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    e non gradito integra il reato di   !"Configura il reato di molestie un corteggiamento ossessivo e petulante, volto ...
24/03/2021

e non gradito integra il reato di !

"Configura il reato di molestie un corteggiamento ossessivo e petulante, volto ad instaurare un rapporto comunicativo o confidenziale con la vittima, manifestamente a ciò contraria, realizzato mediante una condotta fastidiosa, pressante e diffusa reiterazione di sequenze di saluto e contatto, invasive dell'altrui sfera privata, con intromissione continua, effettiva e sgradita nella vita della persona offesa e lesione della sua sfera di libertà." Questo quanto sancito dalla sentenza n. 7993/2021 della Cassazione (sotto allegata) al termine della vicenda giudiziaria che si va a illustrare.

Il giudice d'Appello conferma la sentenza di condanna di primo grado dell'imputato a tre mesi di arresto per il reato di molestie, dopo la riqualificazione dell'iniziale contestazione per stalking. Condanna sospesa, ma condizionata al pagamento di 4000 euro a titolo di risarcimento in favore della parte civile entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Per i giudici l'imputato è responsabile di aver sottoposto a un "corteggiamento petulante, sgradito e molesto" la persona offesa soprattutto sul posto di lavoro e in alcuni bar della città.


- C'è reato senza la volontà di disturbare la tranquillità altrui?

L'imputato però ricorre in Cassazione a mezzo difensore sollevando 5 motivi di ricorso.

Con il primo motivo fa presente che la condotta non è in grado d'integrare tutti gli elementi del reato contestato.
Con il secondo si fa presente che la sentenza non fornisce un'adeguata motivazione sull'elemento psicologico richiesto per il reato di molestie "che presuppone il dolo destinato ad abbracciare il fine specifico di disturbo dell'altrui tranquillità".
Con il terzo contesta l'entità della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche alla luce della non particolare gravità della condotta visto che non ci sono stati pedinamenti, appostamenti o telefonate moleste.


Condotte che potrebbero essere sanzionate anche con la sola pena dell'ammenda e che invece sono state punite più severamente perché il giudice ha fatto leva soprattutto sull'elemento soggettivo doloso della molestia, che costituisce un elemento costitutivo del reato e non un parametro per graduarne la gravità.
Con il quarto motivo si ritiene non provato il danno per il quale l'imputato è stato condannato a un risarcimento che appare eccessivo, considerato soprattutto che l'ansia ingenerata nella vittima non è stata provocata con dolo.
Con il quinto infine si ritiene illogica la motivazione relativa alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, subordinata al risarcimento considerato che lo stato di disoccupazione pluriennale dell'imputato rende impossibile provvedere al pagamento della somma stabilita.


- Il 'filo' pressante e non voluto è reato

La Corte di Cassazione, dopo il vaglio dei motivi di ricorso sollevati dall'imputato, lo dichiara inammissibile.

Le doglianze sulla responsabilità dell'imputato sono generiche e infondate. La sentenza infatti è perfettamente in linea con la giurisprudenza di legittimità la quale "ai fini della configurabilità del reato di molestie previsto dall'art. 660 cod. pen., per petulanza si intende un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua ed inopportuna della altrui sfera di libertà."

Sotto il profilo oggettivo le condotte dell'imputato integrano quindi senza dubbio il reato di molestie, in quanto rappresentate da: "saluti insistenti e confidenziali con modalità invasive della sfera della riservatezza (in un'occasione abbracciandola); gli incontri non casuali e cercati nel bar dove lavorava la vittima (in cui l'imputato entrava ripetutamente con pretesti, senza consumare nulla, ma con il solo scopo di incontrare la persona offesa e tentare approcci con lei), come anche per strada inseguendola e salendo sul suo stesso autobus; la sosta sotto la sua casa" il tutto nonostante il disappunto della vittima, che ha dimostrato di non gradire questo corteggiamento ossessivo. Per integrare il reato di molestie, del resto, è sufficiente che si realizzi una significativa ed effettiva intrusione nella sfera privata altrui in misura tale da poterla assurgere a molestia o disturbo.

