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Lo Studio, di terza generazione ed attivo da quasi cento anni, ha operato inizialmente nelle materie del diritto del lavoro, commerciale, fallimentare e civile. A seguito del costante impegno e sviluppo oggi la struttura, grazie ad una f***a reti di corrispondenti, offre, sia in ambito nazionale che europeo, un'assistenza multidisciplinare ed omnicomprensiva giudiziale e stragiudiziale a numerose

imprese, società finanziarie, banche, enti pubblici ed enti locali. Considerato che la qualità del lavoro è il nostro primo obiettivo, la nostra priorità è la relazione con i nostri clienti, per cui attraverso un continuo e costante confronto, siamo in grado di offrire un'assistenza flessibile e commisurata alle effettive esigenze di ciascuno di loro. L'aggiornamento costante effettuato attraverso la stabile collaborazione con l'Università Federico II di Napoli, con l'Università del Sannio, con l'Università della Calabria, il costante contributo a numerose riviste giuridiche, oltre che la continua ricerca di soluzioni che possano soddisfare in maniera rapida e concreta le esigenze del cliente, costituiscono caratteristiche irrinunciabili della nostra attività

Sì alla scuola di danza se non vi è divieto specifico del condominioIl Tribunale di Nocera Inferiore con la sentenza  pu...
08/01/2025

Sì alla scuola di danza se non vi è divieto specifico del condominio

Il Tribunale di Nocera Inferiore con la sentenza pubblicata il 12 novembre 2024, ha stabilito che se il regolamento condominiale non specifica in modo evidente le attività vietate, non si configura il divieto di utilizzare la servitù reciproca relativa alla destinazione dei locali di proprietà esclusiva a una scuola di danza.

Nel caso in esame, un condomino aveva richiesto al Tribunale di vietare l’utilizzo di un locale in affitto, di proprietà di un condomino, al fine di utilizzarli come scuola di danza richiedendo il ripristino delle originarie destinazioni d’uso dei locali, corrispondenti a locale commerciale e deposito, in conformità al regolamento condominiale.

Il proprietario della scuola di danza si costituiva in giudizio sostenendo che il regolamento non conteneva divieti specifici che escludessero l’uso dei locali commerciali per svolgere attività di danza. Inoltre, aveva commissionato una relazione tecnica per determinare i livelli di esposizione al rumore nell’ambiente esterno dalla quale era emerso che rientravano nei limiti previsti dalla normativa.

Quindi, il Tribunale, ha ritenuto infondata la pretesa attorea e ha infatti chiarito che le limitazioni del regolamento condominiale non prevedeva eccezioni all’uso dei locali commerciali tale da escludere alcune categorie di attività (come la danza) e che l’associazione sportiva alla quale erano stati concessi in fitto i locali in oggetto aveva eseguito i lavori d’insonorizzazione certificati da relazione tecnica al fine di determinarne i livelli richiesti dalla legge.

08/01/2025

Licenziato in seguito ad una denuncia per violenza domestica

Un autista di pullman è stato licenziato dall’azienda in cui lavorava a seguito di condanna ricevuta in sede penale e, in particolare, per aver commesso maltrattamenti nei confronti della coniuge. Pur trattandosi di condotte avvenute al di fuori dell’ambiente lavorativo, il datore di lavoro, considerata la gravità delle stesse, le ha ritenute lesive del vincolo fiduciario caratterizzante il rapporto di lavoro. I giudici di legittimità hanno confermato la valutazione dell’azienda, in quanto hanno ritenuto che il comportamento dell’uomo, benché realizzatosi nella sfera privata, fosse incompatibile con un lavoro a contatto con il pubblico, poiché, in base al ruolo svolto è richiesta capacità di gestire lo stress, di interagire con le persone in modo rispettoso e, soprattutto, è necessario possedere autocontrollo anche nelle situazioni più difficili, caratteristica di cui il lavoratore era evidentemente sprovvisto.
Si tratta di un’importante pronuncia, che sancisce la rilevanza, nell’ambiente lavorativo, dei comportamenti che avvengono invece nella sfera privata di un soggetto, i quali, se connotati da particolare gravità, come in questo caso, non possono che assumere un peso.
E ciò, appunto, anche in base al ruolo ricoperto dal lavoratore. Difatti, ruoli di maggiore spicco all’interno di un’azienda o attività che portano a diretto contatto col pubblico richiedono, naturalmente, che sia mantenuto un determinato profilo, non potendosi immaginare che determinate condotte, solo perché non avvenute sul luogo di lavoro, non influiscano sul rapporto stesso.
Ed è per questo che l’autista, protagonista della vicenda arrivata sino in Cassazione, in seguito alla condanna in sede penale per i reati commessi a danno della moglie, si è visto irrogare anche la massima sanzione disciplinare, ossia il licenziamento per giusta causa.

