IuraetLeges

IuraetLeges 📌 Pagina di Informazioni Giuridiche ideata e gestita dall'Avvocato Daniela Testa del Foro di Napoli

05/12/2024

“Ci sono parole che non stanno bene addosso a nessuna donna”: il peso della violenza verbale online

Ogni giorno, milioni di donne sono bersaglio di commenti denigratori sui social, un luogo che dovrebbe essere spazio di condivisione ma che troppo spesso diventa terreno di violenza verbale. Insulti sull’aspetto fisico, giudizi sul comportamento o sulla vita privata: parole che non si fermano allo schermo, ma lasciano segni profondi sulla dignità e sull’autostima.

Questi episodi non possono essere ignorati o ridotti a semplici “espressioni di opinioni”. Esiste un confine preciso tra libertà di parola e violenza, e quel confine è segnato dalla legge.
In Italia, il linguaggio offensivo e denigratorio può configurarsi come reato in diverse forme:
• Diffamazione (art. 595 c.p.): insultare o denigrare una persona pubblicamente sui social equivale a diffamazione aggravata, punibile con pene severe.
• Molestie (art. 660 c.p.): commenti ripetuti e ossessivi, che disturbano la tranquillità della vittima, rientrano nel reato di molestia.
• Discriminazione e odio di genere: la Legge Mancino punisce chi incita alla violenza o alla discriminazione per motivi legati al genere o all’identità personale.

Questi strumenti legali rappresentano una tutela fondamentale.
È quindi necessario incoraggiare una maggiore consapevolezza dei propri diritti e una cultura della denuncia.
E’ indispensabile un cambiamento culturale che parta dall’educazione al rispetto, sia nelle scuole che nel mondo digitale. Ogni utente deve essere consapevole della responsabilità delle proprie parole online, perché il linguaggio ha un potere enorme: può costruire, ma anche distruggere.
“Ci sono parole che non stanno bene addosso a nessuna donna” non è solo uno slogan, di una campagna contro la violenza ma un invito a riflettere e agire. Ogni donna ha il diritto di essere se stessa senza paura di essere giudicata o offesa.

È nostro compito, come società, garantire che il rispetto diventi la regola, non l’eccezione. Il diritto, la cultura e l’educazione possono diventare gli strumenti per un futuro libero da ogni forma di violenza, anche quella verbale.

05/12/2024

Logo e diritto di proprietà: l’importanza della tutela giuridica

La tutela del logo come elemento distintivo è una questione centrale nel diritto di proprietà industriale. Recentemente, il Tribunale dell’Unione Europea si è espresso con una sentenza del 24 gennaio 2024 (T-537/22), ribadendo che la protezione di un disegno o modello è valida anche se solo alcune caratteristiche del design sono protette. Questa pronuncia, legata al caso del mattoncino LEGO, sottolinea che le argomentazioni che riguardano solo una parte delle caratteristiche del design non sono sufficienti per invalidare la protezione complessiva

In Italia, il sistema di tutela risarcitoria per la violazione di marchi e loghi è disciplinato dal Codice della Proprietà Industriale. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito, in linea con la Direttiva 48/2004/CE, che il risarcimento può essere calcolato attraverso il “giusto prezzo del consenso”, ovvero il valore che il contraffattore avrebbe dovuto pagare per ottenere una regolare licenza. Questo sistema mira a garantire una tutela adeguata, dissuadendo le condotte illecite e riconoscendo un equo risarcimento al titolare del diritto

Queste decisioni evidenziano l’importanza della registrazione e della protezione legale di marchi e loghi, fondamentali per tutelare l’identità aziendale e contrastare fenomeni di contraffazione. Per le imprese, è quindi cruciale affidarsi a professionisti esperti per assicurare una protezione efficace e per agire prontamente in caso di violazione dei propri diritti.

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23/11/2024

⚽️ IL CALCIO SCENDE IN CAMPO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il calcio lancia un messaggio forte: un cartellino rosso a ogni forma di violenza.

Con l’8ª edizione della campagna , Lega Serie A e WeWorld si uniscono per sensibilizzare milioni di tifosi e diffondere valori fondamentali come rispetto, solidarietà e non discriminazione.

Dati drammatici confermano l’urgenza di agire:
• 98 donne uccise in Italia nel 2024.
• L’86% degli omicidi avviene in ambito familiare o affettivo.
• Il 31,5% delle donne ha subito violenza fisica o sessuale almeno una volta nella vita.

Durante l’ultimo turno di campionato, calciatori, arbitri e staff tecnico scenderanno in campo con un segno rosso sul viso, un simbolo contro ogni abuso. Il calcio dimostra di essere più di uno sport: un potente strumento per accendere i riflettori su un problema che riguarda tutti noi.