Infondate anche le argomentazioni sull'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato in quanto, ai fini della configurazione del reato di molestie, è sufficiente la coscienza e la volontà della condotta e la consapevolezza che questa è idonea a molestare o disturbare il soggetto che la subisce. Consapevolezza che nel caso di specie è provata dalle diverse manifestazioni di disappunto della vittima, che ha dichiarato di non gradire un corteggiamento così pressante, molesto, indiscreto, ostinato e sgradito.

Manifestamente infondata anche la doglianza che riguarda la pena applicata e la mancata concessione delle attenuanti generiche, alla luce della durata della condotta, che si è protratta per più di un anno e mezzo durante il quale l'imputato non ha mostrato alcuna sensibilità davanti al fastidio e al malessere dimostrati dalla vittima.


Privi di fondamento anche gli ultimi due motivi di ricorso in quanto lo stato d'ansia è stato ampiamente dimostrato dalla vittima e dalle testimonianze rese in giudizio e poi perché, per quanto riguarda il risarcimento, l'imputato non ha dimostrato di trovarsi in una condizione di totale impossibilità ad adempiere visto che non ha chiesto di essere ammesso al gratuito patrocinio e in sede di dibattimento ha dichiarato di aver lavorato seppur per un periodo di tempo determinato.

Fonte: Cassazione: il corteggiamento insistente è reato https://www.studiocataldi.it/articoli/41274-cassazione-il-corteggiamento-insistente-e-reato.asp
(www.StudioCataldi.it)

«Dottò, Cutolo non si vuole far perquisire. Cosa dobbiamo fare? Sa, noi abbiamo famiglia…». Giuseppe Salvia, che del car...
18/02/2021

«Dottò, Cutolo non si vuole far perquisire. Cosa dobbiamo fare? Sa, noi abbiamo famiglia…».
Giuseppe Salvia, che del carcere di Poggioreale era il vicedirettore, non ci pensò due volte. Uscì dal suo ufficio e fece ciò che prevedeva il regolamento: la perquisizione dei detenuti che rientravano in carcere dopo aver partecipato ad un’udienza processuale.
Tra le facce incredule degli agenti di polizia del carcere, cominciò lui stesso la perquisizione a Raffaele Cutolo, capo della Nuova Camorra Organizzata. Era il 7 novembre del 1980. Quel giorno Cutolo rientrava da una delle udienze sul processo alla Nuova Camorra Organizzata. Non si aspettava il gesto di Giuseppe Salvia. Per lui era una sorta di sfida. Quel gesto metteva in discussione la sua autorità di boss davanti a tutti. Cutolo ebbe anche un moto di stizza e cercò di dargli uno schiaffo.
Giuseppe Salvia, che era vicedirettore del carcere di Poggioreale dal 1973, conosceva i codici non scritti della malavita. Lui che il carcere aveva tentato di renderlo anche più umano, sapeva bene che quella perquisizione poteva costargli cara. Era conscio dello spessore criminale di quel detenuto, ma sentiva forte il dovere di riaffermare il potere dello Stato.
E, infatti, quella perquisizione, sancì la sua condanna a morte.
Giuseppe, 38 anni, fu ammazzato il 14 aprile del 1981 da un commando di sei uomini legati a Cutolo, sulla tangenziale di Napoli, allo svincolo dell’Arenella, mentre tornava a casa. Lo stava aspettando sua moglie Giuseppina, trentatré anni, i due figli, Antonino e Claudio, che all’epoca avevano cinque e tre anni. A casa, Giuseppe Salvia non ci arriverà mai.
Al suo funerale arriveranno sessantotto corone di fiori. Le invieranno i detenuti come segno di ringraziamento nei confronti di una persona che anche in una istituzione così violenta come il carcere non aveva perso la sua umanità.
Spero che Giuseppe, insieme a tanti altri, si sia presentato a lui stasera. Senza sorridere.
La camorra è una montagna di m***a.

Happy Valentine's Day
14/02/2021

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Il migliore amico dell'uomo....
13/02/2021

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Ha deciso di scrivere il proprio testamento e lasciare i propri beni in eredità alla seconda moglie e al cane, ma non ai figli. Sta facendo il giro del...