Troppe assenze per malattie o infortunio possono comportare il licenziamentoIl nostro ordinamento afferma il diritto del...
17/10/2024

Troppe assenze per malattie o infortunio possono comportare il licenziamento

Il nostro ordinamento afferma il diritto del lavoratore a conservare il proprio posto di lavoro anche in caso di assenze dovute a malattia o infortuni. Questo diritto, però, presenta un limite che stabilisce che, se il lavoratore supera il periodo di “comporto”, il datore di lavoro può recedere dal contratto.
Quindi ci sono dei casi in cui il lavoratore può essere legittimamente licenziato anche se la sua assenza dipende da una malattia o da un infortunio. Innanzitutto è bene specificare che il periodo di comporto per malattia o infortunio è stabilito dall’INPS e dall’INAIL, che si occupano rispettivamente di assicurarsi che il lavoratore percepisca lo stipendio anche nel periodo di malattia e di corrispondere il dovuto indennizzo in caso di assenza dovuta a infortunio sul lavoro.
Per i primi tre giorni di malattia spetta ai CCNL stabilire l’indennità dovuta al lavoratore, che sarà a totale carico del datore di lavoro. Sempre ai contratti collettivi spetta stabilire se, a partire dal quarto giorno di assenza, oltre a quanto dovuto dall’INPS, il datore di lavoro debba integrare altre somme per coprire la restante parte dello stipendio.
Il periodo di comporto ha una durata massima di 180 giorni, oltre i quali al lavoratore non spetterà alcuna indennità o retribuzione sostitutiva e potrebbe essere irrogato il licenziamento; i 180 giorni si calcolano nell’arco dell’anno, a prescindere che si tratti di assenza continuativa o frazionata.
Nel caso di infortunio sul lavoro, non abbiamo un limite oltre il quale il lavoratore non ha diritto a un indennizzo. Invece, per quanto attiene al dritto alla conservazione del posto di lavoro, la Cassazione ha stabilito che si vada ad applicare lo stesso periodo di comporto previsto per le assenze dovute a malattia, quindi 180 giorni. Dalla giurisprudenza della Suprema Corte ricaviamo che anche in caso di infortunio sul lavoro si può essere destinatari di licenziamento. L’unica eccezione si ha quando l’infortunio (o la malattia professionale) sia dovuto a responsabilità del datore di lavoro, caso in cui l’infortunio non viene considerato nel periodo di comporto.

Non pagare l’assegno di mantenimento può comportare il pignoramento di immobili e conti correntiPagare l’assegno di mant...
08/10/2024

Non pagare l’assegno di mantenimento può comportare il pignoramento di immobili e conti correnti