👉 La violenza sulle donne si combatte insieme. Ognuno di noi può fare la differenza: denuncia, agisci, non restare in silenzio.

✍️ Lascia nei commenti il tuo pensiero o condividi per diffondere questo messaggio.

23/11/2024

Informazione giuridica
Avv. Eufemia Ferrara, foro di Modena, Presidente Orizzonti Legali,

Autotutela tributaria: le nuove regole spiegate dall’Agenzia delle Entrate

Con la Circolare n. 21 del 7 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni operative agli uffici territoriali sulla gestione dell’autotutela tributaria, recependo le novità introdotte dagli articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente.

Ma cosa cambia concretamente?
Grazie alle nuove disposizioni:
✅ Il contribuente può chiedere la correzione o l’annullamento di atti fiscali illegittimi o errati senza dover ricorrere al giudice tributario.
✅ Gli uffici finanziari hanno ora regole più precise per valutare e gestire tali richieste, con l’obiettivo di garantire trasparenza e tutela dei diritti.
✅ Sono stati introdotti termini chiari per evitare ritardi o incertezze: le risposte dovranno essere rapide e adeguatamente motivate.

Quando può essere attivata l’autotutela?
La procedura può essere richiesta:
• Dall’Amministrazione finanziaria, a cura dell’organo che ha emesso l’atto;
• Dal contribuente, destinatario dell’atto illegittimo;
• Dalla Direzione Regionale, in caso di inerzia dell’Ufficio o per atti superiori a 516.456,90 euro;
• Dal Garante del Contribuente, che può sollecitare l’intervento, anche su istanza del contribuente.

Quando l’autotutela è obbligatoria?
L’art. 10-quater stabilisce che l’Amministrazione debba procedere d’ufficio, senza necessità di istanza, nei casi di manifesta illegittimità, come:
• errori di persona o di calcolo;
• errori nell’individuazione del tributo;
• mancata considerazione di pagamenti regolari;
• errori sui presupposti dell’imposta;
• documentazione mancante successivamente sanata (entro i termini di decadenza).

L’istanza deve essere inviata all’ufficio che ha emesso l’atto contestato e contenere i documenti utili a dimostrazione dei vizi.
L’Amministrazione ha 90 giorni per rispondere. In caso di mancata risposta, è necessario inviare un sollecito scritto e/o attivare la procedura del ricorso.

27/09/2024

Uno studente universitario di 23 anni si è gettato dalla finestra di un palazzo a Padova dopo aver pubblicato alcune Instagram stories sul suo presunto

28/05/2024

IMPUGNATIVA DELIBERA CONDOMINIALE :
soltanto i condomini, e
cioè i titolari di diritti reali sulle unità immobiliari, e non anche i
conduttori, hanno la facoltà di impugnare le deliberazioni
dell’assemblea, salvo che per le ipotesi regolate dall'art. 10, comma
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
8 di 18
1, legge n. 27 luglio 1978, n. 392 (Cass. n. 27162 del 2018; n. 19608
del 2020; n. 15222 del 2023). La sentenza di annullamento di una
deliberazione assembleare, del resto, ha effetto soltanto nei confronti
di tutti i condomini, ovvero degli effettivi componenti
dell’organizzazione condominiale, in coerenza col disposto del primo
comma dell’art. 1137 c.c. Se il conduttore può subire pregiudizi
dall’approvazione di una determinata deliberazione dell’assemblea
condominiale, ove la stessa, in particolare, arrechi molestie al diritto
personale di godimento dell’utilizzatore, ciò giustifica eventualmente il
ricorso alle tutele di cui agli artt. 1585 e 1586 c.c., ma non amplia la
legittimazione alla impugnazione ex art. 1137 c.c. (Cass. n. 7609 del
1987; n. 19608 del 2020; n. 15222 del 2023). Il conduttore può
eventualmente intervenire nel giudizio ex art. 1137 c.c. promosso dal
locatore, svolgendo, comunque, un intervento adesivo semplice o
dipendente, e, di conseguenza, non è titolare del diritto di impugnare
in via autonoma la sentenza sfavorevole al locatore adiuvato in punto
di validità della deliberazione dell’assemblea, ma può solo aderire
all'appello o al ricorso per cassazione proposti da quest'ultimo (Cass.
n. 15222 del 2023).