La Storia di un
12/02/2021

La Storia di un

Cosa rischia chi fuma uno  ? Quando   è reato? Si può denunciare il vicino di casa che fuma  *****na?Cosa fare se l’odor...
09/01/2021

Cosa rischia chi fuma uno ?
Quando è reato?
Si può denunciare il vicino di casa che fuma *****na?
Cosa fare se l’odore arriva fino in casa?

Il dibattito sulle sostanze stupefacenti non è mai del tutto sopito. È giusto legalizzare le droghe cosiddette leggere? Bisognerebbe prevedere pene anche per i consumatori? Lo Stato italiano dovrebbe bandire del tutto ogni tipo di droga, oppure aprirsi a quelle meno pericolose? In mezzo a tante incertezze, v’è però un punto fermo: ad oggi, in Italia non è reato assumere sostanze stupefacenti, purché non se ne detenga anche per finalità di spaccio. Questa necessaria premessa ci aiuta a comprendere il quesito a cui risponderemo nel corso di questo articolo: cosa fare se il vicino di casa fuma canne?

Un esame superficiale della problematica potrebbe indurre a ritenere che, se il vicino di casa si fa gli spinelli, non sia questione che ci riguardi; in parte è vero, ma bisognerebbe considerare anche altri aspetti, come ad esempio la circostanza per cui drogarsi, seppur non costituisca sempre reato, può essere una condotta sanzionata in via amministrativa; inoltre, la detenzione ai fini di spaccio è un reato procedibile d’ufficio e, pertanto, chiunque può farne denuncia alle autorità. Se ritieni che l’argomento possa interessarti, prosegui nella lettura: vedremo insieme che fare se il vicino di casa fuma le canne.

Indice
1 Canne e spinelli: sono legali?
2 Cosa rischia chi si fa le canne?
3 Quando canne e spinelli diventano reato?
4 Cosa devo fare se il mio vicino fuma gli spinelli?
5 Devo denunciare il vicino che fuma le canne?
6 Odore di ma*****na fumata dal vicino: che fare?

Canne e spinelli: sono legali?

Partiamo subito da un presupposto: farsi le canne o gli spinelli non costituisce reato. Tuttavia, può diventarlo nel caso in cui ci si trovi in particolari circostanze: ad esempio, chi fuma della ma*****na non può poi mettersi alla guida, pena il rischio di incorrere nel reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti [1].

Dunque, chi decide di consumare della droga (di qualunque tipo, leggera o pesante che sia) non commette alcun reato. Ciò non significa, però, che spinelli e canne siano completamente liberi in Italia: se è vero che l’uso personale non è sanzionabile penalmente, è altrettanto vero che la legge prevede una serie di sanzioni di tipo amministrativo per chi assume sostanze stupefacenti.

Cosa rischia chi si fa le canne?

Come detto sul finire del paragrafo superiore, la detenzione di droga per uso personale non costituisce reato, ma illecito amministrativo. Secondo la legge, le sanzioni amministrative previste per chi viene trovato in possesso di droga sono:

sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;
sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;
sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario [2].

Quando canne e spinelli diventano reato?

Farsi le canne o gli spinelli non è reato; lo è, però, quando avviene la cessione ad altri. Secondo la legge [3], chiunque, senza autorizzazione del ministero, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da 26mila a 260mila euro. Le pene sono ridotte (reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da 1.032 a 10.329 euro) nei casi di minore gravità, cioè quando il quantitativo posseduto sia modesto oppure si tratti di droghe leggere.

Dunque, la vendita o anche soltanto la cessione gratuita di spinelli e canne è reato, in quanto la condotta costituisce uno spaccio vero e proprio. Ugualmente, commette reato chi detiene (in casa, in auto, ecc.) un gran numero di dosi di erba, ma*****na, hashish o di qualsiasi altra sostanza stupefacente, quando non è verosimile che il quantitativo detenuto sia per esclusivo uso personale.

Cosa devo fare se il mio vicino fuma gli spinelli?

Veniamo al punto cruciale dell’intero articolo: cosa fare se il vicino fuma le canne? Ebbene, come detto sinora, non si tratta di condotta penalmente illecita e, pertanto, il vicino non potrà essere soggetto a processo penale.

Tuttavia, una denuncia alle autorità potrebbe far scattare i controlli da parte delle forze dell’ordine, le quali potrebbero essere insospettite dal fatto che ci sia una persona che, evidentemente, tiene con sé della droga e, in qualche modo, se la procura.