Pagare l’assegno di mantenimento ai propri figli e all’ex compagno o compagna è un obbligo di legge, quindi in caso di mancato pagamento si può agire per vie legali. Quando si agisce in giudizio per l’ottenimento di somme arretrate, quindi di un proprio credito, il primo passo può essere quello di rivolgersi al giudice per richiedere un decreto ingiuntivo.
Il decreto notificato al debitore contiene l’ordine di pagare entro 40 giorni dalla notifica e l’avviso che, entro lo stesso termine, si può proporre opposizione e, quindi, passare a un procedimento a cognizione piena. Nel caso in cui il debitore non dovesse ottemperare al pagamento o all’opposizione entro i 40 giorni, si potrà procedere all’esecuzione forzata.
È anche possibile, per il creditore, ottenere l’esecuzione provvisoria del decreto qualora dal ritardo nel pagamento possa derivare un grave pericolo; con questa pronuncia il titolo, anche se non definitivo, produce subito effetti tra le parti.
Il decreto ingiuntivo, quando si tratta di mancato pagamento degli assegni di mantenimento, può essere richiesto solo se lo stesso è stato stabilito attraverso un accordo privato tra le parti.
La fase del pignoramento inizia tramite la richiesta all’ufficiale giudiziario da parte del creditore. In questo caso, è preferibile proseguire attraverso il pignoramento mobiliare o il pignoramento presso terzi che, riguardando rispettivamente beni mobili o, ad es., conti correnti, sono preferibili a quello immobiliare il quale, prevedendo la vendita dei beni del debitore, allunga i tempi entro i quali si otterrebbero le somme dovute (ed è molto più costoso).
In particolare, vediamo che è possibile ottenere queste somme non solo dal debitore, ma anche tramite terzi come il datore di lavoro o l’Inps che eroga la pensione, attraverso una trattenuta sull’importo totale.

Infine è importante segnalare che, quando il debitore riceve somme ricorrenti (come stipendi, pensioni o rendite), è possibile ricevere il pagamento diretto dell’assegno di mantenimento da parte del soggetto tenuto a versarle, se l’obbligato si ostina a non versare quanto dovuto.

Assemblea condominiale: trasmettere il verbale via sms, email, WhatsApp è legaleA seguito di un’assemblea condominiale, ...
07/10/2024

Assemblea condominiale: trasmettere il verbale via sms, email, WhatsApp è legale

A seguito di un’assemblea condominiale, l’amministratore può trasmettere il verbale tramite app di messaggistica come WhatsApp o Telegram?
L’avviso di convocazione delle assemblee condominiali deve:
contenere l’ordine del giorno, luogo e ora della riunione o, se in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa;
essere trasmesso ai condòmini almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, pec, fax o tramite consegna a mano.
Il codice civile non fa espresso riferimento alle modalità attraverso cui il verbale dell’assemblea debba essere trasmesso. Quindi è lecito chiedersi se l’amministratore possa utilizzare dei mezzi di trasmissione del verbale agli assenti più rapidi e meno formali. Questa soluzione pone, però, dei problemi riguardo alla prova in un eventuale contenzioso, in quanto tali mezzi non garantiscono la prova legale circa la ricezione del verbale e creano incertezza sul decorso del termine di impugnazione della delibera stessa.
In definitiva possiamo affermare che l’amministratore può legalmente procedere alla trasmissione del verbale tramite mezzi come WhatsApp, Telegram, Messenger o mail ordinaria, salvo diversa disposizione presente nel regolamento condominiale.
Questo sia per la lacuna normativa presente nell’art. 66 delle Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile, sia perché, in caso di contenzioso, la prova della consegna del messaggio spetta all’amministratore e non al condòmino.
La prova può essere fornita anche tramite uno screenshot del messaggio.

Vediamo, infine, se è possibile convocare l’assemblea tramite mezzi informali.
Abbiamo affermato che tale comunicazione deve essere effettuata rispettando delle precise formalità stabilite dalla legge, quindi deve essere trasmessa mediante pec, fax, raccomandata a/r o consegna a mano.
È però possibile utilizzare altri mezzi se sono stati approvati dai condòmini.
Tale approvazione non deve scaturire necessariamente da una regola presente all’interno del regolamento condominiale, in quanto basta anche solo un comportamento dei condòmini che faccia desumere la loro volontà di accettare tali mezzi.

Questo significa che, se un condòmino volesse impugnare, per difetto di comunicazione, la mail ordinaria attraverso cui ha ricevuto la comunicazione ed il verbale, non potrebbe farlo in virtù del comportamento precedente, dal quale si è desunta l’accettazione a ricevere le comunicazioni attraverso questi mezzi.



