Studio Legale Auriemma

Studio Legale Auriemma Tematiche legate al diritto ed alla procedura penale

27/05/2026
27/05/2026

Spunti e Riflessioni Giuridiche
(Avv. Silvio Auriemma)

La Cassazione penale, Sez. VI, con decisione del 26 marzo 2026, si pronuncia su un’ordinanza cautelare relativa a un’indagine per maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), nell’ambito della quale erano state applicate misure restrittive e utilizzate dichiarazioni della persona offesa.
Il primo punto riguarda la documentazione delle dichiarazioni della vittima. La Corte richiama la disciplina sulla persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità (art. 90-quater c.p.p.) e le norme che impongono, in tali casi, la registrazione audiovisiva o fonografica delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria (art. 357 c.p.p., come modificato). Sottolinea che, quando ricorrono gli indici di vulnerabilità (in particolare nei reati di violenza domestica come il 572 c.p.), la polizia giudiziaria deve procedere alla registrazione, e la sua omissione comporta l’inutilizzabilità delle dichiarazioni. Per questo la Corte esclude le dichiarazioni raccolte senza le forme richieste.
Il secondo profilo è sostanziale e riguarda la configurabilità del reato di maltrattamenti dopo la cessazione della convivenza. La Cassazione ribadisce che il 572 c.p. presuppone un rapporto familiare o comunque una convivenza stabile. Una volta cessata la convivenza, non può automaticamente continuare la qualificazione dei fatti come maltrattamenti: le condotte successive devono essere valutate, se del caso, come atti persecutori (art. 612-bis c.p.), salvo specifiche situazioni previste dalla legge.
Nel caso concreto, il Tribunale aveva invece:
* utilizzato un compendio dichiarativo comprensivo anche delle dichiarazioni poi ritenute inutilizzabili;

* mantenuto la qualificazione di 572 c.p. anche per fatti successivi alla cessazione della convivenza senza adeguata motivazione.
Per questi motivi la Corte ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, che dovrà:
riesaminare il quadro indiziario depurato dalle prove inutilizzabili;
rivalutare la qualificazione giuridica dei fatti alla luce della cessazione della convivenza;
rideterminare, se necessario, anche le esigenze cautelari.
In sintesi, la decisione rafforza due principi: la rigidità delle garanzie formali nella raccolta delle dichiarazioni delle vittime vulnerabili e i limiti strutturali del reato di maltrattamenti quando viene meno il rapporto di convivenza.

16/05/2026
10/05/2026

Spunti e Riflessioni Giuridiche

(Avv. Silvio Auriemma)

La pronuncia della Corte di cassazione si inserisce nel consolidato orientamento interpretativo relativo all’articolo 572 del Codice penale, norma che tutela l’integrità fisica e morale della persona inserita in un contesto familiare o parafamiliare.
Sotto il profilo dogmatico, il delitto di maltrattamenti è un reato abituale proprio, la cui struttura richiede una pluralità di condotte tra loro collegate da un nesso di sistematicità e da una comune finalità vessatoria. Non è sufficiente la mera conflittualità relazionale, neppure se caratterizzata da tensioni quotidiane, aggressività verbale o deterioramento del clima domestico; occorre invece che i comportamenti siano espressivi di una stabile dinamica di sopraffazione idonea a comprimere la dignità, la libertà morale e l’autodeterminazione della vittima.
La Cassazione ribadisce infatti che la tipicità della fattispecie non può essere dilatata fino a ricomprendere ogni forma di incompatibilità caratteriale o di difficile convivenza familiare. Diversamente, si determinerebbe un’indebita espansione del diritto penale in ambiti che appartengono alla fisiologica, seppur aspra, conflittualità interpersonale.
Nel caso di specie, i giudici di legittimità censurano la motivazione della Corte d’Appello per avere sostanzialmente equiparato: la scarsa empatia, la maleducazione, il disagio arrecato alla suocera convivente, il clima di tensione familiare, alla nozione penalistica di “maltrattamento”.
Secondo la Suprema Corte, manca l’accertamento di un elemento centrale della fattispecie: la sussistenza di una relazione asimmetrica di dominio e soggezione, nella quale la persona offesa venga sistematicamente umiliata o annientata nella propria personalità.
La decisione assume rilievo anche sul piano probatorio. La Corte evidenzia infatti l’esigenza di una ricostruzione fattuale rigorosa e non meramente descrittiva del deterioramento dei rapporti familiari. Il giudice di merito deve verificare: la concreta portata delle condotte contestate, la loro reiterazione, l’idoneità offensiva, l’effetto di compressione della dignità personale, la produzione di uno stato abituale di sofferenza morale o paura.
Solo la presenza di tali elementi consente di qualificare penalmente la condotta ai sensi dell’articolo 572 Cp.
La sentenza, dunque, riafferma il principio di offensività e il carattere residuale del diritto penale, evitando che esso venga utilizzato quale strumento di gestione di mere tensioni familiari o di relazioni affettive deteriorate prive di autentica carica vessatoria.

27/04/2026

Spunti e riflessioni giuridiche
(Avv. Silvio Auriemma)


Diniego della particolare tenuità nel caso di pluralità di oggetti volti ad offendere.

La sentenza affronta il rapporto tra porto di oggetti atti ad offendere, causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e attenuante speciale della lieve entità. La Corte ritiene legittimo il diniego dell’art. 131-bis cod. pen. quando il giudice di merito valorizza, come dato decisivo, la pluralità degli oggetti atti ad offendere rinvenuti nella disponibilità dell’imputato.
Il riconoscimento della lieve entità ex art. 4, terzo comma, legge n. 110/1975 non determina, per ciò solo, la non punibilità per particolare tenuità; resta invece censurabile la sentenza che ometta qualsiasi risposta sulla richiesta di attenuanti generiche.

21/04/2026

Non so chi mi da la forza!!!!

21/04/2026

Spunti e riflessioni giuridiche
(Avv. Silvio Auriemma)

La Cassazione (Sez. VI, sent. n. 27087/2025) torna sul delicato rapporto tra efficienza della cooperazione giudiziaria e tutela dei diritti fondamentali.
Il caso riguardava la consegna di un cittadino rumeno condannato in patria. La Suprema Corte ha chiarito che, anche nell’ambito del mandato di arresto europeo, non è possibile dare corso alla consegna se vi è il rischio che il detenuto sia sottoposto a trattamenti inumani o degradanti.
Punto centrale: lo “spazio vitale minimo” di 3 mq per detenuto, al netto degli arredi fissi.
Se non rispettato, scatta la presunzione di violazione dell’art. 3 CEDU, salvo fattori compensativi (brevità della detenzione, attività all’aperto, condizioni dignitose).
La decisione ribadisce che la fiducia reciproca tra Stati UE non può tradursi in cieca automatica esecuzione: la dignità umana resta il limite invalicabile.

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