E infatti, chi fuma le canne è in possesso di droga, e questa droga: o è acquistata da uno spacciatore; oppure è “autoprodotta”, nel senso che chi la fuma ne ha una coltivazione. Nel primo caso, le autorità saranno interessate a risalire allo spacciatore per arrestarlo; nel secondo, invece, la polizia potrà procedere all’arresto dello stesso coltivatore, in quanto la coltivazione di ma*****na o di qualsiasi altra droga costituisce sempre reato.

Devo denunciare il vicino che fuma le canne?

Se il tuo vicino si fa le canne potresti fare un esposto alle autorità (polizia, carabinieri oppure direttamente alla Procura della Repubblica competente) affinché intervengano per verificare la sussistenza di eventuali reati, tipo la detenzione ai fini di spaccio oppure la coltivazione di sostanze stupefacenti. Non potresti invece denunciarlo per il semplice fatto di farne uso in quanto, come spiegato, la droga per uso personale non costituisce reato.

Ricorda, però, che non sei obbligato a denunciare il vicino che si fa le canne, nemmeno se lo vedessi nell’atto di cederle a terzi oppure di coltivare la droga: secondo la legge italiana, infatti, solamente in casi eccezionali scatta l’obbligo di denuncia in capo al privato cittadino. Ciò significa che, se vedi che il tuo vicino, oltre che farsi le canne, ne fa anche spaccio, puoi sporgere denuncia alle autorità ma, se non lo fai, non ti accadrà nulla.
Odore di ma*****na fumata dal vicino: che fare?

Diverso è il problema nel caso in cui l’odore della ma*****na fumata dal tuo vicino di casa giunga fino a te, provocandoti non poco fastidio. Cosa fare in questa circostanza? Ebbene, se non vuoi allertare subito le autorità, potresti far presente al tuo vicino che la sua condotta ti crea dei disagi; nel caso in cui, a seguito di tale avvertimento, egli non desistesse, potrai allora segnalare il fatto ai carabinieri o alla polizia, che provvederanno ad effettuare i dovuti controlli, con le possibili conseguenze (anche penali, ove ne ricorressero gli estremi) viste sopra.

note
[1] Art. 187 cod. str.
[2] Art. 75, D.p.r. 309/90.
[3] Art. 73, D.p.r. 309/90.

[fonte Laleggepertutti.it]

Un fenomeno spesso dimenticato...
28/11/2020

Un fenomeno spesso dimenticato...

Come il femminicidio esiste anche il maschicidio: un fenomeno orrendo su cui spesso si chiudono gli occhi. Per vergogna o per stereotipi.

Quando si parla di «violenza di genere» si pensa sempre a quella dell’uomo nei confronti della donna: un reato sicuramente ignobile, spesso coperto dal pregiudizio, dall’ignoranza e dalla discriminazione, che merita la giusta punizione. Senza nulla togliere alla gravità di tali comportamenti, troppo poco però si dice del fenomeno opposto, quello cioè della violenza delle donne nei confronti dell’uomo. Violenza che, stando agli atti giudiziari delle Procure e dei tribunali civili di mezza Italia, è tutt’altro che rara. Anzi, è subdola e lesiva, al pari di una violenza fisica. Tant’è che, in alcuni casi (circa 200 all’anno), porta al suicidio. Insomma, come esiste il femminicidio, c’è anche il maschicidio. Eppure di questo non si parla quasi mai a causa della vergogna e degli stereotipi che attribuiscono all’uomo l’immagine della parte forte e aggressiva. Un uomo che subisce una violenza è un debole o ha commesso un grave torto. Così, per evitare etichettature, si preferisce subire in silenzio piuttosto che alzare la testa.

5000 uomini ogni anno subiscono violenze silenziosamente dalle donne

In questo calderone di violenze ai danni del genere maschile rientrano le false accuse di stalking e di violenza sessuale, la pressione esercitata sui figli per allontanarli dal padre separato, la richiesta di mantenimento come arma di vendetta verso l’ex coniuge. E poi una serie di minacce e reazioni fisiche come il lancio di oggetti, percosse con calci e pugni, morsi, graffi. Secondo una indagine del 2012 condotta dall’Università di Siena (citata da Il Giornale), sono circa 5milioni gli uomini che, ogni anno, subiscono violenze dalle donne: violenze sia psicologiche che fisiche. In queste situazioni l’uomo ha spesso paura di reagire perché sa che, se dovesse rispondere allo schiaffo di una donna, sarebbe condannato per violenze e nessun giudice crederebbe alla sua versione.