Si può essere licenziati per uso personale di Internet sul lavoro?I lavoratori subordinati hanno l’obbligo di dedicarsi ...
04/10/2024

Si può essere licenziati per uso personale di Internet sul lavoro?

I lavoratori subordinati hanno l’obbligo di dedicarsi al proprio lavoro per tutta l’arco dell’orario lavorativo, seguendo le istruzioni del datore di lavoro e svolgendo i compiti con la massima cura. Durante l’orario di lavoro, un dipendente che si distrae navigando su Internet rischia di non adempiere ai suoi doveri.
Usare intrernet per scopi personali durante l’orario di lavoro costituisce una violazione degli obblighi contrattuali. Alcune aziende stabiliscono queste regole attraverso policy interne o regolamenti informatici, che spesso vietano l’uso dei social o ne limitano l’uso a brevi pause, a condizione che non interferisca con il lavoro.
Nella maggior parte dei casi, l’utilizzo di Internet per scopi personali durante l’orario di lavoro è considerato una violazione disciplinare.
Ma può portare al licenziamento?
Secondo la legge italiana, la sanzione disciplinare deve essere proporzionata alla gravità dell’infrazione. Navigare sui social per pochi minuti non è paragonabile a passare ore su Internet per motivi personali. Tuttavia, in situazioni gravi, il datore di lavoro può procedere con il licenziamento per giusta causa, se l’infrazione è così grave da impedire la continuazione del rapporto di lavoro.
Infatti, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento di una dipendente che aveva passato più tempo su Internet che a lavorare. La cronologia del suo computer dimostrava un uso eccessivo per scopi personali, ben oltre il tollerabile.
Un’altra sentenza del Tribunale di Bari ha giudicato legittimo il licenziamento di una dipendente che, durante l’orario di lavoro, utilizzava il cellulare aziendale per accedere al proprio profilo Facebook e svolgere attività non autorizzate. La dipendente condivideva anche informazioni riservate con concorrenti dell’azienda, violando gravemente i doveri di correttezza e buona fede.
Il comportamento dei lavoratori su Internet ha portato a una serie di altre sentenze. Per esempio, la Cassazione ha giudicato legittimo il licenziamento di un dipendente che aveva pubblicato commenti offensivi sul datore di lavoro su Facebook, violando così l’obbligo di fedeltà. Un’altra sentenza ha confermato il licenziamento di un lavoratore che, durante un’assenza per malattia, aveva postato foto mentre suonava a un concerto, dimostrando di non essere malato. In conclusione, l’uso di Internet per scopi personali sul lavoro può comportare sanzioni disciplinari e, nei casi più gravi, il licenziamento. Tuttavia, i datori di lavoro devono rispettare le norme sulla protezione dei dati e sulla privacy quando raccolgono prove per contestare comportamenti scorretti dei dipendenti.

Volo in overbooking, spetta un risarcimento fino a 600 euro e il rimborso del bigliettoVediamo quali sono i diritti del ...
04/10/2024

Volo in overbooking, spetta un risarcimento fino a 600 euro e il rimborso del biglietto

Vediamo quali sono i diritti del viaggiatore e le soluzioni possibili in caso di overbooking;
Gli aeroporti sono già gremiti di viaggiatori, pronti a imbarcarsi sull’aereo per raggiungere la meta designata per le proprie vacanze.

C’è, però, un fattore che può mettere a rischio un viaggio quando si decide di utilizzare l’aereo come mezzo di trasporto.
Stiamo parlando dell’overbooking, ovvero quella prassi per cui alcune compagnie aeree – normalmente le compagnie low-cost – vendono più biglietti dei posti effettivamente disponibili. Ciò comporta il rischio che tutti i passeggeri si presentino effettivamente il giorno della partenza, con la conseguenza che alcuni di loro potrebbero essere costretti a cambiare volo, ritardando il proprio viaggio.

