12/10/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI
Ordinanza definitiva ex art. 702 bis Cpc. di condanna dell'ASL Na 1 Centro al risarcimento di ingenti danni non patrimoniali da responsabilità medica per mancata somministrazione di eparina a basso peso molecolare.
Premesso che il successo professionale in casi simili ove si discetta della morte di una paziente non è mai, come immaginabile, pieno in quanto comunque una vita umana è venuta a mancare, quest'ordinanza, che accoglie le richieste risarcitorie (iure proprio) dei familiari, sul piano giuridico/processuale offre notevoli spunti, anche in considerazione del fatto (non di poco conto) che il giudizio civile de quo è stato preceduto da un lungo procedimento penale conclusosi, dopo la nomina di ben due collegi peritali, con l'archiviazione, e cioè senza l'accertamento di responsabilità dei medici che hanno seguito la giovane donna.
Questi i punti su cui riflettere:
- L'obbligatorietà, oggi, alla luce della legge cd. Gelli-Bianco, di svolgere un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc. come condizione di procedibilità dell'azione di risarcimento danni da responsabilità sanitaria. Nel rapporto con i clienti è bene informare che per l'espletamento delle operazioni peritali, non di rado, occorrono importanti anticipazioni di spese. Dunque, a seguire il consiglio di un noto magistrato di Cassazione, forse non è così peregrina l'idea di svolgere, in alternativa all'a.t.p., la cd. mediazione ex D.lgs. n. 28/2010 (molto meno onerosa);
- L'opportunità di coinvolgere nella fase pregiudiziale (atp) anche l'istituto assicuratore della struttura sanitaria, da non evocare, allo stato dell'arte della riforma (ancora incompiuta), nell'eventuale successiva fase a cognizione sommaria;
- I brevissimi termini (30 giorni) per impugnare l'ordinanza conclusiva del giudizio a cognizione sommaria che decorrono dalla comunicazione (della cancelleria) o dalla notificazione (ad istanza di parte) dall'ordinanza. In assenza di tali formalità, il termine è semestrale.
- La differenza tra causalità penale e civile. Può sussistere un accertamento di responsabilità civile anche nelle ipotesi di assenza di colpevolezza in sede penale. Nel penale si risponde solo si è certi ogni ragionevole dubbio (o così dovrebbe essere) della condotta penale dell'imputato, nella responsabilità civile invece si è chiamati a rispondere dei danni applicando il cd. principio del "più probabile che non". La responsabilità civile pone attenzione sulla figura del danneggiato e non su quella del reo, e si caratterizza inoltre per la sua funzione risarcitoria e non preventiva/punitiva/rieducativa.
- La domanda con cui si chiedono i danni da perdita del rapporto parentale (cd. iure proprio) mira ad un accertamento di responsabilità extra-contrattuale, non avendo i congiunti alcun rapporto obbligatorio con la struttura sanitaria, Nel caso di richiesta di danni iure hereditatis (subentrando nella posizione del soggetto/paziente che aveva con il nosocomio una relazione nota come contratto di spedalità), l'accertamento, invece, sarà di natura contrattuale, con una maggiore agevolazione istruttoria per il danneggiato;
- La possibilità per gli eredi di chiedere il risarcimento dei danni che spettavano direttamente al paziente, poi deceduto, nelle forme del cd. danno biologico terminale e danno morale terminale (o cd. catastrofale o da lucida agonia), quest'ultimo più difficile da provare. Presupposto per entrambi è comunque la sopravvivenza all'evento lesivo del malcapitato per un apprezzabile lasso di tempo (non morte immediata).