In Italia ogni anno ci sono 200 padri che si suicidano perché le ex mogli non vogliono che vedano più i figli

Non sono poche le ex mogli che, dopo il divorzio, usano i bambini come strumento della propria vendetta, iniziando su di loro un’opera di denigrazione della figura paterna. I minori arrivano così a negare di avere un padre e a non volerlo più vedere pur in assenza di alcuna colpa nei loro confronti. Si arriva così spesso al «suicidio silenzioso dei papà» che non riescono più a vedere i propri amati figli.

Facciamo un esempio preso in prestito da alcuni (ricorrenti) casi giudiziari. Prendiamo una coppia con un figlio dove la moglie è disoccupata e il marito guadagna 1500 euro al mese. L’uomo è proprietario di una casa. Un giorno lei gli dice che non lo ama più e lo obbliga ad andare via di casa. Se i due andassero dal giudice, il tribunale non solo costringerà l’uomo a fare le valige, ma lo obbligherà a pagare circa 300 euro di mantenimento all’ex moglie e altri 300-400 euro per il figlio. A lui resteranno circa 800 euro con cui dovrà pagare anche l’affitto per una nuova casa. Ma questo è il minimo. Non appena lui salterà un mese, lei lo denuncerà ai carabinieri; probabilmente dirà al figlio che il padre non vuole mantenerlo e ha piacere a vederlo morire di fame. Il figlio odierà il padre e non vorrà mai più avere contatti con lui.

Una situazione del genere porta, ogni anno, in tutta Europa, ben duemila papà a suicidarsi. Il 10% di loro sono italiani. La cosiddetta «alienazione parentale» – è così che è stato battezzato il fenomeno – è in forte crescita e sono numerose le sentenze che lo attestano. I più “fortunati” vengono portati sul lastrico da assegni di mantenimento che non consentono di sopravvivere; in alcuni casi, gli ex mariti sono costretti a vivere nelle auto o a chiedere l’elemosina ai centri di accoglienza.

Ad oggi l’unico modo per i giudici di tutelare i padri è quello di escludere la madre dall’affidamento del figlio, ma questo succede solo nei casi più gravi perché ancora esiste il pregiudizio secondo cui la donna è sempre migliore dell’uomo nella crescita del figlio. Eppure i giudici europei hanno più volte bacchettato l’Italia perché non garantisce il rispetto dei diritti di visita dei minori ai padri separati. Il problema principale in Italia è la mancanza di norme che tutelino i diritti di visita, di educazione e di un normale rapporto dei genitori separati con i figli minori. L’unico rimedio concreto è quello di una denuncia per inottemperanza di ordine del giudice, ma nella realtà queste denunce quasi mai portano ad una soluzione concreta.

Il presidente dell’associazione «Nessuno tocchi papà», l’avvocato Walter Buscema, da anni si batte per i diritti dei padri. È sempre lui che così commenta il fenomeno: «In Italia ci sono circa un milione di uomini che subiscono violenza psicologica da parte delle proprie ex-compagne o mogli ,le quali strumentalizzano i loro figli per motivi economici. Ci troviamo difronte ad una vera e propria emergenza sociale a cui la politica dovrà trovare presto una soluzione concreta. Nel nostro Paese la violenza ha un solo colore, il “rosa”. L’uomo che subisce violenza ha vergogna a denunciare e anche quando lo fa, rimane inascoltato. Anche i media purtroppo “preferiscono” raccontare dello stereotipo della “Vittima-Donna”. Auspico che il Governo e il Ministero delle Pari Opportunità dedichino la giusta attenzione anche agli uomini vittime di violenza di genere ricordando che la violenza non ha sesso».

Per non dimenticare....
25/11/2020

Per non dimenticare....

  NOVITA!  , fare la   in un altro Comune: se si risparmia, si può!!!Nelle F.a.q. al nuovo Dpcm si parla di «maggiore co...
16/11/2020

NOVITA!
, fare la in un altro Comune: se si risparmia, si può!!!