L’ultimo episodio riguarda un passeggero del volo Ryanair da Bergamo a Palma di Maiorca, che è andato in overbooking a causa di un problema tecnico durante l’acquisto del biglietto online, non rilevato al momento del check-in al gate.
Per evitare ritardi nel volo, la compagnia ha offerto ad uno dei passeggeri un risarcimento di 250 euro e un volo gratuito. In cambio, lo sfortunato viaggiatore ha accettato di scendere dall’aereo. Il caso è sicuramente particolare, dal momento che tali problematiche di solito si verificano durante la fase di check-in e non quando, invece, i passeggeri sono già a bordo del velivolo. Purtroppo, però, soprattutto durante la stagione estiva, il fenomeno dell’overbooking è piuttosto comune. Questo accade perché le compagnie aeree vendono più biglietti rispetto ai posti disponibili, confidando in un certo numero di assenze per massimizzare i profitti.
Di solito, infatti, l’overbooking viene rilevato già al momento del check-in. In questa fase, alcuni passeggeri vengono invitati a rinunciare volontariamente al volo in cambio di un compenso, posticipando però la partenza mediante ricollocamento su un altro volo.

Il passeggero, oltre alla compensazione, ha la possibilità di scegliere tra tre opzioni:

il rimborso del biglietto per la parte di viaggio non effettuata;
l’imbarco su un volo alternativo il prima possibile;
l’imbarco su un volo successivo, se più conveniente.
Se accetta di viaggiare in una classe inferiore, la compagnia deve rimborsare dal 30 al 75% del prezzo del biglietto, a seconda della distanza del volo.

Le compagnie forniscono i moduli per i rimborsi. In caso di mancata risposta nel termine di sei settimane, il viaggiatore potrà presentare un reclamo all’ENAC entro 26 mesi dalla data del volo.
Inoltre, la compagnia deve fornire assistenza ai viaggiatori che abbiano subito l’overbooking. In particolare, gli stessi avranno diritto ad usufruire di pasti e bevande, in proporzione all’attesa, sistemazione in un albergo (quando ad esempio il volo parta il giorno successivo), trasferimenti da e verso l’aeroporto e, infine, due chiamate telefoniche o messaggi. Tuttavia, nell’era dei cellulari, quest’ultimo beneficio è ormai considerato meno rilevante.

Stalking sul posto di lavoro; il datore che acuisce ansia e timore può essere condannatoIl tratto che caratterizza il mo...
01/10/2024

Stalking sul posto di lavoro; il datore che acuisce ansia e timore può essere condannato

Il tratto che caratterizza il mobbing è rappresentato dal fatto che i comportamenti vessatori, rivolti nei confronti del lavoratore, sono reiterati, duraturi e finalizzati a lederne l’integrità psicofisica o ad estrometterlo dall’azienda o dall’ente in cui svolge la propria attività lavorativa.

Il mobbing non è considerato un istituto di diritto penale, perché non è presente all’interno del codice penale un articolo che lo disciplina.
Una sentenza che “apre la strada a una più efficace repressione di comportamenti vessatori che si protraggono ben oltre l’ambiente lavorativo”. La Corte ha, infatti, sottolineato che “il mobbing, quando esercitato con modalità vessatorie reiterate e idonee a determinare un perdurante stato di ansia o di timore nella vittima, può essere ricondotto alla fattispecie dello stalking“.
Il caso specifico – che ha portato a questa conclusione – riguarda un docente universitario accusato di una serie di reati, tra cui molestie sessuali nei confronti delle studentesse e abuso di autorità. Le azioni del docente, essendo state condotte in modo prolungato, hanno non solo configurato una situazione di mobbing, ma sono state considerate a tutti gli effetti come stalking in ambito lavorativo, fenomeno altrimenti noto come stalking occupazionale.
Quindi, è emerso che i comportamenti vessatori, posti in essere dal docente universitario indagato, hanno generato un ambiente di lavoro ostile e insostenibile. Tra le condotte denunciate e riscontrate in giudizio figurano la marginalizzazione professionale e l’adozione di atteggiamenti intimidatori e persecutori nei confronti degli specializzandi dissidenti.
La Cassazione ha evidenziato come tali comportamenti abbiano “superato il livello di ordinaria conflittualità presente in un ambiente di lavoro” e si siano concretizzate in un “accanimento psicologico” ai danni delle vittime tale da configurare, per l’appunto, gli estremi dello stalking occupazionale.


