando un lussuoso edificio in una zona elegante di un centro urbano: al momento della costruzione il reddito dei soci può essere del tutto inesistente e anzi può rilevarsi una perdita sostanziale, mentre è prevedibile che a costruzione avvenuta, dopo poco tempo, possa elevarsi moltissimo il reddito societario con la vendita degli appartamenti costruiti, e dei negozi costruiti. Si pensi ad esempio ad uno studio professionale appena insediato nella zona migliore di una città ed elegantemente arredato: subito dopo l’insediamento detto studio presumibilmente avrà redditi minimi ma è ben possibile prevedere che a distanza di poco tempo possa aumentare notevolmente il volume d’affari e quindi il reddito conseguente. Non vi è dubbio che il giudice debba decidere in base al reddito attuale e non a quello futuro, ma in tali casi dovrebbe ragionevolmente prevedersi che il giudice preveda di poter rivedere la sua decisione, a distanza di qualche anno, sulla base delle nuove condizioni economiche delle parti, anche senza che sia a ciò stimolato da una iniziativa giudiziaria di parte, specialmente quando in gioco vi è l’interesse della tutela dei minori.
3. Diritto di difesa nel corso delle consulenze
In tema del diritto di famiglia è molto rilevante la necessità di tutelare effettivamente il diritto di difesa delle parti processuali, certamente le parti possono farsi assistere da un avvocato e certamente, se viene nominato un consulente tecnico d’ufficio, possono nominare un consulente tecnico di parte. Tuttavia si consideri che in Italia- si dice per tutelare la piena libertà espressiva del minore- avviene che il minore sia sentito dal CTU senza la presenza delle parti processuali e dei loro avvocati in un modo che appare pienamente comprensibile con riferimento alla presenza dei genitori ma poco comprensibile per la presenza degli avvocati, e soprattutto del tutto incomprensibile per l’obbligo di assenza dei consulenti di parte, mentre sovente in violazione della parità delle parti processuali a tali incontri e colloqui tra il CTU e il minore viene consentita la presenza del P.M. Per quanto concerne la presenza, poi, del curatore del minore, di norma non è prevista, salvo richiesta accolta dal CTU, Tuttavia si prevede che, se il curatore speciale sia chiamato dal CTU per acquisire informazioni dal minore, il relativo colloquio deve avvenire in contradittorio con i consulenti di parte. La norma, che non sempre viene rispettata, prevede che l’esame clinico del minore deve essere sempre audio-video registrato ma consente che CTU e giudice possano escludere la registrazione se la ritengono pregiudizievole al minore in ragione della sua situazione psicofisica. In ogni caso i supporti delle registrazioni devono essere consegnati poi ai CTP o ai difensori, che naturalmente devono farne uso nella necessaria tutela del minore. Ugualmente il giudice può disporre audio-video registrazione dell’esame degli adulti quando necessario. Alla prima udienza successiva al deposito della CTU può richiedersi il deposito del supporto contenente le registrazioni, se non ancora fornito ai difensori e ai CTP ed il giudice decide, valutando come possa bilanciarsi adeguatamente il diritto di difesa con le esigenze di tutela e di riservatezza. Inoltre vi è da rilevare che spesso nei giudizi civili il giudice richieda documentazioni sulle indagini svolte dai Servizi Sociali, senza però che sia dato ai difensori l’immediata conoscenza delle relazioni inviate poi dai Servizi Sociali al giudice. Altresì, nel corso della CTU, spesso si registra assenza della redazione dell’intero verbale compiutamente descrittivo delle operazioni peritali nè viene prevista espressamente la sottoscrizione delle dichiarazioni delle parti che sono state ascoltate e dovrebbe esser sempre previsto che il minore sia poi ascoltato dal giudice, anche dopo che sia stato ascoltato dal CTU. Peraltro, è bene sottolinearlo, la CTU non dovrebbe mai assolvere alla funzione di una prova carente, essendo onere delle parti fornire al giudice le prove nel regolare svolgimento del giudizio, ma dovrebbe essere impiegata per chiarire e definire elementi di dubbio sorti, affiche il giudice possa disporre di un adeguato complesso di dati e informazioni che siano utili per la sua decisione mentre nella prassi spesso si assiste al negare ai difensori l’assunzione delle prove richieste, specialmente testimoniali, e si pone la CTU come strumento di acquisizione delle prove che valgono a definire il giudizio.