Nelle F.a.q. al nuovo Dpcm si parla di «maggiore convenienza economica»

Si può fare la spesa fuori dal proprio ?
Fino a poco fa non si poteva, se non per acquistare un bene non disponibile nel proprio comune.

Adesso invece si può anche nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità in termini di maggiore convenienza economica di punti vendita necessari alle proprie esigenze, con autocertificazione.

Il Governo, infatti, ha inserito una nuova Faq che riguarda proprio questo caso. «Posso fare la spesa in un comune diverso da quello in cui abito? - si legge sul sito - Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità. Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati».

Attività   e attività   in zona ROSSA. Che fare e come... – Fare sport, andare a correre o in bicicletta, con l’ingresso...
15/11/2020

Attività e attività in zona ROSSA.
Che fare e come...

– Fare sport, andare a correre o in bicicletta, con l’ingresso nella zona rossa tornano a farsi sentire le problematiche legate all’ attività degli sportivi e su queste al momento, c’è ancora una certa confusione interpretativa. Andiamo comunque a leggere quanto riporta il Dipartimento dello sport del Governo.,

Nella sezione del sito del Governo, relativo al dipartimento dello sport, si specifica che per quanto riguarda le Regioni caratterizzate da massima gravità (zona rossa) è previsto il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.

“L’attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da altre persone e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezioni individuali.

L’attività sportiva è possibile solo all’aperto e in forma individuale e può essere svolta, con l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione. Non è più praticabile all’aperto presso centri o circoli sportivi, che vengono chiusi dall’art. 3, comma 4, lettera d) del DPCM del 3 novembre 2020.”

Ecco qualche spiegazione in più fornita sempre dal Dipartimento

FAQ al DPCM del 3 novembre 2020 (Aggiornate al 13 novembre 2020)

Il Dipartimento per lo sport ha predisposto la pagina per rispondere alle domande più frequenti rivolte dal mondo sportivo successivamente alla pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre.

Qual è la differenza tra attività dilettantistica e attività ludico-amatoriale?

“L’attività sportiva dilettantistica è svolta all’interno di una cornice organizzata e riconosciuta da enti sportivi (Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate) mediante tesseramento ad una ASD/SSD.

L’attività ludico-amatoriale è invece svolta in forma privata, generalmente senza tesseramento o, comunque, qualificata come amatoriale.”



È consentita l’attività sportiva nei parchi pubblici e privati?

“Salvo diverse disposizioni più restrittive emanate dalla autorità locali e nell’assoluto rispetto del divieto di assembramento, dalle 5:00 alle 22:00 (nelle zone arancioni e gialle ndr) è consentito svolgere attività sportiva, anche amatoriale, o attività motoria solo all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.” (Questo ovviamente vale non per le zone rosse ndr).

“Qualora il parco si trovi in una zona indicata come di massima gravità (cd. zona rossa), “fermo restando il divieto di assembramento, dalle 5:00 alle 22:00 l’attività motoria andrà svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione con l’obbligo del distanziamento e dell’utilizzo del dispositivo di protezione individuale; l’attività sportiva parimenti, andrà svolta esclusivamente all’aperto e in forma individuale, non necessariamente in prossimità della propria abitazione. In ogni caso, per tutti gli spostamenti nelle “zone rosse” è necessario far ricorso all’uso del modulo di autocertificazione”.

È consentito l’uso della bicicletta?

“Qualora l’area sia indicata come di massima gravità (cd. zona rossa), sempre nella medesima fascia oraria, l’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri, non necessariamente in prossimità della propria abitazione. In ogni caso, per tutti gli spostamenti nelle “zone rosse” è necessario far ricorso all’uso del modulo di autocertificazione”.

N.B Differenza tra attività e
La circolare implica che chi sceglie di fare una corsa al parco dovrà indossare la mascherina. L'attività motoria, secondo la definizione del ministero della Salute, sta a indicare l'attività fisica, ovvero “qualunque movimento determinato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello delle condizioni di riposo” Mentre l'attività sportiva “comprende situazioni competitive strutturate e sottoposte a regole ben precise".

Indirizzo

Via Pietro Colletta 72
Naples

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