CONDANNATA L’EX MOGLIE CHE LASCIA IL CANE DELL’EX MARITO SOTTO IL SOLE IN STRADA.Un cane, affidato in post rottura matri...
30/09/2024

CONDANNATA L’EX MOGLIE CHE LASCIA IL CANE DELL’EX MARITO SOTTO IL SOLE IN STRADA.
Un cane, affidato in post rottura matrimoniale, all’ex moglie, viene ritrovato in strada, esposto al sole, legato al portone – del palazzo in cui vive la donna – e in palese sofferenza, ossia ipertermia e frequenza respiratoria alta.

Inevitabile lo strascico giudiziario, che vede la donna condannata in Tribunale a pagare 700 euro di ammenda per «aver sottoposto a sevizie il cane – un pastore tedesco – legandolo alla ringhiera del portone del suo palazzo ed esponendolo al forte caldo, senza lasciargli da bere». In aggiunta, poi, le viene anche imposto di risarcire l’ex marito, costituitosi parte civile.

Inutili le obiezioni sollevate dal legale della donna. Inequivocabili, difatti, le condizioni in cui l’animale fu trovato.

08/09/2024
nuova sede via toledo 413 - palazzo Brunasso
08/09/2024

nuova sede via toledo 413 - palazzo Brunasso

Anche la depressione dà accesso alle categorie protetteÈ un argomento che interessa un gran numero di persone. In Italia...
18/07/2024

Anche la depressione dà accesso alle categorie protette

È un argomento che interessa un gran numero di persone. In Italia, più di due milioni di persone soffrono di depressione. Quindi, è importante chiedersi se chi ne è affetto possa rientrare nelle cc.dd. categorie protette: ossia, quelle categorie di soggetti che godono di una particolare tutela al fine di aiutarne l’accesso nel mondo del lavoro.

La normativa stabilisce che i lavoratori, con particolari condizioni psico-fisiche, siano posti nell’occupazione a loro più conforme. La depressione, nelle forme più gravi, diventa una malattia invalidante che pregiudica la salute psichica e fisica. Infatti, spesso, i sintomi psicologici sono affiancati da segnali fisici come, ad esempio, dolori muscolari e articolari, disturbi del sonno o forti mal di testa. Una situazione che finisce per colpire anche la sfera familiare, sociale e lavorativa del soggetto.

Ci sono casi in cui la depressione può determinare il riconoscimento dell’invalidità civile. Infatti, la normativa ricomprende la depressione tra le patologie invalidanti. Quindi, chi soffre di depressione può accedere alle categorie protette, ma prima occorre ottenere un documento che attesti l’invalidità. Per iniziare il processo di accertamento dell’invalidità civile, bisogna andare dal proprio medico per il rilascio del certificato medico che deve indicare l’esatta natura delle patologie invalidanti e la diagnosi.

Dopo aver ricevuto il certificato medico, sarà possibile presentare la domanda all’INPS e, successivamente, un’apposita Commissione medica dell’ASL competente procederà agli accertamenti medici e clinici.

Quando è riconosciuta un’invalidità superiore al 45%, se l’interessato ha un’età tra i 15 e i 65 anni, è disoccupato e non ha raggiunto l’età del pensionamento, egli può rivolgersi al centro per l’impiego della propria Provincia e iscriversi alle categorie protette, per godere della particolare tutela prevista dalla legge.

Indirizzo

Via Toledo 413/palazzo Brunasso
Naples
80132

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 20:00
Martedì 09:00 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 20:00
Giovedì 09:00 - 20:00
Venerdì 09:00 - 20:00

Telefono

+39081402655

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