13/03/2024

🏛Orientamenti giurisprudenziali🏛
È DEDUCIBILE IL COSTO DELL’ABBIGLIAMENTO DELL’AVVOCATO PER CURARE L’IMMAGINE ?
di Eufemia Ferrara - Avvocato in Modena

03/02/2024

RNF pillola di giurisprudenza
Info e cura di Avv. Chiara Baiocchi e Avv Eufemia Ferrara
Avv. Chiara Baiocchi, foro di Rimini, responsabile dipartimento RNF diritto di Famiglia,
Presidente Collegio Probiviri RNF sezione territoriale Emilia Romagna;
Avv. Eufemia Ferrara, foro di Modena,
Responsabile dipartimento diritto societario, mediazione e arbitrato RNF,
Direttrice Centro Studi RNF sezione territoriale Emilia Romagna

Danni in famiglia: l'amante deve risarcire il danno?
L'adulterio è una violazione del dovere di fedeltà
coniugale e può essere motivo di addebito della separazione, se si dimostra che ha causato la frattura del matrimonio. Se poi la relazione extraconiugale viene condotta con modalità offensive della dignità del coniuge, può essere ragione di risarcimento dei danni.
In questo caso, non c'è dubbio che chi viene tradito possa chiedere il risarcimento dei danni al marito o alla moglie fedifraghi. Ma può chiedere il risarcimento dei danni anche all'amante del coniuge? Dopo tutto, l'amante con il suo comportamento contribuisce alla crisi coniugale. Può quindi essere considerato a sua volta responsabile legalmente dei danni subiti dal coniuge tradito? Vediamo
la sentenza n. 156 del 29 marzo 2022 la Corte d'Appello di Perugia ha affrontato un caso emblematico.
I fatti esaminati dai giudici umbri riguardano una richiesta di risarcimento danni presentata dal marito nei confronti della moglie, dalla quale nel frattempo si era separato, e dell'amante di lei.
Il marito, in particolare, aveva chiesto 600.000,00 euro di risarcimento, di cui 200.000,00 per sé e 200.000,00 per ciascuno per i due figli minori avuti dalla moglie.
Secondo l'uomo, il tradimento delle moglie era stato la causa della separazione e della disgregazione della famiglia. Egli sosteneva, poi, che la moglie e l'amante di lei avevano avuto comportamenti lesivi della sua dignità e del suo onore: i due avevano, tra l'altro, pubblicato sui social post nei quali lo offendevano e, con riferimenti allusivi alla sua persona, si prendevano gioco di lui.
La Corte d'Appello di Perugia ha però rigettato la domanda sostenendo che viene esclusa in capo all'amante ogni responsabilità, evidenziando che gli unici comportamenti illeciti sono ascrivibili alla moglie che ha tradito il marito, così violando l'obbligo di fedeltà.
L'amante della moglie, infatti, è una persona terza rispetto al matrimonio e non ha alcun obbligo nè dovere nei confronti del coniuge dell'altro, anzi è libero di esprimere il proprio diritto di autodeterminazione e la sua personalità come crede opportuno, anche frequentando e intrattenendo una relazione con una persona sposata.
Recita la sentenza: "non è ravvisabile in capo ai terzi un generico dovere di astensione dall'intrattenere rapporti con persone coniugate. L'amante deve dirsi libero di intrattenere relazioni interpersonali anche con persone sposate nell'esercizio del proprio diritto di autodeterminazione, del diritto alla libera esplicazione della personalità, nonché della propria libertà sessuale,
costituzionalmente garantiti'.
Insomma, chiedere i danni all'amante del coniuge contrasta con la costituzione.

25/01/2024

RNF Emilia Romagna pillole di giurisprudenza

Info e a cura dell’Avv. Eufemia Ferrara, foro di Modena
Direttrice Centro Studi RNF Sezione Territoriale Emilia Romagna
Responsabile Diritto commerciale, mediazione e arbitrato RNF

Risarcimento danni da sinistro stradale: le spese mediche in strutture private vanno sempre risarcite per intero e non in forma ridotta.

La Corte di Cassazione Civile, Sentenza 23 ottobre 2023 n. 29308 dispone : che il “risarcimento del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese mediche sostenute dal danneggiato non può essere ridotto ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., per il sol fatto che egli abbia scelto di farsi curare da una struttura privata anziché pubblica, non essendo configurabile alcun obbligo di rivolgersi al sistema sanitario nazionale”.
La Suprema Corte spiega nella decisione che “l’obbligo di rivolgersi a struttura sanitaria pubblica anziché privata risulta invero privo di base normativa e logica, avuto riguardo alla prospettata relativa valutazione […] ai sensi dell’art. 1227 cod. civ.”, e ciò - prosegue - anche in considerazione del fatto che “l’applicazione del comma 2 di tale articolo è stata persino esclusa con riferimento all’ipotesi di spese mediche sostenute all’estero” (n. Cass. 21782/215).
La Cassazione si era già espressa in tal modo anche in passato nella sentenza n. 5801 del 2019 e se ne possono trovare spunti anche nella decisione n. 39504 del 2021.

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