08/01/2025
Sì alla scuola di danza se non vi è divieto specifico del condominio
Il Tribunale di Nocera Inferiore con la sentenza pubblicata il 12 novembre 2024, ha stabilito che se il regolamento condominiale non specifica in modo evidente le attività vietate, non si configura il divieto di utilizzare la servitù reciproca relativa alla destinazione dei locali di proprietà esclusiva a una scuola di danza.
Nel caso in esame, un condomino aveva richiesto al Tribunale di vietare l’utilizzo di un locale in affitto, di proprietà di un condomino, al fine di utilizzarli come scuola di danza richiedendo il ripristino delle originarie destinazioni d’uso dei locali, corrispondenti a locale commerciale e deposito, in conformità al regolamento condominiale.
Il proprietario della scuola di danza si costituiva in giudizio sostenendo che il regolamento non conteneva divieti specifici che escludessero l’uso dei locali commerciali per svolgere attività di danza. Inoltre, aveva commissionato una relazione tecnica per determinare i livelli di esposizione al rumore nell’ambiente esterno dalla quale era emerso che rientravano nei limiti previsti dalla normativa.
Quindi, il Tribunale, ha ritenuto infondata la pretesa attorea e ha infatti chiarito che le limitazioni del regolamento condominiale non prevedeva eccezioni all’uso dei locali commerciali tale da escludere alcune categorie di attività (come la danza) e che l’associazione sportiva alla quale erano stati concessi in fitto i locali in oggetto aveva eseguito i lavori d’insonorizzazione certificati da relazione tecnica al fine di determinarne i livelli richiesti dalla legge.